Nota esplicativa Ministero dei Trasporti U0040141 del 21/12/2022 – Obbligo nomina Consulente ADR

Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.

Sulla questione si è scritto tanto, si è discusso tanto e molte sono state le richieste inviate al Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti da parte di tutti i soggetti coinvolti al fine di ricevere chiarimenti in merito.

Ieri, 21 Dicembre 2022, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato la nota esplicativa n. 40141, dove viene “chiarito” che in Italia (si badi bene che questa circolare delimita il perimetro di azione di quanto verrà successivamente scritto al solo territorio italiano), le esenzioni disciplinate dal decreto ministeriale 4 Luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare del 14 Novembre 2000 n. A26 (nel frattempo son passati più di 20 anni), applicabili per i caricatori e trasportatori, si applicano anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Pertanto, stando a quanto riportato nella nota, per gli speditori non sussiste l’obbligo di nominare un consulente ADR se si verificano le seguenti condizioni:

  • Le attività di spedizione riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure i capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (merci o rifiuti di categoria di trasporto 3 o 4).

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (ricordiamo che rientrano anche alcune tipologie di rifiuti, quali batterie al piombo o al litio), rimane comunque l’obbligo per gli speditori di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR:

  • Rispetto dei limiti dei quantitativi massimi indicati nelle esenzioni;
  • Corretta classificazione dei rifiuti pericolosi spediti
  • Corretta compilazione del formulario di trasporto rifiuti
  • Corretto imballaggio ed etichettatura dei colli e in generale le modalità di trasporto dei rifiuti
  • Obbligo di formazione del personale

La responsabilità della corretta spedizione dei rifiuti in ADR è dello speditore e non del trasportatore o dell’impianto di recupero/smaltimento. E’ importante ricordare a chi sono attribuite le responsabilità nell’ambito della filiera.

Appare importante riportare anche quanto evidenziato da Flashpoint:

  1. L’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente per gli imballatori non è inclusa in nessun dispositivo di legge nazionale e non è stata fornita alcuna indicazione a riguardo;
  2. L’esenzione per “spedizioni” occasionali di cui all’art. 2 del DM 04/07/2020 estesa agli speditori non è aderente alle disposizioni dell’ADR 2021 e ADRE 2023 ed in particolare con la sottosezione 1.8.3.2 b) ADR che non prevede l’operazione di spedizione tra le attività esonerabili. A conferma di tale assunto, il Regno Unito ha presentato all’UNECE una proposta di modifica proprio dell’ 1.8.3.2 b) includendo il termine “spedizioni” (consignments) nell’edizione 2025 dell’Accordo ADR.

Come auspica Flashpoint stessa a questo link: https://www.linkedin.com/pulse/approfondimento-di-flashpoint-flashpointsrl/?trackingId=wV26k8hCE%2BsVQn7bpgG5Eg%3D%3D anche A&R auspica che il Ministero emani al più presto un decreto strutturato che chiarisca nel dettaglio la posizione di tutti gli attori coinvolti nel trasporto delle merci pericolose.

Appare infatti utile sottolineare anche il dibattito attualmente in corso in merito alla coincidenza della figura dell’intermediario di rifiuti senza detenzione con quella dello speditore che ha assunto forza nelle ultime settimane. Si ritiene possa essere utile a tal proposito che il Ministero di competenza fornisca dei chiarimenti in merito evitando le zone grigie che spesso si presentano in queste situazioni.

Ricordiamo infatti che non vi è una diretta correlazione tra le figure presenti nel settore della gestione dei rifiuti con quelle che vengono individuate dall’Accordo ADR.

Per le imprese che ricadono nelle situazioni di obbligo di nomina del consulente ADR, Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per fornirvi tutto il supporto necessario agli adempimenti di legge.

Per le imprese che vogliono verificare la presenza o meno dell’obbligo di nomina in base alle attività che vengono svolte, vi invitiamo a contattarci per ricevere il supporto tecnico necessario dei nostri consulenti.

Nota esplicativa U40141 Ministero Trasporti

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

Rentri, eppur si muove…

Dopo tanti rumors finalmente abbiamo a disposizione una timeline che scandisce i tempi di sviluppo ed implementazione del RENTRI. Una tabella di marcia molto serrata.

Molti pensavano non sarebbe mai entrato in vigore, altri ipotizzavano un ingresso lampo come un fulmine a ciel sereno ed invece…

Come si può osservare dallo schema, Marzo 2021 segna l’avvio del prototipo con l’operatività del sistema applicativo ViViFir di cui abbiamo parlato nei precedenti articoli. Qui abbiamo illustrato il funzionamento di ViViFIR: nostro modulo di formazione gratuito.

Quindi ViViFIR sarà parte integrante del nuovo sistema (abbiamo così dato risposta ad alcuni quesiti che ci eravamo posti qualche settimana fa).

Il mese di Aprile sarà segnato dalla profilazione delle attività soggette al RENTRI e definizione dei registri di carico e scarico elettronici.

Maggio sarà un mese incentrato alla raccolta dati sulla movimentazione rifiuti e Giugno e Luglio all’upload dei dati per la comunicazione dei dati movimenti annotati nel registro elettronico al REN. Luglio inoltre sarà il mese dedicato alla definizione dei formati elettronici per lo scambio dati.

Le attività proseguiranno e si esauriranno in autunno quando tutte le sezioni del RENTRI dovranno essere testate anche con il coinvolgimento di imprese accreditate che potranno quindi procedere all’utilizzo del sistema tramite ”l’accesso applicativo a sistemi informativi che espongono il servizio”.

Non dimentichiamoci però che affinché il RENTRI sia pienamente operativo dobbiamo attendere i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 152/2006, ma siamo fiduciosi che il Ministero della Transizione Ecologica acceleri su questo aspetto al fine di rendere finalmente operativo il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti.

Per quanti siano interessati a monitorare l’avanzamento lavori, il RENTRI ha una sua pagina ufficiale: www.rentri.it e nell’introduzione è possibile leggere il riferimento normativo, di cui più volte abbiamo parlato, che rende possibile l’introduzione di questa evoluzione della tracciabilità dei rifiuti ovvero l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006.

Tale articolo, nella sua attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzative del Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Come sappiamo, il RENTRI si comporrà di due sezioni:

  • La sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali (finalmente vedremo una raccolta ordinata ed aggiornata di autorizzazioni degli impianti di trattamento?)
  • La sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari

Stando a quanto riportato nella home page del RENTRI, quest’ultimo introduce un modello di gestione digitale  dedicato all’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

E il MUD? A quanto sembra, almeno per il momento resterà un argomento escluso…

Seguiamo quindi con grande interesse ogni sviluppo del RENTRI fino alla sua entrata in vigore.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Dalla caduta del SISTRI al nuovo Registro Elettronico

La caduta del SISTRI, dopo le giuste lamentele da parte delle imprese operanti nel settore dei rifiuti, ha aperto la strada verso un nuovo orizzonte.

Se è vero che per ogni innovazione occorre attendersi dei fallimenti prima di raggiungere l’obiettivo, forse il SISTRI ha tracciato la strada verso la digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

Per quanti siano convinti che la chiusura del SISTRI abbia chiuso definitivamente il capitolo della digitalizzazione, ci spiace dovervi informare che così non è.

Infatti con la legge 11 Febbraio 2019 n. 12, di conversione con modifiche del Decreto Legge 14 Dicembre 2018 n.135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione, viene ufficialmente istituito il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. (art. 6 del D.L. 14 Dicembre 2018 n. 135 coordinato)

Saranno tenuti ad iscriversi al Registro Elettronico:

  • Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Con riferimento ai rifiuti pericolosi, i soggetti individuati dall’articolo 189 comma 3 del D.Lgs. 152/2006

Spetterà al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, l’approvazione di un decreto che definisca le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro Elettronico Nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intenderanno farlo volontariamente, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti medesimi.

L’iscrizione al Registro Elettronico non sarà gratuito ma comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione annuale al fine di garantire l’integrale copertura dei costi di finanziamento del sistema.

Importi e modalità di versamento dovranno essere stabiliti dal decreto citato prima.

Ovviamente saranno previste delle sanzioni per i soggetti inadempienti.

