Trasporto rifiuti: Il Produttore deve verificare la targa del mezzo

Come ben sappiamo, il Produttore dei rifiuti è il primo attore della filiera di gestione dei rifiuti e su di esso ricadono diversi obblighi e responsabilità che è importante imparare a conoscere per difendersi da errori e sanzioni.

La gestione dei rifiuti è basata, sostanzialmente, su un sistema di controlli ridondanti che se posti correttamente in essere garantiscono un efficiente funzionamento dell’intera filiera, ma alcuni controlli sono tipici di un solo soggetto della filiera.

Tra li obblighi che gravano sul Produttore, ricordiamo esserci: la classificazione dei rifiuti, la corretta gestione del deposito temporaneo, la corretta tenuta delle scritture ambientali, la verifica delle autorizzazioni degli operatori ai quali affida i propri rifiuti ecc…

Il processo di verifica delle autorizzazioni dei trasportatori può essere articolato in due fasi operative. La prima prevede che il Produttore si accerti, preferibilmente all’atto della sottoscrizione del contratto, che l’operatore sia effettivamente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il codice EER specifico del rifiuto che deve essere trasportato e la seconda fase riguarda la verifica della targa del mezzo che prende in carico i rifiuti per trasportarli presso l’impianto di recupero/smaltimento autorizzato.

Ai fini della esecuzione di un corretto trasporto di rifiuti dalla sede del Produttore all’impianto di destino, l’impresa che effettua tale attività deve essere obbligatoriamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria.

Ricordiamo che: la verifica dell’iscrizione all’Albo del trasportatore non deve essere effettuata a valle dell’esecuzione del trasporto. Se l’impresa di trasporto non fosse autorizzata al trasporto rifiuti si configurerebbe un trasporto in difetto di autorizzazione che è sanzionabile. Come già anticipato, è opportuno che la verifica sia effettuata all’atto della individuazione del trasportatore o all’atto della sottoscrizione del contratto avendo cura di verificare estremi di iscrizione e validità dell’iscrizione stessa affinché copra il periodo di trasporto.

Per quanto riguarda la verifica delle targhe dei mezzi (compresi i rimorchi) in disponibilità del trasportatore, la necessità di procedere ad una verifica di dettaglio, prima che il trasporto abbia inizio è dettata dall’aver certezza, per il Produttore, che la targa del mezzo che prenderà in carico i rifiuti sia effettivamente iscritta all’Albo e che sia autorizzata al trasporto dello specifico codice EER.

Non è assolutamente vera l’affermazione secondo la quale tutte le targhe in disponibilità del trasportatore siano autorizzate per gli stessi codici CER in quanto ogni mezzo potrebbe avere caratteristiche particolari per le quali alcuni codici CER non sono necessari, per l’impresa, o non è possibile trasportarli.

I motivi per i quali una targa possa non essere iscritta all’Albo all’atto del ritiro dei rifiuti presso la sede del Produttore possono essere diversi (ne riportiamo alcuni):

  • All’atto della richiesta di inserimento della targa in autorizzazione, chi ha compilato l’istanza ha dimenticato di allegare l’atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e quindi tale targa non potrà essere utilizzata fino al rilascio dell’apposito provvedimento che, ricordiamo, non è immediato;
  • Chi ha disposto l’uso di una nuova targa per le attività operative potrebbe non essere al corrente che l’istanza non sia ancora stata depositata;
  • La targa è stata rimossa dall’iscrizione all’Albo per diversi motivi (ad esempio scadenza del titolo di disponibilità della stessa).

Come si può osservare quindi, il principio di controllo reciproco che grava su tutti i soggetti della filiera assume una importanza rilevante in quanto, sebbene gli operatori professionali siano già abituati a verificare la validità delle autorizzazioni dei soggetti che precedono o seguono nella filiera, la verifica della targa deve essere effettuata nel momento in cui il trasportatore sta prendendo in carico il rifiuto e non può essere demandata ad una fase successiva. Nella pratica, il controllo deve svolgersi prima di apporre la firma sul formulario.

Alla luce di ciò è importante prendere in considerazione la recente sentenza del 30 Marzo 2023 n. 13310 della Corte di Cassazione che pone in evidenza l’obbligo, per il Produttore, di verificare che la targa del mezzo al quale sta affidando i propri rifiuti sia effettivamente autorizzata.

I supremi giudici affermano che, nel caso in cui il trasporto avvenga mediante ausilio di un mezzo non iscritto all’Albo (attenzione: l’impresa era iscritta all’Albo), la responsabilità per gestione illecita di rifiuti a carico della società conferente è presente.

Da un punto di vista operativo, la verifica può essere effettuata:

  • richiedendo al conducente copia del provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali oppure
  • tramite accesso al portale albonazionalegestoriambientali.it che permette una verifica in tempo reale dello stato di iscrizione dell’impresa

Dedicare qualche minuto alla verifica delle autorizzazioni permette di ridurre al minimo potenziali errori e sanzioni.

Infatti, l’omissione di tale verifica, nel caso in cui si impieghi una targa non iscritta all’albo configura una problema di responsabilità per gestione illecita dei rifiuti a carico del Produttore in quanto, sebbene l’impresa sia formalmente iscritta, di fatto la targa specifica non lo è.

L’omissione di questo controllo non è contemplato dalla norma visto che, con l’art. 193 comma 4 indica chiaramente che il formulario è compilato, datato e firmato dal produttore o detentore e sottoscritto altresì dal trasportatore. Ma il comma 17 è ancora più esplicito:

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Considerando la generalità della norma appare chiaro che il Produttore ha un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti ed in particolare nella fase in cui sta affidando i propri rifiuti al trasportatore.

Pertanto, prima di apporre la propria firma sul formulario è buona abitudine (ed obbligo normativo) verificare che tutti i dati siano effettivamente corretti, dalla ragione sociale del produttore alla targa del mezzo di trasporto che effettuerà la movimentazione fino alla data e ora di inizio trasporto.

 

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Circolare 1/2023 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti da manutenzione aree verdi

Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.

La condizione essenziale, affinché l’impresa possa essere iscritta in categoria 2-bis, è che l’impresa che effettua l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti sia lo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde e che ha quindi prodotto tali rifiuti dalle proprie attività.

Al seguente link è possibile scaricare la circolare 177-Circ1_14.02.2023

Parere del Consiglio di Stato sul decreto RENTRI

E’ stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.

