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MUD 2022 – Scadenza 21 Maggio 2022

Pubblicato il 9 Marzo 2022

Con la pubblicazione del DPCM 17 Dicembre 2021 pubblicato sul supplemento ordinario 4 della G.U. del 21/01/2022, viene approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022 per i rifiuti gestiti nel 2021.

Come è noto, a valle delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020, relativamente alla classificazione dei rifiuti, con la modifica dell’art. 183 che ha ridefinito i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali, il MUD ha leggermente cambiato forma ma non solo. Infatti, ai fini della raccolta di maggiori informazioni relative ai rifiuti che hanno cessato la loro qualifica di “rifiuti”, a valle dei trattamenti di recupero negli impianti autorizzati, il legislatore ha introdotto una nuova scheda per la raccolta di dati da parte degli impianti di cui sopra.

Scadenza

Innanzitutto, andiamo a vedere la scadenza del MUD per quest’anno. Gli ultimi anni ci hanno abituato a vedere posticipata la presentazione del MUD per varie ragioni, dalla emergenza sanitaria alle modifiche dei tracciati introdotte l’anno scorso. Anche per quest’anno, a causa delle ulteriori modifiche introdotte, la scadenza non sarà il 30 Aprile ma viene posticipata al 21 Maggio 2022.

Tipologie di comunicazioni

Il MUD come sempre è articolato in comunicazioni ognuna delle quali coinvolge una serie di soggetti.

  1. Comunicazione rifiuti
  2. Comunicazione veicoli fuori uso
  3. Comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio
  4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati

La legge 70/94 prevede che gli obblighi di dichiarazione MUD sono soddisfatti mediante presentazione del MUD alla camera di commercio competente sul territorio in cui è insediata l’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che svolgono l’attività di solo traporto e gli intermediari di rifiuti senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la Sede Legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.

Il MUD deve essere presentato per singola unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti alla presentazione del MUD stesso.

Comunicazione rifiuti – soggetti obbligati

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti sono:

  • Soggetti di cui all’art. 189, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  • Soggetti di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 24/06/2003 n. 182

Nel dettaglio:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che hanno più di dieci dipendenti, prodotti nell’ambito di (di cui all’art. 184 comma 3 lett. c) d) e g) ) :
    • lavorazioni industriali
    • lavorazioni artigianali
    • rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione imballaggi
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 189 comma 4 del D.Lgs 152/2006

Comunicazione rifiuti – soggetti esonerati

Sono esonerati dalla comunicazione MUD:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c. con un volume d’affari annuo non superiore a 8000 €, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (ossia le imprese iscritte in categoria 2-bis e relativamente alla sola parte di trasporto), nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3 diversi da quelli indicati alle lettere c) d) e g)

Inoltre restano esonerati, secondo il combinato disposto dall’art. 69 della legge 28/12/2015 n. 221 e del comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006:

  • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c.;
  • soggetti esercenti le attività con codice ATECO 960201 – 960202 -960902 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 180103* relativamente ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;

Comunicazione veicoli fuori uso – soggetti obbligati

La comunicazione veicoli fuori uso è obbligatoria, relativamente ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, per i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti.

Di notevole importanza appare il chiarimento del legislatore in merito al caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche altri veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003. Infatti tali soggetti dovranno:

  • compilare la comunicazione rifiuti per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003
  • compilare la comunicazione veicoli fuori uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003

Infine, i soggetti che effettuano esclusivamente l’attività di trasporto di veicoli fuori uso dovranno presentare la comunicazione rifiuti.

Appare quindi fondamentale aver gestito correttamente i dati relativi alla gestione dei rifiuti nel corso del 2021 al fine di avere a disposizione i dati per le relative comunicazioni.

Comunicazione imballaggi – soggetti obbligati

Sezione consorzi

I soggetti obbligati sono:

  1. il consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del D.Lgs. 152/2006
  2. I soggetti di cui all’articolo 221 comma 3 lettere a e c del d:Lgs. 152/2006 per tutti coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestioni ivi previsti

Questi soggetti comunicano alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché , per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

I soggetti di cui al punto 2 devono inviare contestualmente la comunicazione al Consorzio Nazionale Imballaggi.

Sezione gestori rifiuti di imballaggio

Come è facilmente intuibile, questa sezione è obbligatoria per i soggetti gestori di rifiuti da imballaggio autorizzati, con i propri impianti, a svolgere operazioni di gestione di rifiuti da imballaggio a recupero e/o smaltimento.

Anche in questo caso valgono le considerazioni relative al caso in cui il medesimo soggetto dichiarante svolga l’attività di gestione di rifiuti diversi da quelli di imballaggio, in tal caso deve:

  • Compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti diversi da quelli di imballaggio
  • Compilare la comunicazione imballaggi, sezione gestori rifiuti di imballaggi, per i rifiuti da imballaggio.

Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questa sezione deve essere compilata dai soggetti previsti dall’articolo 19, comma 6 del d.Lgs. 49/2014 e s.m.i. . Pertanto tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, devono provvedere alla compilazione della sezione.

