Sentenza Corte di Giustizia Europea C-221/24 e C-222/24 sul tema della ripresa dei rifiuti in caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti illegale
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In riferimento all’interpello ambientale proposto dalla Città Metropolitana di Roma, il Ministero ha fornito il proprio parere n. 138506 del 22/07/2025
Di seguito il testo della richiesta di interpello:
- se, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, non sia più possibile effettuare direttamente il recupero ambientale (R10) del rifiuto individuato dal codice EER 170504, ma che lo stesso debba necessariamente essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al predetto decreto;
- se, sulla base del Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che non prevede l’operazione R5 per la tipologia 7.31-bis ai fini dell’utilizzo in recuperi ambientali, il rifiuto con codice EER 170504 possa essere autorizzato all’operazione R5 in procedura semplificata ex articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 solamente per l’industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevamenti e sottofondi stradali. Conseguentemente, se per l’utilizzo nei recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal Decreto ministeriale n. 127 del 2024, invece, la produzione di aggregato recuperato dal rifiuto con codice EER170504 debba essere autorizzata in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152 del 2006
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
Considerazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
In considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 59028 del 28 marzo 2025 e acquisito con nota prot. n. 108787 del 9 giugno 2025, alla luce dell’istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 184-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006, e in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il medesimo articolo 184-ter, al comma 2, prevede che in assenza di criteri comunitari il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica può definire, mediante uno o più decreti, criteri per specifiche tipologie di rifiuto.
Va altresì menzionato l’articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui “…In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 (sulla cessazione della qualifica di rifiuto), continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 (…) e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.
In tale cornice giuridica è stato adottato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale; all’allegato 1, tabella 1, il decreto individua i criteri attraverso cui i rifiuti cessano di essere tali per divenire prodotto, vale
a dire “aggregato recuperato” per come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto. L’aggregato recuperato può essere successivamente utilizzato per gli scopi specifici individuati nell’Allegato 2, qualora rispetti i requisiti di qualità per l’utilizzo previsto.
In questo contesto si rappresenta che l’articolo 8, comma 1, del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, prevede che “…ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, […] inerenti ai limiti quantitativi previsti
dall’allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’allegato 5 dello stesso decreto”. Dalla lettura della disposizione emerge, dunque, che, nell’ambito delle operazioni di recupero in argomento, le disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 continuano ad applicarsi esclusivamente per ciò che concerne i limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche, rientrando invece nel perimetro di applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 i profili concernenti i rifiuti in ingresso, le operazioni di recupero, o i prodotti emergenti dal processo di cessazione della qualifica di rifiuto.
Le conclusioni
Ciò posto, con riferimento al primo quesito, occorre tenere in considerazione che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di procedure semplificate, all’allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice EER 170504, tra cui l’utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l’operazione R10 “trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia”, subordinando lo stesso all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all’allegato 3 del medesimo decreto nonché a quanto stabilito dall’articolo 5 del medesimo decreto secondo il quale:
“L’utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 (recupero ambientale) è sottoposto alle procedure semplificate (…) a condizione che:
a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’autorità competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare.
d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito”.
Tale forma di recupero, differisce, quindi, in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, non può dunque ritenersi ammissibile quanto sostenuto nell’istanza, secondo cui il recupero identificato con l’operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 17 05 04, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all’operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024.
Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del prodotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.
Le considerazioni sopra richiamate valgono anche per il secondo quesito posto.
In conclusione, si rappresenta dunque come, ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
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