Il parere è nel suo complesso positivo e favorevole all’implementazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti anche se, come viene spesso sottolineato nel documento, la complessità della realizzazione ed avvio del RENTRI richiede un impegno economico che nella bozza di decreto non viene preso in considerazione (art. 24 comma 2 “Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”). Si fa anche osservare che tale impegno di spesa era già previsto all’art. 6 comma 3-quater del D.L. 135 del 2018. Il CdS rileva anche l’assenza di riferimenti temporali specifici entro i quali il Ministero deve provvedere alla emanazione dei decreti operativi che permetteranno, in tempi certi, l’implementazione completa ed avvio del RENTRI stesso. Ovvero si rileva che la reale possibilità di entrata in funzione del nuovo sistema è subordinata in realtà alla generica previsione di cui all’art.21 – Modalità operative (della bozza di decreto) che demanda a futuri decreti direttoriali  – senza la previsione di termini di adozione, la definizione e concreta e specifica di questo nuovo sistema (modalità operativa per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento; istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori; requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; manuali e guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all’articolo 20.

Altra osservazione, che chi scrive ritiene sia fondamentale, è la necessità, che ormai sembra essere confermata, per le imprese che dovranno iscriversi al RENTRI di doversi dotare di apposito software per la trasmissione dei dati al RENTRI ed i conseguenti adempimenti. Il Consiglio di Stato ha stimato un costo a carico degli iscritti che si aggira tra i 600 € ed i 1000 € oltre ai costi di iscrizione al RENTRI. Tale aspetto è importante da tenere in considerazione dato che, il RENTRI come il SISTRI, non si definisce un gestionale per la gestione dei rifiuti, e pertanto non potrà essere utilizzato in modo diretto dagli utenti.  Se da un lato quindi si rilevano dei benefici, per le imprese del settore, grazie alla dematerializzazione di alcuni adempimenti, semplificazione e snellimento delle procedure e certezza delle norme, d’altro canto occorre considerare che si introducono nuovi oneri, informativi (iscrizione al RENTRI, nuova modulistica, tenuta e trasmissione al RENTRI in formato digitale dei dati dei registri cronologici di carico e scarico del formulario di identificazione) ed economici.

Tra le altre osservazioni degne di nota ritroviamo l’aver sottolineato, da parte del Consiglio di Stato, le definizioni di sede legale e dipendenti, che ritroviamo all’art. 3 dello schema di decreto. Il CdS sottolinea che deve essere evitato, in sede regolamentare, l’introduzione di termini e concetti giuridici generali, che trovano la loro compiuta definizione nelle pertinenti norme primarie.

Inoltre il Consiglio di Stato fa osservare all’Amministrazione la necessità di acquisire la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato allo scopo di certificare la coerenza e la solidità economico-finanziaria dell’impianto normativo che viene proposto.

Nelle 23 pagine che compongono il parere conclusivo, che vi invitiamo a leggere, il RENTRI, nella sua idea di infrastruttura informatica imperniata sulla dematerializzazione del registro cronologico e del formulario e sull’utilizzo di strumenti atti a garantire al meglio la piena tracciabilità dei rifiuti, viene considerato favorevole, anche nella misura del periodo transitorio che permetterà al sistema stesso di entrare in vigore (a differenza di quanto avvenne con il SISTRI).

Sicuramente vi sono ancora alcuni aspetti che richiederanno un approfondimento ed alcune parti del decreto stesso che dovranno essere migliorate sotto un profilo giuridico e tecnico evitando così il rischio di confusione da parte delle imprese che dovranno adempiere agli obblighi di iscrizione ed utilizzo del sistema. Ciononostante le basi sulle quali il RENTRI viene innestato sembrano essere più solide del suo predecessore ed auspichiamo che anche quelle incongruenze e quelle perplessità che sono emerse leggendo la bozza del decreto siano, nella fase finale, risolte.

Parere_Consiglio_di_stato_02058_22_RENTRI

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Circolare 7 del 28/7/22 dell’ANGA – chiarimenti trasporto transfrontaliero di rifiuti

La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.

  1. Cabotaggio di rifiuti su territorio italiano
Cosa è il cabotaggio?

Per il cosiddetto cabotaggio terrestre, ossia la fornitura di servizi di trasporto all’interno di uno Stato membro da parte di un vettore stabilito in un altro Stato membro, è stato approvato il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio del 25 ottobre 1993. Nella pratica il regolamento riguardava le prestazioni di vettori non residenti che, in occasione di un viaggio internazionale, si trovavano in un paese di accoglienza e che piuttosto che rientrare a vuoto effettuavano un altro trasporto in questo paese prima di raggiungere la frontiera. Tale regolamento autorizzava le imprese titolari di una licenza comunitaria rilasciata da uno Stato membro a fornire servizi di trasporto merci su strada in un altro Stato membro, a condizione che il servizio fosse fornito in via temporanea. Il regolamento (CE) n. 1072/2009 (articolo 8, paragrafo 2) ha abbandonato il concetto di cabotaggio generale per adottare la formula più restrittiva del cabotaggio consecutivo (che fissa ad un massimo di tre il numero di operazioni di cabotaggio autorizzate nei sette giorni successivi a un viaggio internazionale verso il paese di accoglienza del cabotaggio). Tali disposizioni sul cabotaggio si applicavano a partire dal 14 maggio 2010, ma, come indicato in precedenza, sono state modificate dal regolamento (UE) 2020/1055. (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/127/trasporti-su-strada-trasporti-internazionali-e-di-cabotaggio)

A seguito delle richieste ricevute, l’Albo ha osservato che l’attività di cabotaggio di rifiuti in Italia è sottoposta a precise condizioni tecnico-operative previste dalla normativa sui trasporti, Capo III del regolamento 1072/2009 come modificato dal regolamento 2020/1055 del 15 Luglio 2020.

Il Comitato Nazionale ha ritenuto di chiarire che nel caso di impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuate trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, questa debba iscriversi all’Albo ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, nella categoria 1, 4 o 5 a seconda della tipologia di rifiuti trasportata.

In questi casi, l’iscrizione all’Albo è soggetta alla verifica del possesso di licenza comunitaria al trasporto di merci di cui all’art. 8 del Reg. 1072/2009 rilasciata dallo stato membro di stabilimento del trasportatore estero oltre che dei requisiti previsti ai sensi del DM 120/2014.

Alla luce di ciò, il Comitato Nazionale ha ritenuto che sul provvedimento di iscrizione e sul sito dell’ANGA, debba essere riportata la seguente indicazione “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.

Il Comitato ha altresì precisato che i trasporti di cabotaggio di rifiuti su territorio italiano sono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione Europea prive di licenza comunitaria al trasporto di merci. Queste imprese dunque non possono essere iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo stato italiano di rifiuti.

2. Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano

Il quesito posto: quale categoria di iscrizione all’Albo è necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.

Cosa è il trasporto combinato?

“i trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d’aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”

L’articolo 4 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 Febbraio 2001 prot. 28 T indica che:

“I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all’art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”.

Sulla base di ciò l’Albo indica che la categoria di iscrizione per i tragitti iniziali e/o terminali su strada per il trasporto di cose fra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’accordo dello spazio economico europeo, debba essere la categoria 6

Inoltre, il Comitato nazionale ha altresì precisato che qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stessi sono svolti da un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio. Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato (diverso dall’Italia) appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al reg. (CE) 1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della presente circolare.

3. Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia

Il quesito riguarda dubbi interpretativi sullo svolgimento dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l’impresa sia iscritta nelle categorie 1-4-5.

L’albo richiama quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del DM 12/2014 che prevede espressamente:

“Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta”.

Al riguardo, il Comitato nazionale ha precisato che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti – alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3, – purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio) – nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci. A riguardo, il Comitato ha ritenuto altresì opportuno richiamare l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1072/2009 che individua le tipologie di trasporto esenti da ogni autorizzazione di trasporto, che possono pertanto essere parimenti svolte alle condizioni indicate al menzionato articolo 8, comma 3 del DM 120/2014. Il Comitato nazionale ha infine precisato che l’impresa stabilita all’estero, iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia (ai sensi del punto n. 1 della presente circolare) possa avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.

Circ07_28.07.2022_ANGA   Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei rifiuti

Formulario per rifiuti da attività di pulizia reti fognarie

Con la delibera n. 14 del 21 Dicembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito il nuovo modello unico ed i relativi contenuti del formulario dedicato al trasporto di rifiuti derivanti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il 21 Aprile 2022 è stata approvata la delibera 4 che integra e modifica la precedente. Tale delibera ha stabilito che il modello di formulario di cui all’allegato A della delibera 14 del 21 Dicembre 2021 è disponibile a partire dal 1° Giugno 2022 in via sperimentale per consentire, fino al 30 Giugno 2022, alle imprese interessate di testarne la funzionalità e la fruibilità.

Questo nuovo modello di formulario non può essere acquisito tramite i soliti canali dedicati ai formulari in carta chimica ma la sua acquisizione avviene unicamente tramite applicativo ViViFIR, sistema al quale le imprese interessate dovranno preventivamente accreditarsi per poterlo utilizzare.

Nella fase di sperimentazione le imprese potranno utilizzare, attraverso la propria area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la sezione “FIR Art. 230 c.5” per accedere all’area di test.

Le imprese dotate di software gestionali per la stampa dei formulari e dei registri di carico e scarico potranno usufruire anche dei sistemi di interoperabilità messi a disposizione da ViViFIR acquisendo così l’identificativo univoco del formulario.

Il modello approvato per la raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle reti fognarie è quello riportato di seguito.

Il formulario si compone complessivamente di 7 sezioni.

Nella parte alta, così come avviene per tutti i classici formulari vi è lo spazio per la serie e numero del formulario che verrà acquisito da ViViFIR, seguito dal campo riservato alla data di emissione e dal “numero di registro” per il collegamento con le annotazioni del registro di carico e scarico rifiuti.

Sezione 1

Dovrà essere compilata dal soggetto che effettua le attività di pulizia manutentiva ai sensi dell’art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 indicando i seguenti dati:

  • Denominazione o Ragione sociale
  • Codice Fiscale (non la partita IVA, salvo che non siano uguali)
  • Sede Legale
  • Estremi iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per lo svolgimento delle attività
  • Cognome e Nome del conducente
  • Data e ora di inizio trasporto
  • Targa dell’automezzo
  • Targa dell’eventuale rimorchio

Sezione 2

Questa sezione è dedicata all’elenco dei punti di prelievo dei rifiuti. A differenza di quanto avviene con i classici formulari ai quali siamo abituati da tanto tempo, il soggetto che effettua l’attività manutentiva dovrà inserire all’interno di questa sezione l’indirizzo completo del luogo di intervento e la quantità “stimata” in Kg o litri dei rifiuti prelevati.

Laddove non sia possibile indicare l’indirizzo completo del luogo dove viene svolta l’attività di pulizia manutentiva è possibile indicare il comune e la località.

Se il numero di interventi oggetto del formulario superano i 10 è possibile riportare i successivi, in ordine cronologico, nel campo delle annotazioni. Ne discende quindi che l’ordine di inserimento dei luoghi di intervento deve essere sempre cronologico.

L’area dedicata alle annotazioni svolge la medesima funzione dei formulari già impiegati per il trasporto di rifiuti.

Sezione 3

Area dedicata alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti che vengono raccolti. Come si può osservare la sezione 3 vede quale codice del rifiuto da trasportare un rifiuto appartenente al capitolo 20 e sotto capitolo 03. Non è possibile trasportare con questo modello di formulario rifiuti diversi da quelli di cui ai CER 200304 e 200306. Appare chiaro che il formulario deve essere riferito al singolo codice CER.

Tra i rifiuti identificati con il codice CER 200304 si intendono ricompresi, oltre ai fanghi delle fosse settiche, anche i fanghi derivanti da manufatti analoghi nonché dai sistemi individuali di cui all’articolo 100 comma 3 e dai bagni mobili, prodotti dall’attività manutentiva.

La sezione 3 richiede inoltre l’indicazione dello stato fisico del rifiuto che potrà essere:

  • 3 Fangoso palabile
  • 4 Liquido

Nei casi in cui dovesse rendersi necessario, e sia giustificabile, il soggetto che svolge l’attività manutentiva potrà indicare anche lo stato fisico 1 solido pulverulento o 2 solido non pulverulento.

Appare opportuno sottolineare che gli stati fisici del rifiuto sono alternativi tra di loro e che non è possibile indicarne più di uno per ogni formulario.

Il soggetto che svolge l’attività di manutenzione avrà cura inoltre, prima della partenza, di indicare il numero di cisterne e/o cassoni riempiti.

Infine, laddove il rifiuto sia da conferirsi in discarica, il gestore dovrà indicare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

Sezione 4

Viene richiesto al gestore di indicare la quantità dei rifiuti trasportati, intesa come somma delle quantità indicate nella sezione 2, espressa in Kg o litri.

Sezione 5

Questa sezione si divide a sua volta in due sotto-sezioni.

Sotto sezione 5.1: dovrà essere compilata quando si intende usufruire della possibilità, fornita dal legislatore, di raggruppare temporaneamente i rifiuti presso la sede o una unità locale nella disponibilità del soggetto che svolge l’attività di pulizia. In tal caso andranno indicati i dati relativi all’indirizzo del sito presso il quale il raggruppamento viene effettuato il quale dovrà rispettare pienamente quanto prescritto dall’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.

