La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
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Con l’introduzione della Legge 14 novembre 2024, n. 166 di conversione con modificazioni del D.L. 131/2024 molti aspetti legati alla gestione dei RAEE, disciplinati fino ad oggi dal DM 65 del 8 Marzo 2010 e dal D.Lgs. 49/2014, vengono riscritti all’insegna della “semplificazione”.
Tutti i dettagli sono contenuti nell’articolo 14-bis che risponde alla procedura di infrazione 2024/2142 e 2024/2097 e che sostituisce l’articolo 11 del D.Lgs. 49/2014.
I soggetti coinvolti sono:
- Distributori di AEE
- Installatori di AEE
- Centri di Assistenza Tecnica AEE
A questi tre soggetti si aggiungono i trasportatori incaricati.
Per quanto riguarda l’Uno contro Uno, viene ribadita la necessità per i primi tre soggetti coinvolti di comunicare ai clienti le modalità di ritiro gratuite dei RAEE.
I RAEE che verranno ritirati dovranno essere raggruppati, nei luoghi di raggruppamento, realizzati presso il Punto vendita o altro sito diverso dal punto vendita. Al fine di poter richiedere il ritiro gratuito è necessario (leggasi obbligatorio) che tali luoghi di raggruppamento siano iscritti al Centro di Coordinamento RAEE. E’ interessante osservare l’interpretazione fornita in una nota del Centro di Coordinamento RAEE in merito: “Se quest’obbligo (iscrizione dei Luoghi di raggruppamento al CDC RAEE) non viene rispettato – spiega la nota del CdC RAEE – il retailer che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta non potrà avvalersi delle modalità semplificate. L’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE si applica anche ai centri di assistenza tecnica e agli installatori”.
Questa nota, prima delle note pubblicate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, avrebbe aperto alla possibilità di un doppio binario dove la categoria 3-bis restava valida per chi non avesse voluto seguire la via della semplificazione mantenendo la più elevata tracciabilità. Non è così, in quanto la categoria 3-bis è stata formalmente cancellata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ciò vuol dire che la strada tratteggiata dal Centro di Coordinamento RAEE resta l’unica possibile.
I RAEE raccolti dovranno essere separati per tipologie e raggruppamento seguendo il seguente ordine, di cui all’allegato I del Regolamento n.40 del 20/02/2023.
I RAEE all’interno del luogo di raggruppamento potranno essere raggruppati fino ad un massimo di 3500 Kg per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’allegato I del Regolamento n. 40 del 20/02/2023. Laddove tale limite non sia raggiunto, in ogni caso, entro un anno dalla presa in carico dovranno essere avviati ai Centri di Raccolta comunali o agli impianti di trattamento autorizzati. In alternativa i RAEE raggruppati dovranno essere avviati a destino ogni tre mesi.
I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni.
Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, ovvero non si avvale delle modalità “semplificate”, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento.
Il Luogo di Raggruppamento
Il deposito preliminare alla raccolta (luogo di raggruppamento) è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’integrità delle apparecchiature è garantita mediante l’adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.
Adempimenti registro c/s – RENTRI
I distributori, installatori e centri di assistenza tecnica non sono obbligati:
- alla tenuta del registro di carico e scarico
- presentazione MUD
- Iscrizione RENTRI
Autorizzazioni/iscrizioni ambientali
Con una nota sul proprio portale, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ufficialmente dichiarato che mancando i presupposti per l’iscrizione alla categoria 3-bis (abrogazione del DM 65 del 8M Marzo 2010) quest’ultima viene abrogata. L’Albo sta procedendo, già in queste ore, alla cancellazione d’ufficio delle imprese iscritte nella suddetta categoria. Leggi qui
I distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e trasportatori incaricati dei relativi rifiuti RAEE potranno gestire i propri adempimenti attraverso il portale del Centro di Coordinamento RAEE.
La cancellazione della categoria 3-bis crea però una anomalia nel trasporto su strada di rifiuti. Come sappiamo in Italia la movimentazione dei rifiuti può avvenire unicamente con automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (anche il semplice trasporto di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche al Centro di Raccolta Comunale richiede l’iscrizione in categoria 2-bis). La rimozione di questo vincolo per i soggetti dell’Uno contro Uno apre la strada ad una serie di potenziali eccezioni che auspichiamo non avvengano in quanto verrebbero meno i principi di base della tracciabilità dei rifiuti.