Fino al momento in cui non diventi pienamente operativo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, la tracciabilità dei rifiuti è assicurata da:

  • Compilazione del registro di carico e scarico rifiuti (modello A e B);
  • Compilazione del formulario di identificazione rifiuti;
  • Presentazione del MUD

Quali criticità aspettarci?

Questo primo approccio al nuovo Registro Elettronico presenta delle criticità che dovranno in qualche modo essere superate. Se i soggetti obbligati ad utilizzare il Registro Elettronico sembrano essere tutti coloro che in qualche modo entrano in contatto con i rifiuti pericolosi, tutti gli adempimenti relativi ai rifiuti non pericolosi come dovranno essere gestiti? Assisteremo nuovamente alla compresenza della tracciabilità classica con una digitale? Che vantaggi ci saranno allora per le imprese?

Ci saranno limiti oltre i quali scatteranno gli obblighi di iscrizione al Registro Elettronico? Sarà nuovamente il numero di dipendenti a fare da discriminante o si passerà ad un criterio più razionale come le quantità di rifiuti pericolosi prodotti durante un anno?

La normativa sui soggetti obbligati alla tenuta del registro varierà? E’ possibile ipotizzare che i rifiuti non pericolosi non saranno più annotati sul registro di carico e scarico?

Assisteremo ad una evoluzione digitale del formulario?

Dovremo attenderci un periodo transitorio fatto di un doppio binario? (e speriamo non lungo quanto quello appena concluso)

Le domande aperte sono ovviamente tante e non possiamo riportarle tutte qui. Molti di questi interrogativi furono già sollevati al tempo del SISTRI ed auspichiamo che lo sviluppo del Registro Elettronico ne abbia tenuto conto al fine di assicurare realmente la tracciabilità dei rifiuti ma senza pesare eccessivamente sulle imprese.

Per le imprese che ancora non si siano dotate di un sistema interno efficiente di gestione dei rifiuti, potrebbe essere questo un buon momento per fare un’analisi dei propri cicli di gestione e prepararsi, per tempo, al nuovo sistema di tracciabilità.

Come ricordiamo spesso ai nostri clienti, è preferibile prepararsi con calma ai cambiamenti per evitare che siano troppo radicali per la propria azienda.

Al seguente link potete scaricare il decreto legge 14 Dicembre 2018 n. 135 coordinato

Al seguente link potete scaricare la Legge 11 Febbraio 2019

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Verso una trasformazione del SISTRI in una sistema più efficiente?

Con la chiusura delle ferie ormai imminente quasi per tutti, è tempo di riprendere a lavorare, e per farlo abbiamo pensato di condividere con voi i contenuti del disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2018.

Come potrete vedere i contenuti sono molto interessanti e tra questi sembra ci sia una profonda revisione del sistema di tracciabilità dei rifiuti che dovrebbe far convergere l’attuale SISTRI e l’attuale tracciabilità cartacea dei rifiuti, verso un modello completamente nuovo, innovativo e soprattutto digitale.

Nelle prossime pagine riporteremo i contenuti più importanti degli articoli 14, 15 e 16 del disegno di legge. In calce al documento riportiamo una sintesi estrema di tali contenuti per chi non avesse molto tempo da dedicare e volesse scoprire subito quali saranno le novità che ci attendono (un po’ come leggere un libro giallo e saltare subito alle ultime pagine per scoprire chi è l’assassino). Ovviamente vi consigliamo di leggere tutto l’articolo.

Articolo 14

Al governo si richiede di seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 Giugno 2003 n.209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento, tra l’altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
    2. Individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
    3. Introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
    4. Individuare misura di incentivazione del recupero energetico degli stessi;
  2. Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori;
    2. Prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;
    3. Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni, che sull’argomento, sono contenute nella direttive (UE) 2018/851;
    4. Armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  3. Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei RAEE per i produttori;
    2. Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che sull’argomento sono contenute nella direttiva (UE) 2018/851;
    3. Individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle AEE

Articolo 15

Il governo è tenuto a seguire, oltre a i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nonché la agevole modificabilità delle relative prescrizioni tecniche;
  2. Procedere alla revisione della normativa sui fanghi di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n.99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850;
  3. Adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

Articolo 16

Il governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche si seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9 , della direttiva (UE) 2018/851 e dell’articolo 1, parafi 8 e 9 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
    2. Definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
    3. Prevedere una disciplina sanzionatoria;
    4. Definire la natura del contributo, l’ambito di applicazione e la modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
    5. Estendere l’obbligo di raccolta per l’intero anno di riferimento, aldilà dell’adempimento dell’obiettivo fissato;
    6. Prevedere l’obbligo, nell’ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
    7. Disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
    8. Prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di ricilo definiti a livello nazionale e comunitario;
  2. Assicurare la disponibilità di un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolva almeno alle seguenti funzioni:
    1. Consentire, anche attraverso l’istituzione di un Registro Elettronico su base nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all’origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero;
    2. Garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, nonché per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche per una maggiore efficacia delle attività di controllo;
    3. Agevolare l’adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economica circolare e migliorare l’individuazione dei fabbisogni impiantistici legati alla gestione dei rifiuti;
    4. Perseguire l’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
    5. Garantire l’acquisizione sul Registro elettronico Nazionale dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti;
    6. Procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, anche prevedendo una graduazione delle responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni;
  3. Riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, nonché modificando la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
  4. Riformare il sistema tariffario, al fine di incoraggiare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Predisporre una nuova disciplina complessiva della materia, chiarendo inoltre la natura giuridica della tariffa;
    2. Disciplinare il riparto delle competenze nella determinazione della tariffa e del metodo tariffario;
    3. Prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
    4. Individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio chi inquina paga;
    5. Riformare il tributo per il conferimento in discarica;
  5. Riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Chiarire, tra l’altro, nell’ambito delle operazioni di recupero/riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuti;
    2. Definire criteri generali al fine di armonizzare sul territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuti caso per caso;
    3. Ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuti regolare dal DM 5 Febbraio 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell’ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
    4. Semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuti a livello nazionale;
  6. Prevedere, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento nonché l’implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo in particolare, sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici anche attraverso l’organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti;
  7. Riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e la gestione degli stessi una volta a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole un’attività non oggetto di autorizzazione ambientale definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
  8. Riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo, provvedendo anche all’adeguamento al regolamento n. 1357/2014 ed alla decisione 2014/955/UE;
  9. In considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive europee, procedere ad una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare autorizzatori, e normativi;
    2. Rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
    3. Assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l’ente titolare delle funzioni e gli enti territoriali di funzioni connesse, pur nella garanzia della certezza e tempestività della decisioni finale;
    4. Garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
    5. …OMISSIS….

Come è possibile leggere, gli argomenti presenti nel disegno di legge sono veramente tanti e tutti molto importanti. Ogni argomento tocca uno o più aspetti della gestione dei rifiuti da parte delle imprese, degli impianti di trattamento o dei trasportatori professionali.

Allo stesso tempo è importante sottolineare l’importanza che viene data alla responsabilità estesa del produttore il quale assume ora un ruolo centrale all’interno della gestione dei rifiuti in quanto è proprio dal momento in cui il prodotto o il bene viene immesso sul mercato che si avvia già l’intera filiera (intesa in un senso molto lato da un punto di vista temporale ovviamente).

