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DL 116/2025: pene più dure e responsabilità diretta per chi inquina

Un cambio di passo nella lotta ai reati ambientali

 

Il tuo deposito temporaneo è a norma?

Il Decreto-Legge 8 agosto 2025 n. 116, entrato in vigore il 9 agosto 2025, segna una svolta nella normativa ambientale italiana.
L’obiettivo dichiarato è chiaro: colpire duramente le attività illecite in materia di rifiuti, tutelare la salute pubblica e ripristinare la legalità nei territori più colpiti, con un’attenzione particolare alla Terra dei Fuochi.

Il provvedimento nasce in un contesto di emergenza ambientale e sanitaria: roghi tossici, smaltimenti abusivi, traffico organizzato di rifiuti pericolosi, siti contaminati lasciati senza bonifica.
Secondo i dati dell’ISPRA e delle Forze dell’Ordine, negli ultimi anni il fenomeno non ha accennato a diminuire, nonostante le normative esistenti.
Il Governo ha quindi scelto una strategia a “tolleranza zero”, con pene più severe, responsabilità estese e strumenti di controllo più incisivi.

 

  1. Perché è una riforma importante

Molte condotte che in passato erano punite come contravvenzioni ora diventano delitti, cioè reati più gravi, con pene detentive più lunghe e conseguenze penali più pesanti.
La filosofia di fondo è semplice: alzare il costo del reato e ridurre i margini di convenienza economica dell’illegalità ambientale.

A volte questo tipo di approccio sembra essere l’unico funzionante per arginare questo tipo di fenomeni.

 

  1. Inasprimento delle pene: cosa prevede il DL 116/2025

Abbandono di rifiuti

  • Per i privati: chi abbandona rifiuti in violazione del divieto dell’art. 192 TUA rischia ora ammende più alte (da 1.500 a 18.000 euro).
    Se l’abbandono avviene con veicoli, scatta anche la sospensione della patente da 1 a 4 mesi.
  • Per titolari d’impresa e responsabili di enti: la sanzione diventa penale, con arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro.
    Questo passaggio è cruciale: significa che non si risponde più solo come azienda, ma anche come persona fisica, con possibili conseguenze sulla fedina penale.

 

Abbandono di rifiuti in casi gravi

Il nuovo art. 255-bis introduce pene detentive da 6 mesi a 5 anni se:

  • il fatto comporta pericolo per la vita o l’incolumità delle persone;
  • causa danno significativo a aria, acqua, suolo, sottosuolo o ecosistemi;
  • avviene in siti contaminati o sulle strade di accesso.

Per i titolari di impresa, la pena sale da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi.
Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi (art. 255-ter), si parte da 1 a 5 anni di reclusione, con aggravanti fino a 6 anni e 6 mesi nei casi sopra descritti.

 

Gestione illecita dei rifiuti (art. 256 TUA)

La gestione di rifiuti senza autorizzazioni o in violazione delle prescrizioni passa da contravvenzione a delitto:

  • Pena base: 6 mesi – 3 anni (rifiuti non pericolosi).
  • Rifiuti pericolosi: 1 – 5 anni.
  • Aggravanti (pericolo grave per persone/ambiente o siti contaminati): 1 – 5 anni (non pericolosi) e 2 – 6 anni e 6 mesi (pericolosi).

Novità rilevanti:

  • Sospensione patente da 3 a 9 mesi se si usano veicoli.
  • Confisca obbligatoria dei mezzi usati, salvo proprietà di terzi estranei.

E’ importante osservare che una gestione non corretta del deposito temporaneo potrebbe comportare proprio l’esposizione a questo tipo di sanzioni.

Diventa quindi fondamentale fare almeno un audit interno, o un controllo con un professionista esterno, del proprio deposito temporaneo per essere certi che tutte le disposizioni normative siano effettivamente rispettate per evitare di incorrere in sanzione.

Discariche abusive

  • Pena base: 1 – 5 anni; se contengono rifiuti pericolosi: 1 anno e 6 mesi – 5 anni e 6 mesi.
  • Con aggravanti: 2 – 6 anni; con rifiuti pericolosi: fino a 7 anni.
  • Confisca obbligatoria dell’area, con obbligo di bonifica.

