Formulario per rifiuti da attività di pulizia reti fognarie

Con la delibera n. 14 del 21 Dicembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito il nuovo modello unico ed i relativi contenuti del formulario dedicato al trasporto di rifiuti derivanti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il 21 Aprile 2022 è stata approvata la delibera 4 che integra e modifica la precedente. Tale delibera ha stabilito che il modello di formulario di cui all’allegato A della delibera 14 del 21 Dicembre 2021 è disponibile a partire dal 1° Giugno 2022 in via sperimentale per consentire, fino al 30 Giugno 2022, alle imprese interessate di testarne la funzionalità e la fruibilità.

Questo nuovo modello di formulario non può essere acquisito tramite i soliti canali dedicati ai formulari in carta chimica ma la sua acquisizione avviene unicamente tramite applicativo ViViFIR, sistema al quale le imprese interessate dovranno preventivamente accreditarsi per poterlo utilizzare.

Nella fase di sperimentazione le imprese potranno utilizzare, attraverso la propria area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la sezione “FIR Art. 230 c.5” per accedere all’area di test.

Le imprese dotate di software gestionali per la stampa dei formulari e dei registri di carico e scarico potranno usufruire anche dei sistemi di interoperabilità messi a disposizione da ViViFIR acquisendo così l’identificativo univoco del formulario.

Il modello approvato per la raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle reti fognarie è quello riportato di seguito.

Il formulario si compone complessivamente di 7 sezioni.

Nella parte alta, così come avviene per tutti i classici formulari vi è lo spazio per la serie e numero del formulario che verrà acquisito da ViViFIR, seguito dal campo riservato alla data di emissione e dal “numero di registro” per il collegamento con le annotazioni del registro di carico e scarico rifiuti.

Sezione 1

Dovrà essere compilata dal soggetto che effettua le attività di pulizia manutentiva ai sensi dell’art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 indicando i seguenti dati:

  • Denominazione o Ragione sociale
  • Codice Fiscale (non la partita IVA, salvo che non siano uguali)
  • Sede Legale
  • Estremi iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per lo svolgimento delle attività
  • Cognome e Nome del conducente
  • Data e ora di inizio trasporto
  • Targa dell’automezzo
  • Targa dell’eventuale rimorchio

Sezione 2

Questa sezione è dedicata all’elenco dei punti di prelievo dei rifiuti. A differenza di quanto avviene con i classici formulari ai quali siamo abituati da tanto tempo, il soggetto che effettua l’attività manutentiva dovrà inserire all’interno di questa sezione l’indirizzo completo del luogo di intervento e la quantità “stimata” in Kg o litri dei rifiuti prelevati.

Laddove non sia possibile indicare l’indirizzo completo del luogo dove viene svolta l’attività di pulizia manutentiva è possibile indicare il comune e la località.

Se il numero di interventi oggetto del formulario superano i 10 è possibile riportare i successivi, in ordine cronologico, nel campo delle annotazioni. Ne discende quindi che l’ordine di inserimento dei luoghi di intervento deve essere sempre cronologico.

L’area dedicata alle annotazioni svolge la medesima funzione dei formulari già impiegati per il trasporto di rifiuti.

Sezione 3

Area dedicata alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti che vengono raccolti. Come si può osservare la sezione 3 vede quale codice del rifiuto da trasportare un rifiuto appartenente al capitolo 20 e sotto capitolo 03. Non è possibile trasportare con questo modello di formulario rifiuti diversi da quelli di cui ai CER 200304 e 200306. Appare chiaro che il formulario deve essere riferito al singolo codice CER.

Tra i rifiuti identificati con il codice CER 200304 si intendono ricompresi, oltre ai fanghi delle fosse settiche, anche i fanghi derivanti da manufatti analoghi nonché dai sistemi individuali di cui all’articolo 100 comma 3 e dai bagni mobili, prodotti dall’attività manutentiva.

La sezione 3 richiede inoltre l’indicazione dello stato fisico del rifiuto che potrà essere:

  • 3 Fangoso palabile
  • 4 Liquido

Nei casi in cui dovesse rendersi necessario, e sia giustificabile, il soggetto che svolge l’attività manutentiva potrà indicare anche lo stato fisico 1 solido pulverulento o 2 solido non pulverulento.

Appare opportuno sottolineare che gli stati fisici del rifiuto sono alternativi tra di loro e che non è possibile indicarne più di uno per ogni formulario.

Il soggetto che svolge l’attività di manutenzione avrà cura inoltre, prima della partenza, di indicare il numero di cisterne e/o cassoni riempiti.

Infine, laddove il rifiuto sia da conferirsi in discarica, il gestore dovrà indicare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

Sezione 4

Viene richiesto al gestore di indicare la quantità dei rifiuti trasportati, intesa come somma delle quantità indicate nella sezione 2, espressa in Kg o litri.

Sezione 5

Questa sezione si divide a sua volta in due sotto-sezioni.

Sotto sezione 5.1: dovrà essere compilata quando si intende usufruire della possibilità, fornita dal legislatore, di raggruppare temporaneamente i rifiuti presso la sede o una unità locale nella disponibilità del soggetto che svolge l’attività di pulizia. In tal caso andranno indicati i dati relativi all’indirizzo del sito presso il quale il raggruppamento viene effettuato il quale dovrà rispettare pienamente quanto prescritto dall’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.

All’arrivo presso il deposito temporaneo dovranno essere indicate data e ora di arrivo.

Sotto sezione 5.2: dovrà essere compilata quanto il rifiuto viene conferito direttamente ad un impianto di trattamento. In tal caso dovranno essere riportati tutti i dati dell’impianto di destino ivi compresa la modalità di “recupero” o “smaltimento” seguito dal codice di competenza.

Se il rifiuto viene conferito ad un impianto di depurazione occorre indicare gli estremi della comunicazione ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 152/2006 e  spuntata la casella di competenza.