Sintesi dei contenuti del disegno di legge

Per quanti abbiano saltato a piè pari la lettura dell’estratto normativo, che consigliamo comunque di leggere, vediamo di sintetizzare gli aspetti più importanti di questo disegno di legge:

  • Per le filiere dei veicoli fuori uso, pile e batterie e RAEE viene chiesto al governo di riformare il sistema di gestione in attuazione della direttiva europea 2018/849;
  • Per le discariche viene chiesto al Governo di riformare i criteri di ammissibilità in adeguamento a quanto riportato dalla direttiva europea 2018/850
  • In merito alla tracciabilità dei rifiuti viene chiesto al Governo di provvedere ad assicurare un sistema di tracciabilità dei rifiuti (efficiente) che coinvolga le imprese produttrici di rifiuti e le imprese professionali che li gestiscono al fine di poter raccogliere i dati oggi riportati nei registri di carico e scarico e nei formulari. Viene chiesto di istituire un Registro Nazionale che raccolta questi dati (quindi trasformazione digitale vera delle informazioni che oggi riportiamo sui registri di carico e scarico) affinché siano consultabili da remoto dagli organi di controllo. Ciò dovrebbe assicurare un maggior tracciabilità dei rifiuti indipendentemente dal numero di dipendenti e dalle quantità prodotte. Ricordiamo che ad oggi il SISTRI a seguito delle numerose semplificazioni pone sullo stesso piano un’impresa con meno di 10 dipendenti che produce come rifiuto pericoloso 1 monitor o 1 Kg di rifiuto radioattivo (esempio banale ma rappresentativo della situazione. Fortunatamente abbiamo a disposizione ancora la tracciabilità classica che ci permette di avere sotto controllo la produzione di rifiuti pericolosi).
  • In materia di classificazione dei rifiuti viene chiesto al Governo di rivedere il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti nonché di modificare la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per renderla omogenea su tutto il territorio nazionale;
  • In materia di impianti di trattamento viene chiesto di rivedere l’impianto normativo delle autorizzazioni in procedura semplificata disciplinate dal DM 5 Febbraio 1998 e di far si che il sistema di rilascio della autorizzazioni sia più snello;
  • In materia di cessazione della qualifica di rifiuto, viene chiesto al Governo di dare delle precise indicazioni in materia. Il rifiuto non può più essere considerato uno scarto in un’ottica di economia circolare ma deve essere considerata una materia da riciclare e reinserire nei processi produttivi con procedure snelle. Fino a quando si resta nell’ambito della gestione dei rifiuti i processi di trattamento di queste materie sono complesse e non permettono di farle arrivare (con costi ridotti) ad impianti di produzione;
  • Dal punto di vista sanzionatorio, viene chiesto di provvedere ad una revisione dell’impianto attualmente esistente adeguandolo in maniera proporzionale alle dimensioni dell’impresa, dell’attività svolta e prevedendo anche una graduazione della responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni.

Ovviamente nel disegno di legge ci sono altri aspetti importanti di cui potremmo discutere (e di cui sicuramente avremo modo di scrivere quando diventeranno realtà) ma al momento è bene sottolineare che abbiamo tra le mani solo un disegno di legge e che dovremo attendere per vedere in concreto quali saranno le normative che daranno concretezza a tali indicazioni.

Auspichiamo che le semplificazioni previste diventino realtà al più presto permettendo alle imprese di gestire con più serenità i propri rifiuti i quali ad oggi sono ancora visti come un problema e non come parte integrante dei processi produttivi.

Per quanti sono interessati a leggere il Disegno di Legge, è possibile scaricarlo cliccando sul link:  Schema di Disegno di Legge Delegazione Europea

Ambiente & Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Attribuzione HP14 Ecotossico – ISPRA fornisce metodologie di valutazione

In uno degli articoli precedenti abbiamo scritto dell’entrata in vigore, dal 5 Luglio 2018, del regolamento 2017/997 il quale modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico.

L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.

Ricordiamo ancora una volta che spetta sempre al Produttore procedere alla corretta caratterizzazione e classificazione dei propri rifiuti, prima che gli stessi vengano allontanati dal deposito temporaneo (luogo di produzione).

Non ci stancheremo mai di dire ai nostri clienti che le attività di classificazione e caratterizzazione devono essere svolte subito dopo la produzione del rifiuto al fine di poter essere certi di quale sia il codice CER corretto da assegnare, quali sono le eventuali caratteristiche di pericolo HP da attribuire, quali sono i corretti contenitori da utilizzare per il raggruppamento di tali rifiuti all’interno del deposito temporaneo.

Le norme continuano ad evolversi, la tutela della salute dell’Uomo e dell’Ambiente rappresentano oggi un aspetto importante che non è possibile sottovalutare e affinché tale tutela sia messa in pratica occorre che ognuno di noi faccia la propria parte, anche attraverso la corretta classificazione dei propri rifiuti.

In questo articolo cercheremo di fornire alcuni spunti di riflessione leggendo insieme le parti principali del documento fornito dall’ISPRA rinviando comunque il lettore ad una lettura più approfondita del documento in quanto molto interessante.

La nota fornita dall’ISPRA è finalizzata a fornire indicazioni in merito alla valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 nell’ambito della procedura più generale di classificazione dei rifiuti. Pertanto sia chiaro sin da ora che per procedere ad una corretta classificazione non è sufficiente conoscere la metodologia di attribuzione della sola HP 14.

La pericolosità di un rifiuto può derivare dalla sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo, ognuna delle quali deve essere oggetto di opportuna valutazione ai fini dell’espletamento dell’intera procedura di classificazione.

Come ormai dovremmo sapere da tempo, l’individuazione del codice CER di un rifiuto, ultima operazione dell’intera procedura di caratterizzazione e classificazione, segue un processo normato.

L’ordine di precedenza da considerare nella consultazione dei vari capitoli dell’elenco europeo è il seguente:

  1. Capitoli da 1 a 12 e da 17 a 20, relativi alla fonte che ha generato il rifiuto
  2. Capitoli da 13 a 15, relativi al tipo di rifiuto;
  3. Capitolo 16, relativi ai rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco.

In qualità di produttore segui questa procedura?

Quando si giunge ad individuare il codice CER del rifiuto, possiamo trovarci di fronte a una delle seguenti casistiche:

  1. Il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice non pericoloso, ossia il codice CER non è asteriscato e non è accompagnato da una corrispondente voce a specchio. Ad esempio il codice CER 08.02.01 Polveri di scarti di rivestimenti il quale non ha il corrispondente codice CER asteriscato. Tale rifiuto quindi è sempre classificato come non pericoloso in base all’origine. Stando a quanto riportato sugli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, qualora un rifiuto sia assegnato una voce ANH (Absolute Non Hazardous), lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso.
  2. Il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice pericoloso, ossia da un codice CER asteriscato il quale non ha il corrispondente codice CER non asteriscato. Un esempio è il CER 05.01.03* che individua le morchie depositate sul fondo dei serbatori derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio. Facendo riferimento, anche in questo caso agli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, qualora un rifiuto sia assegnato a una voce AH (Absolute Hazardous), è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come non pericoloso. Si badi bene che ciò non vuol dire che le attività di caratterizzazione sono esaurite e che dovremo lasciare al trasportatore o all’impianto di destino la possibilità di decidere quali HP attribuire al rifiuto. Anzi, si rende necessario procedere all’esecuzione di tutte le successive fasi di analisi al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo. Solo in questo modo potremo adempiere alle disposizioni dell’articolo 19, della direttiva quadro sui rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi. Come si può osservare da qui poi ne discendono tutta una serie di obblighi che spesso il produttore ignora, quali possono essere: Obbligo di trasporto in ADR, corretta applicazione dei pittogrammi di sicurezza, scelta del corretto contenitori per il raggruppamento dei rifiuti ecc…
  3. Il rifiuto è individuato da voci a specchio, ovvero sono presenti due voci, di cui una asteriscata e l’altra no che fanno riferimento allo stesso rifiuto. In questo caso il rifiuto potrà essere classificato come pericoloso o meno solo a seguito della verifica della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo. Ogni qual volta un rifiuto è assegnato ad un gruppo di voci alternative, occorre procedere ad una valutazione approfondita ai fini della sua classificazione. Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti riportano che qualora sia possibile scegliere tra assegnare una voce MH (Mirror Hazardous) o una voce MNH (Mirror Non Hazardous) è necessario procedere ad una indagine approfondita in maniera da determinare, sulla base dei risultati ottenuti se assegnare una voce MH o una voce

Pertanto si consiglia vivamente di evitare la prassi, spesso vista in alcune realtà aziendali, di attribuire un codice CER pericoloso al rifiuto in via cautelativa al fine di evitare analisi chimiche ed attività di caratterizzazione del rifiuto più approfondite. Tale pratica è errata! In questo modo in realtà si espone l’impresa a maggiori rischi in quanto un rifiuto pericoloso conduce all’adempimento di tutti gli obblighi già citati al punto 2.

Questa premessa era utile per rinfrescare la memoria, in tempi di calura estiva, su come si dovrebbe procedere quando si devono classificare i propri rifiuti. Siamo fiduciosi che al rientro dalle ferie estive i produttori effettueranno le dovute verifiche sulle modalità adottate all’interno della propria azienda.

Entriamo ora nel dettaglio della caratteristica di pericolo HP 14 andando ad analizzare la sua definizione.