All’arrivo presso il deposito temporaneo dovranno essere indicate data e ora di arrivo.

Sotto sezione 5.2: dovrà essere compilata quanto il rifiuto viene conferito direttamente ad un impianto di trattamento. In tal caso dovranno essere riportati tutti i dati dell’impianto di destino ivi compresa la modalità di “recupero” o “smaltimento” seguito dal codice di competenza.

Se il rifiuto viene conferito ad un impianto di depurazione occorre indicare gli estremi della comunicazione ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 152/2006 e  spuntata la casella di competenza.

Le sotto sezioni 5.1. e 5.2 sono alternative tra di loro per singolo formulario.

Sezione 6

Riservata al soggetto che effettua la pulizia manutentiva che dovrà apporre la propria firma per assunzione di responsabilità di quanto riportato nei formulari ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Sezione 7

Questa sezione deve essere compilata nel caso di conferimento in impianto di trattamento (è stata compilata la sezione 5.2) e dovrà essere indicato se il rifiuto:

  • E’ stato accettato per intero, con relativo peso riscontrato dalla bilancia dell’impianto;
  • Parzialmente, con indicazione del peso accettato ed ovviamente sarà cura del destinatario indicare le motivazione del parziale respingimento
  • Oppure, integralmente respinto con le relative motivazioni.

All’accettazione il destinatario avrà cura di indicare data e ora dell’accettazione ed indicherà il proprio nome e cognome oltre ad apporre la propria firma per assunzione di responsabilità.

Così come avviene per tutti i formulari vidimati virtualmente, le copie del documento saranno 2 di cui una per il soggetto che effettua la pulizia ed una per il destinatario.

La prima copia resta in possesso del soggetto che effettua la pulizia manutentiva e la seconda copia accompagnerà i rifiuti fino alla destinazione.

Appare importante sottolineare che il formulario deve essere emesso dal soggetto che effettua la pulizia manutentiva e che devono coincidere con chi effettua il trasporto del rifiuto.

Ai fini dell’integrazione del formulario con il registro di carico e scarico, valgono le consuete regole di registrazione.

Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destino è possibile effettuare una sola annotazioni (contestuale di carico e scarico).

Se il rifiuto viene trasportato presso il proprio deposito temporaneo, il gestore indicherà nel proprio registro di carico e scarico una annotazione di carico indicando il numero univoco del formulario utilizzato.

Quando il rifiuto dovrà essere successivamente trasportato dal deposito temporaneo all’impianto di destino, si utilizzerà invece il classico formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Avvio servizio ViViFir

Lunedì 8 Marzo entrerà in vigore il nuovo servizio di vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti denominato ViViFIR di Ecocamere.

L’entrata in vigore del servizio ViViFIR avviene grazie all’applicazione dell’art. 193 comma 5 del D.LGs. 152/2006 e s.m.i. che riportiamo qui:

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione dei rifiuti può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministero dell’Ambiente 1° Aprile 1998 n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio”

A decorrere dall’8 Marzo assisteremo alla coesistenza dei classici formulari di identificazione rifiuti, in carta chimica autoricalcante su 4 copie, e dei formulari vidimati virtualmente da stamparsi su classici fogli in formato A4.

Con l’introduzione di questa nuova modalità di vidimazione del formulario assistiamo anche ad una diversa distribuzione delle copie del formulario.

Come ben sappiamo, le quattro copie dei formulari classici sono così distribuite:

  • La prima copia resta al Produttore nel momento in cui il trasportatore prende in carico il rifiuto e lo trasporta in impianto di destino;
  • Le tre copie restanti viaggiano, unitamente al trasportatore ed ai rifiuti, verso l’impianto di destino;
  • L’impianto di destino trattiene per sé una copia una volta completate le procedure di accettazione del rifiuto in impianto;
  • Le ultime due copie vengono restituite al trasportatore il quale ha l’obbligo, entro 90 giorni dal conferimento, di restituire una copia al Produttore.

Il formulario vidimato virtualmente segue invece una dinamica leggermente diversa, caratterizzata dalla duplice copia prevista dall’art. 193 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Le due copie che saranno stampate (non fotocopiate) dovranno essere caratterizzate dall’apposizione di una barra sulla cella posta in calce al documento ad indicare se spetta al Produttore o al destinatario.

Infatti la norma prevede che:

  • La prima copia resti al Produttore mentre la seconda accompagna il trasportatore fino all’impianto di destino;
  • Il destinatario trattiene per sé la copia del formulario, una volta completate le procedure di accettazione in impianto;
  • Tutti gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Il trasportatore ha l’obbligo di consegnare, con le modalità consuete in uso e previste dalla norma, una fotocopia del formulario al Produttore entro 90 giorni dalla consegna dei rifiuti in impianto.

Ricordiamo che le modalità di consegna del formulario al Produttore sono:

  • Trasmissione in formato cartaceo
  • Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo del Produttore

Fatta questa breve panoramica del nuovo servizio di vidimazione del formulario, proviamo a dare delle risposte alle domande più frequenti che ci sono pervenute in questi giorni:

ViViFIR permette la stampa di un nuovo modello di formulario?

No, il formulario non ha subito alcuna variazione nei suoi campi. Il servizio ViViFIR sostituisce unicamente il servizio di vidimazione dei formulari in carta chimica autoricalcante

Posso vidimare digitalmente i formulari acquistati in tipografia?

I formulari in carta chimica autoricalcante in 4 copie non possono essere vidimati digitalmente, ma devono essere vidimati presso le Camere di Commercio nelle modalità consuete. Pertanto le imprese potranno utilizzare sia i classici formulari in carta chimica, opportunamente vidimati fisicamente presso le camere di commercio, sia quelli vidimati virtualmente.

I vecchi formulari potranno essere ancora utilizzati?

Si. La norma non ha disposto l’annullamento dei formulari in carta chimica che restano quindi in uso.

Il nuovo servizio ViViFIR permette di fatto la coesistenza dei due formulari stampati su supporti cartacei differenti

Il trasporto dei rifiuti può quindi essere effettuato senza formulario o con la sola copia digitale? Assistiamo alla dematerializzazione del formulario?

Assolutamente no. Il servizio ViViFIR sostituisce unicamente il servizio di vidimazione presso le camere di commercio e non rappresenta una dematerializzazione del formulario di identificazione rifiuti che resta il principale strumento di tracciabilità dei rifiuti. La vidimazione virtuale è un utile supporto alle imprese per snellire l’eccessiva burocrazia.