Le sotto sezioni 5.1. e 5.2 sono alternative tra di loro per singolo formulario.

Sezione 6

Riservata al soggetto che effettua la pulizia manutentiva che dovrà apporre la propria firma per assunzione di responsabilità di quanto riportato nei formulari ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Sezione 7

Questa sezione deve essere compilata nel caso di conferimento in impianto di trattamento (è stata compilata la sezione 5.2) e dovrà essere indicato se il rifiuto:

  • E’ stato accettato per intero, con relativo peso riscontrato dalla bilancia dell’impianto;
  • Parzialmente, con indicazione del peso accettato ed ovviamente sarà cura del destinatario indicare le motivazione del parziale respingimento
  • Oppure, integralmente respinto con le relative motivazioni.

All’accettazione il destinatario avrà cura di indicare data e ora dell’accettazione ed indicherà il proprio nome e cognome oltre ad apporre la propria firma per assunzione di responsabilità.

Così come avviene per tutti i formulari vidimati virtualmente, le copie del documento saranno 2 di cui una per il soggetto che effettua la pulizia ed una per il destinatario.

La prima copia resta in possesso del soggetto che effettua la pulizia manutentiva e la seconda copia accompagnerà i rifiuti fino alla destinazione.

Appare importante sottolineare che il formulario deve essere emesso dal soggetto che effettua la pulizia manutentiva e che devono coincidere con chi effettua il trasporto del rifiuto.

Ai fini dell’integrazione del formulario con il registro di carico e scarico, valgono le consuete regole di registrazione.

Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destino è possibile effettuare una sola annotazioni (contestuale di carico e scarico).

Se il rifiuto viene trasportato presso il proprio deposito temporaneo, il gestore indicherà nel proprio registro di carico e scarico una annotazione di carico indicando il numero univoco del formulario utilizzato.

Quando il rifiuto dovrà essere successivamente trasportato dal deposito temporaneo all’impianto di destino, si utilizzerà invece il classico formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Albo Gestori Ambientali – Procedimenti disciplinari e codici 99 nuove circolari

Il 29 giugno l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato le circolari 6 e 7 fornendo chiarimenti sull’utilizzo dei codici CER 99 e sulla validità dei procedimenti disciplinari. Circolare 6 del 29 Giugno 2020 In risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di alcune sezioni regionali circa l’utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamenti da disposizioni normative, il Comitato Nazionale scrive che già con la circolare 661 del 19/04/2005 furono fornite informazioni in merito. Infatti tale circolare stabiliva che “nel caso di utilizzazione dei codici che terminano con le cifre 99, dovranno essere descritte, nella documentazione a corredo della domanda di iscrizione e/o variazione, le tipologie di rifiuti che l’impresa effettivamente gestisce o intende gestire. Ad ogni buon fine si rammenta che, per classificare correttamente i rifiuti, l’impresa deve seguire la procedura descritta dalla normativa vigente” La circolare del 2020 ribadisce quanto abbiamo già avuto modo di scrivere in passato ovvero che è responsabilità del Produttore la corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti (caratterizzazione e classificazione). Qualora la descrizione del rifiuto non sia già stata individuata da norme regolamentari quali il DM 5 Febbraio 1998, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi, il DM 161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e DM 8 Aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni Regionali devono procedere all’esame dei codici CER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
  1. Il codice CER deve essere adeguatamente descritto (proprio in virtù della generalità di tali codici CER);
  2. Deve essere presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descrive le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione 2014/995/UE e del Regolamento 1357/2014 (viene quindi rimarcata la piena responsabilità del Produttore nel processo di classificazione dei propri rifiuti che non può essere demandata ad altri)
Circolare 7 del 29 Giugno 2020 La circolare n. 7 del 29 Giugno 2020 giunge in risposta alle richieste di chiarimenti da parte delle sezioni regionali in riferimento alla seguente tematica: Se in sede di procedimento disciplinare le variazioni, intervenuta sui soggetti di cui all’art. 10 comma 1, del DM 120 /2014 in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, assumano rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione. Il Comitato Nazionale riferisce che gli iscritti all’Albo hanno il dovere di mantenere le condizioni e i requisiti prescritti per tutta la durata dell’iscrizione e che questi devono immediatamente attivarsi nel momento in cui si manifesti una mancata rispondenza della situazione di fatto rispetto alle previsioni normative al fine di ripristinare la situazione. Ciò premesso, in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art.21 del DM 120/2014 la sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l’applicazione delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte dei quest’ultimo dalla contestazione degli addebiti.

Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali – 2-ter e 4 –bis (parte seconda)

Nel precedente articolo abbiamo parlato della nuova categoria 4-bis, delle motivazioni che hanno spinto l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ad istituirla e quali sono le modalità operative per poterla ottenere.

 

In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.

 

La categoria 2-ter  è stata istituita con la delibera 3 del 4 Giugno 2018.

L’iscrizione in categoria 2-ter è ottenibile mediante iscrizione in procedura semplificata ed è riservata alle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Come si evince la cerchia di soggetti che possono usufruire di tale iscrizione è piuttosto ristretta e ben identificata, ed altresì ristretta è la tipologia di rifiuti che possono essere raccolti.

Da parte di chi scrive si solleva un certo scetticismo in merito al fatto che le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possano avere necessità di raccogliere esclusivamente rifiuti metallici.

 

Requisiti per l’iscrizione

Per iscriversi in categoria 2-ter le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono essere in possesso dei seguenti requisiti

  • Essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritti ai cittadini italiani;
  • Non essere in stato di interdizione o inabilitazione ovvero in interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • Non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P. e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pensa, nei seguenti:
    • Condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
    • Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;
  • Essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
  • Non devono sussistere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159 del 6 Settembre 2011;
  • Non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  • Non abbiano reso false dichiarazione o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste

Tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati

Codice CER
Descrizione
15.01.04
Imballaggi metallici
20.01.40
Metalli
20.03.07
Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

 

I rifiuti indicati in tabella dovranno essere di proprietà del soggetto autorizzato in forza di un contratto di acquisto o di una donazione. E’ chiaro che tale proprietà dovrà essere dimostrabile.

