Sentenza Corte di Giustizia Europea C-221/24 e C-222/24 sul tema della ripresa dei rifiuti in caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti illegale
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Quadro normativo
Il Regolamento delegato (UE) 2024/197 del 19 ottobre 2023 modifica l’Allegato VI del Regolamento CLP (CE) 1272/2008, introducendo una classificazione armonizzata del piombo applicabile a partire dal 1° settembre 2025
Soglie di classificazione ambientale
Dal 1° settembre 2025, i composti contenenti piombo saranno classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico secondo le nuove soglie:
- Piombo in polvere (particelle < 1 mm): concentrazione ≥ 0,025 %
- Piombo massivo (particelle ≥ 1 mm): concentrazione ≥ 0,25 %
Queste indicazioni si applicano a miscele, leghe e rifiuti contenenti piombo (es. torniture, bave, spezzoni di barra, billette di ottone, fanghi di lavorazione)
Ambiti coinvolti
Le categorie aziendali maggiormente interessate sono:
- Produzione, uso e commercializzazione di piombo e sue leghe
- Recupero, gestione e trattamento di rottami metallici (rifiuti o materiali End‑of‑Waste)
- Filiera del trasporto su strada: speditori, imballatori, caricatori, trasportatori, scaricatori, destinatari
- Fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di piombo o miscele contenenti piombo
Implicazioni per il trasporto ADR
Le miscele contenenti piombo che superano le soglie soprariportate rientreranno nella Classe ADR 9, specificamente come:
UN 3077 – MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, N.A.S., Classe 9, Gruppo d’imballaggio III
Questa classificazione richiede il rispetto di svariate prescrizioni ADR
Obblighi principali:
- Formazione ADR obbligatoria per tutto il personale coinvolto (speditori, imballatori, caricatori, trasportatori, scaricatori, destinatari).
- Patente ADR (CFP) per i conducenti.
- Veicoli equipaggiati con pannelli arancioni, placche di rischio, contenitori a tenuta.
- Utilizzo esclusivo di imballaggi omologati UN.
- Documentazione di trasporto aggiornata con le diciture richieste (merci e formulari rifiuti).
- Nomina del Consulente ADR secondo D.lgs. 35/2010, salvo eventuali esenzioni.
Esclusioni – Articolo vs Miscela
Gli articoli, intesi come prodotti con forma, superficie e design definiti che non rilasciano sostanze pericolose, sono esenti: ad esempio bulloni, viti o componenti finiti. Invece, trucioli, polveri o granuli grezzi sono miscele soggette alla normativa ADR se superano le soglie di piombo.
Azioni consigliate per le aziende
I soggetti interessati dovrebbero intraprendere tempestivamente le seguenti attività:
- Verifica dei materiali: individuazione delle miscele soggette a classificazione ambientale.
- Aggiornamento delle Schede di Sicurezza (SDS) in conformità al CLP aggiornato.
- Formazione del personale ADR e acquisizione delle certificazioni necessarie.
- Adeguamento logistico e di imballaggio: contenitori UN, equipaggiamenti veicolari ADR.
- Valutazione della nomina del Consulente ADR e gestione di eventuali esenzioni formali.
- Analisi del rischio sanzioni e predisposizione di controlli interni sul rispetto delle norme.
Conclusioni
L’entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2024/197 e della nuova classificazione armonizzata del piombo dal 1° settembre 2025 rappresenta un passaggio normativo rilevante per la protezione ambientale e la sicurezza del trasporto.
È vivamente consigliato avviare immediatamente una analisi aziendale, valutando le soglie applicabili, aggiornando documentazione e processi e predisponendo la formazione e le nomine ADR necessarie, per garantire la piena conformità e ridurre i rischi operativi e legali.
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