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RENAP – Imprese obbligate all’iscrizione dal 7 Maggio 2025

I regimi di responsabilità estesa del Produttore (Extended Producer Responsibility – EPR) sono ormai diversi e rappresentano un obbligo per i Produttori di beni di assumersi la responsabilità, finanziaria e/o operativa, per la gestione del fine vita dei propri prodotti.

In termini più semplici, al Produttore dei beni viene richiesto di contribuire alla gestione dei rifiuti che si originano quando il bene immesso sul mercato sarà giunto a fine vita.

Attualmente in Italia sono attivi diversi sistemi di Responsabilità Estesa ed altri sono in arrivo.

Quelli già presenti hanno dimostrato che il coinvolgimento attivo del Produttore del bene rappresenta di fatto un sistema efficiente di gestione del fine vita in un’ottica di economia circolare.

Al fine di rendere sempre più interconnesse le banche dati istituzionali e il supporto alle attività di vigilanza e controllo esercitate dal MASE, è stato introdotto, dal 7 maggio 2025, il RENAP – Registro Nazionale dei Produttori, istituito dall’art. 178-ter, comma 8 del D.Lgs. 152/2006.

Il RENAP integra i 3 registri attualmente esistenti:

  • Registro AEE
  • Registro Pile e Accumulatori
  • Registro Pneumatici

E con appositi decreti ministeriali saranno approvate le modalità operative di funzionamento dei registri di filiera di cui all’allegato I del DM 144/2024:

  • Registro oli e grassi vegetali e animali esausti
  • Registro oli minerari esausti
  • Registro beni e rifiuti in polietilene
  • Registro per regimi di responsabilità estesa del Produttore ex articoli 178/-bis e 178-ter del D.Lgs. 152/2006
  • Registro imballaggi (plastica)
  • Registro imballaggi (carta)
  • Registro imballaggi (vetro)
  • Registro imballaggi (legno)
  • Registro imballaggi (acciaio)
  • Registro imballaggi (alluminio)
  • Registro imballaggi (bioplastica)

Quali soggetti devono iscriversi al RENAP?

Al RENAP devono iscriversi tutti i soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del Produttore e ricordiamo che i soggetti che immettono sul mercato nazionale i loro prodotti mediante la vendita a distanza, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 del Regolamento (UE) 2022/2065, comunicano alle piattaforma online il numero di iscrizione al Registro Nazionale dei produttori e rendono pubblico e visibile sul proprio sito internet il numero di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio.

 

Se hai dubbi sulle tue Responsabilità come Produttore (importatore) di beni e prodotti sul mercato nazionale, Ambiente&Rifiuti è a tua disposizione per supportarti in ogni fase, dall’analisi all’iscrizione, al registro di competenza, alle comunicazioni periodiche obbligatorie. Contattaci ora

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