Quali criticità presenza la semplificazione dell’Uno contro Uno? Cosa fare per essere a norma?
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 10 aprile 2014
Entrerà in vigore il 12 Aprile 2014 il recepimento della direttiva europea 2012/19/EU, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49.
Questo decreto che riscrive quasi completamente il decreto legislativo n. 151/2005, è destinato a tessere le nuove trame della gestione dei RAEE nel nostro paese.
Recepito in tempi abbastanza stretti disciplina la gestione dei RAEE andando ad accorpare sia l’ex D.Lgs. 151/2005 e la conseguente gestione dei RAEE all’interno degli impianti di trattamento, il sistema di finanziamento dei RAEE da parte dei produttori, nonché la gestione dei RAEE, siano essi domestici che professionali da parte dei distributori.
Anticipiamo innanzitutto che questo decreto abroga il D.Lgs. 151/2005 e le sue successive modificazioni ad eccezione dell’art. 6 comma 1-bis, dell’art. 10 comma 4 e dell’art. 13 comma 8, dell’art. 15 commi 1 e 4 e dell’art. 20 comma 4, nonché vengono abrogati alcuni articoli del regolamento 25 settembre 2007 n. 85, della legge 4 giugno 2010 n. 96 e della legge 6 agosto 2013 n. 97.
Nel presente articolo verranno descritte, seppur brevemente, le principali novità introdotte dal decreto in oggetto.
- Sistema di gestione dei RAEE
1.1. Produttori di AEE
Il ciclo di vita delle apparecchiature elettriche termina con la loro trasformazione in rifiuti elettrici ed elettronici. La loro corretta gestione negli appositi impianti d trattamento, permetterebbe di allungare la vita delle suddette apparecchiature, e di recuperare le sostanze preziose contenute al loro interno al fine di produrre nuove apparecchiature con il minor utilizzo di materia prima estratta dalla terra. E’ a tal fine che l’intera normativa si muove con l’obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti interessati, dal produttore all’utilizzatore finale, affinché i RAEE vengano gestiti correttamente con il minor impatto ambientale possibile.
Essenzialmente i principali attori coinvolti nel ciclo di vita delle apparecchiature sono:
- Produttori
- Distributori
- Consumatori
- Impianti di trattamento
Anche se i consumatori, ossia i cittadini, sono già stati più volte invitati ad effettuare una corretta raccolta differenziata, è chiaro che se non viene istituito un corretto sistema di gestione, i rifiuti tendono ad essere destinati ad una discarica, abbandonati nelle campagne, o addirittura destinati a paesi in via di sviluppo con la possibilità, più che mai concreta, di inquinare in ogni modo l’ambiente in cui viviamo.
Ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono obbligati a conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio. Il raggiungimento di tali obiettivi avviene attraverso il finanziamento del sistema di gestione dei RAEE che dovrebbe finanziare la raccolta il trasporto ed il successivo trattamento delle AEE immesse sul mercato e che sono ormai giunte a fine vita.
I produttori possono adempiere ai loro obblighi attraverso due sistemi:
- Sistema individuale
- Sistema collettivo
La scelta dell’uno o dell’altro viene fatto dai produttori al momento dell’iscrizione al registro telematico AEE. E’ in questa fase che deve essere indicato come si intende finanziare il sistema di gestione.
Nel primo caso (art. 9 del D.Lgs. in oggetto) il produttore dovrà essere in grado di realizzare un sistema autosufficiente operante sull’intero territorio nazionale. A differenza di quanto avveniva in precedenza, i produttori potranno optare per il sistema individuale anche nel caso di messa in commercio di AEE destinate ad un ambito domestico. Inoltre il produttore dovrà richiedere al ministero dell’ambiente il riconoscimento ufficiale del proprio sistema di gestione che dovrà avere dei requisiti:
- Organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- Essere in grado di operare su tutto il territorio nazionale;
- Operare attraverso delle modalità di gestione che garantiscano agli utilizzatori finali informazioni chiari e corrette sulle modalità di funzionamento dell’intero sistema e sulla raccolta dei RAEE;
- Deve dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema di gestione della qualità equivalente.
Nel secondo caso, ossia dei sistemi collettivi, ai quali possono partecipare non solo i produttori ma anche i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori, i recuperatori,questi sono costituiti in forma consortile e devono garantire il ritiro dei RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni impartite dal Centro di Coordinamento. I sistemi collettivi dovranno anch’essi sottostare all’approvazione del Ministero dell’Ambiente e dovranno trasmettere annualmente il piano di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all’anno solare successivo. Inoltre, anch’essi, come i sistemi individuali dovranno essere dotati delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità.
