Nessun risultato
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato l’11 Luglio 2018
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.
Come sappiamo bene, la tracciabilità dei rifiuti riveste un ruolo importante sul nostro territorio. Per i rifiuti oggetto di queste due categorie l’importanza è duplice. Da un lato abbiamo quella legata alla anzidetta tracciabilità dei rifiuti, dall’altra abbiamo quella legata al voler economico dei rifiuti metallici.
Perché è importate tracciare i rifiuti raccolti?
Le imprese coinvolte dalla categoria 4-bis, di cui parleremo in questo articolo, sono perlopiù piccole imprese, ditte individuali che raccolgono metalli dai privati o lungo le vie urbane.
Le imprese senza autorizzazione che raccolgono rifiuti e li conferiscono negli impianti generato due problematiche non indifferenti.
Da un lato l’assoluta mancanza di tracciabilità dei rifiuti (problema ambientale riassumibile in: Dove finiscono i nostri rifiuti?), dall’altra, la generazione di un mercato nero. Se i rifiuti non sono tracciati ed è difficile farli conferire in un impianto come puoi fatturarli? Spesso le manovre poste in atto per aggirare il problema rendono il percorso di indagine più complesso ma alla fine gli organi di vigilanza sono in grado di ricostruire l’intero percorso.
Gli impianti sappiamo essere soggetti ad autorizzazione e pertanto hanno l’obbligo di monitorare ingressi ed uscite in termini documentali e di peso del rifiuto.
D’altro canto però bisogna osservare che piccole imprese che avessero voluto stipulare operare in questo settore rischiavano spesso di essere fuori mercato a causa dei costi di gestione della propria impresa più elevati di chi invece nulla aveva da dichiarare.
Ecco quindi che nasce la categoria 4-bis. Questa viene in soccorso di piccoli imprenditori che vogliono (e devono da ora) mettersi in regola ed autorizzare i propri automezzi. Fortunatamente non è una categoria ordinaria con i relativi costi ed adempimenti che in passato hanno scoraggiato chi voleva intraprendere questo settore, ma è una semplificata e quindi consente un facile accesso al mercato con pochissime risorse.
Vediamo ora nel dettaglio cosa permette di fare la categoria 4-bis
Con la delibera 2 del 24 Aprile 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituisce formalmente la categoria 4-bis per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
La delibera è in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 124 della Legge 4 Agosto 2017 che dispone la individuazione di modalità semplificate per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
Innanzitutto è opportuno sottolineare che l’iscrizione in categoria 4-bis esclusa la contemporanea iscrizione nelle altre categorie dell’Albo relative al trasporto di rifiuti.
Requisiti per l’iscrizione:
Ai fini dell’iscrizione i codici CER che possono essere trasportati, fino ad un massimo annuale di 400 tonnellate sono:
CER | Descrizione |
020110 | Rifiuti metallici |
120101 | Limatura e trucioli di metalli ferrosi |
120103 | Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non pulverulenti) |
120121 | Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 |
120199 | Rifiuti ferrosi e non ferrosi |
150104 | Imballaggi metallici |
170401 | Rame, bronzo, ottone |
170402 | Alluminio |
170403 | Piombo |
170404 | Zinco |
170405 | Ferro e acciaio |
170406 | Stagno |
170407 | Metalli misti |
170411 | Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 |
200140 | Metalli |
200307 | Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo) |
Per poter iscrivere la propria impresa in categoria 4-bis, la procedura è telematica ed occorre autocertificare l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati.
Costi per l’iscrizione
Diritti di segreteria: 10, 00 €
Diritti annuali di iscrizione: 50,00 €
Marche da bollo: 32,00 €
Tassa di concessione governativa: 168,00 €
Per informazioni e supporto al fine di poter iscrivere la propria impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali potete contattarci telefonicamente o a mezzo mail.
Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
I Gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto, devono predisporre ed inviare le informazioni relativa alla Valutazione del rischio incendio dell’impianto.
Nonostante il tempo passi, le norme si evolvano e spesso vengano rimarcati obblighi già stabiliti in precedenza, anche se per qualcuno sembrano essere del tutto nuovi con sua somma sorpresa, di tanto in tanto occorre ritornare a parlare di argomenti fondamentali, nel settore della gestione dei rifiuti, affinché se ne comprenda l’importanza e le sue implicazioni.
Con la fine di Luglio e l’avvento di Agosto abbiamo assistito ad una serie di novità normative di particolare rilievo che meritano attenzione.
Un nuovo impulso al comparto ambientale spingendo il nostro paese verso il vero futuro della transizione ecologica.
Entro il 31 Maggio 2021 le utenze non domestiche sono chiamate ad esprimere una scelta relativamente all’affidamento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico!
È stato pubblicato sulla GU n.39 del 16/02/2021 – Supplemento Ordinario n.10 il DPCM del 23 Dicembre 2020 “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2021”.