 

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis)

  • Non pericolosi: 3 – 6 anni.
  • Pericolosi con aggravanti: 3 anni e 6 mesi – 7 anni.
  • Se segue un incendio: aumento fino alla metà della pena.

 

Trasporto irregolare e spedizione illegale

  • Trasporto senza formulario (art. 258): ammende aumentate, sospensione patente e sospensione dall’albo dei gestori (fino a 12 mesi per rifiuti pericolosi).
  • Spedizione illegale (art. 259): reclusione 1 – 5 anni, aumentata se riguarda rifiuti pericolosi.

Molta più attenzione deve essere prestata al trasporto dei rifiuti da parte di tutti i soggetti della filiera. Ricordiamo che tutti i soggetti della filiera sono chiamati a vigilare sulla corretta esecuzione delle attività, dal Produttore all’impianto di destino.

  1. Responsabilità diretta dei titolari d’impresa

Una delle novità più impattanti per il mondo produttivo è l’introduzione dell’art. 259-bis TUA, che stabilisce che:

  • Se il reato è commesso nell’ambito di un’attività di impresa, la pena è aumentata di un terzo.
  • Il titolare o il responsabile dell’attività è punibile anche per omessa vigilanza, se non ha impedito il reato.
  • Si applicano le sanzioni del D.Lgs. 231/01, con multe in quote molto più alte e sanzioni interdittive (sospensione licenze, divieto di contrattare con la PA, fino all’interdizione definitiva).

Questo significa che:

  • Non basta dire “non lo sapevo”: la legge pretende un sistema di controlli interni e procedure preventive.
  • La responsabilità è personale: amministratori e legali rappresentanti possono finire sotto processo penale insieme all’azienda.
  1. Altri strumenti di contrasto

Il DL introduce anche:

  • Arresto in flagranza differita: reati documentati da telecamere possono portare all’arresto anche a distanza di tempo.
  • Maggior coordinamento tra forze di polizia e ARPA.
  • Stanziamento di fondi per bonifiche e rimozione rifiuti (15 milioni per il 2025).

 

  1. Cosa devono fare le imprese

Per ridurre il rischio penale, un’azienda (qualunque sia il suo ruolo nell’ambito della gestione dei rifiuti):

  1. Verificare le autorizzazioni (iscrizione Albo Gestori, AUA, AIA).
  2. Tracciare i rifiuti con registri, formulari e piattaforme digitali.
  3. Formare il personale su norme e procedure.
  4. Controllare i fornitori e gli appaltatori (responsabilità solidale).
  5. Implementare un Modello 231 aggiornato con i nuovi reati ambientali.

 

Conclusione

Il DL 116/2025 segna un salto di qualità nella tutela ambientale: pene più dure, estensione della responsabilità ai vertici aziendali, confische e interdizioni rendono la gestione illecita dei rifiuti un rischio altissimo.
Per le imprese non è più solo una questione di “evitare la multa”: oggi è una questione di sopravvivenza legale ed economica.

Chi non si adegua rischia non solo sanzioni di elevati importi ma, come abbiamo visto in precedenza, anche l’arresto, fino alla chiusura dell’attività.

Il messaggio del legislatore è inequivocabile: in materia di rifiuti, la tolleranza zero è legge.

La gestione dei rifiuti, come diciamo ormai da tempo, non è un’attività accessoria dell’organizzazione ma una parte vitale della stessa. E’ importante essere sempre aggiornati sulle ultime novità normative e soprattutto mettere in campo tutte le azioni necessarie per garantire una corretta gestione dei rifiuti prodotti, trasportati, intermediati o accolti nel proprio impianto.

Se da un lato dobbiamo garantire la tutela dell’ambiente e salvaguardare la salute della popolazione, dall’altra dobbiamo (e non possiamo più attendere) innescare cicli virtuosi di economia circolare attraverso il corretto riciclo e recupero dei rifiuti. Affinché ciò possa avvenire non possiamo fare affidamento solo “sull’ultimo miglio” della gestione dei rifiuti ma dobbiamo iniziare a monte, quanto il rifiuto viene prodotto, classificato e posto in deposito temporaneo. Come si può osservare, ogni azione che ogni soggetto deve compiere, ha delle ripercussioni a valle e pertanto è necessario che queste siano svolte correttamente sin dall’inizio così da poter garantire una gestione corretta dei rifiuti “dalla culla alla tomba (o meglio, al suo recupero)”.

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