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In arrivo il nuovo Regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Pubblicato l’11 Luglio 2014

Due anni fa, durante un convegno ad Ecomondo, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali annunciò l’arrivo di un nuovo regolamento che avrebbe semplificato e snellito la burocrazia per le imprese iscritte all’Albo, dato più chiarezza in merito ai compiti e requisiti del Responsabile Tecnico, ed aver permesso la trasmissione telematica delle pratiche.

La maggior parte di noi ha creduto fossero imminenti tali modifiche dati i successivi aggiornamenti che interverranno sia nella gestione ed aggiornamento del sito web dell’albo sia per la modifica di alcune pratiche burocratiche. Così non è stato purtroppo.

Ecco però che proprio in questi giorni è stato approvato il nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (si sottolinea che al momento non è stato ancora pubblicato nulla sulla G.U.).

Vediamo più da vicino quali sono le novità che interesseranno le imprese iscritte e quelle che vorranno iscriversi alle varie categorie dell’albo.

Categorie di iscrizione all’Albo:

la prima novità che sarà possibile sin da subito osservare, e che a parere di chi scrive è giusto che sia stata introdotta, è una sostanziale rivoluzione delle categorie di iscrizione. Attualmente l’elenco delle categorie ne prevede alcune che sono ormai sospese, ed altre che sono state introdotte successivamente e che per quanto rientrino nelle gestioni semplificate, è corretto che abbiamo un nome che le identifichi senza equivoci.

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani (si può ben pensare che all’interno di questa categoria rientrino anche tutte le attuali sottocategorie, comprese quella di gestione dei centri di raccolta)

Categoria 2 bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorni. (Questa categoria è oggi nota come semplificatissima, light o iscrizione art. 212 comma 8 D.Lgs. 152/2006, di cui tanto si è detto nel corso degli anni a causa della scarsa regolamentazione e che quasi certamente continuerà a far parlare di sé)

Categoria 3 bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature (questa categoria è ovviamente riservata ai soggetti individuati nel D.M 65 del 8 Marzo 2010, ricompreso e leggermente modificato nel D.Lgs n. 49 del 2014 che ha praticamente riscritto il sistema di gestione dei RAEE)

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (questa categoria è rimasta attualmente invariata ed al suo interno sono ricomprese le imprese una volta iscritte nella ormai abolita categoria 2)

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (anche questa categoria è attualmente vigente e non subisce modifiche, al suo interno sono ricomprese le imprese una volta iscritte nella ormai abolita categoria 3)

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporto transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (attualmente la categoria 6 è abrogata ed un tempo era riservata alla gestione di impianti. I soggetti ricompresi in questa categoria sono stati recentemente disciplinati con l’introduzione del D.Lgs. 205/2010)

Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (anche questa categoria un tempo riservata alla gestione di impianti mobili è ad oggi abrogata e verrà quindi rimpiazzata da questi nuovi soggetti di cui si è sentito sempre più parlare grazie all’introduzione del SISTRI)

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi ( questa categoria parla da sé, dal 2011 è stata disciplinata con l’obbligo, per le imprese che effettuano operazioni di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, di iscriversi all’albo e di presentare le apposite garanzie finanziarie, nominare un Responsabile Tecnico, e dimostrare di avere la capacità finanziaria. In questo frangente furono modificati i requisiti classici del RT. A parere di chi scrive, pur condividendo la necessità di avere un RT che sia un vero tecnico ed esperto del settore, i nuovi requisiti andavano estesi anche alle altre categorie e non alla sola categoria 8 che rimane probabilmente una delle categorie meno tecniche dell’albo)

Categoria 9: Bonifica di siti (nulla è variato rispetto all’attuale disciplina)

Categoria 10: Bonifica di beni contenenti amianto (nulla è variato rispetto all’attuale disciplina)

Il regolamento, in merito alle categorie appena descritte, fornisce già dei chiarimenti, che certamente le imprese avrebbero richiesto.

Data la confusione nata in merito all’abolizione delle categorie 2 e 3, nelle quali era molto semplice ritrovare le imprese con una licenza di trasporto conto proprio, nel nuovo regolamento vengono sin da subito chiariti alcuni concetti che fanno riferimento in maniera indiretta proprio alla differenza di licenze ed alla importanza delle categorie ordinarie rispetto alle semplificate. Difatti, le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono svolgere le attività già ricomprese nelle categorie, rispettivamente, 2 bis e 3 bis a condizione che lo svolgimento di queste ultime attività non comportino la variazione della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per la quale l’impresa è iscritta. Inoltre, le imprese che risultano iscritte nelle categorie 1, 4 e 5, possono svolgere le attività della categoria 6 a condizione di rispettare i vincoli citati qualche rigo sopra.

Classi di iscrizione dell’Albo:

Come già siamo abituati a vedere, per ogni categoria di iscrizione, l’impresa deve anche stabilire in quale classe intende iscriversi (ovviamente l’impresa dovrà dimostrare di avere i requisiti per poterlo fare).

