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Soluzioni Compliance Ambientale
Con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 26 marzo 2026, n. 91, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 ed efficace dal 14 maggio 2026, cambia in modo strutturale la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, finora regolata dai D.M. 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009, ora integralmente abrogati.
Il provvedimento ridefinisce requisiti tecnico-strutturali, gestione operativa, tipologie di rifiuti conferibili e tracciabilità, imponendo ai centri già esistenti un termine di adeguamento di dodici mesi, quindi entro il 14 maggio 2027.
Questo decreto arriva dopo 18 anni dal DM 8 Aprile 2008 e rappresenta un adeguamento all’evoluzione del D.Lgs. 152/2006, rendendo così coordinata la disciplina dei centri di raccolta con quanto disposto dalla normativa di rango superiore.
Il D.M. 91/2026 non è un correttivo o una semplice integrazione alla normativa già esistente per la gestione dei Centri di Raccolta: sostituisce integralmente l’impianto disegnato quasi vent’anni fa, aggiornandolo agli obiettivi di economia circolare e rafforzando in particolare tre ambiti:
Il decreto disciplina i centri di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. 152/2006, definiti come aree presidiate e allestite dove si svolge la raccolta per raggruppamento differenziato di frazioni omogenee, conferite sia da utenze domestiche sia da utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono individuate per rinvio a tre corpi normativi distinti, un punto su cui vale la pena essere precisi in fase di redazione del regolamento comunale:
È inoltre confermato l’accesso ai centri per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ex art. 13 della L. 349/1986, per il conferimento dei rifiuti raccolti nelle campagne volontarie di pulizia. La realizzazione dei centri resta competenza degli enti di governo d’ambito, ove costituiti, o dei Comuni, che li pianificano a livello comunale o intercomunale e ne disciplinano con regolamento l’organizzazione, l’accesso e le tipologie di rifiuti conferibili.
Le prescrizioni progettuali diventano più puntuali rispetto al passato. I centri devono in particolare prevedere:
Una novità operativa rilevante è la procedura semplificata (art. 2, comma 8) per i centri costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a rifiuti non pericolosi da utenze domestiche, esonerati da alcuni requisiti strutturali (tra cui la viabilità interna) ma comunque tenuti al rispetto degli artt. 3, 4 e di specifici commi dell’art. 5.
Come si può osservare, alcuni aspetti progettuali e costruttivi, riportati nel DM 8 Aprile 2008 e s.m.i. sono stati confermati, mentre di nuovi se ne sono aggiunti per garantire una più efficiente, e normativamente coerente, realizzazione dei centri di raccolta.
Resta fermo il principio cardine: la gestione dei centri di raccolta richiede l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, in Categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”, subordinata alla garanzia finanziaria prevista per la categoria dal D.M. Ambiente 8 ottobre 1996. I soggetti già iscritti in Categoria 1 integrano l’iscrizione senza ulteriori garanzie, purché non cambi la classe.
Sul piano gestionale (art. 4), il decreto codifica prassi già diffuse ma ora vincolanti (caldamente suggerita la predisposizione di procedure e istruzioni operative):
L’allegato 1 del decreto sostituisce il precedente elenco e associa a ciascun codice EER i soggetti conferitori ammessi (utenza domestica, non domestica, o entrambe). Suggeriamo di prestare la massima attenzione quindi ai soggetti conferitori al fine di evitare errori, in particolare per le utenze non domestiche.
I punti da presidiare con più attenzione sono:
Sul fronte tempistiche, il deposito non può superare tre mesi (o 30 mc per i non pericolosi, 10 mc per i pericolosi) e comunque un anno; scendono a 72 ore per l’organico di cucine, mense e mercati e a 7 giorni per indifferenziato e prodotti assorbenti per la persona (30 giorni per il verde).
Viene formalizzata la possibilità per gli enti d’ambito o i Comuni di individuare, all’interno dei centri, spazi distinti dedicati all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti per lo scambio tra privati, nonché aree per il deposito preliminare dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, in coordinamento con gli operatori professionali dell’usato autorizzati.
Il decreto abroga il D.M. 8 aprile 2008 e il D.M. 13 maggio 2009. I centri già esistenti continuano a operare ma devono conformarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 14 maggio 2027. È infine prevista la clausola di invarianza finanziaria: l’attuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il termine del 14 maggio 2027 sembra lontano, ma l’adeguamento richiede interventi su regolamento comunale, layout impiantistico, formazione del personale e procedure di tracciabilità: attività che vanno pianificate con largo anticipo, soprattutto per gli enti che gestiscono più centri sul territorio.
Se hai bisogno di una verifica di conformità del tuo centro di raccolta rispetto al D.M. 91/2026 o di supporto nella redazione del regolamento comunale, contattaci: analizzeremo insieme la tua situazione e definiremo un piano di adeguamento su misura.
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[AGGIORNAMENTO del 15/05/2023]
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/04/2023 Serie Generale n. 93 del DM Ambiente 20 Febbraio 2023 n. 40, viene introdotto il Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati all’allegato I del Decreto 25 settembre 2007 n. 185.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito la strada che percorreremo nel prossimo futuro in relazione alla gestione di questa tipologia di rifiuti ed ha posto alcuni paletti interessanti che delimitano il perimetro d’azione della raccolta in attesa che venga emanato l’apposito decreto.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.
È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.