Sentenza Corte di Giustizia Europea C-221/24 e C-222/24 sul tema della ripresa dei rifiuti in caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti illegale
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Con la sentenza n. 18847 del 20/05/2025 della Cassazione Penale Sezione II vengono ribaditi alcuni concetti chiave, importantissimi, da tenere in considerazione nell’ambito della gestione dei rifiuti.
Nel caso specifico si è in presenza di una “cartiera” che pur apparendo come Produttore/Detentore sui formulari, non hai mai avuto la disponibilità giuridica del rifiuto.
Di seguito la massima:
In tema di reati tributari e traffico illecito di rifiuti, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l’operazione vi sia stata ma sia intercorsa tra soggetti diversi o abbia ad oggetto quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa. Il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) non trova applicazione nel caso di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti poiché, mancando i requisiti sostanziali necessari per la relativa detraibilità, non opera l’effetto tipico caratterizzante del diritto alla detrazione dell’IVA. Quando le operazioni fittizie si inseriscono in un più ampio sistema di traffico illecito di rifiuti, la condotta integra anche il delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. qualora sia realizzata attraverso una pluralità di operazioni in continuità temporale, finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo. L’attività deve essere “abusiva”, ossia effettuata senza le autorizzazioni necessarie o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse, con conseguente impedimento al controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti. La nozione di “ingente quantitativo” deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta. Il profitto ingiusto può consistere non solo in un ricavo patrimoniale ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda, qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative in termini di pericolo o danno per l’integrità dell’ambiente.
Grande importanza quindi è da attribuire alla lettura dei formulari, verifica delle informazioni riportate sul documento, prima di apporre la propria firma, e la verifica di tutti i soggetti coinvolti dalla filiera.
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