DIWASS rinviato al 2027 per i rifiuti in lista verde. Come gestire l’allegato VII nel 2026? Regime transitorio e obblighi per le spedizioni di rifiuti.
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Negli ultimi anni il mondo della gestione dei rifiuti ha vissuto una trasformazione profonda. L’introduzione del RENTRI, del FIR digitale e l’aumento dei controlli su strada hanno reso evidente ciò che per troppo tempo è stato sottovalutato: la normativa ADR non è un tema accessorio, ma un pilastro centrale della gestione operativa e delle responsabilità aziendali quando si parla di rifiuti pericolosi e, in alcuni casi, anche di rifiuti non pericolosi.
I falsi miti: “l’ADR non riguarda i rifiuti”
Per anni si è diffusa una convinzione tanto comoda quanto pericolosa: che l’ADR fosse un tema esclusivo del trasporto merci e non dei rifiuti. Oggi questa impostazione non è più sostenibile. Batterie al litio, batterie al piombo, rifiuti sanitari, dispositivi con batterie al litio e persino stracci contaminati rientrano pienamente nelle logiche di classificazione ADR.
Continuare ad ignorare questi aspetti significa esporsi a rischi operativi, sanzionatori e, soprattutto, a rischi concreti per la sicurezza.
I falsi miti: “Per noi fa tutto il trasportatore”
Nel comparto ambientale è ancora molto diffusa l’idea che sia possibile “delegare” ad altri soggetti la gestione degli adempimenti ADR.
Sui formulari il trasportatore, per essere esso stesso conforme alla norma, inserisce le informazioni ADR ma ciò non significa che lo Speditore sia conforme alla norma. Al contrario, le informazioni ADR inserite dal trasportatore potrebbero non essere corrette in quanto non correlate alla classificazione dei rifiuti.
La norma stabilisce chiaramente che è lo Speditore (e quindi, nel caso dei rifiuti, il Produttore/Detentore) che deve:
- classificare correttamente le merci/rifiuti;
- imballarli ed etichettarli
- verificare la necessità della nomina del consulente ADR
- consegnare al trasportatore un carico conforme
La mera indicazione di un numero ONU sul formulario non risolve il problema, spesso, al contrario, è proprio l’indicatore di rischio.
Continuare a pensare che trasportatori e/o intermediari possano assumerci le responsabilità tipiche del Produttore è una delle principali cause di non conformità.
Ogni attività svolta da soggetti terzi (professionisti, consulenti, trasportatori, intermediari), parte sempre da un presupposto: la correttezza delle informazioni fornite dal Produttore.
Questo vale per ogni aspetto della gestione dei rifiuti: dalla classificazione, alla compilazione del registro di c/s, fino al trasporto.
Quali sono i rifiuti coinvolti?
Non esiste una corrispondenza automatica tra rifiuto pericoloso e obbligo ADR.
E’ sempre necessaria un’analisi tecnica preliminare da effettuarsi nella fase più importante della gestione dei rifiuti: la classificazione.
Troppo spesso questa fase viene sottovalutata, ignorata o demandata a terzi. In realtà è proprio qui che deve essere verificata l’eventuale applicabilità della normativa ADR.
Classificare i rifiuti anche dal punto di vista ADR consente al Produttore di organizzare correttamente:
- deposito temporaneo
- modalità di imballaggio
- gestione operativa interna
Spesso ignorata dai Produttore e demandata a intermediari, trasportatori e impianti, la classificazione è il momento corretto durante il quale verificare se i rifiuti prodotti sono soggetti anche alla disciplina ADR.
Non possiamo infatti dimenticare che il D.Lgs. 152/2006 impone la gestione del deposito temporaneo nel rispetto delle norme tecniche di settore, tra cui rientra anche l’ADR.
Alcuni esempi di rifiuti che sono coinvolti dalla disciplina ADR:
- Batterie al Piombo
- Batterie al litio
- Rifiuti sanitari
- Imballaggi in pressione
- Stracci contaminati
- Pitture e vernici
Non si tratta di casi marginali, ma di rifiuti estremamente diffusi nella realtà aziendale.
Nomina del consulente ADR: obbligo o scelta consapevole?
Non sempre la nomina del consulente ADR è obbligatoria.
Il DM 7 Luglio 2023 stabilisce le casistiche per le quali è possibile avvalersi della esenzione della nomina del consulente ADR, ma non degli altri obblighi ADR.
Per poter stabilire se un’azienda può avvalersi dell’esenzione è necessario effettuare un’analisi tecnica che tenga conto di:
- Tipologia di rifiuti prodotti
- Quantità movimentate (mensili e annuali)
- Modalità di trasporto (colli, rinfusa, cisterna)
- Frequenza delle spedizioni
Solo a valle di questa analisi è possibile stabilire correttamente il regime applicabile.
Controlli su strada
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, il 19/03/2026, la nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose.
La procedura definisce un nuovo modello organizzativo, in attuazione dei contenuti della Direttiva (UE) 2022/1999, uniformando, per gli organi di controllo, le modalità di trasmissione, gestione e archiviazione delle risultanze dei controlli su strada, con apposita lista di controllo.
Cosa viene verificato:
- documenti di trasporto
- istruzioni scritte
- certificato ADR del conducente
- numero ONU e classificazione
- etichettatura e marcatura
- equipaggiamento di bordo
- carico e fissaggio
Le liste di controllo sono digitali e trasmesse mensilmente agli enti competenti, creando un sistema strutturato di monitoraggio delle irregolarità. (rif. procedura MIT/Interno)
Gli obblighi minimi: dove nascono le non conformità
Come abbiamo scritto poc’anzi, la nomina del consulente ADR non è sempre obbligatoria. Ci sono casi in cui è possibile avvalersi dell’esenzione dalla nomina.
In quest’ultimo caso è importante essere consapevoli che l’esenzione riguarda unicamente la nomina del consulente ADR ma restano validi tutti gli altri obblighi previsti dalla norma.
- Analisi dei rischi
- Formazione del personale coinvolto
- Procedure operatori e check-list di controllo interno
- Registro ADR
Molto spesso le organizzazioni che possono avvalersi della nomina del consulente ADR ignorano poi tutti gli altri adempimenti esponendosi di fatto a rischi concreti. Le criticità, così, restano sempre le stesse:
- Classificazione ADR non verificata/documentata
- Formazione del personale assente o insufficiente
- Documentazione non coerente
- Assenza di procedure scritte
La vera criticità: l’assenza di controllo interno
Le check list non sono semplici strumenti da archiviare in un cassetto. L’esperienza ci ha dimostrato che l’uso delle check-list permette al personale aziendale di verificare, in modo semplice, ma costante, gli adempimenti ADR e di correggere eventuali criticità rilevate.
ArWasteCheck
Ogni organizzazione può dotarsi degli strumenti che ritiene più opportuni.
Sulla base dell’esperienza maturata sul campo, Ambiente&Rifiuti ha sviluppato in ArWasteCheck moduli dedicati e indipendenti che consentono di:
- Gestire la classificazione dei rifiuti anche in ottica ADR
- Utilizzare check-list operative personalizzate
- Mantenere una tracciabilità documentale costante
Questo approccio consente alle imprese di avere sempre sotto controllo i propri adempimenti e di trasformare un obbligo normativo in un sistema organizzato.
La vera differenza oggi non è tra chi è controllato e chi non lo è, ma tra chi è preparato e chi no.
Una verifica tecnica preventiva consente di individuare le criticità prima che emergano durante un controllo su strada.
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