E’ infatti il comma 7 dell’articolo 14-bis che sembrerebbe aprire la strada al trasporto con mezzi non iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei RAEE sia a cura del distributore che di soggetti terzi incaricati.
Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ricordiamo che i RAEE sono una particolare tipologia di rifiuti e che includono anche i RAEE pericolosi (frigoriferi, climatizzatori ecc…) e che la loro tracciabilità e raccolta è fondamentale per evitare di tornare indietro di anni.
Documentazione di trasporto
La movimentazione (trasporto) dei RAEE dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, ai destini previsti dalla norma, è accompagnata dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
Su questo punto sarebbe stato utile se il legislatore, come fatto in passato, creando addirittura due modelli distinti per l’Uno contro Uno e l’Uno contro Zero, avrebbe potuto fornire un format di base. Per fortuna il CDC RAEE ha rilasciato un fac-simile in tempi rapidissimi. Potete scaricarlo qui
Il DDT per il trasporto dei “rifiuti elettrici ed elettronici derivanti dall’Uno contro Uno e Uno contro Zero” non necessita di vidimazione.
E’ interessante però osservare che mentre a livello generale si va verso una tracciabilità più dettagliata delle movimentazioni di rifiuti (avvento del RENTRI già nelle prossime settimane), sul fronte dei RAEE, rifiuti particolari e ad elevato valore visto il contenuto, la norma si sia orientata ad un liberalizzazione senza precedenti.
Siamo davvero certi che ogni passaggio sarà monitorato e tracciato? Spesso parliamo di difficoltà nella tracciabilità dei rifiuti speciali, ambito nel quale sono obbligatori registri di carico e scarico, formulari vidimati e MUD, e quindi viene spontaneo chiedersi quali saranno gli strumenti disponibili per monitorare le movimentazione dei RAEE derivanti dalla distribuzione.

Abrogazioni
Con la sostituzione dell’articolo 11 del D.Lgs. 49/2014 vengono abrogati:
- DM 65 del 8 Marzo 2010
- DM 121 del 31 Maggio 2016
RAEE professionali
Il ritiro Uno contro Uno dei RAEE professionali resta ammesso a condizione che il distributore, l’installatore e il CAT sia stato formalmente incaricato dal Produttore delle AEE.
Quale sarà il destino ammesso per questi rifiuti? Trattandosi di RAEE professionali che, nella ormai abrogata versione del DM 65 del 8 Marzo 2010, richiedeva l’attribuzione dei codici 160211 – 160213 – 160214, si ritiene che il loro destino debba essere ancora un impianto di trattamento autorizzato e non un centro di raccolta (almeno per il momento…).
Il loro trasporto, stando a quanto è indicato nella versione aggiornata del D.Lgs. 49/2014 potrà quindi avvenire senza un formulario di identificazione dei rifiuti e senza che tali mezzi di trasporto siano iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ci si interroga sulle ripercussioni che potranno aversi al momento del conferimento negli impianti che, come sappiamo, operano in forza di un provvedimento autorizzativo spesso corredato anche di rigide prescrizioni.
Questo passaggio, come si osserva non cambia, ma se con l’obbligo di iscrizione in categoria 3-bis questo incarico formale veniva controllato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, cosa accadrà ora? Chi potrà controllare che l’incarico formale ci sia davvero? A chi spetta questa responsabilità?
Uno contro Zero
Sul fronte dell’Uno contro Zero formalmente non cambia nulla dal punto di vista operativo. I distributori con una superficie di vendita superiore a 400 mq resta obbligato al ritiro Uno contro Zero dei RAEE di piccolissime dimensioni avendo cura di informare la propria cliente circa il ritiro dei RAEE senza la necessità di acquistare un nuovo AEE.
Per i distributori con una superficie di vendita al pubblico al di sotto dei 400 mq, l’attività di ritiro Uno contro Zero è facoltativa e può essere limitata anche uno o più raggruppamenti RAEE.
Se queste semplificazioni porteranno davvero ad un incremento del flusso dei RAEE avviati a recupero solo il tempo potrà dircelo. Auspichiamo che le “semplificazioni” introdotte con questo decreto non conducano ad una perdita di tracciabilità dei RAEE e che tutti gli operatori, virtuosi, continuino a conferirli nei Centri di Raccolta e negli impianti autorizzati.
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