Le attività di raccolta e trasporto potranno essere svolte solo per 4 giornate nell’arco dell’anno civile e per un quantitativo complessivo di massimo 100 tonnellate.

 

Procedura di iscrizione

L’iscrizione in categoria 2-ter potrà avvenire mediante procedura telematica e dovrà essere dichiarata la sede dell’associazione di volontariato e dell’ente religioso, il possesso dei requisiti indicati in precedenza, i codici CER che si intendono raccogliere e trasportare.

Costi:

Diritti di segreteria: 10 €

Diritti annuali di iscrizione: 50 €

Marche da bollo: 32 €

Tassa di concessione governativa: 168 €

 

Iscrizione temporanea di veicoli concesso in uso

Data la particolare tipologia di soggetti ai quali è riservata l’iscrizione, è prevista per loro la possibilità di iscrivere temporaneamente dei veicoli concessi in uso (anche per le altre categorie esiste in realtà questa possibilità ma è leggermente più complessa dato che i tempi di utilizzo sono mediamente più lunghi).

Per poter utilizzare mezzi concessi in uso è necessario presentare una domanda di variazione alla sezione regionale di competenza, attestando l’idoneità del mezzo al trasporto di rifiuti. Tale richiesta dovrà essere presentata almeno 10 gg prima dell’evento organizzato e dovrà essere data prova di intesa già stabilita con i Comuni territorialmente competenti.

Così come avviene per le altre categorie, il mezzo concesso in uso dovrà essere nella piena disponibilità dell’associazione di volontariato o ente religioso che ne fa richiesta, secondo le disposizioni della disciplina autotrasporto e già specificato nelle circolari dell’Albo del 9 Settembre 2013 n. 995 e del 30 Aprile 2015 n. 345.

Alla presentazione della richiesta di variazione, la sezione dell’albo rilascerà apposito documento di atto di notorietà per l’utilizzo del veicolo.

Per tutta la durata dell’evento e dalla data di decorrenza del documento appena citato, il mezzo sarà iscritto nell’autorizzazione del soggetto che ne ha fatto richiesta. Ciò vuol dire che se tale veicolo è di proprietà di un’impresa già iscritta all’Albo, per tale periodo essa non ne potrà usufruire.

Il veicolo potrà essere utilizzato dal soggetto richiedente esclusivamente per la raccolta, trasporto e conferimento in impianto dei rifiuti autorizzati.

Il giorno successivo all’evento, il mezzo viene rimosso dall’autorizzazione del richiedente e rientra nella disponibilità dell’imprese cedente. Se quest’ultima è iscritta all’Albo, il veicolo è nuovamente utilizzabile per il trasporto di rifiuti nella propria autorizzazione.

 

Per informazioni e consulenza siamo a vostra completa disposizione.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali. 4bis e 2ter (parte prima)

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.

Come sappiamo bene, la tracciabilità dei rifiuti riveste un ruolo importante sul nostro territorio. Per i rifiuti oggetto di queste due categorie l’importanza è duplice. Da un lato abbiamo quella legata alla anzidetta tracciabilità dei rifiuti, dall’altra abbiamo quella legata al voler economico dei rifiuti metallici.

Perché è importate tracciare i rifiuti raccolti?

Le imprese coinvolte dalla categoria 4-bis, di cui parleremo in questo articolo, sono perlopiù piccole imprese, ditte individuali che raccolgono metalli dai privati o lungo le vie urbane.

Le imprese senza autorizzazione che raccolgono rifiuti e li conferiscono negli impianti generato due problematiche non indifferenti.

Da un lato l’assoluta mancanza di tracciabilità dei rifiuti (problema ambientale riassumibile in: Dove finiscono i nostri rifiuti?), dall’altra, la generazione di un mercato nero. Se i rifiuti non sono tracciati ed è difficile farli conferire in un impianto come puoi fatturarli? Spesso le manovre poste in atto per aggirare il problema rendono il percorso di indagine più complesso ma alla fine gli organi di vigilanza sono in grado di ricostruire l’intero percorso.

Gli impianti sappiamo essere soggetti ad autorizzazione e pertanto hanno l’obbligo di monitorare ingressi ed uscite in termini documentali e di peso del rifiuto.

D’altro canto però bisogna osservare che piccole imprese che avessero voluto stipulare operare in questo settore rischiavano spesso di essere fuori mercato a causa dei costi di gestione della propria impresa più elevati di chi invece nulla aveva da dichiarare.

Ecco quindi che nasce la categoria 4-bis. Questa viene in soccorso di piccoli imprenditori che vogliono (e devono da ora) mettersi in regola ed autorizzare i propri automezzi. Fortunatamente non è una categoria ordinaria con i relativi costi ed adempimenti che in passato hanno scoraggiato chi voleva intraprendere questo settore, ma è una semplificata e quindi consente un facile accesso al mercato con pochissime risorse.

Vediamo ora nel dettaglio cosa permette di fare la categoria 4-bis

Con la delibera 2 del 24 Aprile 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituisce formalmente la categoria 4-bis per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

La delibera è in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 124 della Legge 4 Agosto 2017 che dispone la individuazione di modalità semplificate per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

Innanzitutto è opportuno sottolineare che l’iscrizione in categoria 4-bis esclusa la contemporanea iscrizione nelle altre categorie dell’Albo relative al trasporto di rifiuti.

