L’ADR riguarda direttamente il Produttore sin dalla fase della classificazione dei rifiuti. Il formulario deve essere coerente con la classificazione rifiuti e la classificazione ADR. Quanti errori vengono ancora commessi?
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In vista dell’apertura dell’ultima finestra temporale che vedrà attivarsi l’obbligo di iscrizione al RENTRI per l’ultimo scaglione di soggetti, il RENTRI continua ad implementare novità ed aggiornamenti.
Come è noto, il 13 Febbraio 2026, partirà l’ultima fase della rivoluzione digitale della tracciabilità dei rifiuti con l’avvento del FIR digitale, tema sul quale sarà necessario soffermarsi ed analizzare l’intero processo al fine di adeguare, correttamente, i propri processi aziendale e le definizioni delle responsabilità dei singoli soggetti, anche interni all’operatore RENTRI, ai fini dell’utilizzo della firma digitale.
Ricordiamo che, i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI sono quelli individuati dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
– i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
– gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
– i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Mentre, i soggetti obbligati, dal 15 Dicembre 2025 al 13 Febbraio 2026, ad iscriversi al RENTRI sono:
- Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
- I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.
Le nuove funzionalità del RENTRI
All’interno della piattaforma RENTRI sono operative funzionalità e si evolve l’applicazione dedicata ai formulari dei rifiuti (FIR) digitali.
Secondo quanto è stato pubblicato sul portale RENTRI, dal 13 Ottobre 2025, sono disponibili nuove funzionalità in ambiente DEMO, dedicate al FIR digitale.
Le novità introdotte riguardano:
- Area riservata agli Enti. Sono stati introdotti miglioramenti delle sezioni “tracciabilità” e “anagrafica” e introdotte nuove statistiche per monitorare le quantità di rifiuti movimentate e prodotte su uno specifico territorio.
- Area operatore. Introdotte nuove funzionalità relative al formulario cartaceo in caso di annullamento e sono state aggiornate le funzionalità per la gestione del FIR digitale
Ulteriori dettagli ed informazioni sono disponibili al link ufficiale del RENTRI
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