I RAEE che sono coinvolti dal D.Lgs. 49/2014 sono:

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cmq
  3. Lampade
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cmq), con dettaglio sui pannelli fotovoltaici
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni ( con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cmq)
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cmq)

Nel caso in cui il dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, dovrà:

  • Compilare la comunicazione rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014
  • Compilare la comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014

Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione

I soggetti obbligati alla comunicazione rifiuti urbani sono quelli individuati dall’art. 189 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

E’ bene ricordare che la definizione di rifiuti urbani è cambiata con l’introduzione del D.Lgs. 116/2020.

I soggetti obbligati a questa comunicazione sono anche quelli di cui al comma 3 dell’articolo 189 del D.LGs. 152/2006 che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall’articolo 183, comma 1  lettera b-ter) punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’articolo 198, comma 2-bis, limitatamente a tali tipologie.

Questa rappresenta una delle modifiche più importanti del MUD a valle delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020. Infatti con la modifica della definizione dei rifiuti urbani, molti dei ritiri di rifiuti effettuati presso le utenze non domestiche non andranno più dichiarate nella classica comunicazione rifiuti ma richiederà, agli operatori del settore, la dichiarazione nella sezione comunicazione rifiuti urbani.

Resta in ogni caso aperto il dubbio relativo a quale sia la bontà del dato che verrà fornito dagli operatori. Infatti, se il legislatore avesse informato gli operatori del settore di tale modifiche MUD sin dal 1° gennaio 2021, ogni operatore si sarebbe premurato di tener distinti i ritiri effettuata presso le utenze non domestiche in relazione alla tipologie di rifiuto, urbano o speciale.

Non si può escludere infatti che per un medesimo codice CER ritirato presso utenze non domestiche, possano esserci casi in cui tale rifiuto sai da considerarsi urbano e casi in cui debba essere considerato speciale in virtù dell’attività che lo ha originato.

Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata tali soggetti faranno riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD.

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comunicano i seguenti dati:

  1. La quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio comune
  2. La quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
  3. I soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificato le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno
  4. I costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti
  5. I dati relativi alla raccolta differenziata
  6. Le quantità raccolta, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferiti ai sensi dell’articolo 1890 comma 4 del d:Lgs. 152/2006.

I soggetti che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall’articolo 183 comma 1 lettera b ter) punto 2 presso le utente non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’articolo 198, comma 2-bis limitatamente a tali tipologie comunicano annualmente:

  1. Le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche;
  2. I soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti ,specificando le operazioni volte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno
  3. L’elenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccolti i rifiuti

Comunicazione produttori di AEE

Sono tenuti alla presentazione della presente comunicazione i Produttori di AEE intesi come persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014:

  1. È stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissione la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  2. È stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotti da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto a)
  3. È stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambio di un’attività professionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
  4. È stabilità in un altro stato membro dell’unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Inoltre, nel caso in cui i produttori di AEE aderiscano  a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al preso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente.

 

Come per ogni dichiarazione MUD, ogni sezione è composta di schede e moduli che devono essere compilati dal soggetto dichiarante in funzione del ruolo che riveste nella filiera.

SEZIONE ANAGRAFICA Scheda SA1 Per tutte le sezioni ad eccezioni della comunicazione semplificata
Scheda Autorizzazioni Per i soli soggetti autorizzati ad eseguire attività di gestione dei rifiuti (impianti)
Scheda Riciclaggio (nuova) Per i soli soggetti che effettuano il riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti da imballaggio
COMUNICAZIONE RIFIUTI
Sezione Rifiuti Scheda Rifiuti Moduli: RT- RE -DR- TE – MG
  Scheda Materiali  
Sezione Intermediazione Scheda INT-Intermediazione Moduli UO o UD
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO Scheda AUT – Autodemolitore Moduli: RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC
Scheda ROT – Rottamatore
Scheda FRA – Frantumatore
COMUNICAZIONE IMBALLAGGI
Sezione Consorzi Scheda SRIU – SMAT – STIP – SBOP  
  Scheda CONS  Moduli: UO-CONS DR-CONS
Scheda Gestori rifiuti di imballaggio Scheda IMB Moduli RT-IMB, DR-IMB, TE-IMB, MG-IMB
COMUNICAZIONE RAEE Scheda CR RAEE – Centri di raccolta Moduli RT-RAEE, DR-RAEE, TE-RAEE, MG-RAEE
Scheda TRA-RAEE impianti di trattamento
COMUNICAZIONE PRODUTTORI AEE Scheda IMM-AEE  
  Scheda RTOT-SCF Modulo DR-AEE
  Scheda R-PROD
COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI e raccolti in convenzione Scheda RU Moduli CS, DR-U, RT-CONV, RT-NonPub
Scheda CG Modulo MDCR

 

 

Modalità di trasmissione

Come già avviene da alcuni anni, la trasmissione del MUD è sempre telematica tramite l’apposito portale. Unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione rifiuti semplificata che può deve essere trasmessa tramite PEC. Si ricorda che in quest’ultimo caso la modulistica è quella generata dal sistema di compilazione.

Altresì la trasmissione via PEC della documentazione generata dal sistema è prevista per la comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.

Infatti questi ultimi sono tenuta alla presentazione della Comunicazione rifiuti urbani attraverso il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere.

 

Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per darvi il supporto necessario alla corretta elaborazione e trasmissione del MUD

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