Requisiti per l’iscrizione:

  • Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese o al REA come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metalli con codice ATECO 46.77.10;
  • Le imprese che intendono iscriversi alla categoria 4-bis devono avere i seguenti requisiti;
    • Essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritti ai cittadini italiani;
    • Siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
    • Non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero in interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    • Non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P. e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pensa, nei seguenti:
      • Condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
      • Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;
    • Siano in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
    • Non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159 del 6 Settembre 2011;
    • Non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
    • Non abbiano reso false dichiarazione o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste
  • Dimostrare la disponibilità di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Ai fini dell’iscrizione i codici CER che possono essere trasportati, fino ad un massimo annuale di 400 tonnellate sono:

CER
Descrizione
020110
Rifiuti metallici
120101
Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120103
Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non pulverulenti)
120121
Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
120199
Rifiuti ferrosi e non ferrosi
150104
Imballaggi metallici
170401
Rame, bronzo, ottone
170402
Alluminio
170403
Piombo
170404
Zinco
170405
Ferro e acciaio
170406
Stagno
170407
Metalli misti
170411
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
200140
Metalli
200307
Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

 

Per poter iscrivere la propria impresa in categoria 4-bis, la procedura è telematica ed occorre autocertificare l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati.

Costi per l’iscrizione

Diritti di segreteria: 10, 00 €

Diritti annuali di iscrizione: 50,00 €

Marche da bollo: 32,00 €

Tassa di concessione governativa: 168,00 €

 

Per informazioni e supporto al fine di poter iscrivere la propria impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali potete contattarci telefonicamente o a mezzo mail.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Scadenza Aprile 2016

78-Immagine4Come ogni anno, Aprile è un mese ricco di scadenze ambientali ed è corretto avere un promemoria a portata di mano per verificare se si è in regola o meno.

Entro il 30 Aprile le imprese obbligate dovranno:

  • Presentare la comunicazione MUD relativa ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti nel corso del 2015. Vi ricordiamo che il MUD può essere presentato in forma telematica o cartacea (esclusivamente per la versione semplificata e per chi ne ha i requisiti). Per ulteriori informazioni visitate la sezione MUD del nostro sito;
  • Effettuare il pagamento del contributo annuale obbligatorio SISTRI. Per conoscere l’importo è necessario accedere al proprio dispositivo SISTRI ed accedere all’area pagamenti della sezione “Gestione Azienda”;
  • Effettuare il pagamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Qualunque impresa iscritta all’Albo Gestori Ambientali (categorie 1 – 2 bis – 3 bis – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 -10) dovrà accedere alla propria area riservata sul sito web dell’ANGA, cliccare sul pulsante diritti ed effettuare il pagamento dell’importo calcolato dovuto. Vi ricordiamo che sono già due anni che l’ANGA non invia più i bollettini precompilati per il pagamento, pertanto non attendente inutilmente il decorrere dei termini. Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporta la sospensione d’ufficio della propria autorizzazione;
  • Effettuare il pagamento dei diritti annuali di iscrizione al registro delle imprese che svolgono l’attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;
  • Effettuare la dichiarazione RAEE al cdc RAEE per tutti gli impianti che stoccano e recupero RAEE e che dal 2014 hanno presentato la propria iscrizione al CdC RAEE secondo il D.Lgs 49/2014;
  • I produttori di AEE devono presentare l’apposito dichiarazione annuale;
  • Gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti autorizzati in procedura semplificata in Puglia, dovranno presentare l’apposita comunicazione richiesta dalle prescrizioni autorizzative.

Noi siamo a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

E’ importante iscriversi in cat. 2 bis per il trasporto dei propri rifiuti

logo_laForgiaOgni attività umana genera rifiuti. E’ un punto fermo e fondamentale che  non bisogna mai trascurare quando parliamo di gestione dei rifiuti o di punto di arrivo di tutti i nostri progetti che includano la riduzione della produzione dei rifiuti.

Se si parte da questo assunto appare chiaro che la riduzione della nostra impronta ambientale sul pianeta consiste, in gran parte, nel riuscire a produrre meno rifiuti o rifiuti altamente riciclabili. Ma non è solo questo, perché produrre meno rifiuti o produrne di riciclabili significa avere a disposizione anche degli impianti che siano in grado di trattarli, e facendo un ulteriore passo indietro, appare chiaro che in qualche maniera i rifiuti devono viaggiare dal luogo di produzione fino all’impianto. Questo “viaggio” rappresenta il cuore dell’articolo ossia il trasporto di rifiuti.

Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.

 Questa è la fase che per alcuni versi risulta spesso critica, sottovalutata e che invece è esposta a numerosi controlli da parte degli organi di vigilanza.

Leggendo il Testo Unico Ambientale, il d.Lgs. 152/2006 con tutte le sue modificazioni accorse durante gli anni è facile comprendere come per il trasporto di rifiuti vi siano più modalità.

Tralasciando quelle che passano per il trasporto su gomma, rotaia, nave ed aereo, ciò su cui ci soffermeremo in questo articolo è una particolare modalità autorizzativa di trasporto.

Chi è già addentro alla tematica, saprà benissimo che sul mercato esistono operatori professionali che trasportano rifiuti. Affinché ciò sia possibile è necessario che essi siano autorizzati, innanzitutto con una licenza di trasporto merci la quale può essere di due tipi:

  • Trasporto di merci per conto di terzi;
  • Trasporto di merci in conto proprio.

La differenza tra l’una e l’altra è molto profonda, spesso incompresa o trascurata da chi opera sul mercato ma che pone una evidente linea di demarcazione sulle attività che possono essere svolte.

Prima di addentrarci nel merito di quello che è l’argomento principale di questo articolo, è bene spendere due parole su queste due licenze.

Se un’azienda di trasporto è in possesso di una licenza di trasporto di merci per conto di terzi essa fa del trasporto la propria attività economica, pertanto ciò comporta lucro e le destinazioni delle merci possono essere le più disparate. Trasferendo questo concetto nel settore dei rifiuti ciò vuol dire che un trasportatore in possesso di una tale licenza e di una autorizzazione in regime ordinario, ossia iscritta in categoria 1 e/o 4 e/o 5 presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, potrà trasportare i rifiuti prodotti da terzi presso un qualsiasi impianto di destinazione a condizione che il trasportatore e l’impianto siano autorizzati per il codice CER del rifiuto in oggetto.