Ai sensi dell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP 14 – Ecotossico un rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Lo stesso allegato ci dice che sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo HP14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono, con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la concentrazione di tale sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1%; L’equazione da adottare è la seguente: Σ c (H420) ≥ 0,1%
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze sono classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1%.

L’equazione da adottare  è la seguente: Σ c (H400) ≥ 25%

  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1,2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412) è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente:  [100 x Σ c (H410) + 10 x Σ c (H411) + Σ c (H412)] ≥ 25%

  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico ,2,3, o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410,H411, H412 o H413 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente: [ Σ c (H410) + Σ c (H411) + Σ c (H412) + Σ c (H413) ] ≥ 25%

 

I quattro punti appena riportati non devono essere considerati come alternativi tra di loro. Infatti, qualora siano superati i limiti di concentrazione indicati in una qualsiasi delle formule, il rifiuto dovrà essere classificato come “Ecotossico”. Da ciò ne discende che un rifiuto che contiene sostanze classificate H410, H411 e H412, deve in ogni caso essere valutato applicando l’equazione riportata al punto 3 dell’elenco. Se dalla risoluzione dell’equazione dovesse risultare non Ecotossico, ed il rifiuto contiene una o più sostanze classificate H413, sarà necessario procedere all’applicazione anche del punto 4 dell’elenco.

Per l’applicazione dei metodi di prova, occorre far riferimento alle indicazioni riportate nell’allegato alla decisione 2000/532/CE, al paragrafo “Valutazione e Classificazione”.

Secondo il regolamento 2017/997/CE, quando si effettua una prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, è opportuno applicare i metodi pertinenti di cui al regolamento CE n.440/2008 della Commissione o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. La decisione 2000/532/CE dispone che, laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova. Inoltre, si dovrebbe tener conto dell’articolo 12 del regolamento CE n. 1272/2008, in particolare dell’articolo 12, lettera b) e delle metodologie per la sua applicazione. È opportuno che la Commissione promuova lo scambio di migliori prassi relative ai metodi di prova per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico” ai fini della loro eventuale armonizzazione.

I test stabiliti dal regolamento 2008/440/CE rappresentano ad oggi il riferimento espressamente richiamato dalla decisione 2000/532/CE e dal Regolamento 2017/997/UE e pertanto la loro applicazione è senz’altro conforme al dettato normativo.

 

Quanto fin qui riportato è una breve estrazione di quanto è possibile leggere nel documento dell’ISPRA che vi invitiamo a leggere con attenzione per poter procedere alla valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 dei vostri rifiuti.

Di seguito riportiamo lo schema decisionale che potrebbe rappresentare un valido supporto per gli operatori:

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nell’applicazione delle sommatorie non vanno considerate le sostanze acquatiche Acute 1 – H400 e Acquatico Chronic 1 – H 410 presenti in concentrazione inferiore allo 0,1% e le sostanze Acquatic Chronic 2,3 e 4 presenti in concentrazione inferiore all’1%.

Seguendo il link potrete scaricare il documento: Approccio Metodologico ISPRA HP14

Certi che la lettura di questo breve articolo non sia argomento da mettere sotto l’ombrellone restiamo a vostra disposizione, al rientro dalle ferie estive, per supportarvi nelle attività di classificazione e caratterizzazione dei vostri rifiuti.

 

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Dal 5 Luglio 2018 obbligo di valutazione dell’HP14. I tuoi rifiuti non pericolosi potrebbero essere riclassificati come pericolosi

A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Il Regolamento UE 2017/997 modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico.

Il regolamento appena citato, definisce i criteri comunitari stabiliti per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 superando di fatto le disposizioni relative all’assegnazione di tale caratteristica di pericolo contenuta nel regolamento 1357/2014.

Il Regolamento, in vigore dal 5 Luglio 2017 trova applicazione a partire dal 5 Luglio 2018.

In Italia, il D.Lg. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2015, riporta all’art. 7 comma 9-ter che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP 14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

Per chi non lo sapesse, l’accordo ADR regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Tale accordo si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele definite, dal Regolamento (UE) 1272/2008 conosciuto anche come regolamento CLP (acronimo di Classification, labeling and packaging).

L’interazione tra le norme ed i regolamenti può comportare in questo caso che le modifiche introdotte possano incidere anche sulle modalità di trasporto delle merci contenenti tali sostanze, secondo l’accordo ADR.

In base alle modifiche introdotte, la caratteristica di pericolo HP 14 si applica ai rifiuti che:

  • Contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strado di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idrofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc…) e/o
  • Contengono una o più sostanze classificate con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1 % e/o
  • Contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411 e H412 ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per h411 e/o
  • Contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411, H412 e H413.

Il regolamento può quindi far risultare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi possano non esserlo più e viceversa ovviamente.

Vediamo ora quali sono le condizioni che possono verificarsi e che i produttori devono tener presenti:

  • Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che permane nel suo stato anche secondo il regolamento 2017/997;
  • Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che non è più ecotossico secondo il regolamento 2017/997;
  • Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che resta non ecotossico secondo il regolamento 2017/997;
  • Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che diventa ecotossico secondo il regolamento 2017/997;

 

In aggiunta a queste condizioni dobbiamo considerare l’applicazione, dal 1° Marzo 2018, dell’aggiornamento del regolamento CLP, da cui discendono ulteriori 2 condizioni da tenere in considerazione:

  • Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018, diventa ecotossico per effetto delle modifiche al regolamento CLP e che rimane ecotossico con l’applicazione del regolamento 2017/997;
  • Rifiuti non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018 che diventa ecotossico a seguito delle modifiche introdotte al regolamento CLP e che non è più ecotossico secondo il regolamento 2017/997.

Cosa fare dunque per essere certi di essere in linea con quanto previsto dalla normativa?

I produttori di rifiuti speciali, tenuti sempre ad effettuare la classificazione e la caratterizzazione dei propri rifiuti (D.Lgs. 152/2006) devono:

  • Verificare se nei rifiuti prodotti dai propri cicli produttivi vi sono composti pericolosi a cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412, H413;
  • Procedere al ricalcolo delle concentrazioni dei composti ecotossici nei propri rifiuti in base a quanto stabilito dal regolamento UE 997/2017

Effettuato ciò si deve procedere alla riclassificazione dei propri rifiuti.

Di seguito uno specchietto illustrativo delle casistiche che possono presentarsi.

  • Il rifiuto era classificato ecotossico ai sensi del regolamento ADR e non lo è più ai sensi del regolamento 2017/997
    1. Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo ai sensi del regolamento 1357/2014, allora si assegnerà il codice CER non pericoloso;
    2. Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” non dovrà più essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14.
    3. Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” e non siano più attribuibili altre caratteristiche di pericolo, sarà necessario individuare un codice CER non pericoloso;
  • Il rifiuto era classificato non ecotossico ai sensi del regolamento ADR e lo diventa ai sensi del regolamento 2017/997
    1. Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” non pericoloso dovrà essere assegnato il codice CER pericoloso ed attribuita la caratteristica di pericolo HP14;
    2. Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” pericoloso dovrà essere attribuita anche la caratteristica di pericolo HP14;
    3. Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” si aggiungerà la caratteristica di pericolo HP14
  • Se il rifiuto era classificato ecotossico ai sensi del regolamento ADR e continua ad esserlo secondo il Regolamento 2017/997 allora nulla cambia ed al rifiuto continua ad essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14.

Se per la classificazione e riclassificazione dei rifiuti sono valide le istruzioni appena riportate, ovviamente occorre prestare attenzione anche ai registri di carico e scarico.

Molte imprese, che compilano correttamente i registri di carico e scarico rifiuti, potrebbero trovarsi nella condizione in cui vi siano in deposito temporaneo e sul registro dei rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018. A seguito della riclassificazione dei propri rifiuti è necessario dare evidenza agli organi di controllo di quanto è stato effettuato (schede di caratterizzazione, analisi chimiche, procedura di classificazione e caratterizzazione dei propri rifiuti) e del corretto aggiornamento dei propri registri al fine di non far risultare disallineamenti. Tale procedura è ovviamente doverosa in quanto i rifiuti in carico dovranno essere avviati a recupero/smaltimento con il corretto codice CER e le giuste caratteristiche di pericolo.

