Ogni soggetto della filiera ha le proprie responsabilità, non delegabili. Ma quali sono le responsabilità del Trasportatore di rifiuti quando controfirma il formulario?
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Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 5 Marzo 2021
Lunedì 8 Marzo entrerà in vigore il nuovo servizio di vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti denominato ViViFIR di Ecocamere.
L’entrata in vigore del servizio ViViFIR avviene grazie all’applicazione dell’art. 193 comma 5 del D.LGs. 152/2006 e s.m.i. che riportiamo qui:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione dei rifiuti può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministero dell’Ambiente 1° Aprile 1998 n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio”
A decorrere dall’8 Marzo assisteremo alla coesistenza dei classici formulari di identificazione rifiuti, in carta chimica autoricalcante su 4 copie, e dei formulari vidimati virtualmente da stamparsi su classici fogli in formato A4.
Con l’introduzione di questa nuova modalità di vidimazione del formulario assistiamo anche ad una diversa distribuzione delle copie del formulario.
Come ben sappiamo, le quattro copie dei formulari classici sono così distribuite:
- La prima copia resta al Produttore nel momento in cui il trasportatore prende in carico il rifiuto e lo trasporta in impianto di destino;
- Le tre copie restanti viaggiano, unitamente al trasportatore ed ai rifiuti, verso l’impianto di destino;
- L’impianto di destino trattiene per sé una copia una volta completate le procedure di accettazione del rifiuto in impianto;
- Le ultime due copie vengono restituite al trasportatore il quale ha l’obbligo, entro 90 giorni dal conferimento, di restituire una copia al Produttore.
Il formulario vidimato virtualmente segue invece una dinamica leggermente diversa, caratterizzata dalla duplice copia prevista dall’art. 193 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.
Le due copie che saranno stampate (non fotocopiate) dovranno essere caratterizzate dall’apposizione di una barra sulla cella posta in calce al documento ad indicare se spetta al Produttore o al destinatario.
Infatti la norma prevede che:
- La prima copia resti al Produttore mentre la seconda accompagna il trasportatore fino all’impianto di destino;
- Il destinatario trattiene per sé la copia del formulario, una volta completate le procedure di accettazione in impianto;
- Tutti gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
Il trasportatore ha l’obbligo di consegnare, con le modalità consuete in uso e previste dalla norma, una fotocopia del formulario al Produttore entro 90 giorni dalla consegna dei rifiuti in impianto.
Ricordiamo che le modalità di consegna del formulario al Produttore sono:
- Trasmissione in formato cartaceo
- Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo del Produttore
Fatta questa breve panoramica del nuovo servizio di vidimazione del formulario, proviamo a dare delle risposte alle domande più frequenti che ci sono pervenute in questi giorni:
ViViFIR permette la stampa di un nuovo modello di formulario?
No, il formulario non ha subito alcuna variazione nei suoi campi. Il servizio ViViFIR sostituisce unicamente il servizio di vidimazione dei formulari in carta chimica autoricalcante
Posso vidimare digitalmente i formulari acquistati in tipografia?
I formulari in carta chimica autoricalcante in 4 copie non possono essere vidimati digitalmente, ma devono essere vidimati presso le Camere di Commercio nelle modalità consuete. Pertanto le imprese potranno utilizzare sia i classici formulari in carta chimica, opportunamente vidimati fisicamente presso le camere di commercio, sia quelli vidimati virtualmente.
I vecchi formulari potranno essere ancora utilizzati?
Si. La norma non ha disposto l’annullamento dei formulari in carta chimica che restano quindi in uso.
Il nuovo servizio ViViFIR permette di fatto la coesistenza dei due formulari stampati su supporti cartacei differenti
Il trasporto dei rifiuti può quindi essere effettuato senza formulario o con la sola copia digitale? Assistiamo alla dematerializzazione del formulario?
Assolutamente no. Il servizio ViViFIR sostituisce unicamente il servizio di vidimazione presso le camere di commercio e non rappresenta una dematerializzazione del formulario di identificazione rifiuti che resta il principale strumento di tracciabilità dei rifiuti. La vidimazione virtuale è un utile supporto alle imprese per snellire l’eccessiva burocrazia.
Fino ad oggi il formulario lo emetteva il trasportatore, io che sono Produttore posso emetterlo?
Certamente. La norma non è cambiata da questo punto di vista ed il Produttore è uno dei soggetti deputati alla emissione del formulario. Se il Produttore intende procedere con la vidimazione del formulario e stampa dello stesso dovrà effettuare l’autenticazione sul sito vivifir.ecocamere.it attraverso uno dei sistemi riconosciuti (SPID, CN, EACO), per conto della propria azienda e creare il suo blocco di formulari.
Tramite l’applicazione ViViFir posso compilare il formulario prima di stamparlo?
No, l’applicazione ViViFIR rappresenta un servizio di vidimazione virtuale e non è un software gestionale per la compilazione dei formulari. Il formulario vidimato dovrà essere stampato e compilato manualmente oppure l’utente potrà stampare su di esso i dati in formato digitale mediante utilizzo di software gestionale altre procedure di automazione d’ufficio.
Posso compilare il formulario che ho scaricato dal sito ViViFIR con un editor PDF?
No, in quanto il file che viene scaricato è in formato PDF/A e quindi non modificabile con un editor di PDF. In tal caso dovranno essere stampate le due copie del formulario e dovranno essere compilate a mano.
In alternativa esistono i sistemi di interoperabilità con i propri sistemi gestionali in uso, se la software house li ha messi a disposizione.
Posso verificare se un formulario è effettivamente generato tramite il servizio ViViFIR?
Si. Sul portale vivifir.ecocamere.it è disponibile il servizio di verifica. Inserendo il numero seriale del formulario è possibile verificare una serie di informazioni quali: data di generazione, impresa o ente che lo ha richiesto, Camera di Commercio di competenza che vidimato virtualmente il formulario.
Quante volte posso stampare il formulario che ho scaricato?
Ogni formulario scaricato va stampato e utilizzato per un solo trasporto
E’ possibile fotocopiare il formulario che ho scaricato per avere più copie a disposizione?
Il formulario, stante quanto disposto dalla norma, deve essere prodotto in due copie. Ognuna delle due copie deve essere contraddistinta dal soggetto di appartenenza (Produttore o Destinatario) attraverso l’apposizione di una barra nella casella posta in calce al documento.
Quanto costa vidimare virtualmente i formulari?
Il servizio è gratuito.
Per quanti intendono procedere con l’accesso al servizio ViViFIR, riportiamo di seguito una brevissima sintesi delle istruzioni operative e vi rimandiamo per un approfondimento al sito vivifir.ecocamere.it
Accesso al servizio
L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante propria identità legale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.
Nel caso di impresa il sistema ViViFIR verifica che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di un ente viene invece inviata richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presene in Indica PA.
Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i propri dati anagrafici può effettuare le seguenti operazioni:
- Operare in prima persona
- Delegare una o più persone, che accederanno anch’esse mediante propria identità legale, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone (subdelega)
- Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo da fornire al software gestionale per l’interoperabilità.
Vidimazione
L’utente autenticato potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto.
Le modalità sono:
- Online accedendo al portale ViViFir. Il sistema dopo aver generato il numero univoco del formulario consente allo stesso di produrre un modello prefincato in formato conforme a quanto previsto dal DM 1 Aprile 1998 n. 145 e contraddistinto da un QR Code. L’utente potrà stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
- Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. Tale modalità prevede l’interfaccia con i servizi applicativi e l’autenticazione mediante credenziali tecniche richieste in precedenze.
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