L’ADR riguarda direttamente il Produttore sin dalla fase della classificazione dei rifiuti. Il formulario deve essere coerente con la classificazione rifiuti e la classificazione ADR. Quanti errori vengono ancora commessi?
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Come ci si attendeva, sono state rilasciate le procedure per la gestione di due casistiche particolari che potrebbero verificarsi nella gestione quotidiana dei rifiuti e che hanno sollevato moltissimi interrogativi da parte degli operatori RENTRI.
Con l’entrata in vigore del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale (FIR digitale), dal 13 febbraio 2026, il sistema RENTRI diventa a tutti gli effetti l’infrastruttura centrale per la tracciabilità dei rifiuti.
Un sistema complesso e articolato che – come qualunque piattaforma digitale – deve necessariamente confrontarsi con il tema della continuità operativa e che, nel tempo, dovrebbe adattarsi all’evoluzione tecnico-scientifica.
Proprio per rispondere a questo rischio strutturale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il Decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, che disciplina in modo puntuale le modalità operative da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o dei servizi di connettività e autenticazione digitale.
L’obiettivo dichiarato non è quello di introdurre deroghe agli obblighi di tracciabilità, bensì di garantire la continuità del ciclo di gestione del rifiuto anche in condizioni di emergenza, mantenendo la piena tracciabilità e la responsabilità degli operatori coinvolti. Non dimentichiamo infatti che l’obiettivo finale del RENTRI era – vista la frammentazione delle casistiche legate all’uso del XFIR – la digitalizzazione dell’intera tracciabilità dei rifiuti.
Due scenari distinti, due regimi operativi differenti
Il decreto distingue in modo netto due fattispecie, spesso confuse nella pratica ma giuridicamente molto diverse. Al lettore si richiede pertanto la massima attenzione nella lettura delle due casistiche, al fine di non confonderle e di utilizzarle nel modo corretto.
1. Indisponibilità dei servizi RENTRI
(Allegato 1 del D.D. 25 del 5/2/26)
Si tratta dei casi in cui uno o più servizi RENTRI non sono disponibili per cause non imputabili agli operatori e non dovute a interventi di manutenzione programmata.
In questo scenario:
-
l’evento viene ufficialmente dichiarato tramite avviso pubblicato sul portale RENTRI e sul portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
-
solo a partire da tale comunicazione gli operatori possono attivare le modalità di emergenza;
-
le procedure straordinarie cessano il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento, comunicata con le stesse modalità.
Il portale RENTRI diventa quindi l’unico riferimento probatorio per dimostrare la legittimità del ricorso alle procedure alternative.
2. Indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione
(Allegato 2 del D.D. 25 del 5/2/26)
In questo caso lo scenario cambia profondamente dal punto di vista delle responsabilità:
non è il sistema RENTRI a essere indisponibile, ma l’operatore che, per cause esterne e non imputabili a negligenza, non riesce ad accedere ai servizi digitali.
In questo caso:
-
non esiste un avviso pubblico sul portale RENTRI;
-
l’onere della prova ricade interamente sull’operatore;
-
è obbligatoria la compilazione di una dichiarazione formale di indisponibilità, da trasmettere via PEC al RENTRI entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del problema. È opportuno sottolineare che il modello di dichiarazione è riportato in allegato al Decreto Direttoriale.
Questo passaggio è tutt’altro che formale: in sede ispettiva, la mancanza della dichiarazione o la sua incoerenza rispetto ai fatti espone l’operatore a contestazioni dirette sulla legittimità del FIR cartaceo utilizzato.
FIR digitale e ritorno al cartaceo: non è una “libera scelta”
Uno degli aspetti più delicati – e spesso fraintesi – riguarda il ricorso al FIR cartaceo.
Il decreto è chiaro:
il FIR cartaceo non diventa una modalità alternativa al digitale, ma una misura di emergenza temporanea e condizionata.
Il suo utilizzo è ammesso solo:
-
nei casi espressamente disciplinati dagli Allegati 1 e 2;
-
per il tempo strettamente necessario;
-
con specifici obblighi di annotazione, comunicazione e conservazione.
In particolare:
-
in diversi casi i dati del FIR cartaceo non devono essere trasmessi al RENTRI;
-
il cambio di formato deve essere comunicato agli altri operatori della filiera (produttore, trasportatore, destinatario);
-
la documentazione deve essere sempre ricostruibile a posteriori, anche a distanza di tempo.
Attenzione quindi alla tracciabilità di ogni singolo passaggio. È da evitarsi qualsiasi scelta arbitraria, da parte di uno degli operatori, nell’adozione del FIR cartaceo senza aver informato gli altri attori della filiera.
Un decreto che sposta l’attenzione sulla responsabilità organizzativa
Il messaggio di fondo del Decreto direttoriale n. 25/2026 è chiaro:
la digitalizzazione della tracciabilità non riduce le responsabilità, ma le rende più strutturate.
Agli operatori viene richiesto di:
-
prevenire le situazioni di criticità (FIR vidimati in anticipo, dispositivi configurati, certificati di firma scaricati);
-
documentare puntualmente ogni evento anomalo;
-
dimostrare, in caso di controlli, di aver agito secondo procedure formalizzate e coerenti con il quadro normativo.
In questo senso, il decreto non va letto come una “rete di salvataggio”, ma come un test di maturità del sistema RENTRI e della capacità delle imprese di gestire la compliance anche in condizioni non ideali.
Considerazioni finali
L’introduzione del FIR digitale segna un cambio di paradigma:
la tracciabilità non è più solo un adempimento documentale, ma un processo digitale continuo, nel quale ogni interruzione deve essere gestita, motivata e tracciata a sua volta.
Il Decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 colma un vuoto normativo rilevante ma, allo stesso tempo, alza l’asticella della responsabilità tecnica e organizzativa degli operatori della filiera dei rifiuti.
Chi si limita a “sapere che esiste il cartaceo in emergenza” rischia di trovarsi scoperto.
Chi invece integra queste procedure in SOP aziendali, istruzioni operative e sistemi di controllo interno, trasforma un potenziale rischio in un elemento di solidità e di difesa in caso di verifica.
Riepilogo RENTRI XFIR: Soggetti obbligati
Prima di concludere, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sui soggetti obbligati all’adozione del FIR digitale, vista la confusione che si sta creando sul tema e le informazioni, in parte distorte, che stanno circolando.
L’obbligo di adozione del FIR digitale riguarda tutti i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI. Questo è il punto di partenza. Dal punto di vista normativo, dobbiamo quindi prendere in considerazione l’articolo 188-bis.
In particolare il comma 3-bis:
Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.
Come si osserva, questo comma definisce in modo chiaro chi sono i soggetti obbligati.
L’altro comma da tenere in considerazione è il comma 5:
Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.
Da qui discende la tabella operativa riportata nella documentazione informativa rilasciata dal RENTRI, che riportiamo di seguito.
Soggetti quali impianti di trattamento, recupero e smaltimento, nonché i trasportatori professionali che svolgono attività di manutenzione e pulizia di reti fognarie, ricadono pertanto nel novero dei soggetti obbligati all’uso del FIR digitale, in quanto soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI.
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