Le indicazioni fornite di seguito sono dei suggerimenti atti a rendere il registro di carico e scarico chiaro al produttore ed agli organi di controllo e per avere una gestione corretta dei propri rifiuti.

  • Per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “assoluto” che dal 5 Luglio 2018 vedono attribuirsi anche la caratteristica di pericolo HP14, questa deve essere inserita nelle annotazioni della registrazione di carico indicando il riferimento al regolamento 2017/997;
  • Per i rifiuti identificati con codice CER a specchio pericoloso e che dal 5 Luglio 2018 continuano a restare pericolosi ma ai quali viene aggiunta la caratteristica di pericolo HP14 si procede come nel caso precedente;
  • Per i rifiuti identificati con codice CER a specchio pericoloso e che dal 5 Luglio 2018 non sono più pericolosi occorre indicare nelle annotazioni il codice CER non pericoloso individuato a seguito della riclassificazione ed il riferimento al regolamento 2017/997;
  • Per i rifiuti identificati con codice CER a specchio non pericoloso che al 5 Luglio 2018 divengono pericolosi occorre indicare nel campo delle annotazioni il codice CER pericolosi derivante dalla riclassificazione dei rifiuti, le nuove caratteristiche di pericolo ed il riferimento al regolamento 2017/997.

Consigliamo ai produttori di procedere rapidamente alla riclassificazione dei rifiuti prodotti dai propri cicli produttivi.

Come sempre siamo a vostra disposizione per supporto e consulenza.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali. 4bis e 2ter (parte prima)

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.

Come sappiamo bene, la tracciabilità dei rifiuti riveste un ruolo importante sul nostro territorio. Per i rifiuti oggetto di queste due categorie l’importanza è duplice. Da un lato abbiamo quella legata alla anzidetta tracciabilità dei rifiuti, dall’altra abbiamo quella legata al voler economico dei rifiuti metallici.

Perché è importate tracciare i rifiuti raccolti?

Le imprese coinvolte dalla categoria 4-bis, di cui parleremo in questo articolo, sono perlopiù piccole imprese, ditte individuali che raccolgono metalli dai privati o lungo le vie urbane.

Le imprese senza autorizzazione che raccolgono rifiuti e li conferiscono negli impianti generato due problematiche non indifferenti.

Da un lato l’assoluta mancanza di tracciabilità dei rifiuti (problema ambientale riassumibile in: Dove finiscono i nostri rifiuti?), dall’altra, la generazione di un mercato nero. Se i rifiuti non sono tracciati ed è difficile farli conferire in un impianto come puoi fatturarli? Spesso le manovre poste in atto per aggirare il problema rendono il percorso di indagine più complesso ma alla fine gli organi di vigilanza sono in grado di ricostruire l’intero percorso.

Gli impianti sappiamo essere soggetti ad autorizzazione e pertanto hanno l’obbligo di monitorare ingressi ed uscite in termini documentali e di peso del rifiuto.

D’altro canto però bisogna osservare che piccole imprese che avessero voluto stipulare operare in questo settore rischiavano spesso di essere fuori mercato a causa dei costi di gestione della propria impresa più elevati di chi invece nulla aveva da dichiarare.

Ecco quindi che nasce la categoria 4-bis. Questa viene in soccorso di piccoli imprenditori che vogliono (e devono da ora) mettersi in regola ed autorizzare i propri automezzi. Fortunatamente non è una categoria ordinaria con i relativi costi ed adempimenti che in passato hanno scoraggiato chi voleva intraprendere questo settore, ma è una semplificata e quindi consente un facile accesso al mercato con pochissime risorse.

Vediamo ora nel dettaglio cosa permette di fare la categoria 4-bis

Con la delibera 2 del 24 Aprile 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituisce formalmente la categoria 4-bis per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

La delibera è in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 124 della Legge 4 Agosto 2017 che dispone la individuazione di modalità semplificate per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

Innanzitutto è opportuno sottolineare che l’iscrizione in categoria 4-bis esclusa la contemporanea iscrizione nelle altre categorie dell’Albo relative al trasporto di rifiuti.

Requisiti per l’iscrizione:

  • Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese o al REA come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metalli con codice ATECO 46.77.10;
  • Le imprese che intendono iscriversi alla categoria 4-bis devono avere i seguenti requisiti;
    • Essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritti ai cittadini italiani;
    • Siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
    • Non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero in interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    • Non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P. e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pensa, nei seguenti:
      • Condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
      • Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;
    • Siano in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
    • Non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159 del 6 Settembre 2011;
    • Non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
    • Non abbiano reso false dichiarazione o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste
  • Dimostrare la disponibilità di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Ai fini dell’iscrizione i codici CER che possono essere trasportati, fino ad un massimo annuale di 400 tonnellate sono:

CER
Descrizione
020110
Rifiuti metallici
120101
Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120103
Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non pulverulenti)
120121
Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
120199
Rifiuti ferrosi e non ferrosi
150104
Imballaggi metallici
170401
Rame, bronzo, ottone
170402
Alluminio
170403
Piombo
170404
Zinco
170405
Ferro e acciaio
170406
Stagno
170407
Metalli misti
170411
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
200140
Metalli
200307
Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

 

Per poter iscrivere la propria impresa in categoria 4-bis, la procedura è telematica ed occorre autocertificare l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati.

Costi per l’iscrizione

Diritti di segreteria: 10, 00 €

Diritti annuali di iscrizione: 50,00 €

Marche da bollo: 32,00 €

Tassa di concessione governativa: 168,00 €

 

Per informazioni e supporto al fine di poter iscrivere la propria impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali potete contattarci telefonicamente o a mezzo mail.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

AEE o non AEE…dal 15 Agosto questo è il problema

RAEE, la rivoluzione è dietro l’angolo? Non proprio, scopriamo il perché insieme.

In questi ultimi mesi si sente parlare tanto di “Open Scope” per i RAEE. Ma cosa è di preciso? Perchè fa notizia?

In questo articolo vogliamo aiutarti a capirci qualcosa in più così da poter orientare la tua azienda e le tue decisioni nel modo corretto, adempiendo ai nuovi obblighi normativi che decoreranno dal 15 Agosto 2018.

Il riferimento normativo che occorre leggere è il D.Lgs. 49/2014 che abroga quasi completamente il D.Lgs. 151/2005 e disciplina il campo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e conseguentemente anche la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici ormai conosciuti ampiamente con l’acronimo RAEE.

A far data dal 15 Agosto 2018 entra in vigore il “campo aperto” (Open Scope) di applicazione del D.Lgs. 49/2014 come già previsto dalla direttiva 2012/19/UE.

Ci sarà un vera rivoluzione nel settore dei RAEE? Non proprio, ma è vero che alcune cose cambiano ed è bene essere informati ed aggiornati sull’argomento per trovarsi preparati.

Partiamo dai fondamentali. La definizione di Apparecchiature Elettrica ed elettronica non cambia rispetto a quanto già conosciamo.

AEE: Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi  e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettrice o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.

Ciò che cambia realmente a partire dal 15 Agosto 2018 lo si evince nella relazione  COM(2017) 171 final del 18 Aprile 2017 nel riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE: Le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’allegato 1 della nuova direttiva RAEE alle 6 nuove categorie dell’allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare  i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.

Quindi che succede?

Per chi ha avuto modo di leggere integralmente il D.Lgs 49/2014 si sarà reso conto che vi erano degli allegati, i quali hanno una importanza rilevante nell’applicazione del decreto stesso. A partire dal 15  agosto 2018 l’allegato I del D.Lgs. 49/2014 che contiene le classiche dieci categorie di AEE ed una loro descrizione puntuale, viene sostituito dall’allegato III che ne contiene solo sei. Si riducono così le tipologie di AEE? Assolutamente no. Le sei categorie sono ora molto più generiche (open scope per l’appunto) come è possibile vedere:

Allegato III del D.Lgs. 49/2014

Categorie di AEE, rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1 , lettera b).

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cmq;
  3. Lampade;
  4. Apparecchiature di grnadi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:
    1. Elettrodomestici;
    2. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
    3. Apparecchiature di consumo;
    4. Lampadari;
    5. Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini;
    6. Apparecchiature musicali;
    7. Strumenti elettrici ed elettronici;
    8. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
    9. Dispositivi medici;
    10. Strumenti di monitoraggio e di controllo;
    11. Distributori automatici;

Apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1,2 e 3;

  1. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:
    1. Apparecchiature di consumo;
    2. Lampadari;
    3. Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini;
    4. Apparecchiature musicali;
    5. Strumenti elettrici ed elettronici;
    6. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
    7. Dispositivi medici;
    8. Strumenti di monitoraggio e di controllo;
    9. Distributori automatici;
    10. Apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.

Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1,2,3 e 6.

 

  1. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Come si può osservare l’elenco è più generico, rispetto al precedente, ed abbraccia la quasi totalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in commercio. Ciò si traduce di conseguenza in un maggior numero di prodotti che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del decreto. Tale conseguenza risolve un problema che spesso si presenta per il quale un produttore che non riusciva ad inquadrare un suo prodotto tra le AEE, secondo le definizioni dell’allegato oggi vigente, presenti nelle dieci categorie dell’allegato I, non faceva rientrare il suo prodotto tra le AEE che quindi veniva posto al di fuori del campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014. Di conseguenza queste apparecchiature non rientravano nel circuito dei RAEE quando giungevano a fine vita (vero solo per alcuni aspetti della filiera).

Con il nuovo elenco il problema viene praticamente risolto in quanto ogni dispositivo che rispetta la definizione di AEE viene a trovarsi obbligatoriamente in una delle 6 categorie in quanto, se il prodotto non dovesse risultare compatibile con nessuna delle prime tre categorie potrà sicuramente rientrare in una delle ultime tre, facendo queste ultime riferimento in modo prescrittivo soltanto ai parametri dimensioni.

Da ciò ne discende che certamente ci sarà un incremento delle quantità i AEE immesse sul mercato e di conseguenza dei RAEE che verranno raccolti quando questi prodotti giungeranno a fine vita.

E’ questo il vero dato che ha fatto notizia, e le implicazioni sono notevoli in termini economici. Certo non assisteremo ad una rivoluzione del settore ma avremo dei dati di raccolta più precisi in quanto l’intero mondo dei RAEE sarà finalmente inquadrato.

Riprendiamo ora la definizione di RAEE per esaminare più da vicino un aspetto particolare.

RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettrice o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.

Stabilito che i RAEE sono rifiuti che rispondono a quanto riportato nell’articolo 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006, si può osservare che la definizione racchiude anche:

  • I componenti
  • I sottoinsiemi
  • E materiali di consumo

Questi sono parte integrante del prodotto nel momento in cui esso diventa un rifiuto, anche se sono aggiunti successivamente e di altri produttori.

Il componente è una parte costituente del dispositivo che non può essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione. Tra i componenti rientrano quegli oggetti che, quando assemblati, permettono ad una AEE di lavorare correttamente. Sono esclusi dalla definizione quei componenti che sono immessi sul mercato per fabbricare o riparare apparecchiature elettriche ed elettroniche a meno che non abbiano una funzione indipendente.

 

 

 

 

 

 

Esempio: I cavi elettrici utilizzati per il cablaggio delle apparecchiature non sono AEE perché richiedono altri elementi per poter svolgere la loro funzione (occorrono dei connettori per poter trasferire la corrente).

Al contrario, rimanendo sul tema dei cavi elettrici, una prolunga è un AEE in quanto non necessità di altri componenti per svolgere la propria funzione.

L’argomento necessita ovviamente di un approfondimento maggiore, ed ancora di più questo ultimo aspetto che abbiamo appena accennato. Auspichiamo di riuscire a darvi prima del 15 Agosto 2018 alcuni dettagli in più in merito in quanto restano aperte ancora alcune tematiche che necessitano di una chiara indicazione al fine di evitare confusione.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti

Nei precedenti articoli abbiamo più volte scritto di  quanto sia importante classificare correttamente i propri rifiuti. Lo avete fatto? Avete seguito i nostri consigli? Alcuni lo hanno fatto affidandosi ai nostri servizi di consulenza divenendo così nostri clienti, altri lo hanno fatto in autonomia ma ciò che importa davvero è essere certi di aver adempiuto ai propri obblighi.

Cosa comporta classificare correttamente i propri rifiuti?

La classificazione è un obbligo normativo che pende sulla testa del produttore di rifiuti.

Quest’ultimo, come già riportato nel D.Lgs. 152/2006 all’art. 183 comma 1 lett f) è Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Da questa definizione ne discende facilmente che ogni singola impresa si trova nella condizione di poter essere considerata produttore del rifiuto in quanto non vi sono attività che non producono rifiuti.

Nel momento in cui un rifiuto viene prodotto questo deve essere classificato (e caratterizzato) al fine di poter attribuire correttamente il codice CER ed individuare, se pericoloso, le relative caratteristiche di pericolo.

Ancora una volta ricordiamo che far attribuire al trasportatore o all’intermediario il codice CER non è una prassi corretta e che in ogni caso eventuali responsabilità derivanti da un’errata classificazione del rifiuto e conseguente scorretta gestione dello stesso, ricadono unicamente sul produttore.

Siete ancora così sicuri di volervi affidare al trasportatore di fiducia?

Ciò premesso, la classificazione del rifiuto ha delle implicazioni molto importanti, quali ad esempio:

  • Individuazione del trasportatore autorizzato a gestirlo
  • Individuazione dell’impianto autorizzato a gestirlo
  • Costi di smaltimento
  • Tenuta dei registri di carico e scarico
  • Iscrizione al SISTRI
  • Etichettatura ed imballaggi a norma

Sono cose di poco conto? No. Queste voci incidono notevolmente sul costo di gestione di un rifiuto.

La corretta gestione dei vostri rifiuti può comportare anche una riduzione dei costi.

Obiettivo di questo articolo è quello di sottolineare l’importanza della corretta classificazione dei rifiuti anche alla luce della Comunicazione CE 2018/C – 124/01 “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

La comunicazione ha come obiettivo quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti) e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all’elenco dei rifiuti (elenco dei rifiuti) come modificate nel 2014 e nel 2017.

In particolare la Comunicazione fornisce chiarimenti ed orientamenti alle autorità nazionali e locali ed alle imprese riguardo la corretta interpretazione della normativa europea in materia di classificazione dei rifiuti e l’individuazione delle corrette caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando quindi i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

Come già accennato in precedenza, la classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi ha delle ricadute importanti sotto un punto di vista tecnico-burocratico-economico dal momento in cui vengono prodotti al momento in cui vengono conferiti all’impianto di trattamento finale.

Quando un rifiuto viene classificato come pericoloso scattano automaticamente una serie di obblighi ai quali il produttore deve adempiere. Primo fra tutti, ad esempio, quelli in materia di etichettatura ed imballaggio ma non solo, basti pensare al SISTRI, ADR, registri di carico e scarico, deposito temporaneo, apprestamenti per la sicurezza ecc…

Come si può osservare le implicazioni non sono poche e classificare un rifiuto come pericoloso quando invece non lo è nel tentativo di voler “risparmiare” nell’eseguire tutti i passaggi che prevede la norma per la corretta classificazione e caratterizzazione del rifiuto, può comportare invece l’effetto opposto esponendo addirittura il produttore del rifiuto, e quindi l’impresa, al rischio di sanzioni per mancato adempimento delle norme relative alla gestione dei rifiuti pericolosi.

Ancora così convinti che classificare un rifiuto come pericoloso per evitare analisi di processo e di laboratorio sia così conveniente?

L’aggiornamento normativo che consegue alla Comunicazione oggetto del presente articolo, che prende in considerazione anche i cambiamenti tecnici avvenuti nel corso degli anni nel contesto delle normative europee sulle sostanze chimiche, pone però delle sfide, interessanti da un lato ed critiche dall’altro, alle autorità ed all’industria italiana.

Questo documento per l’appunto vuole essere un primo strumento per aiutare i gestioni dei rifiuti e le autorità competenti ad avere un approccio comune alla caratterizzazione ed alla classificazione dei rifiuti.

Entrando nel vivo del documento, la Comunicazione è composta da 3 capitoli e 4 allegati.

– il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti;

– il capitolo 2 presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);

– il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali, ma senza entrare troppo nel dettaglio.

– l’allegato 1 fornisce informazioni sull’elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell’elenco dei rifiuti;

– l’allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione;

– l’allegato 3 descrive i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;

– l’allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.

Tralasciando al momento i primi due capitoli che lasciamo al lettore il compito di approfondirli in autonomia, ci dedichiamo al capitolo 3.