A seconda della data di immissione sul mercato, le AEE si dividono in due categorie:
- RAEE storici, derivanti da AEE immesse sul mercato prima del 13 Agosto 2005;
- RAEE nuovi, derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 Agosto 2005.
La suddivisione temporale è necessaria per poter definire il sistema di finanziamento della raccolta, trasporto e trattamento.
Nel caso di RAEE domestici, se le AEE da cui derivano risultano immesse sul mercato prima del 13 Agosto 2005, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE conferiti nei centri di raccolta e le successive operazioni di trattamento, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, ognuno dei quali contribuisce in proporzione alla rispettiva quota di mercato.
Se invece i RAEE domestici dovessero derivare da AEE immesse sul mercato dopo il 13 Agosto 2005, i costi sono a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno in cui si verificano i costi e potranno adempiere agli obblighi attraverso:
- Sistema individuale, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
- Mediante un sistema collettivo, e quindi in proporzione alla rispettiva quota di mercato.
Nei casi in cui invece si tratti di RAEE professionali, il finanziamento delle suddette operazioni, sarà:
- A carico del produttore che ha immesso sul mercato le apparecchiature, se si tratta di AEE immessa sul mercato dopo il 13 Agosto 2005;
- A carico del produttore dell’AEE da cui ne derivano il relativo rifiuti, nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, se l’AEE è stata immessa su mercato prima del 13 Agosto 2005;
- A carico del detentore del RAEE, nel caso in cui quest’ultimo non acquisti una nuova apparecchiatura equivalente e l’apparecchiatura stessa sia stata immessa sul mercato prima del 13 Agosto 2005.
Affinché gli impianti di trattamento autorizzati siano in grado di gestire correttamente i RAEE, ai produttori viene fatto obbligo di fornire gratuitamente le informazioni in materia di preparazione per il riutilizzo ed un trattamento adeguato, nonché per ogni nuova apparecchiatura immessa sul mercato le suddette informazioni dovranno essere fornite entro un anno dalla immissione sul mercato. Tali informazioni sono importanti poiché devono recare al loro interno anche la collocazione, all’interno dell’AEE, delle sostanze e delle miscele pericolose eventualmente presenti.
Infine, ma certamente non meno importante, ai produttori è fatto obbligo, come già previsto nel D.Lgs. 151/2005 di indicare chiaramente sul proprio prodotto o sulla confezione:
- Il proprio marchio
- Il proprio logo
- Numero di registrazione al registro nazionale
- Simbologia che identifichi i RAEE e la loro corretta gestione (cassonetto barrato)
1.2. Distributori
Nel 2010 con il decreto ministeriale n. 65 del 8 Marzo 2010, uno dei decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005 che disciplina la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, venne introdotto l’ormai conosciuto “Uno contro Uno” che ha poco preso piede nel nostro paese e che, nel caso in cui dovessero mai essere effettuati controlli, mieterebbe numerose vittime tra i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tale decreto obbligava, ed obbliga tutt’oggi, i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in un’apposita categoria denominata “RAEE” al fine di poter ritirare, in ragione di “Uno contro Uno” i RAEE dei propri clienti nel momento in cui acquistano una nuova apparecchiatura elettrica, equivalente.
La norma stabiliva che il distributore dovesse creare un punto di raggruppamento, tenere uno schedario di carico e scarico, ed utilizzare un apposito documento di trasporto semplificato per il trasporto dei RAEE dal proprio punto di raggruppamento verso il centro di raccolta comunale.
La filosofia posta alla base di questa norma era nobile, dato che puntava ad intercettare i RAEE di provenienza domestica al fine di incrementare la raccolta differenziata di questa particolare tipologia di rifiuto ed evitare così che venissero cannibalizzati delle componenti più preziose per vedere poi abbandonati, lungo le strade o nelle discariche abusive a cielo aperto, ciò che restava della carcassa. Così facendo si sarebbe ottenuto uno strumento più pratico, dal punto di vista dei cittadini, che andava ad aggiungersi ai Centri di raccolta Comunali.
La norma, poco chiara a dire il vero, non ha mai avuto delle delucidazioni o dei chiarimenti, ed ha lasciato i distributori di apparecchiature elettriche, divenuti così gestori di rifiuti, disorientati di fronte a ciò che doveva essere fatto. Il risultato ottenuto è sotto gli occhi di tutti, e gran parte dei distributori non ha mai dato seguito alle disposizioni normative.
Ora con il recepimento della direttiva europea 2012/19/UE, recepita in italia con il D.Lgs. 14 Marzo 2014 n. 49 che entrerà in vigore il 14 Aprile 2014, viene nuovamente ribadito l’obbligo dei distributori di provvedere a ritirare i RAEE domestici dai propri clienti in ragione di uno contro uno.