Per la categoria 1 le classi di iscrizione restano invariate (ci si attende una semplificazione in merito alle sottocategorie)

Classe A: superiore o uguale a 500.000 abitanti;

Classe B: inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 10.000 abitanti

Classe C: inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

Classe D: inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

Classe E: inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

Classe F: inferiore a 5.000 abitanti

Per le categorie 4 – 5 – 6 – 7 – 8 le classi di iscrizione restano invece associate alle tonnellate annue che l’azienda intende movimentare.

CLASSE A: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;

CLASSE B: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

CLASSE C: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

CLASSE D: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

CLASSE E: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

CLASSE F: quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate

Per le categorie 9 e 10 invece le classi di iscrizione sono vincolate all’importo dei lavori di bonifica cantierabili:

CLASSE A: oltre 9.000.000,00 €

CLASSE B: fino a 9.000.000,00 €

CLASSE C: fino a 2.500.000,00 €

CLASSE D: fino a 1.000.000,00 €

CLASSE E: fino a 200.000,00 €

Gli importi, così come stabilito dal regolamento potrebbero essere modificati dal Comitato Nazionale, ed inoltre potrebbero essere individuate delle specifiche attività che vadano a generare delle sottocategorie di quelle principali proposte (si vedano le sottocategorie della categoria 1 ad esempio)

Requisiti di impresa per iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Come già accade, tutte le imprese che intendono accedere all’Albo per la gestione dei rifiuti, devono dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti, la cui mancanza comporta la non iscrizione o la cancellazione dell’impresa dall’elenco delle imprese iscritte.

E’ bene sottolineare che per le imprese iscritte vi è l’obbligo di comunicare all’albo qualsiasi variazione intervenga e che possa modificare i requisiti di impresa, entro 30 gg dal verificarsi di tale variazione.

Riportiamo di seguito i requisiti per l’iscrizione:

Le imprese e gli enti sono iscritti all’Albo (ed anche quelle che intendono iscriversi dunque) se possiedono i requisiti di capacità tecnica e finanziaria.

Nello specifico devono dimostrare:

Requisiti di capacità tecnica:

  1. a)     nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
  2. b)     nella disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d’opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l’impresa o l’ente dispone;
  3. c)      in un’adeguata dotazione di personale;
  4. d)     nell’eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale é richiesta l’iscrizione o in ambiti affini.

Requisiti di capacità finanziaria:

La capacità finanziaria, ossia la capacità dell’azienda di far fronte in maniera ordinaria e puntuale alle proprie obbligazioni di natura finanziaria, deve essere dimostrata attraverso documenti che siano in grado di comprovare le potenzialità economiche dell’impresa stessa. Normalmente è possibile avvalersi dei seguenti documenti:

–          Bilanci

–          Affidamenti Bancaria

–          Volume d’affari

La capacità finanziaria deve essere adeguata alla categoria e classe alla quale ci si intende iscrivere, e lo stesso vale per la capacità tecnica.

Responsabile Tecnico

Già in passato si è discusso e parlato molto della figura del Responsabile Tecnico. Molto spesso associata all’ombra di una persona che essendo in possesso dei requisiti tabellati nelle varie delibere dell’albo gestori ambientali, prestava la propria competenza all’azienda che intendeva iscriversi all’Albo. Quasi sempre questa figura veniva (e viene) messa in disparte senza tener conto del suo parere tecnico né delle sue responsabilità in materia. Con il nuovo regolamento dell’Albo sembra che chiarezza venga fatta rispetto alla delibera n. 4 del 27/09/2000 che sommariamente dettava delle regole (poche e confuse) su quali fossero le responsabilità del RT.

Secondo quanto riportato dal nuovo regolamento dell’Albo i compiti di un RT sono:

  1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa; (questo è un aspetto di non poco conto e mette in evidenza la necessità e l’obbligo per l’impresa di coinvolgere attivamente il RT nella gestione dei rifiuti);
  2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile  dei compiti di cui al punto precedente;
  3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico (ed è auspicabile che ciò avvenga in tempi rapidi);
  4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:

–          idonei titoli di studio;

–          esperienza maturata in settori di attività per i quali é richiesta l’iscrizione;

  1. L’idoneità del RT, è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante  verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;
  2. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale (è un aspetto che appare discutibile dato che anche il legale rappresentante, pur assumendosi le proprie responsabilità in solido con l’impresa, dovrebbe essere obbligato ad essere sempre aggiornato);
  3. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina (di cui scriviamo), può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la  cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale.

Come si può osservare, viene introdotto un principio fondamentale che da tempo veniva reclamato dalle imprese del settore, ossia l’obbligo di aggiornamento. E’ corretto imporre al RT, che svolga seriamente il proprio lavoro, l’obbligo di aggiornarsi in quanto le normative ambientali, le tecnologie per il trasporto ed il trattamento dei rifiuti sono in continua e rapida evoluzione. Ciò permetterà anche di ottenere una maggior competenza e concorrenza dei Responsabili Tecnici, che dovrebbero quindi divenire degli esperti del settore al servizio delle imprese e non meri prestatori di requisiti affinché le imprese possano iscriversi all’Albo.