Ciò non è valido invece quando parliamo di un trasportatore che è in possesso di una licenza di trasporto conto proprio. Tale licenza viene rilasciata unicamente per le merci e beni che fanno parte delle attività dell’oggetto sociale dell’impresa. Un’azienda con questo tipo di licenza potrà iscriversi comunque all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 4 e/o 5 e potrà trasportare rifiuti solo verso e da il proprio impianto di stoccaggio e/o trattamento. Ciò significa che l’Albo Gestori Ambientali nel rilasciare le  relative autorizzazioni terrà ben presenti quali sono i codici CER oggetto dell’impianto autorizzato di proprietà dell’azienda.

Fatta questa breve ma necessaria premessa, spesso sottovalutata anche dai produttori di rifiuti, il primo promemoria che dobbiamo segnalare ai suddetti produttori, ma anche ai trasportatori, è proprio quello di verificare sempre le autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di cui ci si avvale. Non è infatti inusuale che qualche trasportatore utilizzi una licenza conto proprio per il trasporto di rifiuti conto terzi. Chiaramente ciò non va bene in termini di concorrenza con aziende che hanno seguito l’intero iter per ottenere la licenza conto terzi, né da un punto di vista normativo.

 Fortunatamente i controlli su strada sono abbastanza frequenti per questo tipo di attività e gli illeciti vengono a galla. Ma per i produttori è importante effettuare questa verifica dato che è proprio in capo ad essi la responsabilità del controllo delle autorizzazioni dei propri fornitori.

Se non siete sicuri delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di cui vi avvalete, non esitate a contattare un consulente ambientale. Egli saprà indicarvi sempre la via giusta da percorrere ed eviterà che incorriate in sanzioni.

Addentriamoci ora nel vivo dell’argomento di questo articolo. Parleremo sempre di trasporto di rifiuti, ma faremo riferimento ad una particolare tipologia di autorizzazione che è possibile ottenere per agevolare il proprio lavoro.

Le aziende che operano sui cantieri o che fanno della propria attività principale la manutenzione e quindi operano spesso fuori dalla propria sede, al termine delle attività generalmente producono dei rifiuti.

Questi rifiuti, in quanto tali devono essere gestiti e sono soggetti alla disciplina generale del decreto legislativo n. 152/2006.

Per poter trasportare rifiuti è essenziale che l’azienda che ha prodotto i rifiuti sia in possesso delle autorizzazioni necessarie per poterlo fare, ed è in questo caso che ci viene incontro l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la categoria 2-bis, un tempo denominata “Light” o “semplificatissima”.

Questo particolare regime autorizzativo permette alle aziende che operano fuori sede di poter trasportare i propri rifiuti dal luogo di produzione presso un impianto di trattamento.

La richiesta di iscrizione in categoria 2-bis evita al produttore di rifiuti di incorrere in sanzioni per trasporto illecito di rifiuti. Capita spesso di confrontarsi con imprenditori che trasportano, inconsciamente, rifiuti dai cantieri presso i propri depositi esponendosi al rischio di sanzioni.

Proprio in questi giorni si assiste ad un susseguirsi di notizie di denunce ed arresti proprio per la gestione illecita di rifiuti, ed è quindi opportuno cercare di conoscere meglio le proprie attività lavorative e verificare se si sta operando correttamente o meno ed apportare le giuste correzioni.

Autorizzare la propria azienda in categoria 2-bis permette di mettersi al riparo da tutto ciò ed il tutto con una spesa minima.

Personalmente consiglio sempre di farla in quanto torna molto utile quando si vogliono trasportare i propri rifiuti presso un impianto di trattamento in completa tranquillità. Inoltre questa tipologia di autorizzazione permette anche di ottenere dei consistenti risparmi. Infatti laddove non si hanno mezzi autorizzati, si è costretti ad affidarsi a trasportatori terzi che vengano in cantiere e prendano in carico il rifiuto per trasportarlo presso l’impianto di trattamento. Ciò comporta spesso ritardi ed ovviamente costi aggiuntivi di trasporto che potrebbero essere ammortizzati dall’impresa.

Pertanto non c’è bisogno di spaventarsi quando si parla di rifiuti, sono gli scarti della nostra produzione e devono essere gestiti correttamente.

Nel momento in cui siamo certi che la nostra gestione è corretta e conforme alle normative vigenti, trasportare i propri rifiuti diviene una semplice attività accessoria alla normale operatività aziendale.

Per ottenere l’autorizzazione è necessario effettuare una richiesta formale di iscrizione alla sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. La richiesta prevede la compilazione di una serie di documenti formali che riguardano:

  • L’imprenditore;
  • L’impresa;
  • Gli automezzi che si intendono autorizzare;
  • I codici CER dei rifiuti che si intendono autorizzare.

Se per le prime due voci la documentazione è abbastanza standard e non diversa da qualsiasi altra richiesta fatta ad un ente pubblico per la richiesta di una qualsivoglia forma di autorizzazione, per le informazioni inerenti gli automezzi è necessario fornire i dati tecnici degli stessi. Infatti l’autorizzazione è ristretta agli automezzi idonei al trasporto di rifiuti.

Per quanto riguarda invece i codici CER da trasportare, dato che l’autorizzazione è concessa per il solo trasporto dei rifiuti prodotti dalle proprie attività, gli unici rifiuti che l’albo autorizza a trasportare sono quelli compatibili con l’oggetto sociale dell’impresa.

Ciò vuol dire che per un impresa di costruzioni edili, saranno concessi i codici CER riguardanti proprio la demolizione e costruzione, ossia quelli della famiglia 17.xx.yy, ma non quelli relativi alla selvicoltura, per fare un esempio, e viceversa, le aziende che svolgono attività di manutenzione giardini, non potranno ottenere ad esempio il trasporto di rifiuti elettrici ed elettronici perché non compatibili con l’oggetto sociale.

