La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
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Con nota del 15 aprile 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito un chiarimento atteso dagli operatori in merito alla gestione dell’allegato VII previsto dall’articolo 18 del Regolamento (UE) 2024/1157.
Il Ministero ha confermato il differimento al 1° gennaio 2027 dell’operatività obbligatoria del sistema DIWASS, introducendo di fatto un regime transitorio per l’intero 2026.
Il chiarimento nazionale si inserisce in un contesto europeo già delineato dalla Commissione, che ha recentemente diffuso la posizione emersa nel corso della riunione del Gruppo Esperti sulle spedizioni di rifiuti del 27 marzo 2026.
Il quadro europeo: continuità operativa nel 2026
La Commissione europea ha chiarito che, nel periodo compreso tra il 21 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026, l’approccio da seguire deve essere improntato alla continuità rispetto alle prassi attuali.
In particolare:
1) Gestione dei documenti allegato VII senza DIWASS
- nella maggior parte degli Stati membri, i documenti continueranno a essere compilati in formato cartaceo;
- gli Stati membri potranno anche non richiedere la trasmissione alle autorità competenti delle copie cartacee;
- non è prevista la trasmissione dei documenti a DIWASS né da parte degli operatori né da parte delle autorità;
2) Continuità dei sistemi elettronici nazionali esistenti
- gli Stati membri che già utilizzano sistemi elettronici dedicati potranno continuare ad utilizzarli;
- anche in questo caso, non è prevista alcuna integrazione obbligatoria con DIWASS nel periodo transitorio;
Questa decisione consente di evitare discontinuità operative in una fase in cui il sistema europeo non è ancora pienamente implementato.
L’introduzione del transitorio eviterà anche il rischio di blocco delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in lista verde, tema questo che ha preoccupato gli operatori del settore già alla prese, in Italia, con il RENTRI ed il FIR digitale.
Conferma italiana: gestione “in deroga” fino al 31 dicembre 2026
Il MASE recepisce e rende operativa questa impostazione.
Nel periodo 21 maggio – 31 dicembre 2026, i documenti di cui all’allegato VII potranno essere gestiti:
- in formato cartaceo, oppure
- in formato elettronico tramite sistemi specifici,
senza obbligo di utilizzo o trasmissione tramite DIWASS.
Obbligo sostanziale invariato: il documento allegato VII resta necessario
È importante chiarire un punto spesso frainteso.
La deroga riguarda lo strumento di gestione, non l’obbligo documentale.
Rimane infatti confermato che:
- le spedizioni soggette all’articolo 18 devono essere accompagnate da un allegato VII correttamente compilato,
- secondo il modello previsto dal Regolamento (UE) 2024/1157.
Restano inoltre invariati tutti gli aspetti critici delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in lista verde, i controlli obbligatori ed i nuovi obblighi disposti dal Regolamento 1157/2024 e che entreranno in vigore il 21 Maggio 2026. Quindi, per ogni operatore, è importante adeguare rapidamente le proprie procedure per evitare di incorrere in sanzioni. Ricordiamo che l’apparato sanzionatorio del D.Lgs. 152/2006, relativamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti è stato inasprito dal D.L. Terra dei Fuochi.
Assenza di sanzioni nel periodo transitorio
Sul piano sanzionatorio, sia la Commissione europea sia il MASE convergono su un punto chiave:
- la mancata trasmissione dei documenti allegato VII a DIWASS entro il 31 dicembre 2026 non comporta l’applicazione di sanzioni nei confronti della persona che organizza la spedizione.
Questo elemento consente agli operatori di gestire la fase transitoria senza esposizioni indebite, purché sia comunque garantita la corretta compilazione del documento.
DIWASS utilizzabile su base volontaria
Nel periodo transitorio, DIWASS non è obbligatorio, ma resta disponibile.
In particolare:
- l’interfaccia grafica (GUI) potrà essere utilizzata per:
- compilare l’allegato VII,
- generare e scaricare il documento in formato PDF;
- gli altri soggetti della filiera (produttore, trasportatori, destinatario) potranno:
- compilare le sezioni di competenza tramite DIWASS, oppure
- utilizzare la copia cartacea del documento.
Si configura quindi un sistema “ibrido”, in cui il digitale può essere adottato su base volontaria.
Attenzione: restano digitali le procedure di notifica
La flessibilità introdotta riguarda esclusivamente le spedizioni soggette agli obblighi informativi ex art. 18.
Rimangono invece integralmente digitali:
- le procedure di notifica,
- le autorizzazioni preventive scritte,
secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1157.
È quindi necessario mantenere una chiara distinzione tra i diversi regimi applicabili.
Impatti operativi per gli operatori
Il 2026 si configura come un anno di transizione reale, non solo formale, sia sul piano della gestione dei rifiuti sul territorio italiano (RENTRI) che per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Per le imprese coinvolte nelle spedizioni in allegato VII, le principali scelte operative riguardano:
- Strumento di gestione documentale
Valutare se:
- mantenere una gestione cartacea strutturata, oppure
- anticipare l’adozione di strumenti digitali (anche in ottica 2027).
- Coordinamento della filiera
La coesistenza di modalità diverse richiede allineamento tra:
- soggetto che organizza la spedizione,
- produttore,
- trasportatori,
- impianto di destinazione.
- Tracciabilità e conservazione
Indipendentemente dal formato:
- devono essere garantite completezza, coerenza e disponibilità dei documenti, soprattutto in caso di controlli.
- Preparazione al regime definitivo
Il rinvio al 2027 non elimina l’obbligo di digitalizzazione, ma ne posticipa l’entrata in vigore.
Il periodo transitorio rappresenta quindi un’opportunità per:
- testare i flussi digitali,
- verificare l’interoperabilità dei sistemi,
- ridurre il rischio di criticità future.
Considerazioni finali
La posizione della Commissione europea, recepita dal MASE, introduce un regime pragmatico che consente agli operatori di gestire la transizione senza blocchi operativi.
Tuttavia, il quadro resta chiaro:
- l’allegato VII continua ad essere obbligatorio e dal 21 Maggio 2026 dovrà essere adottato il nuovo modello;
- la digitalizzazione tramite DIWASS è solo rinviata;
- I contratti per le spedizioni transfrontaliere, sia con notifica che con allegato VII devono essere adeguati al Regolamento 1157/2024
- il 2026 rappresenta un periodo di adattamento, non di sospensione degli obblighi.
Per gli operatori più strutturati, la vera leva non è la deroga, ma la capacità di organizzare fin da ora processi coerenti con il modello digitale che entrerà a regime dal 2027.
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