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Due Diligence
A decorrere dal 18 Agosto 2025, gli operatori economici che immettono batterie o le mettono in servizio devono rispettare gli obblighi relativi al dovere di diligenza. A tal fine, stabiliscono e attuano strategie relative al dovere di diligenza per le batterie.
Cosa prevede? Gli operatori economici:
- Provvedono affinché le loro strategie relative al dovere di diligenza siano verificate da un organismo notificato (art. 51 del regolamento) e siano sottoposte ad audit periodici da parte di tale organismo. L’organismo notificato fornisce all’operatore economico sottoposto ad audit una relazione di audit
- conservano la documentazione attestante il proprio adempimento, comprese la relazione di verifica e le relazioni di audit, per 10 anni dalla data in cui l’ultima batteria fabbricata nell’ambito della pertinente strategia è stata immessa sul mercato
- Fatta salva la responsabilità individuale (non delegabile), gli operatori economici possono collaborare con altri soggetti anche attraverso regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti dal Regolamento
- Adottano e comunicano chiaramente ai fornitori e al pubblico la strategia d’impresa relativa al dovere di diligenza per le batterie
- Integrano nella propria strategia principi coerenti con i principi stabiliti negli strumenti in materia di due diligence riconosciuti a livello internazionale (allegato X punto 4)
- Organizzano il sistema interno di gestione in modo da favorire la propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, affidando ai propri più alti dirigenti l’incaricodi sorvegliare la propria strategia relativi alla Due Diligence nonché di consrvare i documenti per almeno 10 anni;
- Istituiscono e gestiscono un sistema di controlli e trasparenza relativamente alla catena di approvvigionamento
- Integrano la propria strategia, comprese le misure di gestione dei rischi, nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori
- Istituiscono un meccanismo di trattamento dei reclami, compreso un sistema di allarme precoce per sensibilizzare i rischi, e un meccanismo di riparazione e prevedono tali meccanismi tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore
Il sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce almeno le seguenti informazioni:
- una descrizione delle materie prime, compresi la loro denominazione commerciale e il tipo
- il nome e l’indirizzo del fornitore che ha fornito le materie prime presenti nelle batterie immesse sul mercato all’operatore economico che immette tali batterie sul mercato
- il paese di origine delle materie prime e le operazioni di mercato dall’estrazione delle materie prime al fornitore diretto dell’operatore economico che immette la batterie sul mercato
- la quantità di materie prime presenti nella batteria immessa sul mercato, espressa in percentuale e in peso
- le relazioni di verifica da parte di terze parti rilasciate da un organismo notificato
Per ulteriori approfondimento vi invitiamo a leggere l’articolo 49 e seguenti del Regolamento.
Nuove scadenze da inserire in agenda
La scadenza è stata spostata in avanti, al 18 Agosto2027 grazie al regolamento 2025/1561/UE, in vigore dal 31 Luglio 2025.
Lo stesso regolamento fa slittare al 26 Luglio 2026 il termine ultimo per la pubblicazione, da parte della Commissione, degli orientamenti per l’applicazione dei requisiti relativi al dovere di diligenza. Tale documento è indispensabile per poter adempiere a quanto richiesto dalla norma.
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