A differenza delle categorie ordinarie di iscrizione all’Albo, per la categoria 2-bis non è prevista la nomina di un Responsabile Tecnico e non sono richieste fidejussioni.

Ovviamente ci sono delle limitazioni.

Non è possibile ottenere l’autorizzazione al trasporto di tutti i codici CER dei rifiuti, come scrivevamo poc’anzi, e per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, è possibile trasportarli solo nella misura di 30 Kg/litri al giorno.

Certo la limitazione è molto stringente ma è anche conforme alle attività che le imprese che richiedono questo tipo di autorizzazione svolgono. Inoltre è necessaria per evitare che questo regime autorizzativo semplificato diventi una sorta di escamotage per il trasporto di rifiuti pericolosi.

Come sempre a causa delle nostre cattive abitudini, il legislatore ha dovuto elaborare delle forme di tutela per l’Uomo e l’Ambiente.

Sul fronte SISTRI, con le modifiche introdotte all’ormai imponente e debole comparto normativo di riferimento, le aziende che richiedono l’autorizzazione in categoria 2-bis per i rifiuti pericolosi, non sono obbligate ad iscriversi.

Di contro invece è sempre obbligatorio l’utilizzo dei formulari di identificazione rifiuti, per assicurare la completa tracciabilità dei rifiuti, siano essi pericolosi che non pericolosi.

Va ricordato che i formulari di identificazione rifiuti ,prima di poter essere utilizzati devono essere vidimati presso le camere di commercio.

Come tutte le autorizzazioni rilasciate dall’Albo Gestori Ambientali, anche questa è soggetta ad un diritto annuale di iscrizione, ma a differenza delle categorie ordinarie è molto basso e pari a 50,00 euro. Tale diritto va pagato entro il 30 aprile di ogni anno.

Le autorizzazioni ottenute hanno una validità di 10 anni e possono essere rinnovate presentando apposita documentazione.

A fronte di un costo di mantenimento annuale dell’iscrizione così basso, ritengo sia utile e necessario per le imprese esserne dotate per evitare sanzioni il cui importo è di gran lunga superiore.

E’ importante segnalare che l’Albo Gestori Ambientali provvede ogni anno a verificare, tramite gli attuali sistemi telematici, quali sono le aziende in regola con il pagamento dei diritti annuali, provvedendo alla sospensione d’ufficio dell’autorizzazione per le aziende inadempienti. L’autorizzazione ritorna ad essere vigente nel momento in cui l’imprese provvede al pagamento del diritto di iscrizione.

Siamo una società che vede ancora i rifiuti come qualcosa di sospetto da cui tenersi alla larga mentre sarebbe tempo di iniziare a rivoluzionare il nostro pensiero guardando i rifiuti come delle risorse che devono  essere introdotte nei cicli di riciclaggio.

Noi tutti abbiamo potuto assistere alle notizie di interramento di rifiuti, smaltimenti illeciti ecc.. se invece iniziassimo a conoscere meglio ciò che ci terrorizza probabilmente saremmo in grado di gestire correttamente tutte le nostre risorse senza arrecare più danno all’Ambiente e di conseguenza a noi stessi.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

In arrivo il nuovo Regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Due anni fa, durante un convegno ad Ecomondo, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali annunciò l’arrivo di un nuovo regolamento che avrebbe semplificato e snellito la burocrazia per le imprese iscritte all’Albo, dato più chiarezza in merito ai compiti e requisiti del Responsabile Tecnico, ed aver permesso la trasmissione telematica delle pratiche.

La maggior parte di noi ha creduto fossero imminenti tali modifiche dati i successivi aggiornamenti che interverranno sia nella gestione ed aggiornamento del sito web dell’albo sia per la modifica di alcune pratiche burocratiche. Così non è stato purtroppo.

Ecco però che proprio in questi giorni è stato approvato il nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (si sottolinea che al momento non è stato ancora pubblicato nulla sulla G.U.).

Vediamo più da vicino quali sono le novità che interesseranno le imprese iscritte e quelle che vorranno iscriversi alle varie categorie dell’albo.

Categorie di iscrizione all’Albo:

la prima novità che sarà possibile sin da subito osservare, e che a parere di chi scrive è giusto che sia stata introdotta, è una sostanziale rivoluzione delle categorie di iscrizione. Attualmente l’elenco delle categorie ne prevede alcune che sono ormai sospese, ed altre che sono state introdotte successivamente e che per quanto rientrino nelle gestioni semplificate, è corretto che abbiamo un nome che le identifichi senza equivoci.

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani (si può ben pensare che all’interno di questa categoria rientrino anche tutte le attuali sottocategorie, comprese quella di gestione dei centri di raccolta)

Categoria 2 bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorni. (Questa categoria è oggi nota come semplificatissima, light o iscrizione art. 212 comma 8 D.Lgs. 152/2006, di cui tanto si è detto nel corso degli anni a causa della scarsa regolamentazione e che quasi certamente continuerà a far parlare di sé)

Categoria 3 bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature (questa categoria è ovviamente riservata ai soggetti individuati nel D.M 65 del 8 Marzo 2010, ricompreso e leggermente modificato nel D.Lgs n. 49 del 2014 che ha praticamente riscritto il sistema di gestione dei RAEE)

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (questa categoria è rimasta attualmente invariata ed al suo interno sono ricomprese le imprese una volta iscritte nella ormai abolita categoria 2)

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (anche questa categoria è attualmente vigente e non subisce modifiche, al suo interno sono ricomprese le imprese una volta iscritte nella ormai abolita categoria 3)

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporto transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (attualmente la categoria 6 è abrogata ed un tempo era riservata alla gestione di impianti. I soggetti ricompresi in questa categoria sono stati recentemente disciplinati con l’introduzione del D.Lgs. 205/2010)

Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (anche questa categoria un tempo riservata alla gestione di impianti mobili è ad oggi abrogata e verrà quindi rimpiazzata da questi nuovi soggetti di cui si è sentito sempre più parlare grazie all’introduzione del SISTRI)

