Ogni soggetto della filiera ha le proprie responsabilità, non delegabili. Ma quali sono le responsabilità del Trasportatore di rifiuti quando controfirma il formulario?
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Pubblicato il 23 Marzo 2023
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello avente ad oggetto: “Istanza di interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 – applicabilità dell’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 per i rifiuti tessili”, ha definito la strada che percorreremo nel prossimo futuro in relazione alla gestione di questa tipologia di rifiuti ed ha posto alcuni paletti interessanti che delimitano il perimetro d’azione della raccolta in attesa che venga emanato l’apposito decreto.
In particolare, il quesito, posto da Confindustria, richiedeva al Ministero di dare un proprio parere in merito a:
- Fornire conferma in merito alla possibilità da parte dei consorzi istituiti su base volontaria, che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, di intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita, ai sensi dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 al fine di avviarli prioritariamente ad operazioni di riciclaggio e recupero, nel rispetto della normativa vigente;
- Specificare le eventuali condizioni per svolgere questa attività.
Il Ministero ha concluso, nel proprio parere, che allo stato attuale non è stato definito un contesto normativo definito sebbene per i regimi di responsabilità estesa dei Produttori del settore tessile, con particolare riferimento abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa, l’istruttoria sia in fase avanzata.
In relazione alla possibilità per i distributori, così come accade per il settore della distribuzione AEE, di provvedere ad effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita, questa è strettamente legata alla esistenza di un regime di responsabilità estesa della filiera stessa.
Da ciò quindi ne discende, sintetizzando il parere del Ministero, che le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e di moda a fine vita, potranno essere intraprese da parte dei consorzi istituiti su base volontaria, solo a partire dall’entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.
Link al parere del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica
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