Fino ad oggi il formulario lo emetteva il trasportatore, io che sono Produttore posso emetterlo?

Certamente. La norma non è cambiata da questo punto di vista ed il Produttore è uno dei soggetti deputati alla emissione del formulario. Se il Produttore intende procedere con la vidimazione del formulario e stampa dello stesso dovrà effettuare l’autenticazione sul sito vivifir.ecocamere.it attraverso uno dei sistemi riconosciuti (SPID, CN, EACO), per conto della propria azienda e creare il suo blocco di formulari.

Tramite l’applicazione ViViFir posso compilare il formulario prima di stamparlo?

No, l’applicazione ViViFIR rappresenta un servizio di vidimazione virtuale e non è un software gestionale per la compilazione dei formulari. Il formulario vidimato dovrà essere stampato e compilato manualmente oppure l’utente potrà stampare su di esso i dati in formato digitale mediante utilizzo di software gestionale altre procedure di automazione d’ufficio.

Posso compilare il formulario che ho scaricato dal sito ViViFIR con un editor PDF?

No, in quanto il file che viene scaricato è in formato PDF/A e quindi non modificabile con un editor di PDF. In tal caso dovranno essere stampate le due copie del formulario e dovranno essere compilate a mano.

In alternativa esistono i sistemi di interoperabilità con i propri sistemi gestionali in uso, se la software house li ha messi a disposizione.

Posso verificare se un formulario è effettivamente generato tramite il servizio ViViFIR?

Si. Sul portale vivifir.ecocamere.it è disponibile il servizio di verifica. Inserendo il numero seriale del formulario è possibile verificare una serie di informazioni quali: data di generazione, impresa o ente che lo ha richiesto, Camera di Commercio di competenza che vidimato virtualmente il formulario.

Quante volte posso stampare il formulario che ho scaricato?

Ogni formulario scaricato va stampato e utilizzato per un solo trasporto

E’ possibile fotocopiare il formulario che ho scaricato per avere più copie a disposizione?

Il formulario, stante quanto disposto dalla norma, deve essere prodotto in due copie. Ognuna delle due copia deve essere contraddistinta dal soggetto di appartenenza (Produttore o Destinatario) attraverso l’apposizione di una barra nella casella posta in calce al documento.

Quanto costa vidimare virtualmente i formulari?

Il servizio è gratuito.

Per quanti intendono procedere con l’accesso al servizio ViViFIR, riportiamo di seguito una brevissima sintesi delle istruzioni operative e vi rimandiamo per un approfondimento al sito vivifir.ecocamere.it

Accesso al servizio

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante propria identità legale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema ViViFIR verifica che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di un ente viene invece inviata richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presene in Indica PA.

Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i propri dati anagrafici può effettuare le seguenti operazioni:

  • Operare in prima persona
  • Delegare una o più persone, che accederanno anch’esse mediante propria identità legale, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone (subdelega)
  • Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo da fornire al software gestionale per l’interoperabilità.

Vidimazione

L’utente autenticato potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto.

Le modalità sono:

  • Online accedendo al portale ViViFir. Il sistema dopo aver generato il numero univoco del formulario consente allo stesso di produrre un modello prefincato in formato conforme a quanto previsto dal DM 1 Aprile 1998 n. 145 e contraddistinto da un QR Code. L’utente potrà stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
  • Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. Tale modalità prevede l’interfaccia con i servizi applicativi e l’autenticazione mediante credenziali tecniche richieste in precedenze.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Albo Gestori Ambientali – Procedimenti disciplinari e codici 99 nuove circolari

Il 29 giugno l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato le circolari 6 e 7 fornendo chiarimenti sull’utilizzo dei codici CER 99 e sulla validità dei procedimenti disciplinari. Circolare 6 del 29 Giugno 2020 In risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di alcune sezioni regionali circa l’utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamenti da disposizioni normative, il Comitato Nazionale scrive che già con la circolare 661 del 19/04/2005 furono fornite informazioni in merito. Infatti tale circolare stabiliva che “nel caso di utilizzazione dei codici che terminano con le cifre 99, dovranno essere descritte, nella documentazione a corredo della domanda di iscrizione e/o variazione, le tipologie di rifiuti che l’impresa effettivamente gestisce o intende gestire. Ad ogni buon fine si rammenta che, per classificare correttamente i rifiuti, l’impresa deve seguire la procedura descritta dalla normativa vigente” La circolare del 2020 ribadisce quanto abbiamo già avuto modo di scrivere in passato ovvero che è responsabilità del Produttore la corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti (caratterizzazione e classificazione). Qualora la descrizione del rifiuto non sia già stata individuata da norme regolamentari quali il DM 5 Febbraio 1998, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi, il DM 161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e DM 8 Aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni Regionali devono procedere all’esame dei codici CER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
  1. Il codice CER deve essere adeguatamente descritto (proprio in virtù della generalità di tali codici CER);
  2. Deve essere presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descrive le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione 2014/995/UE e del Regolamento 1357/2014 (viene quindi rimarcata la piena responsabilità del Produttore nel processo di classificazione dei propri rifiuti che non può essere demandata ad altri)
Circolare 7 del 29 Giugno 2020 La circolare n. 7 del 29 Giugno 2020 giunge in risposta alle richieste di chiarimenti da parte delle sezioni regionali in riferimento alla seguente tematica: Se in sede di procedimento disciplinare le variazioni, intervenuta sui soggetti di cui all’art. 10 comma 1, del DM 120 /2014 in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, assumano rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione. Il Comitato Nazionale riferisce che gli iscritti all’Albo hanno il dovere di mantenere le condizioni e i requisiti prescritti per tutta la durata dell’iscrizione e che questi devono immediatamente attivarsi nel momento in cui si manifesti una mancata rispondenza della situazione di fatto rispetto alle previsioni normative al fine di ripristinare la situazione. Ciò premesso, in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art.21 del DM 120/2014 la sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l’applicazione delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte dei quest’ultimo dalla contestazione degli addebiti.

Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali – 2-ter e 4 –bis (parte seconda)

Nel precedente articolo abbiamo parlato della nuova categoria 4-bis, delle motivazioni che hanno spinto l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ad istituirla e quali sono le modalità operative per poterla ottenere.

 

In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.

 

La categoria 2-ter  è stata istituita con la delibera 3 del 4 Giugno 2018.

L’iscrizione in categoria 2-ter è ottenibile mediante iscrizione in procedura semplificata ed è riservata alle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Come si evince la cerchia di soggetti che possono usufruire di tale iscrizione è piuttosto ristretta e ben identificata, ed altresì ristretta è la tipologia di rifiuti che possono essere raccolti.

