La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
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Il tema della classificazione dei rifiuti torna periodicamente in auge e, come abbiamo scritto in precedenti articoli e ribadito in diversi webinar, la classificazione è il primo passo da compiere per una corretta gestione dei rifiuti.
Ogni azione successiva – etichettatura, imballaggio, deposito temporaneo, scelta dei fornitori di servizi ambientali abilitati – si basa sui risultati ottenuti proprio dalla classificazione.
A ribadire l’importanza della classificazione, ad opera del Produttore, quale soggetto individuato dal legislatore nello svolgimento di detta operazione, è intervenuta la sentenza n. 34296 del 21 ottobre 2025 della Corte di Cassazione Penale III Sezione.
Nello specifico, il titolare di un’impresa era stato giudicato colpevole per aver gestito illecitamente rifiuti pericolosi rappresentati da “bidoni metallici che avevano contenuto residui di sostanze pericolose”. Ciò era stato desunto dalle etichette e dalle diciture riportate proprio su tali imballaggi.
In casi come questi, il giudice considera elementi di diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici, le ispezioni, documentazione. E’ quindi importante avere a disposizione documentazione che evidenzi l’avvenuto processo di classificazione.
Cosa afferma la normativa in merito alla classificazione dei rifiuti
La normativa di settore, ricordiamo, classifica espressamente come rifiuti pericolosi non solo le sostanze, ma anche i contenitori che le abbiano precedentemente accolte.
È onere del Produttore, in fase di classificazione del rifiuto, verificare e dimostrare un’eventuale diversa natura di detti rifiuti.
La classificazione dei rifiuti è un passaggio fondamentale per ogni attività che, a valle dei propri processi produttivi (anche di servizi e non solo limitati alla produzione industriale/artigianale in senso classico), produce “scarti” che devono essere gestiti come rifiuti.
Si tratta di un processo tecnico-normativo che ha l’obiettivo di documentare il processo che ha dato origine al rifiuto, da quali materiali e in quale contesto produttivo, così da poter individuare correttamente il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti).
Quando il codice CER è “a specchio”, e quindi può essere sia pericoloso che non pericoloso, è necessario motivare la scelta: bisogna spiegare perché il rifiuto è stato classificato in un modo o nell’altro, indicando eventuali sostanze pericolose coinvolte. Se il rifiuto risulta pericoloso, occorre anche attribuire le relative caratteristiche di pericolo (HP) e, quando richiesto, le informazioni utili ai fini del trasporto ADR.
La classificazione dei rifiuti svolta attraverso le analisi chimiche
Un aspetto importante da chiarire è che la classificazione non coincide con le analisi chimiche. Le analisi, quando necessarie, rappresentano solo un supporto tecnico: servono per completare e rafforzare la valutazione, ma non la sostituiscono. L’elemento centrale rimane sempre la scheda di classificazione, che documenta l’intero percorso logico e tecnico che porta all’attribuzione del codice CER e della pericolosità.
In sintesi, la classificazione è la “carta d’identità” del rifiuto: una valutazione strutturata, motivata e tracciabile, indispensabile per gestire correttamente ogni fase successiva.
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