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RENTRI e geolocalizzazione dei veicoli: pubblicato il Decreto Direttoriale n. 275/2026
19 Ott, 2026

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, eravamo in tanti a chiederci quando le specifiche tecniche per la geolocalizzazione sarebbero state finalmente messe a disposizione dei tecnici, considerando i tempi necessari per lo sviluppo, i test e l’implementazione di un obbligo normativo finalizzato alla piena tracciabilità dei rifiuti pericolosi e, di conseguenza, anche all’applicazione delle relative sanzioni.

Il 12 ottobre 2026 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 275, dedicato alla gestione dei dati relativi ai percorsi degli autoveicoli dotati di sistemi di geolocalizzazione.

Ricordiamo che i termini per la presentazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, da parte dei soggetti iscritti in categoria 5, delle dichiarazioni relative alla presenza a bordo degli autoveicoli dei sistemi di geolocalizzazione sono scaduti il 30 giugno 2026.

Il nuovo Decreto approva l’Allegato 1, di appena due pagine, recante le “Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli”, definendo i requisiti tecnici dei sistemi di geolocalizzazione, la struttura e il formato dei dati da trasmettere al RENTRI, le modalità di trasmissione e le regole per la loro archiviazione.

Il provvedimento interviene inoltre sul precedente Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, introducendo alcune modifiche e, soprattutto, differendo al 13 settembre 2027 la decorrenza delle disposizioni relative alla gestione e alla trasmissione dei dati dei percorsi.

Il differimento temporale della scadenza, visti i tempi con i quali questo decreto è stato pubblicato, era atteso, al fine di permettere a tutti gli operatori coinvolti di adempiere all’obbligo normativo disponendo dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e ai test dell’intera infrastruttura che, come si potrà immaginare, sono superiori a quelli necessari per la redazione di un allegato tecnico di appena due pagine.

A chi si applicano le disposizioni sulla geolocalizzazione?

È importante chiarire innanzitutto il perimetro di applicazione.

L’articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi debbano garantire la presenza sui mezzi di trasporto di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Il Decreto n. 275/2026 non introduce quindi un obbligo generalizzato di geolocalizzazione per tutti i trasporti di rifiuti, ma disciplina le caratteristiche e la gestione dei dati prodotti dai sistemi installati sui veicoli interessati da tale obbligo.

Lo stesso Decreto richiama inoltre l’articolo 17 del D.M. 59/2023, secondo il quale la disponibilità dei sistemi di geolocalizzazione costituisce requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Quindi, ci si interroga su quale sia la reale finalità della tracciabilità dei rifiuti, che nel frattempo si è arricchita di casi di esenzione e casistiche dubbie per le quali, ad oggi, non sono ancora pervenuti chiarimenti effettivi da parte del RENTRI.

Quali caratteristiche deve avere il sistema di geolocalizzazione?

L’Allegato 1 entra nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che devono essere garantite.

Il dispositivo deve innanzitutto essere associato in maniera univoca all’autoveicolo, con riferimento al singolo percorso, attraverso la targa.

Il Decreto n. 275/2026 modifica, infatti, il precedente Decreto n. 253/2024 eliminando il riferimento al numero di telaio: l’associazione viene quindi effettuata alla sola targa del veicolo.

Il sistema deve inoltre garantire il tracciamento completo del percorso, dall’inizio del trasporto del rifiuto speciale pericoloso fino al punto di destinazione.

Nel caso in cui allo stesso percorso siano associati più FIR, il tracciamento inizia con il primo trasporto, in ordine temporale, e termina con l’ultimo arrivo a destinazione oppure con la presa in carico del rifiuto da parte di un successivo trasportatore.

Ogni quanto deve essere rilevata la posizione?

Uno degli aspetti tecnici più interessanti riguarda la frequenza dei dati di geolocalizzazione.

I dati trasmessi al RENTRI devono essere costituiti da punti consecutivi con un intervallo temporale massimo, tra coordinate diverse, di 3 minuti.

È prevista inoltre una tolleranza temporale massima di 2 minuti per l’associazione tra l’evento riportato nel FIR digitale e il dato relativo alla posizione del veicolo. Il sistema deve essere anche in grado di misurare l’accuratezza del segnale.

Non si tratta quindi semplicemente di dimostrare la presenza di un dispositivo GPS sul mezzo: il sistema deve produrre dati con caratteristiche tecniche ben definite e idonee ad essere utilizzate nell’ambito della tracciabilità RENTRI.

Quali dati devono essere trasmessi al RENTRI?

