Ci avviciniamo sempre di più all’aggiornamento del Regolamento 1013/2006 per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
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Pubblicato il 15 Maggio 2023
Il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica ha fornito riscontro alla richiesta di interpello della Provincia di Macerata, sulla richiesta di chiarimenti sulla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservazione degli obblighi di conservazione del registro di carico e scarico rifiuti di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/2006.
Secondo quanto riportato nella richiesta di interpello, esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ., sez. III, 20.09.2013, n. 21648) che sostiene come la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in un luogo diverso da quello previsto dall’articolo 190, comma 10, del D.lgs. 152/2006 costituisca una violazione dell’obbligo di tenuta del registro. Tuttavia, un orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. Pen., sez. III, 24.02.2017, n. 9132) afferma che la tenuta dei registri presso uno studio professionale non può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 258, comma 2, del D.lgs. 152/2006. Secondo questa interpretazione, l’omessa tenuta dei registri si riferisce esclusivamente alla loro mancata compilazione, indipendentemente dal luogo in cui sono conservati.
La Provincia di Macerata ritiene che, alla luce di questa recente pronuncia della Suprema Corte, l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, sebbene previsto direttamente dall’articolo 190 del D.lgs. 152/2006, possa essere considerato una norma giuridica imperfetta. Questa interpretazione porterebbe a una situazione in cui una condotta, pur vietata, non integra gli estremi di alcun illecito amministrativo o penale, rendendo vano il precetto di legge. Pertanto, la Provincia di Macerata chiede un univoco indirizzo interpretativo per garantire l’esatta applicazione di questa normativa.
Questi i riferimenti normativi indicati dal richiedente:
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
- 190, comma 1: “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché’ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché’, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193”;
- 190, comma 10: “I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto”;
- 258, comma 2: “Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché’ nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore”.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito alcune considerazioni in merito all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, disciplinato dall’articolo 190 del D.lgs. 152/2006, nonché alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 258, comma 2, del medesimo decreto.
L’articolo 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006 stabilisce l’obbligo generale di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti per i soggetti individuati dalla norma. Successivamente, il comma 10 del medesimo articolo dispone che i registri devono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e dei commercianti e intermediari. Inoltre, i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere conservati presso la sede legale del gestore dell’impianto.
L’articolo 258, comma 2, del D.lgs. 152/2006 prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico. La norma richiede che il registro sia conservato nei luoghi indicati dall’articolo 190, comma 10, al fine di consentire un immediato e efficace controllo sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro presso l’impianto può permettere agli organi di controllo di verificare la regolare tenuta del registro.
Luoghi di tenuta del registro di carico e scarico:
- Impianto di produzione
- Impianto di stoccaggio
- Impianto di recupero e/o smaltimento
- Sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto
- Sede operativa dei commercianti e degli intermediari
I registri relativi a impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.
Pertanto, se i registri vengono conservati in luoghi diversi da quelli indicati dalla normativa, si configurerebbe una tenuta irregolare e incompleta del registro, non conforme alla normativa vigente. Di conseguenza, tale condotta potrebbe essere rilevante ai fini delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 258, comma 2, del D.lgs. 152/2006.
È importante sottolineare che le considerazioni sopra riportate sono state fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006. Si precisa inoltre che tali considerazioni sono valide e pertinenti in relazione al quesito formulato, senza riferimenti specifici a procedure o procedimenti giurisdizionali in corso o in evoluzione.
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