Decreto 119/23 – Preparazione al riutilizzo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 01/09/2023 del Decreto 10 Luglio 2023 n. 119, l’economia circolare si arricchisce di un ulteriore tassello (con un ritardo di non poco conto).

Infatti il decreto introduce il Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata ai sensi dell’art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.

Il decreto, composto da 10 articoli e 2 allegati va ad allargare i titoli autorizzativi per la gestione dei rifiuti sebbene si collochi nella prima fascia ovvero quello delle comunicazioni.

Data l’esigenza, per alimentare l’economia circolare, di nuove strutture, anche più snelle, in grado di riparare i nostri beni per prolungarne la vita utile, riducendo così la produzione dei rifiuti, il varo di questo decreto apre a molte opportunità.

Tra le nuove definizioni che vengono introdotte e che occorre leggere con attenzione per una corretta lettura del decreto:

  • «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro di cui alla lettera f) ; c)
  • «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; il gestore del centro di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65; il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;
  • «Amministrazione»: la Provincia o la Città metropolitana territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’applicazione della procedura semplificata di cui all’articolo 4;
  • «comunicazione di inizio attività»: la comunicazione di cui all’articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • «centro di preparazione per il riutilizzo (centro)»: l’impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
  • «schedario»: il registro tenuto presso ogni centro, in cui sono annotati i dati di cui all’articolo 6, comma 3;
  • «codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell’ambito delle successive operazioni;
  • «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all’allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7;
  • «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate i soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, presentano condizioni di fragilità e debolezza ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per poter avviare una attività di preparazione al riutilizzo, il decreto prevede che si operi in conformità all’art. 216 commi e 2. L’esercizio delle operazioni è avviato decorsi 90 gg dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministratore territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal regolamento.

La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, deve essere compilata secondo l’allegato 2 del decreto.

Per quanto riguarda la preparazione al riutilizzo dei RAEE, rifiuti che ben si prestano a questo tipo di attività, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, entro 60 gg dalla presentazione della comunicazione. La visita viene svolta ai fini di verifica di conformità della struttura alle prescrizioni di cui agli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014.

Quali sono i rifiuti esclusi dalla preparazione al riutilizzo?

Art. 3 comma 4

  • i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  • i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
  • pile, batterie e accumulatori;
  • pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
  • i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  • i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  • i veicoli fuori uso.

Sono inoltre esclusi anche i rifiuti allo stato liquido ed aeriforme, rifiuti radioattivi e articoli pirotecnici. In ogni caso occorre far riferimento alla tabella 1 dell’allegato 1 che riporta tutti i codici EER ammessi.

Nota importante riguarda il tanto discusso doppio R13 che anche in questo caso viene esplicitato:

Il passaggio tra centro di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazioni di recupero R13 è consentivo esclusivamente per una sola volta ai soli fini di cernita.

Link al Decreto 119/2023

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

Guida alla gestione del deposito temporaneo

Nell’ambito delle attività di corretta gestione dei rifiuti che un ente o un impresa devono porre in essere per garantire la piena compliance normativa della propria gestione, il deposito temporaneo rappresenta uno dei tasselli fondamentali. Il deposito temporaneo rappresenta una sorta di luogo transitorio nel quale i rifiuti devono sostare in attesa che, dopo la loro produzione, vengano presi in carico dal trasportatore per essere conferiti presso impianti di recupero/smaltimento.

Nella realtà la definizione normativo è leggermente più complessa ma il concetto espresso dovrebbe aver reso ben chiaro il concetto anche ai non addetti ai lavori.

Come saprete, normalmente, lo stoccaggio di rifiuti è una attività soggetta ad autorizzazione ambientale, nelle varie forme ammesse dalla norma, ma per  i Produttori iniziali di rifiuti, il legislatore ha previsto, sin dal D.Lgs. 22/97, la possibilità di avvalersi di una deroga denominata appunto “Deposito temporaneo”.

Troppo spesso gestito con leggerezza, il deposito temporaneo se non è rispondente ai dettami normativi espone il proprio gestore (Produttore iniziale di rifiuti) a dei rischi dal punto di vista sanzionatorio ed anche penale.

Infatti il deposito temporaneo, in virtù della propria forma derogatoria, può essere gestito in assenza di autorizzazione a condizione che ogni aspetto normativo imposto dal legislatore venga rispettato contemporaneamente. E’ quanto succede con il sottoprodotto, per esempio.