La novità presentata con questo decreto è l’istituzione di una nuova pratica, che almeno in teoria, dovrebbe incrementare realmente la raccolta differenziata dei RAEE: “Uno contro zero”.
Come si potrà intuire, ai cittadini non è più richiesto di acquistare una nuova apparecchiatura per consegnare al proprio distributore una vecchia, ma sarà sufficiente recarsi presso il distributore di apparecchiature elettriche e consegnare quella ormai da rottamare.
È tutto così semplice come sembra? Ovviamente no. Affinché l’Uno contro Zero possa essere valido è necessario che vi siano dei presupposti di base.
Innanzitutto, la norma dà la possibilità a tutti i distributori di attivare una raccolta gratuita dei RAEE di “piccolissime dimensioni”, all’interno del proprio punto vendita o nelle immediate prossimità. In secondo luogo, obbliga i distributori di AEE che abbiamo una superficie di vendita al dettaglio pari o superiore di 400 mq ad attivare questo tipo di raccolta.
Le modalità con le quali questa nuova forma semplificata di raccolta dei RAEE debba essere effettuata è ovviamente demandata ad un successivo decreto del Ministero dell’Ambiente. Ci si augura che, a differenza dei decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005, questo decreto venga varato al più presto e che non si lasci cadere nel nulla questa nuova opportunità di incrementare la raccolta differenziata e di gestire correttamente i rifiuti. Difatti gran parte delle difficoltà riscontrare con “l’Uno contro Uno” risiedevano essenzialmente nella complessa burocrazia che vi aleggiava intorno e che il legislatore “ha dimenticato” di rendere chiara. Così i distributori di fronte all’obbligo di iscriversi all’Albo (ente che probabilmente non avevano mai sentito nominare) unito alla necessità di compilare degli schedari e di dover poi trasportare il tutto verso i centri di raccolta comunali disposti ad accettare questo tipo di raccolta (laddove i Centri di raccolta erano presenti), nella maggior parte dei casi ha preferito glissare l’invito.
Prima di procedere, è bene chiarire cosa intenda il legislatore per RAEE di piccole dimensioni:
Sono apparecchiature con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm.
Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49, non si limita a descrivere per le vie brevi l’Uno contro zero, ma di fatto riscrive quasi completamente l’intero sistema di gestione dei RAEE. Rimandando ad un successivo articolo l’approfondimento, si cercherà ora di dare una più chiara visione di quali sono i nuovi obblighi per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (sono compresi anche colore che effettuano la vendita a distanza).
Facendo riferimento all’articolo 11 del D.Lgs n.49, vengono stabiliti i requisiti per la creazione del “Deposito preliminare” alla raccolta presso i distributori. Il termine “Deposito preliminare” sostituisce la vecchia dizione di “Punto di raggruppamento”.
Fermo restando l’obbligo del ritiro in ragione di uno contro uno dei RAEE provenienti dall’ambito domestico, i distributori sono obbligati a dare informazione alla propria clientela circa la gratuità del ritiro. Ciò può avvenire o tramite utilizzo di cartelli all’interno della propria attività o mediante indicazione nel proprio sito internet. A parere di chi scrive, l’alternativa tra le due modalità non è da vedersi come una semplificazione, in quanto non è detto che tutta la popolazione italiana sia avvezza all’utilizzo di internet prima di un acquisto, e pertanto l’obbligo di indicazione del ritiro gratuito dovesse permanere, almeno in forma scritta all’interno dell’esercizio commerciale.
Nulla cambia in merito all’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Infatti i distributori sono ancora soggetti a presentare la documentazione per l’iscrizione nella sezione RAEE dell’Albo e dovranno indicare anche quali sono i luoghi presso i quali intendono effettuare il “Deposito preliminare” dei RAEE.
Tale deposito dovrà avere caratteristiche ben definite, ma che è possibile riscontrare in quasi tutti i magazzini dei distributori. Infatti resta viva la possibilità di raggruppare i RAEE presso il proprio esercizio o presso altro luogo che sia pavimentato, non accessibile a terzi, e che assicuri la protezione dei RAEE dai fenomeni atmosferici. Inoltre, come già previsto in precedenza, si dovrà aver cura di tenere separati i RAEE pericolosi da quelli non pericolosi.
Volendo effettuare una macrodivisione dei RAEE in funzione della loro pericolosità:
RAEE pericolosi:
– Frigoriferi
– Condizionatori
– Televisori e monitor
– Sorgenti luminose
RAEE non pericolosi:
– Lavatrici
– Lavastoviglie
– Giocattoli
– Elettrodomestici di medie e piccole dimensioni in genere diversi da quelli indicati nella categoria precedente
Altra novità introdotta, è invece rappresentata dalla possibilità di conferire i RAEE non solo presso i centri di raccolta comunali, come già stabilito nel DM 65, ma anche presso impianti autorizzati ai sensi degli art. 208, 213, 216 del D.Lgs. 152/2006.
