Partenza definitiva per i produttori di rifiuti pericolosi
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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito riscontro ad una richiesta di interpello relativa a: “Chiarimenti in materia di deposito temporaneo di sfalci e potature” posta dal Comune di Brovello-Carpugnino.
Come appare chiaro, il quesito posto si concentra sull’interpretazione ed applicazione del Deposito Temporaneo applicato, in questo caso, alla gestione degli sfalci e potature, che rappresentano sempre una questione sulla quale poter fare delle importanti riflessioni.
La richiesta si concentra essenzialmente sull’analisi di questi due quesiti:
- se il “luogo in cui i rifiuti sono prodotti” nel caso di deposito dei prodotti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale debba essere inteso come tutto il territorio comunale o se invece vada intesto come la zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da cui deriva il materiale vegetale;
- si, nell’ipotesi in cui il Comune dovesse identificare un’area verde lontana dalle abitazioni, avrebbe la facoltà di depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde, secondo il disposto dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, e chiamare, ove necessario, per lo smaltimento del materiale vegetale di scarto, la ditta affidataria del servizio di raccolta
Il Ministero si è così pronunciato in merito:
Innanzitutto ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. III del 22/09/2015 n. 41056 la quale chiarisce che per “luogo di produzione dei rifiuti” rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, deve intendersi, “non (…) solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione.”
Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 16441 del 31/03/2017 che precisa: che per luogo di produzione, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, “deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza”
E’ importante osservare, prima di procedere con il riscontro del Ministero, che ciò che spesso si ignora quando si parla di deposito temporaneo è la necessità di dotare tale luogo dei necessari presidi di sicurezza. Questo aspetto non può essere sottovalutato e deve essere tenuto sempre in considerazione. Infatti, come spesso consigliamo ai nostri clienti, quando si progetta un deposito temporaneo è fondamentale coinvolgere anche tutti gli attori che operano a livello di sicurezza sul lavoro al fine di poter svolgere le necessarie riflessioni e valutazioni su eventuali pericoli che possono derivare dal raggruppamento di alcune particolari tipologie di rifiuti.
Il Ministero, a valle delle proprie analisi, riscontra che:
“risulta nella possibilità dell’Ente locale l’identificazione di un ‘area nella quale depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, purché tale area risponda ai requisiti sopra descritti, ed in particolare, che la stessa sia nella sua disponibilità, che sia funzionalmente collegata al sito di produzione e che tale deposito avvenga, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, in uno spazio dotato dei necessari presidi di sicurezza e in ossequio alle condizioni e ai limiti (anche temporali) prescritti dal citato articolo 185-bis.”
“Successivamente, con riferimento al secondo quesito, l’Ente locale potrà avvalersi dell’operatore economico affidatario del servizio pubblico di raccolta per le successive fasi di prelievo dal deposito temporaneo, di trasporto e di avvio al recupero dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde, ovvero l’Ente potrà avvalersi di un soggetto terzo ai fini dell’avvio al recupero o smaltimento del materiale vegetale di scarto, purché lo stesso sia individuato nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di appalti pubblici.”
La risposta è dunque esauriente?
Dipende dal vostro punto di vista. Prendendo in considerazione sia la disposizione normativa che disciplina il deposito temporaneo che le già citate sentenze della corte di cassazione, appare chiaro che il deposito temporaneo affinché possa essere realizzato e considerato valido ai fini di legge deve sempre rispondere a quanto disposto dal legislatore. Altrettanto chiaro è che il deposito temporaneo deve essere realizzato o nel luogo di effettiva produzione o in un luogo che sia funzionalmente collegato a al luogo di produzione. Ciò quindi vincola molto il Produttore di rifiuti alla scelta del luogo nel quale ubicare il deposito temporaneo e che sicuramente, al contrario di quanto era stato richiesto nell’interpello, non può coincidere con tutto il territorio comunale. Va da sè quindi che a valle delle attività di manutenzione del verde pubblico che producono rifiuti di sfalci e potature, il deposito temporaneo potrà essere ubicato, se non è possibile farlo nell’effettivo luogo di produzione, in un luogo nelle immediate vicinanze e che risponda al requisito di “funzionalmente collegato”.
Altrettanto chiaro appare il fatto che se il Ministero, nel rispondere alla richiesta, avesse portato qualche esempio concreto, avrebbe sicuramente dato degli spunti di riflessione maggiori a tutti i lettori del documento anche nell’applicazione di tale riscontro a casi diversi dagli sfalci di potatura ma che riguardano sempre il deposito temporaneo. Non è infatti insolito che ci si imbatta in situazioni in cui la dimostrazione del “funzionalmente collegato” possa essere davvero complessa.
In relazione al secondo quesito posto dal richiedente si ritiene non ci sia molto altro da aggiungere vista la possibilità di potersi avvalere per il ritiro o dell’operatore economico affidatario del servizio pubblico per la raccolta o di un soggetto terzo dotato delle necessarie autorizzazioni.
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