Da parte di chi scrive si solleva un certo scetticismo in merito al fatto che le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possano avere necessità di raccogliere esclusivamente rifiuti metallici.

 

Requisiti per l’iscrizione

Per iscriversi in categoria 2-ter le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono essere in possesso dei seguenti requisiti

  • Essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritti ai cittadini italiani;
  • Non essere in stato di interdizione o inabilitazione ovvero in interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • Non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P. e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pensa, nei seguenti:
    • Condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
    • Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;
  • Essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
  • Non devono sussistere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159 del 6 Settembre 2011;
  • Non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  • Non abbiano reso false dichiarazione o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste

Tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati

Codice CER
Descrizione
15.01.04
Imballaggi metallici
20.01.40
Metalli
20.03.07
Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

 

I rifiuti indicati in tabella dovranno essere di proprietà del soggetto autorizzato in forza di un contratto di acquisto o di una donazione. E’ chiaro che tale proprietà dovrà essere dimostrabile.

Le attività di raccolta e trasporto potranno essere svolte solo per 4 giornate nell’arco dell’anno civile e per un quantitativo complessivo di massimo 100 tonnellate.

 

Procedura di iscrizione

L’iscrizione in categoria 2-ter potrà avvenire mediante procedura telematica e dovrà essere dichiarata la sede dell’associazione di volontariato e dell’ente religioso, il possesso dei requisiti indicati in precedenza, i codici CER che si intendono raccogliere e trasportare.

Costi:

Diritti di segreteria: 10 €

Diritti annuali di iscrizione: 50 €

Marche da bollo: 32 €

Tassa di concessione governativa: 168 €

 

Iscrizione temporanea di veicoli concesso in uso

Data la particolare tipologia di soggetti ai quali è riservata l’iscrizione, è prevista per loro la possibilità di iscrivere temporaneamente dei veicoli concessi in uso (anche per le altre categorie esiste in realtà questa possibilità ma è leggermente più complessa dato che i tempi di utilizzo sono mediamente più lunghi).

Per poter utilizzare mezzi concessi in uso è necessario presentare una domanda di variazione alla sezione regionale di competenza, attestando l’idoneità del mezzo al trasporto di rifiuti. Tale richiesta dovrà essere presentata almeno 10 gg prima dell’evento organizzato e dovrà essere data prova di intesa già stabilita con i Comuni territorialmente competenti.

Così come avviene per le altre categorie, il mezzo concesso in uso dovrà essere nella piena disponibilità dell’associazione di volontariato o ente religioso che ne fa richiesta, secondo le disposizioni della disciplina autotrasporto e già specificato nelle circolari dell’Albo del 9 Settembre 2013 n. 995 e del 30 Aprile 2015 n. 345.

Alla presentazione della richiesta di variazione, la sezione dell’albo rilascerà apposito documento di atto di notorietà per l’utilizzo del veicolo.

Per tutta la durata dell’evento e dalla data di decorrenza del documento appena citato, il mezzo sarà iscritto nell’autorizzazione del soggetto che ne ha fatto richiesta. Ciò vuol dire che se tale veicolo è di proprietà di un’impresa già iscritta all’Albo, per tale periodo essa non ne potrà usufruire.

Il veicolo potrà essere utilizzato dal soggetto richiedente esclusivamente per la raccolta, trasporto e conferimento in impianto dei rifiuti autorizzati.

Il giorno successivo all’evento, il mezzo viene rimosso dall’autorizzazione del richiedente e rientra nella disponibilità dell’imprese cedente. Se quest’ultima è iscritta all’Albo, il veicolo è nuovamente utilizzabile per il trasporto di rifiuti nella propria autorizzazione.

 

Per informazioni e consulenza siamo a vostra completa disposizione.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali. 4bis e 2ter (parte prima)

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.

Come sappiamo bene, la tracciabilità dei rifiuti riveste un ruolo importante sul nostro territorio. Per i rifiuti oggetto di queste due categorie l’importanza è duplice. Da un lato abbiamo quella legata alla anzidetta tracciabilità dei rifiuti, dall’altra abbiamo quella legata al voler economico dei rifiuti metallici.

Perché è importate tracciare i rifiuti raccolti?

Le imprese coinvolte dalla categoria 4-bis, di cui parleremo in questo articolo, sono perlopiù piccole imprese, ditte individuali che raccolgono metalli dai privati o lungo le vie urbane.

Le imprese senza autorizzazione che raccolgono rifiuti e li conferiscono negli impianti generato due problematiche non indifferenti.

Da un lato l’assoluta mancanza di tracciabilità dei rifiuti (problema ambientale riassumibile in: Dove finiscono i nostri rifiuti?), dall’altra, la generazione di un mercato nero. Se i rifiuti non sono tracciati ed è difficile farli conferire in un impianto come puoi fatturarli? Spesso le manovre poste in atto per aggirare il problema rendono il percorso di indagine più complesso ma alla fine gli organi di vigilanza sono in grado di ricostruire l’intero percorso.

Gli impianti sappiamo essere soggetti ad autorizzazione e pertanto hanno l’obbligo di monitorare ingressi ed uscite in termini documentali e di peso del rifiuto.

D’altro canto però bisogna osservare che piccole imprese che avessero voluto stipulare operare in questo settore rischiavano spesso di essere fuori mercato a causa dei costi di gestione della propria impresa più elevati di chi invece nulla aveva da dichiarare.

Ecco quindi che nasce la categoria 4-bis. Questa viene in soccorso di piccoli imprenditori che vogliono (e devono da ora) mettersi in regola ed autorizzare i propri automezzi. Fortunatamente non è una categoria ordinaria con i relativi costi ed adempimenti che in passato hanno scoraggiato chi voleva intraprendere questo settore, ma è una semplificata e quindi consente un facile accesso al mercato con pochissime risorse.

Vediamo ora nel dettaglio cosa permette di fare la categoria 4-bis

Con la delibera 2 del 24 Aprile 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituisce formalmente la categoria 4-bis per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

La delibera è in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 124 della Legge 4 Agosto 2017 che dispone la individuazione di modalità semplificate per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

Innanzitutto è opportuno sottolineare che l’iscrizione in categoria 4-bis esclusa la contemporanea iscrizione nelle altre categorie dell’Albo relative al trasporto di rifiuti.

