Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.
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Pubblicato l’11 Luglio 2018
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.
Come sappiamo bene, la tracciabilità dei rifiuti riveste un ruolo importante sul nostro territorio. Per i rifiuti oggetto di queste due categorie l’importanza è duplice. Da un lato abbiamo quella legata alla anzidetta tracciabilità dei rifiuti, dall’altra abbiamo quella legata al voler economico dei rifiuti metallici.
Perché è importate tracciare i rifiuti raccolti?
Le imprese coinvolte dalla categoria 4-bis, di cui parleremo in questo articolo, sono perlopiù piccole imprese, ditte individuali che raccolgono metalli dai privati o lungo le vie urbane.
Le imprese senza autorizzazione che raccolgono rifiuti e li conferiscono negli impianti generato due problematiche non indifferenti.
Da un lato l’assoluta mancanza di tracciabilità dei rifiuti (problema ambientale riassumibile in: Dove finiscono i nostri rifiuti?), dall’altra, la generazione di un mercato nero. Se i rifiuti non sono tracciati ed è difficile farli conferire in un impianto come puoi fatturarli? Spesso le manovre poste in atto per aggirare il problema rendono il percorso di indagine più complesso ma alla fine gli organi di vigilanza sono in grado di ricostruire l’intero percorso.
Gli impianti sappiamo essere soggetti ad autorizzazione e pertanto hanno l’obbligo di monitorare ingressi ed uscite in termini documentali e di peso del rifiuto.
D’altro canto però bisogna osservare che piccole imprese che avessero voluto stipulare operare in questo settore rischiavano spesso di essere fuori mercato a causa dei costi di gestione della propria impresa più elevati di chi invece nulla aveva da dichiarare.
Ecco quindi che nasce la categoria 4-bis. Questa viene in soccorso di piccoli imprenditori che vogliono (e devono da ora) mettersi in regola ed autorizzare i propri automezzi. Fortunatamente non è una categoria ordinaria con i relativi costi ed adempimenti che in passato hanno scoraggiato chi voleva intraprendere questo settore, ma è una semplificata e quindi consente un facile accesso al mercato con pochissime risorse.
Vediamo ora nel dettaglio cosa permette di fare la categoria 4-bis
Con la delibera 2 del 24 Aprile 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituisce formalmente la categoria 4-bis per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
La delibera è in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 124 della Legge 4 Agosto 2017 che dispone la individuazione di modalità semplificate per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
Innanzitutto è opportuno sottolineare che l’iscrizione in categoria 4-bis esclusa la contemporanea iscrizione nelle altre categorie dell’Albo relative al trasporto di rifiuti.
Requisiti per l’iscrizione:
- Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese o al REA come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metalli con codice ATECO 46.77.10;
- Le imprese che intendono iscriversi alla categoria 4-bis devono avere i seguenti requisiti;
- Essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritti ai cittadini italiani;
- Siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
- Non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero in interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P. e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pensa, nei seguenti:
- Condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;
- Siano in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
- Non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159 del 6 Settembre 2011;
- Non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- Non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste
- Dimostrare la disponibilità di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.
Ai fini dell’iscrizione i codici CER che possono essere trasportati, fino ad un massimo annuale di 400 tonnellate sono:
CER | Descrizione |
020110 | Rifiuti metallici |
120101 | Limatura e trucioli di metalli ferrosi |
120103 | Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non pulverulenti) |
120121 | Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 |
120199 | Rifiuti ferrosi e non ferrosi |
150104 | Imballaggi metallici |
170401 | Rame, bronzo, ottone |
170402 | Alluminio |
170403 | Piombo |
170404 | Zinco |
170405 | Ferro e acciaio |
170406 | Stagno |
170407 | Metalli misti |
170411 | Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 |
200140 | Metalli |
200307 | Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo) |
Per poter iscrivere la propria impresa in categoria 4-bis, la procedura è telematica ed occorre autocertificare l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati.
Costi per l’iscrizione
Diritti di segreteria: 10, 00 €
Diritti annuali di iscrizione: 50,00 €
Marche da bollo: 32,00 €
Tassa di concessione governativa: 168,00 €
Per informazioni e supporto al fine di poter iscrivere la propria impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali potete contattarci telefonicamente o a mezzo mail.
Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti
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Formulario per rifiuti da attività di pulizia reti fognarie
Con la delibera n. 14 del 21 Dicembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito il nuovo modello unico ed i relativi contenuti del formulario dedicato al trasporto di rifiuti derivanti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
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