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi ( questa categoria parla da sé, dal 2011 è stata disciplinata con l’obbligo, per le imprese che effettuano operazioni di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, di iscriversi all’albo e di presentare le apposite garanzie finanziarie, nominare un Responsabile Tecnico, e dimostrare di avere la capacità finanziaria. In questo frangente furono modificati i requisiti classici del RT. A parere di chi scrive, pur condividendo la necessità di avere un RT che sia un vero tecnico ed esperto del settore, i nuovi requisiti andavano estesi anche alle altre categorie e non alla sola categoria 8 che rimane probabilmente una delle categorie meno tecniche dell’albo)

Categoria 9: Bonifica di siti (nulla è variato rispetto all’attuale disciplina)

Categoria 10: Bonifica di beni contenenti amianto (nulla è variato rispetto all’attuale disciplina)

Il regolamento, in merito alle categorie appena descritte, fornisce già dei chiarimenti, che certamente le imprese avrebbero richiesto.

Data la confusione nata in merito all’abolizione delle categorie 2 e 3, nelle quali era molto semplice ritrovare le imprese con una licenza di trasporto conto proprio, nel nuovo regolamento vengono sin da subito chiariti alcuni concetti che fanno riferimento in maniera indiretta proprio alla differenza di licenze ed alla importanza delle categorie ordinarie rispetto alle semplificate. Difatti, le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono svolgere le attività già ricomprese nelle categorie, rispettivamente, 2 bis e 3 bis a condizione che lo svolgimento di queste ultime attività non comportino la variazione della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per la quale l’impresa è iscritta. Inoltre, le imprese che risultano iscritte nelle categorie 1, 4 e 5, possono svolgere le attività della categoria 6 a condizione di rispettare i vincoli citati qualche rigo sopra.

Classi di iscrizione dell’Albo:

Come già siamo abituati a vedere, per ogni categoria di iscrizione, l’impresa deve anche stabilire in quale classe intende iscriversi (ovviamente l’impresa dovrà dimostrare di avere i requisiti per poterlo fare).

Per la categoria 1 le classi di iscrizione restano invariate (ci si attende una semplificazione in merito alle sottocategorie)

Classe A: superiore o uguale a 500.000 abitanti;

Classe B: inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 10.000 abitanti

Classe C: inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

Classe D: inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

Classe E: inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

Classe F: inferiore a 5.000 abitanti

Per le categorie 4 – 5 – 6 – 7 – 8 le classi di iscrizione restano invece associate alle tonnellate annue che l’azienda intende movimentare.

CLASSE A: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;

CLASSE B: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

CLASSE C: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

CLASSE D: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

CLASSE E: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

CLASSE F: quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate

Per le categorie 9 e 10 invece le classi di iscrizione sono vincolate all’importo dei lavori di bonifica cantierabili:

CLASSE A: oltre 9.000.000,00 €

CLASSE B: fino a 9.000.000,00 €

CLASSE C: fino a 2.500.000,00 €

CLASSE D: fino a 1.000.000,00 €

CLASSE E: fino a 200.000,00 €

Gli importi, così come stabilito dal regolamento potrebbero essere modificati dal Comitato Nazionale, ed inoltre potrebbero essere individuate delle specifiche attività che vadano a generare delle sottocategorie di quelle principali proposte (si vedano le sottocategorie della categoria 1 ad esempio)

Requisiti di impresa per iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Come già accade, tutte le imprese che intendono accedere all’Albo per la gestione dei rifiuti, devono dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti, la cui mancanza comporta la non iscrizione o la cancellazione dell’impresa dall’elenco delle imprese iscritte.

E’ bene sottolineare che per le imprese iscritte vi è l’obbligo di comunicare all’albo qualsiasi variazione intervenga e che possa modificare i requisiti di impresa, entro 30 gg dal verificarsi di tale variazione.

Riportiamo di seguito i requisiti per l’iscrizione:

Le imprese e gli enti sono iscritti all’Albo (ed anche quelle che intendono iscriversi dunque) se possiedono i requisiti di capacità tecnica e finanziaria.

Nello specifico devono dimostrare:

Requisiti di capacità tecnica:

a)     nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;

b)     nella disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d’opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l’impresa o l’ente dispone;

c)      in un’adeguata dotazione di personale;

d)     nell’eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale é richiesta l’iscrizione o in ambiti affini.

Requisiti di capacità finanziaria:

La capacità finanziaria, ossia la capacità dell’azienda di far fronte in maniera ordinaria e puntuale alle proprie obbligazioni di natura finanziaria, deve essere dimostrata attraverso documenti che siano in grado di comprovare le potenzialità economiche dell’impresa stessa. Normalmente è possibile avvalersi dei seguenti documenti:

–          Bilanci

–          Affidamenti Bancaria

–          Volume d’affari

La capacità finanziaria deve essere adeguata alla categoria e classe alla quale ci si intende iscrivere, e lo stesso vale per la capacità tecnica.

Responsabile Tecnico

Già in passato si è discusso e parlato molto della figura del Responsabile Tecnico. Molto spesso associata all’ombra di una persona che essendo in possesso dei requisiti tabellati nelle varie delibere dell’albo gestori ambientali, prestava la propria competenza all’azienda che intendeva iscriversi all’Albo. Quasi sempre questa figura veniva (e viene) messa in disparte senza tener conto del suo parere tecnico né delle sue responsabilità in materia. Con il nuovo regolamento dell’Albo sembra che chiarezza venga fatta rispetto alla delibera n. 4 del 27/09/2000 che sommariamente dettava delle regole (poche e confuse) su quali fossero le responsabilità del RT.