Requisiti per l’iscrizione:

  • Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese o al REA come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metalli con codice ATECO 46.77.10;
  • Le imprese che intendono iscriversi alla categoria 4-bis devono avere i seguenti requisiti;
    • Essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritti ai cittadini italiani;
    • Siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
    • Non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero in interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    • Non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P. e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pensa, nei seguenti:
      • Condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
      • Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;
    • Siano in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
    • Non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159 del 6 Settembre 2011;
    • Non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
    • Non abbiano reso false dichiarazione o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste
  • Dimostrare la disponibilità di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Ai fini dell’iscrizione i codici CER che possono essere trasportati, fino ad un massimo annuale di 400 tonnellate sono:

CER
Descrizione
020110
Rifiuti metallici
120101
Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120103
Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non pulverulenti)
120121
Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
120199
Rifiuti ferrosi e non ferrosi
150104
Imballaggi metallici
170401
Rame, bronzo, ottone
170402
Alluminio
170403
Piombo
170404
Zinco
170405
Ferro e acciaio
170406
Stagno
170407
Metalli misti
170411
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
200140
Metalli
200307
Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

 

Per poter iscrivere la propria impresa in categoria 4-bis, la procedura è telematica ed occorre autocertificare l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati.

Costi per l’iscrizione

Diritti di segreteria: 10, 00 €

Diritti annuali di iscrizione: 50,00 €

Marche da bollo: 32,00 €

Tassa di concessione governativa: 168,00 €

 

Per informazioni e supporto al fine di poter iscrivere la propria impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali potete contattarci telefonicamente o a mezzo mail.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

E’ importante iscriversi in cat. 2 bis per il trasporto dei propri rifiuti

logo_laForgiaOgni attività umana genera rifiuti. E’ un punto fermo e fondamentale che  non bisogna mai trascurare quando parliamo di gestione dei rifiuti o di punto di arrivo di tutti i nostri progetti che includano la riduzione della produzione dei rifiuti.

Se si parte da questo assunto appare chiaro che la riduzione della nostra impronta ambientale sul pianeta consiste, in gran parte, nel riuscire a produrre meno rifiuti o rifiuti altamente riciclabili. Ma non è solo questo, perché produrre meno rifiuti o produrne di riciclabili significa avere a disposizione anche degli impianti che siano in grado di trattarli, e facendo un ulteriore passo indietro, appare chiaro che in qualche maniera i rifiuti devono viaggiare dal luogo di produzione fino all’impianto. Questo “viaggio” rappresenta il cuore dell’articolo ossia il trasporto di rifiuti.

Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.

 Questa è la fase che per alcuni versi risulta spesso critica, sottovalutata e che invece è esposta a numerosi controlli da parte degli organi di vigilanza.

Leggendo il Testo Unico Ambientale, il d.Lgs. 152/2006 con tutte le sue modificazioni accorse durante gli anni è facile comprendere come per il trasporto di rifiuti vi siano più modalità.

Tralasciando quelle che passano per il trasporto su gomma, rotaia, nave ed aereo, ciò su cui ci soffermeremo in questo articolo è una particolare modalità autorizzativa di trasporto.

Chi è già addentro alla tematica, saprà benissimo che sul mercato esistono operatori professionali che trasportano rifiuti. Affinché ciò sia possibile è necessario che essi siano autorizzati, innanzitutto con una licenza di trasporto merci la quale può essere di due tipi:

  • Trasporto di merci per conto di terzi;
  • Trasporto di merci in conto proprio.

La differenza tra l’una e l’altra è molto profonda, spesso incompresa o trascurata da chi opera sul mercato ma che pone una evidente linea di demarcazione sulle attività che possono essere svolte.

Prima di addentrarci nel merito di quello che è l’argomento principale di questo articolo, è bene spendere due parole su queste due licenze.

Se un’azienda di trasporto è in possesso di una licenza di trasporto di merci per conto di terzi essa fa del trasporto la propria attività economica, pertanto ciò comporta lucro e le destinazioni delle merci possono essere le più disparate. Trasferendo questo concetto nel settore dei rifiuti ciò vuol dire che un trasportatore in possesso di una tale licenza e di una autorizzazione in regime ordinario, ossia iscritta in categoria 1 e/o 4 e/o 5 presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, potrà trasportare i rifiuti prodotti da terzi presso un qualsiasi impianto di destinazione a condizione che il trasportatore e l’impianto siano autorizzati per il codice CER del rifiuto in oggetto.

Ciò non è valido invece quando parliamo di un trasportatore che è in possesso di una licenza di trasporto conto proprio. Tale licenza viene rilasciata unicamente per le merci e beni che fanno parte delle attività dell’oggetto sociale dell’impresa. Un’azienda con questo tipo di licenza potrà iscriversi comunque all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 4 e/o 5 e potrà trasportare rifiuti solo verso e da il proprio impianto di stoccaggio e/o trattamento. Ciò significa che l’Albo Gestori Ambientali nel rilasciare le  relative autorizzazioni terrà ben presenti quali sono i codici CER oggetto dell’impianto autorizzato di proprietà dell’azienda.

Fatta questa breve ma necessaria premessa, spesso sottovalutata anche dai produttori di rifiuti, il primo promemoria che dobbiamo segnalare ai suddetti produttori, ma anche ai trasportatori, è proprio quello di verificare sempre le autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di cui ci si avvale. Non è infatti inusuale che qualche trasportatore utilizzi una licenza conto proprio per il trasporto di rifiuti conto terzi. Chiaramente ciò non va bene in termini di concorrenza con aziende che hanno seguito l’intero iter per ottenere la licenza conto terzi, né da un punto di vista normativo.

 Fortunatamente i controlli su strada sono abbastanza frequenti per questo tipo di attività e gli illeciti vengono a galla. Ma per i produttori è importante effettuare questa verifica dato che è proprio in capo ad essi la responsabilità del controllo delle autorizzazioni dei propri fornitori.

Se non siete sicuri delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di cui vi avvalete, non esitate a contattare un consulente ambientale. Egli saprà indicarvi sempre la via giusta da percorrere ed eviterà che incorriate in sanzioni.

Addentriamoci ora nel vivo dell’argomento di questo articolo. Parleremo sempre di trasporto di rifiuti, ma faremo riferimento ad una particolare tipologia di autorizzazione che è possibile ottenere per agevolare il proprio lavoro.

Le aziende che operano sui cantieri o che fanno della propria attività principale la manutenzione e quindi operano spesso fuori dalla propria sede, al termine delle attività generalmente producono dei rifiuti.

Questi rifiuti, in quanto tali devono essere gestiti e sono soggetti alla disciplina generale del decreto legislativo n. 152/2006.

