L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.
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Come di consueto, con l’avvicinarsi del mese di Aprile la nostra memoria ci ricorda che abbiamo una importante scadenza alla quale adempiere. Questa volta, purtroppo e per l’ennesima volta, non è il MUD che, come sappiamo ha una scadenza slittata al 1° Luglio 2024 (ne abbiamo parlato qui).
Per tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per le imprese dotate di una autorizzazione per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata con numero di iscrizione al registro provinciale, gestito proprio dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, entro il 30 Aprile dovranno essere versati i diritti annuali di iscrizione.
I diritti annuali di iscrizione sono dovuti per ogni singola categoria di iscrizione e l’importo varia in funzione di:
- Categoria di iscrizione
- Classe di iscrizione
Cosa accade se non pago i diritti annuali di iscrizione?
E’ importante ricordare che il mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione entro il termine del 30 Aprile comporta la sospensione d’ufficio della iscrizione nella categoria per la quale il diritto annuale non è stato versato. La sospensione dell’operatività dell’iscrizione ovviamente impedisce all’impresa di poter operare con tale categoria.
In caso di sospensione della categoria di iscrizione, il saldo dei diritti dovuti comporta la riattivazione della suddetta categoria.
Se il mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione si protrae per oltre un anno, l’iscrizione all’albo viene cancellata d’ufficio. Ciò vuol dire che per poter operare nuovamente l’impresa dovrà presentare una nuova istanza di iscrizione.
Di seguito una tabella riassuntiva degli importi dei diritti:
Categorie 1, 4, 5, 6 7 e 8
CLASSE | EURO |
A | € 1.800,00 |
B | € 1.300,00 |
C | € 1.000,00 |
D | € 750,00 |
E | € 350,00 |
F | € 150,00 |
Categorie 9 e 10
CLASSE | EURO |
A | € 3.100,00 |
B | € 2.050,00 |
C | € 1.300,00 |
D | € 650,00 |
E | € 300,00 |
Categorie 2-bis, 2-ter, 3-bis e 4-bis
CLASSE | EURO |
Unica | € 50,00 |
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali – 2-ter e 4 –bis (parte seconda)
In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.
Gas Radon Puglia – Solo il 30% delle imprese ha avviato il monitoraggio
Entro il mese di novembre 2018 tutte le attività aperte al pubblico in Puglia ubicate al piano terra, interrato e seminterrato devono procedere al monitoraggio del Gas Radon in base a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 e s.m.i.
Dal 5 Luglio 2018 obbligo di valutazione dell’HP14. I tuoi rifiuti non pericolosi potrebbero essere riclassificati come pericolosi
A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali. 4bis e 2ter (parte prima)
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.
AEE o non AEE…dal 15 Agosto questo è il problema
RAEE, la rivoluzione è dietro l’angolo? Non proprio, scopriamo il perché insieme.
Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti
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Registro di carico e scarico rifiuti…l’abc
Torniamo agli albori della corretta gestione dei rifiuti cercando di dare delle informazioni utili sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Scadenze Aprile 2016
Scadenze Aprile 2016
È importante iscriversi in cat. 2 bis per il trasporto dei propri rifiuti
Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.
Responsabilità del titolare per gestione illecita dei rifiuti
Stante la sentenza della corte di cassazione del 3 Febbraio 2016 n. 8652, il titolare di un’impresa o di un ente, è colpevole del reato di gestione illecita di rifiuti nel caso in cui i propri dipendenti abbiano abbandonato rifiuti, a causa di omessa vigilanza.
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