Rimani informato sulle novità del settore per conoscere per primo procedure e normative

Iscriviti alla newsletter



Consulenza Ambiente & Rifiuti

Soluzioni Compliance Ambientale

Produttori di rifiuti – vecchi e nuovi obblighi

Pubblicato il 5 Ottobre 2020

Come abbiamo anticipato nei precedenti articoli, nel corso delle prossime settimane cercheremo di dare uno sguardo più dettagliato alle modifiche introdotte dal pacchetto economia circolare al D.Lgs. 152/2006.

Da quanto è emerso fino ad ora non possiamo non notare una serie di incongruenze con le direttive europee e ciò richiederà, inevitabilmente, qualche chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente.

Tra le principali incongruenze che sono state rilevate emerge l’inserimento del nuovo codice CER 07.02.18 – scarti di gomma che compare solo nella versione italiana. Tale inserimento potrebbe avere delle ricadute di non poco conto:

  1. Nessun impianto di trattamento rifiuti è oggi autorizzato per tale codice CER
  2. Nessun trasportatore è autorizzato per tale codice CER
  3. Al di fuori dell’Italia nessun paese europeo ha tale codice CER e ciò potrebbe causare problemi nel caso di trasporti transfrontalieri

Le tre criticità che abbiamo riportato evidenziano come l’inserimento di questo codice CER non sia immediatamente fruibile in quanto si rischia di non riuscire ad individuare destinatari e trasportatori in grado di poterlo gestire.

Fatta questa breve premessa, sulla quale quasi certamente avremo modo di ritornare nei prossimi articoli, passiamo ad esaminare l’art. 188 nella sua nuova versione.

L’articolo si apre identificando immediatamente nel produttore o nel detentore, laddove il Produttore non sia individuabile, il soggetto responsabile di provvedere al trattamento dei propri rifiuti attraverso l’affidamento ad un intermediario o ad un commerciante o un ente o impresa che sia autorizzato al trattamento dei rifiuti.

I costi della gestione dei rifiuti vengono attribuiti, con il comma 3, al produttore iniziale dei rifiuti ed ai vari detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione degli stessi.

Come sappiamo la fase più rilevante per i Produttori è quella della cessazione delle proprie responsabilità. Nel corso degli anni abbiamo potuto assistere a varie versioni professate dai Produttori ma come sempre è la norma che ci indica quale sia la strada corretta da percorrere.

Dal comma 4 si evince che la responsabilità del Produttore non viene a cessare nel momento in cui consegna i propri rifiuti ad uno dei soggetti autorizzati alla gestione degli stessi e pertanto tale affidamento non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.

Al contrario, la responsabilità del Produttore cessa nei seguenti casi:

  • Affidamento dei rifiuti al servizio di pubblica raccolta (per i rifiuti che è permesso affidare)
  • Conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione rifiuti controfirmato e data in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (il termine è elevato a 6 mesi per i trasporti transfrontalieri)

Rilevante appare il comma 5 che introduce, seppur in modo confusionario, una condizione già anticipata negli anni precedenti ma mai entrata in vigore. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14 e D15 dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, la responsabilità dei produttori di rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione rifiuti abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Le disposizioni di quest’ultimo comma sono valide fino al momento in cui non entrerà in vigore il RENTRI.

Come è possibile osservare, nell’ottica di voler migliorare la tracciabilità dei rifiuti e l’avvenuto effettivo smaltimento si corre ora il rischio di generare confusione e magari qualche sanzione.

Considerando le tipologie impiantistiche presenti in Italia e le diverse modalità autorizzative, non sarà sfuggita al lettore una particolarità. Cosa accadrà quando il Produttore conferirà i propri rifiuti in un impianto autorizzato unicamente alle operazioni di smaltimento D15? O solo D13 e/o D14? Come potrà quest’ultimo certificare l’avvenuto effettivo smaltimento dei rifiuti se questi ultimi potranno restare in giacenza presso il suo impianto fino al momento in cui non verranno fatti confluire presso un impianto specializzato ad altri trattamenti? Siamo sicuri che entro tre mesi dal conferimento in impianto sia possibile garantire l’effettivo smaltimento? Sono state considerate le autorizzazioni degli impianti distribuiti sul territorio italiano?

A differenze di quanto avviene con le autorizzazioni al trasporto rifiuti quando ci affacciamo al mondo dell’impiantistica del trattamento dei rifiuti, la prima cosa che si osserva è l’eterogeneità delle autorizzazioni su tutto il territorio nazionale e l’applicabilità di questo comma diventa complessa se non impossibile in questa prima fase. Non sarebbe stato più utile formulare il comma in oggetto in modo più organico tenendo presente la situazione italiana?

Su questo tema non possiamo che lasciare per il momento un grande punto interrogativo.

Vediamo più da vicino ora l’art. 184 relativo alla classificazione dei rifiuti.

Come nella versione precedente, i rifiuti devono essere classificati innanzitutto secondo l’origine ottenendo quindi una prima distinzione in urbani e speciali e successivamente, a seconda delle concentrazioni di sostanze pericolose contenute, in pericolosi e non pericolosi.

Il comma 5 riporta un interessante aggiornamento che rimarca fortemente quanto già si sapeva ma che spesso si ignorava ossia l’obbligo di procedere alla classificazione dei rifiuti.

Infatti:

“L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte IV del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di rifiuti (art. 183). La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 Dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate dal Ministero dell’ambiente”

I punti importanti di questo comma sono:

  • Il Produttore ha l’obbligo di procedere con la classificazione del rifiuto.Ricordiamo che la classificazione non si riduce meramente alla individuazione di un codice CER da attribuire al rifiuto ma bensì consiste in uno studio dei processi produttivi che hanno generato il rifiuto, le materie prime coinvolte, la documentazione tecnica, analitica e normativa a disposizione.Solo a valle di questo studio è possibile attribuire correttamente il codice CER, valutare se il rifiuto è pericoloso o meno e nel caso in cui sia pericoloso, quali siano le corrette caratteristiche di pericolo da attribuire.
  • Entro il 31 Dicembre 2020saranno emanate delle linee guida per la classificazione. Ricordiamo che non è necessario aspettare il 31 dicembre per classificare i propri rifiuti essendo l’obbligo in vigore già da anni ed essendo disponibili già tutti i documenti necessari per farlo. Quando saranno emanate le linee guida dovremo solo verificare quali sono gli aggiornamenti introdotti
  • Alla luce della riclassificazione dei rifiuti urbani, che entrerà in vigore il 1 Gennaio 2021, sarà necessario per i Produttori effettuare le dovute verifiche per comprendere quali rifiuti saranno annoverati tra gli urbani e quali tra gli speciali.

Infine diamo uno sguardo al comma 5-ter che non aggiunge nulla di nuovo ma è bene tenerlo a mente:

“la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuti non pericoloso non può essere ottenuta attraverso la diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”

Viene mantenuto in vigore quindi il divieto di miscelazione.

Come è possibile osservare le novità introdotte dal pacchetto economia circolare non sono poche. Alcune si rendono immediatamente applicabili mentre altre presentano sin da subito delle criticità che dovranno essere risolte.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ambiente & Rifiuti - Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri Rifiuti
ti potrebbero interessare...

ARTICOLI RECENTI

CATEGORIE

gestione rifiuti novità normative in evidenza tutte le categorie