Per ogni trasporto di rifiuti speciali pericolosi, il trasportatore dovrà trasmettere una singola traccia GNSS, ordinata temporalmente.

Per ciascun punto devono essere presenti almeno:

  • timestamp UTC di acquisizione;
  • latitudine e longitudine nel sistema di riferimento WGS84;
  • coordinate espresse con 6 cifre decimali.

L’accuratezza planimetrica del sistema deve essere tale che la deviazione della traccia rispetto alla posizione reale sia non superiore a 10 metri, fatti salvi i tratti nei quali il segnale GNSS non risulti disponibile.

Alla traccia devono inoltre essere associati gli identificativi univoci delle trasmissioni al RENTRI dei FIR collegati al percorso, gli indicatori relativi all’accuratezza del dato di geolocalizzazione e l’identificativo univoco del dispositivo utilizzato per la rilevazione.

Come vengono trasmessi i dati al RENTRI?

La trasmissione della traccia GNSS dovrà avvenire attraverso API dedicate, mediante payload firmati secondo quanto previsto dalla Modalità Operativa 16, oppure attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Un elemento importante riguarda la sequenza delle operazioni: la traccia deve essere trasmessa successivamente alla trasmissione dei dati del FIR digitale.

Ogni trasmissione riguarda una sola traccia, che potrà eventualmente essere costituita da più segmenti, anche quando il percorso sia comune a più formulari.

Inoltre, qualora vengano successivamente ritrasmessi i dati del FIR digitale, sarà necessario ritrasmettere anche i dati del percorso, se questi erano già stati trasmessi.

Il formato individuato per l’interscambio dei dati è GPX versione 1.1. Le ulteriori specifiche tecniche per la trasmissione saranno definite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Quest’ultimo elemento è particolarmente importante sotto il profilo operativo: il Decreto definisce infatti l’architettura tecnica del sistema, ma rinvia ancora a successive specifiche ministeriali alcuni dettagli necessari per la trasmissione dei dati.

Dovremo quindi attendere ulteriori specifiche, che renderanno le attività dei tecnici ancora più complesse.

Per quanto tempo devono essere conservati i dati?

L’Allegato 1 interviene anche sul tema dell’archiviazione.

Le imprese devono garantire la disponibilità e l’estrazione dagli archivi informatici dei dati trasmessi al RENTRI per un periodo massimo di 3 anni, in analogia con le tempistiche previste dall’articolo 193, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

I dati e i relativi metadati devono inoltre poter essere esportati in un formato standard comunemente utilizzato qualora vengano richiesti dagli organi di controllo durante un’ispezione o una verifica.

Geolocalizzazione: trasmissione dei dati rinviata al 13 settembre 2027

Probabilmente la novità di maggiore interesse immediato per gli operatori riguarda però la decorrenza dell’obbligo.

Il Decreto n. 275/2026 modifica l’articolo 2, comma 2, del Decreto Direttoriale n. 253/2024 sostituendo il riferimento al “dodicesimo mese” con quello al “diciannovesimo mese”.

La conseguenza è il differimento al 13 settembre 2027 dell’applicazione delle disposizioni relative alla gestione e alla trasmissione al RENTRI dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli.

Il differimento non è casuale. Nelle premesse del Decreto viene infatti richiamata la consultazione svolta nell’aprile 2026 con i portatori di interesse e viene espressamente indicato che il rinvio è stato disposto, tenendo conto delle osservazioni ricevute, al fine di assicurare la piena operatività del sistema.

È utile sottolineare un aspetto: il rinvio riguarda la gestione e la trasmissione dei dati dei percorsi al RENTRI e non elimina gli obblighi relativi alla presenza dei sistemi di geolocalizzazione previsti dal D.M. 59/2023.

Un ulteriore tassello della tracciabilità digitale dei rifiuti

Il Decreto n. 275/2026 aggiunge quindi un ulteriore tassello a questo grande puzzle rappresentato dal sistema di tracciabilità digitale introdotto con il RENTRI.

La geolocalizzazione non viene concepita semplicemente come localizzazione del veicolo, ma come una nuova informazione della tracciabilità che dovrà essere tecnicamente associabile al FIR digitale e al relativo percorso.

Da un punto di vista operativo, per le imprese di trasporto interessate sarà quindi necessario verificare non soltanto la presenza di un dispositivo di geolocalizzazione sul veicolo, ma anche che le soluzioni adottate siano in grado di rispettare i requisiti tecnici previsti dal Decreto e, soprattutto, di produrre ed esportare i dati nel formato richiesto per la successiva trasmissione al RENTRI.