Il mancato rispetto di anche uno solo dei vincoli normativi rende l’intera gestione labile e passibile di sanzione.

La nostra esperienza professionale ci ha mostrato, negli anni, che molto spesso i Produttori di rifiuti, che della gestione dei rifiuti non ne fanno il proprio core business ma subiscono tale gestione come effetto collaterale della propria attività, non sono sempre a conoscenza di tutte le disposizioni normative che gravitano intorno al deposito temporaneo e ciò, chiaramente, in un’azienda che intende raggiungere la compliance, crea una forte criticità che necessita di risoluzione.

A tal proposito abbiamo creato un Vademecum interamente dedicato al deposito temporaneo e rivolto ai Produttori iniziali di rifiuti che vogliono impostare correttamente il proprio deposito temporaneo ed essere anche coscienti di quali sono le soluzioni che il legislatore prevede per ogni casistica. In alcuni casi, come potrete leggere nella guida, le soluzioni fanno riferimento anche a norme di vecchia data ma non ancora abrogate; in altri casi invece si tratta di usare semplicemente il buon senso.

Avere a disposizione una guida che accompagni l’imprenditore, o il RSPP o il preposto, nella corretta gestione dei rifiuti diventa un valido supporto quotidiano per poter effettuare verifiche interne o impostare nuovi sistemi di gestione che siano compliance.

Abbiamo cercato di scrivere una guida che avesse un linguaggio semplice ed accessibile e che si ponga realmente come un valido supporto per le attività aziendali ben consci che, molto spesso, le imprese sono concentrate molto sui propri progetti aziendali con il rischio di non dedicare la giusta attenzione anche alla gestione dei rifiuti la quale, con le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, crea delle forti criticità.

A volte sono sufficienti pochissimi gesti per mettere al riparo da rischi la propria azienda.

Ambiente&Rifiuti è come sempre a disposizione dei propri clienti per supportarli in ogni fase della corretta gestione rifiuti, anche nella corretta implementazione e gestione del deposito temporaneo.

Scarica ora la tua copia del “Vademecum Gestione Deposito Temporaneo Rifiuti” ed inizia ad adeguare il tuo deposito temporaneo ed evita sanzioni.

In caso di necessità i nostri consulenti sono sempre a tua completa disposizione e puoi contattarci tramite l’area contatti

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la corretta gestione dei rifiuti

 

Pausa estiva terminata…si torna alla compliance

Con il rientro dalla pausa estiva è tempo di riprendere le ordinarie attività lavorative e tra queste rientrano anche quelle relative alla compliance normativa in tema di gestione dei rifiuti.

Per evitare di ritrovarsi con una mole di lavoro ingestibile, il consiglio che diamo, come ogni anno, è quello di ritagliarsi del tempo per verificare che, alla ripresa delle attività, l’intero sistema di gestione dei rifiuti aziendale sia in perfetto ordine e pronto a ripartire.

All’interno di questo breve articolo vi lasciamo qualche suggerimento per fare una verifica interna e correggere eventuali criticità.

Il sopralluogo del deposito temporaneo è d’obbligo. In questo modo potremo verificare se la situazione presente prima della pausa estiva, in particolare se le ferie sono scaglionate per il personale, è ancora attuale.

Ricordiamo che quanto presente nel deposito temporaneo dovrebbe corrispondere con quanto indicato nel registro di carico e scarico. Pertanto il sopralluogo dovrebbe essere effettuato tenendo disponibile una sintesi delle giacenze registrate proprio sul nostro registro rifiuti.

Se dovessimo riscontrare delle anomalie, quali ad esempio, una produzione non registrata, dovremmo procedere con le relative annotazioni di carico. Anche in questo caso è opportuno ricordare che la norma impone un tempo massimo per le registrazioni di 10 giorni dalla produzione.

In aziende con una certa complessità gestionale è sempre utile avere a disposizione dei rapportini sui quali annotare periodicamente la produzione dei rifiuti prima di riportarli sul registro di carico e scarico.

Nel caso in cui invece dovessimo registrare una riduzione dei rifiuti rispetto a quanto annotato sul registro, prima della pausa estiva, allora dovremmo prodigarci nel verificare dove sono state lasciate le copie dei formulari mentre noi eravamo assenti.

La tracciabilità dei rifiuti è fondamentale, in particolare quando ci si assenta qualche giorno e la gestione dei rifiuti procede in autonomia anche senza la presenza fisica del referente designato.

