Con la sentenza 41415 del 23/12/2025 viene ribadito l’obbligo di classificazione in capo al Produttore e controllo da parte degli operatori di filiera
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il10 Febbraio 2021
Come di consueto, con la fine del mese di Gennaio e l’inizio del mese di Febbraio è bene prepararsi alla predisposizione del MUD
Il termine ultimo per la presentazione del MUD 2021, riferito alla gestione dei rifiuti dell’anno 2020, è il 16 Giugno 2021.
Il DPCM del 24 Dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 Febbraio 2019 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale da comunicare entro il termine di cui sopra.
Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:
- Enti ed imprese che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Enti ed imprese che effettuano recupero e/o smaltimento di rifiuti
- Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altre tipologie di rifiuti
- Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lettere c) (artigianali diversi dai rifiuti urbani), d) (industriali diversi dai rifiuti urbani) ed g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dal altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalla fosse settiche e dalle reti fognarie), che hanno più 10 dipendenti.
Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:
- Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse da quelle di cui sopra, ovvero c), d) e g);
- Produttori iniziali, fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lett. c), d) e g);
- Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (ovvero imprese iscritte in categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali). Per tali imprese occorre sempre verificare che non sussista l’obbligo di presentazione del MUD come Produttori;
- Imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno in applicazione del DM 65 del 8 Marzo 2010;
- Imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo fino a 8.000 €/anno e che producono rifiuti speciali pericolosi
- Soggetti esercenti le attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici ATECO: 96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03 – 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- Produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa
Tipologie di comunicazione MUD e soggetti obbligati
Il MUD si articola in 6 tipologie di Comunicazioni ed è bene verificare a quali di esse si è obbligati.
- Comunicazione Rifiuti speciali
Sono obbligati:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 €
- Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue ed abbattimento dei fumi
- Comunicazione veicoli fuori uso
Soggetti obbligati:
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
- Comunicazione imballaggi
Soggetti obbligati:
- Sezione Consorzi: Conai o altri soggetti di cui all.art. 221, comma 3, lettera a) e c) di cui al d.Lgs. 152/2006
- Sezione gestori rifiuti da imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti da imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Soggetti obbligati:
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014
- Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
Soggetti obbligati:
- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Soggetti obbligati:
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di finanziamento
Modalità di presentazione del MUD 2021
Come di consueto sono previste due modalità di presentazione:
- Modalità semplificata
- Modalità telematica
La comunicazione semplificata può essere presentata unicamente dai produttori di rifiuti che rispettano i seguenti requisiti:
- Produzione nell’unità locale di non più di 7 tipologie di rifiuti ovvero 7 codici CER;
- Utilizzano non più di 3 trasportatori;
- Utilizzano non più di 3 destinatari.
La comunicazione semplificata non può essere presentata dai produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.
Istruzioni per la presentazione del MUD semplificato:
- Compilazione della comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
- Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata
- Firmare, con firma autografa, la comunicazione MUD in formato documento cartaceo
- Trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF
- Scansionare il documento cartaceo in un unico documento PDF, chiamato, ad esempio mud2020.pdf, contenente:
- La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante
- La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente
- La copie del documento di identità del sottoscrittore
Qualora il file PDF ottenuto venga firmato digitalmente con “firma elettronica”, non è necessario allegare la copia del documento di identità
- Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto
Ogni e-mail trasmessa a mezzo PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.
I diritti di segreteria sono fissati in: 15,00 € per ogni comunicazione
Tutti i soggetti non ricadenti in questa casistica devono presentare il MUD telematicamente attraverso il caricamento nel portale mudtelematico.it del tracciato generato dai software gestionali in uso o mediante utilizzo software messo a disposizione da Ecocerved che viene aggiornato ogni anno.
Si ricorda che i diritti di segreteria per la presentazione del MUD in forma telematica è di 10,00 € per ogni MUD presentato.
Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per fornirvi consulenza per la compilazione e presentazione del MUD.
Per informazioni e preventivi è possibile scrivere a info@ambiente-rifiuti.com
Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti
Perimetro RENTRI cambiato…quali implicazioni pratiche?