Trasmissione telematica delle istanze

La rivoluzione dell’Albo Gestori Ambientali passa per il web… è proprio il caso di dirlo. Con l’introduzione di questo nuovo regolamento, le imprese non dovranno più recarsi presso gli sportelli delle sezioni regionali per consegnare le istanze di iscrizione e modifica, ma potranno semplicemente farlo attraverso l’utilizzo del portale telematico (TELEMACO) usufruendo dell’apposita sezione. E’ bene sottolineare che il servizio è già in funzione.

Le imprese potranno redigere e consegnare telematicamente le proprie istanze direttamente dalla propria sede, o avvalersi di un consulente, appositamente nominato e comunicato nella sezione riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Questa innovazione permetterà non solo di ottenere dei risparmi in termini temporali ma soprattutto economici, ma non solo, in quanto tutto l’iter della propria istanza sarà monitorato via web in ogni momento.

Idoneità dei mezzi

Altra vera innovazione, che dovrebbe produrre un sostanziale risparmio per le casse delle imprese è l’eliminazione dell’obbligo di perizia giurata per l’iscrizione dei mezzi all’Albo.

Infatti, secondo quanto recita l’art. 15 del Regolamento, la domanda di iscrizione oltre a dover essere corredata dagli abituali documenti, quali foglio notizie ecc.., dovrà essere accompagnata da una attestazione, redatta dal Responsabile Tecnico dell’impresa o dell’ente, circa l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare.

Appare chiaro quindi ora che laddove l’impresa sia seguita da un Responsabile Tecnico che svolga seriamente il proprio lavoro, l’attestazione sarà un documento “impegnativo” da redigere, e con delle conseguenti responsabilità che questa volta ricadono direttamente sul RT.

Quindi se da un lato si eliminano le lunghe code presso i tribunali per le perizie, dall’altra si rimarca comunque l’importanza di questa attestazione che, almeno fino quando non verranno dati ulteriori chiarimenti, dovrebbe essere molto simile almeno nella forma alle attuali perizie giurate e quindi contenere tutti gli elementi necessari per dichiarare che un mezzo è idoneo al trasporto di determinate tipologie di rifiuti, siano essi pericolosi e non. Ed è proprio in questo contesto che potrebbero nascere dei lievi problemi nel momento in cui il responsabile tecnico non sia un esperto di ADR ed i mezzi necessitino invece di trasportare rifiuti pericolosi, i quali ricordiamo non sono sempre vincolati all’ADR in quanto non vi è una corrispondenza precisa ed univoca tra rifiuti pericolosi e merci pericolose. Pertanto i nuovi Responsabili Tecnici dovranno studiare (ed è quindi ancor di più condivisa l’idea dell’aggiornamento obbligatorio) o farsi affiancare da figure professionali, mentre l’Albo dovrebbe dettare regole più chiare sul trasporto di rifiuti speciali pericolosi ed obbligo di idoneità dei mezzi all’ADR

Conclusioni

Il nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è certamente un buon punto di partenza su cui costruire un miglioramento del comparto del trasporto dei rifiuti. Non si potrà pretendere che esso sia esaustivo e sono certo che vedremo nascere delibere e circolari tese a chiarire alcuni punti che potrebbero essere poco chiari, nuovi requisiti che rendano le imprese più specializzate nel settore, nuovi chiarimenti e riferimenti che aiuteranno le imprese stesse a comprendere quali siano i parametri ai quali attenersi per potersi iscrivere e lavorare nel settore del trasporto dei rifiuti senza problemi.

E’ chiaro però che tutte le imprese iscritte nelle sezioni ordinarie dovranno cambiare mentalità nei confronti della necessità di aggiornamento normativo e tecnico poiché diviene ora questo un punto cardine fondamentale sul quale costruire la propria professionalità e non solo ma anche per poter essere certi di rispettare le norme, che ricordiamo negli ultimi anni sono divenute sempre più mirate e stringenti nei confronti delle imprese che operano in questo settore.

Una nuova regolamentazione era divenuta necessaria, una revisione delle categorie era d’obbligo e la definizione di nuovi aspetti, proprio nei confronti del RT erano attesi da tempo.

I prossimi mesi ci diranno quali saranno i punti di forza e di debolezza di questo nuovo regolamento e come l’Albo Nazionale Gestori Ambientali risponderà alle esigenze del mercato e delle imprese stesse, protagoniste in prima persona sul campo in questo difficile momento economico del nostro paese.

Quanto riportato nel presente articolo è basato sulla bozza di regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, pertanto sarà necessario attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per vedere quali saranno le reali novità apportate, anche se ci si attende che non vi saranno sostanziali modifiche.

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