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Perimetro RENTRI cambiato…quali implicazioni pratiche?

Con la legge di bilancio 2026 (approvata il 23 Dicembre 2025), il legislatore interviene sul perimetro dei soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI, restringendolo rispetto alla configurazione precedente. L’intervento è descritto anche nella documentazione parlamentare: viene sostituito l’art. 188-bis, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006, introducendo espressamente alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.

Tale decisione, pur leggibile come razionalizzazione degli adempimenti per alcune categorie ed allineamento all’articolo 190, può determinare difficoltà oggettive nella gestione operativa lungo la filiera, soprattutto per effetto della compresenza di regimi differenti in tema di formulario (FIR) cartaceo/digitale.

A prima vista sembrerebbe quindi che il legislatore non abbia tenuto conto dei due periodi temporali in cui operano il D.Lgs. 152/2006, ancora ad un sistema cartaceo, ed il RENTRI , proiettato verso il digitale. Questa distanza “temporale” tra i due sistemi comporta inevitabilmente delle situazioni particolari che andrebbero risolte facendo evolvere la normativa con il progresso tecnico-scientifico e le nuove esigenze di tracciabilità.

Come cambia il perimetro del RENTRI?

L’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, al comma 3-bis, viene sostituito con la seguente versione:

“3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché con riferimenti ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro Elettronico Nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro Elettronico Nazionale:

  1. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1
  2. I produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, comma 5 e 6”

Vediamo quindi nel dettaglio chi sono i soggetti ora esclusi dal RENTRI.

Articolo 237 comma 1:

  1. Al fine di migliorare la qualità dell’ambiente e per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell’obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all’articolo 178 e dei criteri di cui all’articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull’intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione  alle aree più proficue.

Mentre per l’articolo 190, comma 5 e 6

Articolo 190 (Registro cronologico di carico e scarico)

  1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. (comma in vigore che sarà sostituito / ndr)

  1. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
  2. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189:
    a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
    b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.

In sintesi, cosa cambia?

In sintesi, quindi, la nuova formulazione dell’art. 188-bis, comma 3-bis, conferma come obbligati all’iscrizione (tra gli altri), i soggetti “core” della tracciabilità (Produttori di rifiuti pericolosi, intermediari di rifiuti senza detenzione, trasportatori professionali di rifiuti, impianti di destino), e richiama per i rifiuti non pericolosi, i soggetti individuati dall’art. 189 comma 3.

La novità rilevante è l’introduzione di un periodo che esclude espressamente dall’obbligo di iscrizione:

  • I consorzi/sistemi di gestione ex. Art 237, comma 1
  • I produttori per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6 (connessi già a esoneri o modalità semplificate del registro)

In altre parole, esce dal perimetro una platea che include, tra gli altri, alcune micro-realtà e categorie a “gestione semplificata”, ma anche soggetti che possono comunque produrre rifiuti pericolosi.

Il punto operativo: dal 13 Febbraio 2026 cosa succede al FIR

Dal 13 febbraio 2026 si entra nella fase operativa in cui, per effetto delle regole sul FIR digitale (xFIR), si consolida un quadro non uniforme:

  • Rifiuti pericolosi: dal 13 febbraio 2026, l’impostazione operativa porta all’utilizzo del FIR digitale (xFIR) come modalità obbligatoria di riferimento.
  • Rifiuti non pericolosi (solo per soggetti iscritti RENTRI):
    • > 10 dipendenti: FIR digitale obbligatorio;
    • ≤ 10 dipendenti: FIR digitale facoltativo.

La criticità percepita dai trasportatori (e, a cascata, dagli impianti) nasce qui: a parità di rifiuto non pericoloso, il documento può essere digitale o meno in funzione non solo del soggetto, ma anche della scelta del produttore (quando l’uso è facoltativo). Questo impatta direttamente su:

  • pianificazione del giro mezzi e delle soste;
  • disponibilità di dispositivi, firme, deleghe e procedure;
  • gestione delle “eccezioni” (clienti diversi, modalità diverse, stessa giornata e stesso mezzo).

L’“effetto collaterale” della legge di bilancio 2026: esclusi dal RENTRI, ma (potenzialmente) produttori di pericolosi

Alle difficoltà di cui al paragrafo precedente, con la modifica introdotta dalla legge di bilancio, si aggiunge un ulteriore livello: l’esclusione dall’iscrizione di soggetti richiamati dall’art. 190 commi 5 e 6.

Il problema, qui, non è teorico ma procedurale. La piattaforma RENTRI prevede un’area dedicata ai “Produttori non iscritti” che – allo stato delle informazioni pubblicate – consente di:

  • registrarsi/accreditarsi
  • emettere FIR in modalità cartacea (con vidimazione e compilazione)
  • scaricare la copia accettata a destino del formulario

Ricorda: l’articolo 193 dispone che sia il Produttore ad emettere il formulario.

Se una quota di produttori non iscritti continua a produrre rifiuti pericolosi, il settore si trova davanti ad un quesito operativo inevitabile:

  • quale canale/documento devono usare questi soggetti per i pericolosi dal 13/02/2026?
  • se il pericoloso richiede xFIR, come si concilia ciò con una gestione “non iscritti” che, pubblicamente, presidia il FIR cartaceo?
  • come viene garantito il flusso dati verso il RENTRI in modo coerente e senza creare buchi informativi o prassi difformi tra territori?

Questo è il punto in cui il rischio di “regimi paralleli” (e quindi di interpretazioni operative divergenti) diventa concreto.

Il rischio: un sistema a eccezioni (e logistica più complessa)

Il RENTRI nasce anche per ridurre la frammentazione e aumentare certezza e standardizzazione. Tuttavia, la combinazione di:

  • FIR digitale obbligatorio sui pericolosi;
  • FIR digitale obbligatorio/facoltativo sui non pericolosi (in funzione dei dipendenti e dell’iscrizione);
  • nuova platea di esclusi dall’iscrizione che può comunque generare pericolosi,

rischia di produrre un periodo in cui trasportatori e impianti dovranno gestire molte casistiche e una logistica più onerosa, con aumento dei margini di errore (documentale e procedurale) e della conflittualità operativa tra operatori.

Cosa consigliamo alle imprese (e ai trasportatori) nell’immediato

In attesa di chiarimenti applicativi che “chiudano” le zone grigie, è prudente:

  1. mappare i clienti/produttori distinguendo: iscritti/non iscritti, >10/≤10 dipendenti, tipologie di rifiuto (pericolosi/non pericolosi);
  2. definire una procedura interna (anche contrattuale) su chi decide e come si gestisce la scelta del FIR digitale quando è facoltativo (non pericolosi);
  3. impostare una checklist di carico per evitare mix documentali non gestiti (stesso mezzo, più produttori, modalità diverse);
  4. aggiornare deleghe, dotazioni e processi (device, accessi, conservazione, istruzioni agli autisti), perché il collo di bottiglia sarà spesso “a bordo mezzo”.

 

Per maggiori approfondimenti sul RENTRI vi invitiamo a seguire i nostri webinar gratuiti le cui registrazioni sono presenti sul nostro canale Youtube.

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