Il Produttore dei rifiuti è il primo attore della filiera di gestione dei rifiuti e su di esso ricadono diversi obblighi e responsabilità che è importante imparare a conoscere per difendersi da errori e sanzioni.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
pubblicato il 2 Marzo 2014
Anche per i produttori di rifiuti speciali pericolosi è arrivata l’ora di armarsi di dispositivi USB, e tanta pazienza per iniziare ad utilizzare pienamente il SISTRI.
A partire dal 3 Marzo 2014, tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi rientrano tra i soggetti obbligati all’utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI così come è già avvenuto nell’Ottobre 2013 per i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi, gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi ed i nuovi produttori di rifiuti pericolosi.
Il cosiddetto decreto Mille proroghe, ha sancito dunque quanto ormai già era nell’aria da alcuni giorni, stabilendo l’obbligo di utilizzo del SISTRI per l’ultimo grande scaglione di soggetti obbligato ad utilizzare il SISTRI, e prorogando al 31 Dicembre 2014 il già noto “doppio binario” ossia l’utilizzo contestuale del sistema cartaceo di tracciamento dei rifiuti (formulari di identificazione rifiuti e registro di carico e scarico) e del sistema SISTRI.
Si ricorda infatti che da oggi non sarà più opzionale l’utilizzo del SISTRI per la gestione dei rifiuti pericolosi, e che i soggetti obbligati sono tutti coloro dovessero produrli, salvo poi ricevere ulteriori chiarimenti nel corso di questi mesi per coloro che non sono produttori abituali di rifiuti pericolosi (vedasi ad esempio attività di servizio che potrebbero ritrovarsi saltuariamente a produrli).
Così con la legge 27 Febbraio 2014 n.15, che converte in legge il DL 150/2013 (già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 Febbraio 2014) vengono confermate le nuove partenze, prorogata la durata del doppio binario, e prolungato il periodo di sperimentazione dato che le sanzioni relative ad eventuali violazioni nell’utilizzo del SISTRI sono prorogate al 1 Gennaio 2015.
Attualmente dunque dato che la legge è stata promulgata, come al solito, all’ultimo minuto, per i produttori di rifiuti speciali pericolosi non ancora iscritti al SISTRI non resta che avviare tutte le procedure necessarie per allinearsi alla norma, ossia:
– Per i produttori di rifiuti speciali pericolosi non ancora iscritti al SISTRI è obbligatorio procedere con l’iscrizione;
– Per i produttori di rifiuti speciali pericolosi già iscritti al SISTRI è necessario che si adoperino per avviare la procedura di allineamento di eventuali giacenze di rifiuti speciali pericolosi;
Non si dimentichi infatti che il “Registro Cronologico” del SISTRI altro non è che un versione digitale del registro di carico e scarico cartaceo e che pertanto se vi sono già registrare delle giacenze di rifiuti speciali pericolosi, è bene effettuare le dovute registrazioni di carico anche nel SISTRI avendo così una situazione aggiornata e pronta per quando si effettueranno le operazioni di avvio a recupero/smaltimento dei propri rifiuti.
In merito alle procedure di gestione del SISTRI, delle varie aree, delle movimentazioni, sono state pubblicate in data 28 Febbraio 2014 sul portale SISTRI le nuove procedure e siamo certi che a breve tutti i manuali potrebbero essere aggiornati in virtù dell’ingresso della nuova classe di soggetti obbligati. Infatti se fino al 28 Febbraio per i trasportatori era possibile compilare le schede SISTRI per conto dei produttori di rifiuti speciali pericolosi non iscritti al SISTRI, a partire dal 3 Marzo tale pratica non sarà più possibile.
Da un punto di vista economico è chiaro che la mancata proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del SISTRI per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che rispondevano a determinati requisiti (vedasi ad esempio il numero di dipendenti) causerà un danno di non poco conto in termini economici e di tempo. Abbiamo infatti già più volte sottolineato come l’ingresso del SISTRI ha fatto subire un forte rallentamento per gli operatori del settore che si son trovati di fronte ad una gestione assai più complessa di quanto non fosse il semplice registro di carico e scarico ed il formulario. La mancata attuazione delle tanto attese semplificazioni denota ancora una volta una sorta di “bradipismo” da parte di chi dovrebbe studiare e sviluppare semplificazioni declamate da tempo ma non ancora arrivate.
Confcommercio con un censimento sui primi mesi di attività del SISTRI ha riscontrato che “tutte le imprese del trasporto e gestione dei rifiuti hanno ridotto la propria attività con conseguente decremento del fatturato, quantificabile nel settore del trasporto in 20.000 euro in media in un anno, con picchi anche di 40.000 per alcune imprese.”
RAEE – I nuovi Raggruppamenti in vigore dal 5 Maggio
[AGGIORNAMENTO del 15/05/2023]
Dal 5 maggio in vigore i nuovi Raggruppamenti RAEE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/04/2023 Serie Generale n. 93 del DM Ambiente 20 Febbraio 2023 n. 40, viene introdotto il Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati all’allegato I del Decreto 25 settembre 2007 n. 185.
Risposta MASE ad interpello su rifiuti tessili e raccolta volontaria
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito la strada che percorreremo nel prossimo futuro in relazione alla gestione di questa tipologia di rifiuti ed ha posto alcuni paletti interessanti che delimitano il perimetro d’azione della raccolta in attesa che venga emanato l’apposito decreto.
MUD 2023 – pubblicato il decreto e slittano i termini
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.
Proroga al 31/12/2023 obbligo di previa notifica export metalli ferrosi
È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Circolare 12023 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti da manutenzione aree verdi
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.
Parere del Consiglio di Stato sul decreto RENTRI
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
Nota esplicativa Ministero dei Trasporti U0040141 del 21122022 – Obbligo nomina Consulente ADR
Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.
Legge concorrenza e le modifiche sulla gestione dei rifiuti urbani da utenze non domestiche
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.
Circolare 7 del 28/7/22 dell’ANGA – chiarimenti trasporto transfrontaliero di rifiuti
La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.
Chiarimenti MiTE formulario trasporto rifiuti da attività di pulizia manutentiva reti fognarie
Il 30 giugno il MiTE ha fornito riscontro mediante circolare di chiarimenti aventi ad oggetto: “Criticità interpretative articolo 230, comma 5 D.Lgs. 152/2006 – riscontro nota prot. MiTE 62074 del 18/05/2022”.
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