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Responsabilità del titolare per gestione illecita dei rifiuti

Pubblicato il 10 Aprile 2016

Stante la sentenza della corte di cassazione del 3 Febbraio 2016 n. 8652, il titolare di un’impresa o di un ente, è colpevole del reato di gestione illecita di rifiuti nel caso in cui i propri dipendenti abbiano abbandonato rifiuti, a causa di omessa vigilanza.

La sentenza in oggetto ha sottolineato come ai sensi dell’articolo 256, comma 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (ossia il reato di gestione illecita di rifiuti) il reato è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti durante lo svolgimento di un’attività economica indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell’attività.

Pertanto, nel caso in cui i dipendenti di un’azienda adottino un comportamento tale da rendersi colpevoli di abbandoni di rifiuti, il titolare della ditta partecipa all’illecito a titolo di concorso.

I titolari, quindi, devono sempre e comunque vigilare sull’operato dei propri dipendenti assicurandosi che la gestione dei rifiuti sia svolta in maniera corretta, formale, e possibilmente sulla base di protocolli scritti interni all’azienda e con una formazione continua del personale.

L’utilizzo sinergico degli strumenti appena riportati permette al titolare di potersi concentrare sul proprio business ed assicura che la gestione dei rifiuti venga svolta con assoluta diligenza da parte dei propri dipendenti, i quali devono però d’altro canto essere opportunamente formati su come i rifiuti debbano essere gestiti.

A volte bastano poche e semplici regole per poter essere in regola con le normative vigenti evitando così sanzioni inutili.

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