Secondo quanto riportato dal nuovo regolamento dell’Albo i compiti di un RT sono:

  1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa; (questo è un aspetto di non poco conto e mette in evidenza la necessità e l’obbligo per l’impresa di coinvolgere attivamente il RT nella gestione dei rifiuti);
  2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile  dei compiti di cui al punto precedente;
  3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico (ed è auspicabile che ciò avvenga in tempi rapidi);
  4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:

–          idonei titoli di studio;

–          esperienza maturata in settori di attività per i quali é richiesta l’iscrizione;

  1. L’idoneità del RT, è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante  verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;
  2. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale (è un aspetto che appare discutibile dato che anche il legale rappresentante, pur assumendosi le proprie responsabilità in solido con l’impresa, dovrebbe essere obbligato ad essere sempre aggiornato);
  3. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina (di cui scriviamo), può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la  cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale.

Come si può osservare, viene introdotto un principio fondamentale che da tempo veniva reclamato dalle imprese del settore, ossia l’obbligo di aggiornamento. E’ corretto imporre al RT, che svolga seriamente il proprio lavoro, l’obbligo di aggiornarsi in quanto le normative ambientali, le tecnologie per il trasporto ed il trattamento dei rifiuti sono in continua e rapida evoluzione. Ciò permetterà anche di ottenere una maggior competenza e concorrenza dei Responsabili Tecnici, che dovrebbero quindi divenire degli esperti del settore al servizio delle imprese e non meri prestatori di requisiti affinché le imprese possano iscriversi all’Albo.

Trasmissione telematica delle istanze

La rivoluzione dell’Albo Gestori Ambientali passa per il web… è proprio il caso di dirlo. Con l’introduzione di questo nuovo regolamento, le imprese non dovranno più recarsi presso gli sportelli delle sezioni regionali per consegnare le istanze di iscrizione e modifica, ma potranno semplicemente farlo attraverso l’utilizzo del portale telematico (TELEMACO) usufruendo dell’apposita sezione. E’ bene sottolineare che il servizio è già in funzione.

Le imprese potranno redigere e consegnare telematicamente le proprie istanze direttamente dalla propria sede, o avvalersi di un consulente, appositamente nominato e comunicato nella sezione riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Questa innovazione permetterà non solo di ottenere dei risparmi in termini temporali ma soprattutto economici, ma non solo, in quanto tutto l’iter della propria istanza sarà monitorato via web in ogni momento.

Idoneità dei mezzi

Altra vera innovazione, che dovrebbe produrre un sostanziale risparmio per le casse delle imprese è l’eliminazione dell’obbligo di perizia giurata per l’iscrizione dei mezzi all’Albo.

Infatti, secondo quanto recita l’art. 15 del Regolamento, la domanda di iscrizione oltre a dover essere corredata dagli abituali documenti, quali foglio notizie ecc.., dovrà essere accompagnata da una attestazione, redatta dal Responsabile Tecnico dell’impresa o dell’ente, circa l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare.

Appare chiaro quindi ora che laddove l’impresa sia seguita da un Responsabile Tecnico che svolga seriamente il proprio lavoro, l’attestazione sarà un documento “impegnativo” da redigere, e con delle conseguenti responsabilità che questa volta ricadono direttamente sul RT.

Quindi se da un lato si eliminano le lunghe code presso i tribunali per le perizie, dall’altra si rimarca comunque l’importanza di questa attestazione che, almeno fino quando non verranno dati ulteriori chiarimenti, dovrebbe essere molto simile almeno nella forma alle attuali perizie giurate e quindi contenere tutti gli elementi necessari per dichiarare che un mezzo è idoneo al trasporto di determinate tipologie di rifiuti, siano essi pericolosi e non. Ed è proprio in questo contesto che potrebbero nascere dei lievi problemi nel momento in cui il responsabile tecnico non sia un esperto di ADR ed i mezzi necessitino invece di trasportare rifiuti pericolosi, i quali ricordiamo non sono sempre vincolati all’ADR in quanto non vi è una corrispondenza precisa ed univoca tra rifiuti pericolosi e merci pericolose. Pertanto i nuovi Responsabili Tecnici dovranno studiare (ed è quindi ancor di più condivisa l’idea dell’aggiornamento obbligatorio) o farsi affiancare da figure professionali, mentre l’Albo dovrebbe dettare regole più chiare sul trasporto di rifiuti speciali pericolosi ed obbligo di idoneità dei mezzi all’ADR

Conclusioni

Il nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è certamente un buon punto di partenza su cui costruire un miglioramento del comparto del trasporto dei rifiuti. Non si potrà pretendere che esso sia esaustivo e sono certo che vedremo nascere delibere e circolari tese a chiarire alcuni punti che potrebbero essere poco chiari, nuovi requisiti che rendano le imprese più specializzate nel settore, nuovi chiarimenti e riferimenti che aiuteranno le imprese stesse a comprendere quali siano i parametri ai quali attenersi per potersi iscrivere e lavorare nel settore del trasporto dei rifiuti senza problemi.

E’ chiaro però che tutte le imprese iscritte nelle sezioni ordinarie dovranno cambiare mentalità nei confronti della necessità di aggiornamento normativo e tecnico poiché diviene ora questo un punto cardine fondamentale sul quale costruire la propria professionalità e non solo ma anche per poter essere certi di rispettare le norme, che ricordiamo negli ultimi anni sono divenute sempre più mirate e stringenti nei confronti delle imprese che operano in questo settore.

Una nuova regolamentazione era divenuta necessaria, una revisione delle categorie era d’obbligo e la definizione di nuovi aspetti, proprio nei confronti del RT erano attesi da tempo.

I prossimi mesi ci diranno quali saranno i punti di forza e di debolezza di questo nuovo regolamento e come l’Albo Nazionale Gestori Ambientali risponderà alle esigenze del mercato e delle imprese stesse, protagoniste in prima persona sul campo in questo difficile momento economico del nostro paese.

Quanto riportato nel presente articolo è basato sulla bozza di regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, pertanto sarà necessario attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per vedere quali saranno le reali novità apportate, anche se ci si attende che non vi saranno sostanziali modifiche.

 

Ambiente & Rifiuti: Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com