I RAEE andranno, obbligatoriamente, trasportati presso il centro di raccolta comunale o presso i suddetti impianti autorizzati secondo una delle due modalità alternative:
– Ogni 3 mesi
– Al raggiungimento di 3500 Kg
In ogni caso, anche quando non dovessero essere raggiunti i 3500 Kg, il deposito non potrà superare la durata di un anno.
Vi è la possibilità di elevare la quantità in deposito a 3500 Kg per ciascun raggruppamento 1 – 2 – 3 e 3500 Kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5, qualora i RAEE siano ritirati da trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (nelle categorie ordinarie) ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, per essere trasportati presso i centri di raccolta comunali o presso gli impianti autorizzati.
Raggruppamenti:
- Freddo e clima (ad es. Condizionatori, frigoriferi);
- Altri grandi bianchi (ad es. lavatrici, lavastoviglie);
- Tv eMonitor;
- IT e consumers electron ics (elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici);
- Sorgenti luminose (lampade a risparmio energetico, lampade al neon ecc..).
I distributori per la vendita a distanza sono altresì obbligati ad adempiere agli obblighi di ritiro dei RAEE in ragione di “uno contro uno”.
Facendo riferimento all’art. 22 del Decreto Legislativo in oggetto, essi sono obbligati ad indicare in maniera chiara i propri luoghi di raggruppamento i luoghi convenzionati presso i quali l’utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente a quelli acquistati, a condizione che l’utilizzatore stesso non debba sostenere maggiori oneri di quelli che ragionevolmente dovrebbe sopportare in caso di vendita non a distanza. In alternativa, il distributore a distanza, può indicare le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna della nuova apparecchiatura, e ciò deve avvenire in maniera gratuita e senza ulteriori oneri rispetto a quelli che il consumatore dovrebbe sopportare nel caso di vendita non a distanza.
1.3. Impianti di trattamento
La filiera per la gestione dei RAEE si conclude con gli impianti di trattamento i quali sono deputati non solo al loro stoccaggio ma anche a svolgere tutte le operazioni necessarie per garantire:
– Il riutilizzo delle apparecchiature elettriche
– Il trattamento adeguato al fine di ridurre al minimo la loro pericolosità ed assicurare la massima percentuale, tecnicamente possibile, di riciclaggio delle componenti interne dei RAEE.
Fermo restando l’obbligo di utilizzo delle BAT (Best Available Technologies) per il trattamento dei RAEE, gli impianti di trattamento entro 3 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. in oggetto del presente articolo, devono presentare istanza per l’adeguamento delle proprie autorizzazioni alla regione competente.
In merito agli obiettivi di recupero, al fine di raggiungere le percentuali di soglia previste nell’allegato V del decreto, gli impianti di trattamento dovranno annotare su apposita sezione del registro di carico e scarico il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in ingresso ed in uscita, nonché dei prodotti ricondizionati e recuperati in uscita.
Infine tra le novità introdotte vi è l’obbligo, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 49, di iscrizione al Centro di Coordinamento di tutti gli impianti di trattamento dei RAEE. A seguito di tale iscrizione il suddetto Centro di Coordinamento provvederà ad elaborare le relative liste di iscritti.
Entro il 30 Aprile di ogni anno, i titolari degli impianti di trattamento comunicheranno al Centro di Coordinamento le quantità di RAEE trattate.
Obiettivi di raccolta
Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE:
– Fino al 31 Dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l’anno per abitante;
– Dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 %, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alla previsione del decreto in esame per un dato anno, ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti;
– Al 1° gennaio 2019, deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti.
Gli elementi riportati nel presente articolo rappresentano ovviamente solo uno spunto per un successivo approfondimento dell’intero testo di legge che, a parere dello scrivente,rappresenta un vero passo in avanti nella corretta gestione dei rifiuti e nell’incremento delle percentuali di raccolta. Interessante sarà vedere, ad esempio, come si evolveranno le spedizioni dei RAEE all’estero o dei RAEE ricondizionati, e come i vari stati intenderanno combattere le spedizioni illecite dei rifiuti elettrici mascherati da prodotti pronti al riutilizzo. Ed infine, ma non meno importante, nel novero dei RAEE domestici entrano a far parte i pannelli fotovoltaici. Sono certo che l’inclusione di questa nuova tipologia di rifiuto tra i RAEE domestici sarà oggetto di numerose contestazioni nel corso del prossimo anno ed avremo modo di parlarne più ampiamente nel corso dei prossimi articoli. Al momento lascio al lettore il compito di leggere la norma per approfondire gli aspetti più interessanti.
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