Perimetro RENTRI variato grazie alla legge di bilancio 2026. Quali sono le implicazioni derivanti dalla riduzione dei soggetti obbligati? Quali soggetti sono esclusi?
Mercato unico dei materiali circolari: le sfide e le opportunità per il riciclo delle plastiche
La Commissione prova a creare un mercato unico della plastica riciclata con regole omogenee in tutti i Paesi membri
DIWASS – La digitalizzazione delle Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti
A partire dal 21 Maggio 2026 tutte le spedizioni transfrontaliere di rifiuti dovranno passare attraverso il DIWASS. Scopri nell’articolo i dettagli
Geolocalizzazione Categoria 5 e Responsabilità: perché produttori, impianti e intermediari devono verificare i vettori
Entro il 31 Dicembre 2025 i Trasportatori devono dimostrare il requisito dei sistemi di geolocalizzazione. Impatti anche su Produttori, Impianti e Intermediari chiamati a verificare
Sentenza 34296 del 21 Ottobre 2025 – Obbligo classificazione dei rifiuti
La sentenza n. 34296 del 21 ottobre 2025 ribadisce la responsabilità del Produttore nel processo di classificazione dei rifiuti e relativa evidenza documentale
Sentenza Corte Giustizia Europea – Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
Sentenza Corte di Giustizia Europea C-221/24 e C-222/24 sul tema della ripresa dei rifiuti in caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti illegale
Decreto Direttoriale 319 – Modalità operative indisponibilità RENTRI
Pubblicato il Decreto Direttoriale 319 del 30/10/2025 recante modalità da adottare in caso di indisponibilità del RENTRI
Aperte le consultazioni per revisione registri e FIR
Al via la revisione delle istruzioni RENTRI compilazione registro c/s e FIR in vista del FIR digitale che sarà obbligatorio dal 13 Febbraio 2025
ADR – Accordo multilaterale M366 – Esenzione leghe metalliche contenenti piombo
Accordo multilaterale M366 per trasportare in esenzione ADR leghe metalliche al piombo.
Riscontro interpello n. 138506 Terre e rocce da scavo
Chiarimenti EoW Terre e Rocce da Scavo con Interpello n. 138506 22 luglio 2025 del Ministero dell’Ambiente
Batterie, slittano gli obblighi di Due Diligence
Batterie immesse sul mercato e messe in servizio, slitta in avanti il termine per gli obblighi di Due Diligence previsti dal Regolamento 1542/2023
ARTICOLI RECENTI
Classificazione dei rifiuti: responsabilità, controlli e obblighi dopo la sentenza n. 41415/2025
Con la sentenza 41415 del 23/12/2025 viene ribadito l’obbligo di classificazione in capo al Produttore e controllo da parte degli operatori di filiera
Perimetro RENTRI cambiato…quali implicazioni pratiche?
Perimetro RENTRI variato grazie alla legge di bilancio 2026. Quali sono le implicazioni derivanti dalla riduzione dei soggetti obbligati? Quali soggetti sono esclusi?
Mercato unico dei materiali circolari: le sfide e le opportunità per il riciclo delle plastiche
La Commissione prova a creare un mercato unico della plastica riciclata con regole omogenee in tutti i Paesi membri
DIWASS – La digitalizzazione delle Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti
A partire dal 21 Maggio 2026 tutte le spedizioni transfrontaliere di rifiuti dovranno passare attraverso il DIWASS. Scopri nell’articolo i dettagli
Geolocalizzazione Categoria 5 e Responsabilità: perché produttori, impianti e intermediari devono verificare i vettori
Entro il 31 Dicembre 2025 i Trasportatori devono dimostrare il requisito dei sistemi di geolocalizzazione. Impatti anche su Produttori, Impianti e Intermediari chiamati a verificare
Sentenza 34296 del 21 Ottobre 2025 – Obbligo classificazione dei rifiuti
La sentenza n. 34296 del 21 ottobre 2025 ribadisce la responsabilità del Produttore nel processo di classificazione dei rifiuti e relativa evidenza documentale