 

 

 

 

Il capitolo 3 fornisce le modalità di approccio alla classificazione dei rifiuti.

La valutazione e la classificazione dei rifiuti sono applicate a ciascun flusso di rifiuti distinto generato da un singolo produttore, a seguito dell’ottenimento di un campione rappresentativo. Laddove sia presente più di un tipo di rifiuti, ciascuno di essi va valutato separatamente. Ciò assicura che singoli elementi o lotti di rifiuti pericolosi:

  • Non vengano classificati erroneamente come non pericolosi tramite miscelazione (o diluizione) degli stessi con altri rifiuti;
  • Siano identificati in maniera tempestiva per evitare che siano miscelati con altri rifiuti, ad esempio in un bidone, in un sacco, in un cumulo o in un cassone;

Soltanto i rifiuti urbani non differenziati generati da nuclei domestici sono esentati da tali prescrizioni.

Quali sono le fasi da affrontare per la classificazione dei rifiuti?

Fase 1

Innanzitutto si deve stabilire se la sostanza o l’oggetto in questione siano rifiuti così come definitivi nella direttiva quadro sui rifiuti-

Determinare se l’oggetto o la sostanza in questione siano considerati rifiuti ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti è una condizione preliminare per l’ulteriore valutazione della loro pericolosità. Ai fini di tale specifica valutazione, gli orientamenti sulla direttiva quadro sui rifiuti forniscono indicazioni sulla definizione fondamentale del concetto di “scartare/disfarsi” nel contesto di detta direttiva, nonché su nozioni correlate sempre nel quadro della stessa direttiva quali ad esempio “sottoprodotto” e “cessazione della qualifica di rifiuto”;

Effettuata questa prima valutazione, si dovrà verificare se alcuni flussi di rifiuti specificati siano esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva quadro sui rifiuti.

A titolo esplicativo riportiamo lo schema di esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva:

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 2– Esclusioni dall’ambito di applicazione

  1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
  2. effluenti gassosi emessi in atmosfera;
  3. terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  4. suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
  5. rifiuti radioattivi;
  6. materiali esplosivi in disuso;
  7. materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:
  9. acque di scarico;
  10. sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  11. carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  12. rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
  13. Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.
  14. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

Queste valutazioni conducono all’esaurimento della fase 1 riportata nello schema di seguito.

 

 

 

 

Fase 2

La fase 2 è relativa alla attribuzione della voce del Catalogo Europeo dei rifiuti.

Dalla classificazione, seguendo le istruzioni riportate nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il produttore dovrebbe essere in grado di individuare il codice CER di pertinenza del rifiuto prodotto.

Da ciò ne discende che il produttore dovrebbe essere in grado di stabile se la voce da applicare è “di pericolo assoluto” o “di non pericolo assoluto” o “voce specchio”.

E’ sufficiente? No.

Il produttore che individua una voce di pericolo assoluto dovrebbe essere in grado di attribuire anche le caratteristiche di pericolo al proprio rifiuto. Tale operazione ricordiamo che non è arbitraria e che non si può svolgere estraendo a caso una o più HP da assegnare al rifiuto ma occorre seguire una metodologia ben precisa.

Allo stesso modo, se il rifiuto è classificato come “voce specchio” è necessario effettuare una ulteriore valutazione per comprende se il rifiuto sia pericoloso o meno.

L’analisi approfondita della voce a specchio ci conduce alle fasi 3, 4 e 5 riportate nello schema.

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3

L’ottenimento di informazioni sufficienti sulla presenza e sul tenore di sostanze pericolose nei rifiuti costituisce una fase importante della classificazione dei rifiuti al fine di poter stabilire se gli stessi possono presentare caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15. A tale fine sono necessarie talune informazioni sulla composizione dei rifiuti, indipendentemente dal metodo scelto per assegnare le caratteristiche di pericolo (calcolo o prove) come descritto nella fase 4.

Esistono modi diversi per raccogliere informazioni sulla composizione pertinente dei rifiuti, sulle sostanze pericolose presenti e sulle potenziali caratteristiche di pericolo presentate dagli stessi:

—  informazioni sulla chimica/sul processo di fabbricazione che «generano rifiuti» e sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti (fonti utili possono essere relazioni BREF, manuali dei processi industriali, descrizioni dei processi ed elenchi di materiali di ingresso forniti dal produttore, ecc.);

—  informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell’oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichetta del prodotto o schede di prodotto;

—  banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri;

—  campionamento e analisi chimica dei rifiuti .

Una volta raccolte le informazioni sulla composizione dei rifiuti, è possibile valutare se le sostanze identificate sono  classificate come pericolose, ossia se alle stesse è assegnato un codice di indicazione di pericolo. Al fine di determinare se le sostanze contenute sono classificate come pericolose e per saperne di più sulle classi e sulle categorie di pericolo specifiche attribuite alle sostanze a norma del regolamento CLP, fare riferimento agli orientamenti  forniti nell’allegato 2 della Comunicazione.

Fase 4

Una volta completata la fase 3, si dovrebbe disporre di informazioni sufficienti sulla composizione pertinente dei rifiuti in esame. Ciò significa che si dispone di conoscenze sufficienti in merito alle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e alla loro classificazione (ad esempio se alle stesse sono attribuiti codici di indicazione di pericolo pertinenti a norma del regolamento CLP) tali per cui sia possibile applicare almeno uno dei seguenti metodi atti a determinare se i rifiuti presentano caratteristiche di pericolo:

—  calcolo per stabilire se le sostanze presenti nei rifiuti in esame presentano valori uguali o superiori ai limiti di soglia  basati sui codici di indicazione di pericolo (che dipendono individualmente dalle proprietà da HP4 a HP14;

—  prove atte a stabilire se i rifiuti presentano caratteristiche di pericolo o no.

L’allegato 3 fornisce una descrizione dettagliata e orientamenti sulle modalità di valutazione delle singole caratteristiche  di pericolo da HP1 a HP15, tramite calcolo o prove.

Caratteristiche di pericolo

HP1 Esplosivo

HP2 Comburenti

HP3 Infiammabile

HP4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari

HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT, Specific Target Organ Toxicity)/Tossicità in caso di aspi­

razione

HP6 Tossicità acuta

HP7 Cancerogeno

HP8 Corrosivo

HP9 Infettivo

HP10 Tossico per la riproduzione

HP11 Mutageno

HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta

HP13 Sensibilizzante

HP14 Sostanze ecotossiche

HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

Fase 5

Si giunge infine alla fase 5, ultima fase della classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi che consiste nel determinate se i rifiuti contengano uno qualsiasi dei POP indicati nell’allegato dell’elenco dei rifiuti.

Come si può osservare dall’estratto della Comunicazione di cui abbiamo riportato i passaggi salienti, la classificazione dei rifiuti è un’operazione molto più complessa della semplice assegnazione  di un codice CER ad un rifiuto fatta sfogliando il catalogo europeo dei rifiuti ma richiede uno studio meticoloso ed attento che spesso vede coinvolte più discipline.

Se siete arrivati in fondo a questo articolo vuol dire che avete preso coscienza dell’importanza della corretta gestione dei vostri rifiuti e che avete compreso come la loro gestione partecipi attivamente al bilancio aziendale. E’ pertanto importante restare sempre aggiornati sull’evoluzione normativa al fine di essere certi di aver classificato e caratterizzato correttamente i vostri rifiuti.

Non è più possibile applicare la regola del “abbiam sempre fatto così” poiché le imprese si evolvono, i processi tecnologici variano, la normativa si evolve ed occorre adeguarsi sia per poter verificare se è possibile ottenere un risparmio dalla gestione dei propri rifiuti sia per essere certi di aver adempiuto a ciò che impone la normativa sia nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza dell’Uomo.

Al seguente link potete scaricare il testo della Comunicazione CE 2018/C-124/01

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la corretta gestione dei vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Registro di carico e scarico rifiuti…l’abc

Ing. Vito la Forgia
Ambiente & Rifiuti

Torniamo agli albori della corretta gestione dei rifiuti cercando di dare delle informazioni utili sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.

Il motivo per il quale questo articolo nasce è dettato dalle necessità emerse nelle imprese dove i registri di carico e scarico sono spesso affidati ad operai ed impiegati che non vengono formati adeguatamente.

