La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
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Il 22 Ottobre 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito riscontro ad una istanza di interpello della Provincia di Cuneo che ha richiesto chiarimento circa l’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo (art. 185-bis del D.Lgs. 152/06) ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici. In particolare ha chiesto se le attività artigianali eseguiste su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolti dagli artigianali, quali a titolo indicativo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, imbianchini, serramentisti ecc.. possano considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell’art. 193 comma 19 del D.Lgs. 152/06 e se, nelle ipotesi del suddetto articolo sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.
Il Ministero ha riscontrato l’istanza analizzando dapprima l’istituto del deposito temporaneo e richiamando quindi l’articolo 185-bis comma 1 del D.Lgs. 152/06 e concentrandosi poi su:
- comma 19 dell’articolo 193 che, ricordiamo, dispone che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario, è accompagnato dal DDT attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione;
- Circolare Mite 51657 del 14/05/2021 che chiarisce inoltre l’obbligo per tali soggetti di essere iscritti all’albo nazionale gestori ambientali in categoria 2-bis.
Il Ministero ha concluso indicando che: la disciplina ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani ma fossero correttamente gestiti.
Pertanto se ne può concludere che:
- I rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione (intese come attività necessarie a conservare l’efficienza e la funzionalità di impianti ed attrezzature);
- Nel caso di piccoli interventi edili, cioè rifiuti da costruzione e demolizione in quantità limitate (è necessario sempre sottolineare che il legislatore non ha definito cosa si intenda realmente per piccole quantità);
- Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione derattizzazione e sanificazione sono ricomprese nel comma 19 dell’art. 193
Possono essere trasportati presso il proprio deposito temporaneo. Tale opportunità è ammessa solo nel caso di quantitativi limitati che, purtroppo, non sono stati definiti dal Ministero e che lasciano così aperta la questione di quale sia il limite oltre il quale tale disposizione non sia più applicabile.
Sarebbe stato auspicabile, anche al fine di evitare contestazioni, che fosse stabilito un limite definito.
In ogni caso, nel novero dei soggetti coinvolti dall’art. 193 comma 19 del D.Lgs. 152/06 rientrano a pieno titolo, nell’ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l’effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, le attività effettuate da artigiani.
Infine si segnala che:
- le imprese che decidono di avvalersi della disposizione di cui al comma 19 art. 193 devono comunque essere iscritte in categoria 2-bis e devono quindi avvalersi di mezzi propri iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e/o piccoli interventi edili possono comunque essere conferiti direttamente in impianto di recupero/smaltimento laddove non si intenda portarle presso il proprio deposito temporaneo.
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