La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
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Per tutte le organizzazioni coinvolte nei processi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l’avvicinarsi del 2026 comporta la necessità di iniziare a prepararsi all’avvento della digitalizzazione delle spedizioni. Dal 21 Maggio 2026 si applicherà il Regolamento 1157/2024 che ha abrogato, dal 21 Maggio 2024 il Reg. 1013/2006.
Dopo l’avvio del RENTRI e, a breve, della digitalizzazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, un ulteriore tassello della tracciabilità digitale dei rifiuti sarà inserito. L’obiettivo finale, come saprete, è quello di monitorare più da vicino i flussi delle spedizioni transfrontaliere al fine di contrastare le gestioni illecite.
Il nuovo strumento che dovremo imparare ad utilizzare, unitamente alle nuove regole disposte proprio dal Regolamento 1157/2024, sarà il DIWASS – Sistema Digitale di Spedizione dei rifiuti.
La digitalizzazione delle procedure di spedizione dei rifiuti dovrebbe, nelle finalità del legislatore, facilitare le spedizioni, in particolare tra gli Stati Membri dell’Unione Europea garantendo che i rifiuti vengano spediti verso l’opzione migliore per il loro trattamento, mantenendo al contempo un adeguato livello di monitoraggio.
Quali funzioni svolgerà il DIWASS
Costituire un sistema centrale al quale possano accedere le autorità competenti e le parti interessate coinvolte nelle spedizioni di rifiuti (tramite interfaccia utente grafica)
Costituire un Hub centrale che consenta lo scambio di informazioni e documenti tra il sistema centrale e i sistemi locali gestiti da determinate autorità competenti, nonché software aziendali o software offerti da fornitori di software commerciali (mediante API).
Come si accederà al DIWASS
La legge di attuazione impone alle autorità competenti di indicare le modalità di accesso al DIWASS da parte loro e degli operatori con sede legale nel loro Stato membro o nella loro regione.
È possibile accedere a DIWASS:
- tramite l’interfaccia utente grafica (sito web della Commissione); o
- tramite un sistema locale di quello Stato membro, interconnesso con DIWASS.
Questa scelta deve essere fatta nel contesto delle tre componenti del DIWASS:
- procedura di notifica (inclusa la generazione e l’integrazione dei documenti di movimento);
- generazione e compilazione dei documenti dell’allegato VII per le spedizioni di rifiuti della lista verde;
- fornire agli operatori economici decisioni e informazioni sugli impianti di recupero pre-autorizzati.
Le autorità competenti possono scegliere un approccio ibrido, imponendo l’uso del sistema locale per alcune componenti (ad esempio, la procedura di notifica) e richiedendo l’uso del sito web DIWASS per altre (ad esempio, lo scambio di documenti dell’Allegato VII).
Le autorità competenti dovrebbero informare i propri operatori economici sulle modalità di accesso al DIWASS. Se le autorità competenti richiederanno agli operatori economici di utilizzare il loro sistema locale, dovranno anche indicare se il software commerciale deve essere connesso a tale sistema locale o può connettersi direttamente al DIWASS.
Dopo il 3 febbraio 2026, la Commissione pubblicherà sul proprio sito web una panoramica delle modalità di accesso al DIWASS .
Il DIWASS sarà accessibile anche alle autorità competenti e agli operatori economici dei paesi terzi su base volontaria.
Come prepararsi all’uso del DIWASS
La Commissione fornirà alle autorità competenti manuali di istruzioni per aiutarle a familiarizzare con il DIWASS.
La Commissione non prevede di fornire formazione sull’uso del DIWASS agli operatori economici: questa è principalmente responsabilità delle rispettive autorità competenti.
Le autorità competenti dovrebbero inoltre garantire che gli operatori con sede legale nel loro Stato membro o nella loro regione possano rivolgersi a loro per qualsiasi domanda sull’utilizzo del DIWASS, anche organizzando una funzione di helpdesk. La Commissione fornirà supporto solo per questioni tecniche relative al funzionamento del sistema centrale.
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