Il rinvio al 13 settembre 2027 concede agli operatori e ai fornitori di soluzioni tecnologiche un periodo più ampio per adeguare sistemi e procedure, ma il quadro tecnico che dovrà essere rispettato è ora molto più definito.

Per gli aspetti operativi sarà comunque necessario attendere anche le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati che, come espressamente previsto dall’Allegato 1, dovranno essere definite dal Ministero che, auspichiamo, vengano pubblicate in tempi rapidi.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la pagina ufficiale RENTRI dedicata al Decreto Direttoriale n. 275/2026.

Tracciabilità dei rifiuti: gli adempimenti stanno diventando ridondanti?

Resta da chiedersi se questo moltiplicarsi degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti non inizi a diventare ridondante e fonte di potenziali errori.

Considerando il quadro sanzionatorio aggiornato, con un inasprimento delle sanzioni che, in alcuni casi, fa dubitare dell’effettiva proporzionalità, così come richiesto invece dalle direttive europee, la sua applicazione a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti – dai grandi ai piccoli produttori, passando per trasportatori, intermediari e impianti – e il moltiplicarsi degli adempimenti, in alcuni casi anche ridondanti, resta da chiedersi se non sia giunto il momento di procedere ad una profonda revisione della normativa vigente, adeguandola realmente al progresso tecnico e scientifico.

Non possiamo dimenticare, infatti, che se da un lato il RENTRI rappresenta un’evoluzione digitale di un adempimento che era cartaceo fino a pochi anni fa, dall’altro lato il Testo Unico Ambientale, in particolare nella parte relativa proprio alla gestione dei rifiuti, resta ancorato ad un sistema normativo concepito prevalentemente in un contesto cartaceo.

Per un Produttore di rifiuti, ad esempio, gli adempimenti connessi alla tracciabilità sono attualmente:

  • classificazione dei rifiuti e redazione della scheda di classificazione;
  • analisi chimiche, quando necessarie e obbligatorie;
  • iscrizione al RENTRI;
  • vidimazione del registro cronologico di carico e scarico;
  • inserimento delle annotazioni di carico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto;
  • gestione del deposito temporaneo, con etichettatura e imballaggio dei rifiuti secondo le norme tecniche di riferimento;
  • verifica e applicazione dell’ADR;
  • verifica delle autorizzazioni di trasportatori, intermediari e impianti (erroneamente qualcuno ancora ritiene che il RENTRI effettui tale verifica);
  • configurazione dei dispositivi mobili per la firma digitale nell’ambito del RENTRI;
  • vidimazione, emissione e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti;
  • affidamento dei rifiuti al trasportatore;
  • sottoscrizione digitale del formulario;
  • inserimento delle annotazioni di scarico sul registro cronologico di carico e scarico entro 10 giorni dall’affidamento dei rifiuti al trasportatore;
  • attesa della ricezione della copia del formulario accettata a destino;
  • completamento dell’annotazione di scarico sul registro cronologico di carico e scarico con l’indicazione del peso accettato a destino, mediante il relativo movimento di rettifica;
  • se il rifiuto è pericoloso, trasmissione al RENTRI dell’xFIR relativo alla copia accettata a destino del formulario (che, nel sistema di supporto RENTRI, non è possibile distinguere dalla copia semplicemente firmata dal destinatario; al momento, inoltre, il sistema di assistenza RENTRI non sembra recepire questa distinzione); Tale trasmissione viene effettuata anche dal destinatario e dal trasportatore;
  • trasmissione dei movimenti di carico e scarico al RENTRI entro la fine del mese successivo a quello in cui sono stati inseriti nel registro cronologico di carico e scarico;
  • archiviazione documentale sostitutiva per tre anni;
  • elaborazione e trasmissione del MUD che riepiloga i dati già trasmessi digitalmente, mese per mese, con il registro cronologico di carico e scarico

Come si può osservare, alcuni di questi passaggi risultano effettivamente ridondanti, con il conseguente rischio di commettere errori che, però, possono diventare fonte di potenziali sanzioni.

Ad oggi, purtroppo, alcuni soggetti ritengono erroneamente che alcuni di questi obblighi ne sostituiscano altri con il rischio di una forte esposizione a sanzioni.

Fino a quando non verrà fatto ordine normativo tra tali adempimenti, il suggerimento è quello di prestare la massima attenzione alla propria gestione dei rifiuti, attraverso audit interni o esterni periodici, così da intercettare nel minor tempo possibile eventuali criticità.

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