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Geolocalizzazione Categoria 5 e Responsabilità: perché produttori, impianti e intermediari devono verificare i vettori

Si avvicina la fine dell’anno e, con essa, il termine entro il quale le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono dimostrare il requisito tecnico relativo ai sistemi di geolocalizzazione.

L’obbligo nasce dall’articolo 18 del Decreto 4 aprile 2023, n. 59 ed è stato ulteriormente definito dalla Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024, “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo per la categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi”, la quale stabilisce che:

  • Le imprese iscritte al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire sugli autoveicoli dedicati la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
  • Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in categoria 5 autorizzati al trasporto di soli rifiuti non pericolosi.
  • La presenza dei sistemi di geolocalizzazione costituisce requisito di idoneità tecnica per gli autoveicoli iscritti in categoria 5 destinati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Trattandosi di un requisito tecnico, le imprese che intendono iscriversi in categoria 5 — così come quelle che devono mantenerla — sono obbligate a dimostrarne il possesso al pari degli altri requisiti previsti dalla normativa.

Cosa accade se il requisito non viene dimostrato?

  • Nuove iscrizioni in categoria 5: l’assenza del requisito rende l’istanza improcedibile, analogamente alla mancata nomina del Responsabile Tecnico.
  • Iscrizioni già attive: la mancata dimostrazione del requisito comporta l’avvio di un procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dall’Albo, al pari della mancanza del Responsabile Tecnico.

Tempistiche

Le imprese già iscritte in categoria 5, così come quelle che hanno presentato domanda di iscrizione o di inserimento autoveicoli alla data di entrata in vigore della Delibera n. 3 del 19/12/2024, devono trasmettere — tramite istanza telematica — una dichiarazione sostitutiva nel periodo compreso tra 1° luglio 2025 e 31 dicembre 2025.

Produttori, intermediari e impianti: quali verifiche effettuare?

I soggetti che si avvalgono di trasportatori terzi iscritti in categoria 5, per tutelarsi da possibili criticità operative o sanzionatorie, dovranno verificare che i vettori abbiano effettivamente dimostrato il possesso del requisito tecnico entro il 31 dicembre 2025.

Infatti, l’assenza del requisito è incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi, con evidenti ricadute sulla legittimità dell’affidamento dei rifiuti.

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