Per poter trasportare rifiuti è essenziale che l’azienda che ha prodotto i rifiuti sia in possesso delle autorizzazioni necessarie per poterlo fare, ed è in questo caso che ci viene incontro l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la categoria 2-bis, un tempo denominata “Light” o “semplificatissima”.

Questo particolare regime autorizzativo permette alle aziende che operano fuori sede di poter trasportare i propri rifiuti dal luogo di produzione presso un impianto di trattamento.

La richiesta di iscrizione in categoria 2-bis evita al produttore di rifiuti di incorrere in sanzioni per trasporto illecito di rifiuti. Capita spesso di confrontarsi con imprenditori che trasportano, inconsciamente, rifiuti dai cantieri presso i propri depositi esponendosi al rischio di sanzioni.

Proprio in questi giorni si assiste ad un susseguirsi di notizie di denunce ed arresti proprio per la gestione illecita di rifiuti, ed è quindi opportuno cercare di conoscere meglio le proprie attività lavorative e verificare se si sta operando correttamente o meno ed apportare le giuste correzioni.

Autorizzare la propria azienda in categoria 2-bis permette di mettersi al riparo da tutto ciò ed il tutto con una spesa minima.

Personalmente consiglio sempre di farla in quanto torna molto utile quando si vogliono trasportare i propri rifiuti presso un impianto di trattamento in completa tranquillità. Inoltre questa tipologia di autorizzazione permette anche di ottenere dei consistenti risparmi. Infatti laddove non si hanno mezzi autorizzati, si è costretti ad affidarsi a trasportatori terzi che vengano in cantiere e prendano in carico il rifiuto per trasportarlo presso l’impianto di trattamento. Ciò comporta spesso ritardi ed ovviamente costi aggiuntivi di trasporto che potrebbero essere ammortizzati dall’impresa.

Pertanto non c’è bisogno di spaventarsi quando si parla di rifiuti, sono gli scarti della nostra produzione e devono essere gestiti correttamente.

Nel momento in cui siamo certi che la nostra gestione è corretta e conforme alle normative vigenti, trasportare i propri rifiuti diviene una semplice attività accessoria alla normale operatività aziendale.

Per ottenere l’autorizzazione è necessario effettuare una richiesta formale di iscrizione alla sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. La richiesta prevede la compilazione di una serie di documenti formali che riguardano:

  • L’imprenditore;
  • L’impresa;
  • Gli automezzi che si intendono autorizzare;
  • I codici CER dei rifiuti che si intendono autorizzare.

Se per le prime due voci la documentazione è abbastanza standard e non diversa da qualsiasi altra richiesta fatta ad un ente pubblico per la richiesta di una qualsivoglia forma di autorizzazione, per le informazioni inerenti gli automezzi è necessario fornire i dati tecnici degli stessi. Infatti l’autorizzazione è ristretta agli automezzi idonei al trasporto di rifiuti.

Per quanto riguarda invece i codici CER da trasportare, dato che l’autorizzazione è concessa per il solo trasporto dei rifiuti prodotti dalle proprie attività, gli unici rifiuti che l’albo autorizza a trasportare sono quelli compatibili con l’oggetto sociale dell’impresa.

Ciò vuol dire che per un impresa di costruzioni edili, saranno concessi i codici CER riguardanti proprio la demolizione e costruzione, ossia quelli della famiglia 17.xx.yy, ma non quelli relativi alla selvicoltura, per fare un esempio, e viceversa, le aziende che svolgono attività di manutenzione giardini, non potranno ottenere ad esempio il trasporto di rifiuti elettrici ed elettronici perché non compatibili con l’oggetto sociale.

A differenza delle categorie ordinarie di iscrizione all’Albo, per la categoria 2-bis non è prevista la nomina di un Responsabile Tecnico e non sono richieste fidejussioni.

Ovviamente ci sono delle limitazioni.

Non è possibile ottenere l’autorizzazione al trasporto di tutti i codici CER dei rifiuti, come scrivevamo poc’anzi, e per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, è possibile trasportarli solo nella misura di 30 Kg/litri al giorno.

Certo la limitazione è molto stringente ma è anche conforme alle attività che le imprese che richiedono questo tipo di autorizzazione svolgono. Inoltre è necessaria per evitare che questo regime autorizzativo semplificato diventi una sorta di escamotage per il trasporto di rifiuti pericolosi.

Come sempre a causa delle nostre cattive abitudini, il legislatore ha dovuto elaborare delle forme di tutela per l’Uomo e l’Ambiente.

Sul fronte SISTRI, con le modifiche introdotte all’ormai imponente e debole comparto normativo di riferimento, le aziende che richiedono l’autorizzazione in categoria 2-bis per i rifiuti pericolosi, non sono obbligate ad iscriversi.

Di contro invece è sempre obbligatorio l’utilizzo dei formulari di identificazione rifiuti, per assicurare la completa tracciabilità dei rifiuti, siano essi pericolosi che non pericolosi.

Va ricordato che i formulari di identificazione rifiuti ,prima di poter essere utilizzati devono essere vidimati presso le camere di commercio.

Come tutte le autorizzazioni rilasciate dall’Albo Gestori Ambientali, anche questa è soggetta ad un diritto annuale di iscrizione, ma a differenza delle categorie ordinarie è molto basso e pari a 50,00 euro. Tale diritto va pagato entro il 30 aprile di ogni anno.

Le autorizzazioni ottenute hanno una validità di 10 anni e possono essere rinnovate presentando apposita documentazione.

A fronte di un costo di mantenimento annuale dell’iscrizione così basso, ritengo sia utile e necessario per le imprese esserne dotate per evitare sanzioni il cui importo è di gran lunga superiore.

E’ importante segnalare che l’Albo Gestori Ambientali provvede ogni anno a verificare, tramite gli attuali sistemi telematici, quali sono le aziende in regola con il pagamento dei diritti annuali, provvedendo alla sospensione d’ufficio dell’autorizzazione per le aziende inadempienti. L’autorizzazione ritorna ad essere vigente nel momento in cui l’imprese provvede al pagamento del diritto di iscrizione.

Siamo una società che vede ancora i rifiuti come qualcosa di sospetto da cui tenersi alla larga mentre sarebbe tempo di iniziare a rivoluzionare il nostro pensiero guardando i rifiuti come delle risorse che devono  essere introdotte nei cicli di riciclaggio.

Noi tutti abbiamo potuto assistere alle notizie di interramento di rifiuti, smaltimenti illeciti ecc.. se invece iniziassimo a conoscere meglio ciò che ci terrorizza probabilmente saremmo in grado di gestire correttamente tutte le nostre risorse senza arrecare più danno all’Ambiente e di conseguenza a noi stessi.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com