Ciò accade perché la questione rifiuti è lungi dall’essere considerata come parte integrante delle attività gestionali dell’impresa e spesso gli imprenditori ritengono sia semplicemente una seccatura da affidare a qualcuno.

Cosa si trascura in un sistema gestionale di questo tipo? Sicuramente delle sanzioni a carico dell’impresa ma soprattutto del legale rappresentante che in quanto tale è responsabile della gestione dei rifiuti se non opportunamente delegata ad un responsabile ed in secondo luogo si corre il rischio di non avere sotto controllo l’andamento economico della propria gestione dei rifiuti.

Ci sono casi in cui una corretta gestione dei rifiuti ha permesso all’impresa di recuperare oltre 1000 € per ogni carico di rifiuti avviato a recupero.

Prima di iniziare ad illustrare chi sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico riteniamo utile pertanto illustrare quali sono le sanzioni alle quali ci si espone quando viene riscontrata una cattiva gestione del registro.

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

  • Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
  • Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
  • La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

E’ chiaro quindi che l’incaricato alla compilazione del registro di carico e scarico è bene che sia adeguatamente formato al fine di evitare di incorrere in sanzioni.

Le modalità di gestione del registro di carico e scarico sono disciplinate dal DM 148/1998.

 

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1  3  e dell’art. 189, comma 3   e dell’art. 184, comma 3 lett. c), d) e g)   del D.lgs 152/2006 e successive modifiche.

  • Le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;
  • Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali;
    • Lavorazioni artigianali;
    • Attività di recupero (allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) e smaltimento (allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;
  • Fanghi derivanti da:
    • Potabilizzazione;
    • Altri trattamenti delle acque reflue;
    • Abbattimento fumi;
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;
  • Le imprese egli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (art. 11, comma 7, D.Lgs. 152/2006);
  • Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.Lgs. 182/2003).

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00;
  • I consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongono di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (art. 190, comma 8, D.Lgs. 152/2006);
  • I produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.Lgs. 152/2006);
  • I produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente (art. 11 Legge 25/01/2006, n. 29 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee);
  • I produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
    • Attività agricole e agro-industriali;
    • Attività di demolizione, costruzione e scavo;
    • Attività commerciali;
    • Attività di servizio;
    • Attività sanitarie.

Modelli di gestione del registro di carico e scarico rifiuti

I modelli oggi vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli già stabiliti dal D.M. 148/98.

I modelli sono due:

  • Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediario i rifiuti con detenzione;
  • Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione (ossia i soggetti iscritti in categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali);

I registri di carico e scarico, secondo quanto previsto dall’art. 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, devono essere vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

I registri di carico e scarico prima di poter essere utilizzati devono essere registrati nel registro IVA.

Prima di poter iniziare ad annotare le operazioni di carico e scarico o di intermediazione di rifiuti è obbligatorio vidimare i registri presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.

Si segnala che la vidimazione ha un costo di € 25,00 e che all’atto della vidimazione è obbligatorio presentare il registro di carico e scarico unitamente al modello L2.

Inoltre è obbligatorio compilare il frontespizio del registro prima della vidimazione.

Come si individua la Camera di Commercio territorialmente competente?

La Camera di Commercio territorialmente competente è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l’unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

E’ possibile tenere il registro con modalità informatiche?

I registri di carico e scarico possono essere tenuti con modalità informatiche a condizione di rispettare la frequenza delle annotazioni stabilite dalla normativa.

Modello A

Il registro di carico e scarico è un documento all’interno del quale devono essere annotate le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti presi in carico e scaricati. Pertanto le operazioni che dovranno esservi annotate sono di due tipi:

  • Operazioni di carico quando il rifiuto viene prodotto o preso in carico da terzi (solo per gli impianti di recupero/smaltimento)
  • Operazioni di scarico quanto il rifiuto viene allontanano per essere conferito a soggetti terzi autorizzati. Per gli impianti di recupero/smaltimento le operazioni di scarico coincidono con quanto detto prima e con le operazioni di recupero/smaltimento (da R1 a R12 e da D1 a D14).

I registri di carico e scarico sono composti da righe (in genere 2 o 3 per foglio) e da colonne.

Ogni riga deve essere utilizzata per singola operazione di carico o di scarico e per singolo codice CER.

Affinché il registro di carico e scarico sia completo è necessario che questo venga integrato con i formulari di identificazione rifiuti.

Frontespizio

Come abbiamo già detto in precedenza, prima di poter vidimare il registro, è necessario compilare il frontespizio. Quest’ultimo è composto da un serie di sezioni che devono così essere compilate:

Ditta  
  Ragione Sociale
Residenza e domicilio
Codice fiscale (che potrebbe coincidere con la partita IVA)
Ubicazione dell’esercizio
Attività svolta
Barrare la casella relativa alla propria attività
Produzione di rifiuti
Trasporto di rifiuti
Recupero di rifiuti
Smaltimento di rifiuti
Intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione
Tipo di attività Il campo deve essere compilato solo dalle imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento e quindi dovranno essere indicate le sigle delle attività che vengono svolte (da R1 a R13 e da D1 a D15) come stabilito dall’allegato B e C del D.Lgs. 152/2006
Numero di registrazione Devono essere indicati il primo numero di registrazione e la data relativa, inserita nel registro di carico e scarico, e l’ultimo numero di registrazione e la data relativa, al momento della chiusura del registro.
Caratteristiche del rifiuto E’ un elenco meramente esplicativo delle possibili caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Come si può osservare sui registri attualmente in uso tale elenco non è più aggiornato ed occorre rifarsi al Reg. 1357/2014 per le nuove caratteristiche di pericolo.

 

 

Casi particolari

  1. Quando l’impresa cambia sede dell’unità locale è necessario chiudere il registro di carico e scarico ed aprirne uno nuovo. La chiusura del registro avviene mediante l’annullamento delle pagine restanti non ancora compilate.
  2. Quando l’impresa cambia ragione sociale ma il luogo in cui i rifiuti vengono prodotti/gestiti ed il codice fiscale restano invariati, è sufficiente riportare i nuovi riferimenti sul frontespizio indicando gli estremi dell’atto di notifica e la data in cui è stata effettuata la variazione al Registro Imprese.
  3. Quando varia il codice fiscale dell’impresa è necessario chiudere il registro di carico e scarico ed aprirne uno nuovo secondo le modalità descritte al punto A.

Tempi di registrazione

Produttori: 10 gg dalla produzione del rifiuto e 10 gg dall’affidamento del rifiuto al trasportatore

Trasportatore: 10 gg dalla movimentazione del rifiuto

Impianto di recupero/smaltimento: 2 gg per la presa in carico di rifiuti da terzi; 10 gg dall’allontanamento del rifiuto ad impianti terzi in quanto si delineano come nuovi produttori di rifiuti.

Modello B

Il modello B, come abbiamo già anticipato deve essere compilato unicamente dagli intermediari di rifiuti senza detenzione ossia da quei soggetti che sono iscritti alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il modello B del registro di carico e scarico rifiuti per gli intermediari è disciplinato dal DM 148/98 ed anche in questo caso è necessario procedere alla vidimazione prima di poter iniziare ad effettuare le annotazioni di carico e scarico.

La vidimazione avviene presso le Camere di Commercio territorialmente competenti ed ha un costo di € 25,00.

Prima di poter procedere alla vidimazione è obbligatorio compilare il frontespizio.

Ditta  
  Ragione Sociale
Residenza e domicilio
Codice fiscale (che potrebbe coincidere con la partita IVA)
Ubicazione dell’esercizio
Caratteristiche del rifiuto E’ un elenco meramente esplicativo delle possibili caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Come si può osservare sui registri attualmente in uso tale elenco non è più aggiornato ed occorre rifarsi al Reg. 1357/2014 per le nuove caratteristiche di pericolo.

Tempi di registrazione

Intermediari senza detenzione: 10 gg dalla movimentazione del rifiuto

Ricordiamo che gli intermediari di rifiuti senza detenzione non hanno diritto ad una copia originale del formulario di identificazione rifiuti. L’intermediario dovrà quindi completare il registro di carico e scarico con le copie fotostatiche dei formulari.

Nei prossimi numeri approfondiremo l’argomento illustrando le modalità di compilazione del registro di carico e scarico.

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Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com