Durante il sopralluogo del deposito temporaneo è sempre utile verificare che lo stesso sia correttamente segnalato e che ogni contenitore sia opportunamente etichettato secondo le disposizioni ambientali.

Non è insolito che durante la pausa estiva o al rientro dalla stessa, alcune buone abitudini tendano a perdersi ed è quindi necessario ricordare a tutti le procedure aziendali in essere per una perfetta compliance.

Se abbiamo provveduto ad avviare a recupero rifiuti poco prima della pausa, sarebbe utile verificare, ora a mente più lucida e senza la fretta che ci caratterizza prima di andare in ferie, se i formulari sono tutti compilati correttamente (se non lo abbiamo fatto prima), le copie accettate a destino rientrate regolarmente (la buona abitudine di richiedere ai trasportatori una copia digitale entro 48h dal conferimento permette di verificare subito eventuali criticità ed anomalie) e, buona norma sarebbe, fare un check della validità delle autorizzazioni dei nostri fornitori di servizi ambientali.

E’ importante rimarcare che è compito del Produttore verificare sempre, sin dalla sigla del contratto di servizio con trasportatori, intermediari ed impianti, che le autorizzazioni di tutti i soggetti che parteciperanno alla gestione dei nostri rifiuti, siano effettivamente in corso di validità e compatibili con i rifiuti che stiamo loro affidando.

A tal proposito riteniamo utile richiamare la Sentenza della Corte di Cassazione 30 Marzo 2023 n. 13310 con la quale si sottolinea l’obbligo per i Produttori di rifiuti di verificare che la targa del mezzo che prende in carico i nostri rifiuti, il giorno del ritiro, sia effettivamente autorizzata e preveda il trasporto del codice CER riportato sul formulario.

Ricorda: le responsabilità ambientali non sono delegabili.

Anche se tutti gli attori della filiera applicano un sistema di controllo incrociato delle autorizzazioni del soggetto che li precede e li segue nella filiera, l’errore umano di distrazione è sempre dietro l’angolo!

E ora che abbiamo fatto questo breve check delle nostre attività possiamo procedere con il verificare che tutto il nostro sistema di gestione sia effettivamente compliance.

  • Hai classificato correttamente i tuoi rifiuti?
  • Le analisi chimiche sono ancora valide?
  • Il tuo deposito temporaneo rispetta i dettami normativi del D.Lgs. 152/2006 nella sua gestione complessiva?
  • Le procedure aziendali per la gestione dei rifiuti sono aggiornate e soprattutto applicate? A che serve avere delle procedure se queste non vengono utilizzate?
  • Hai verificato se i tuoi rifiuti devono viaggiare in ADR?
  • Se hai risposto si alla domanda precedente, hai un consulente ADR che si supporti in tutte le fasi? Ricorda che la responsabilità delle informazioni da riportare sul formulario è tua e non del trasportatore.
  • I tuoi collaboratori sono formati nella gestione dei formulari? Ricorda che è tua responsabilità compilare il formulario e verificare che tutti i dati inseriti siano corretti e non del trasportatore. La norma, all’art. 193 comma 17, dispone che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione rifiuti dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Il Produttore di rifiuti, come primo attore della filiera, ha diverse responsabilità e deve prenderne coscienza al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire una corretta gestione dei rifiuti.

Pronti a ripartire?

Ambiente&Rifiuti come sempre è a vostra disposizione per fornirvi il supporto necessario per il raggiungimento della piena compliance normativa.

Trasporto rifiuti: Il Produttore deve verificare la targa del mezzo

Come ben sappiamo, il Produttore dei rifiuti è il primo attore della filiera di gestione dei rifiuti e su di esso ricadono diversi obblighi e responsabilità che è importante imparare a conoscere per difendersi da errori e sanzioni.

La gestione dei rifiuti è basata, sostanzialmente, su un sistema di controlli ridondanti che se posti correttamente in essere garantiscono un efficiente funzionamento dell’intera filiera, ma alcuni controlli sono tipici di un solo soggetto della filiera.

Tra li obblighi che gravano sul Produttore, ricordiamo esserci: la classificazione dei rifiuti, la corretta gestione del deposito temporaneo, la corretta tenuta delle scritture ambientali, la verifica delle autorizzazioni degli operatori ai quali affida i propri rifiuti ecc…

Il processo di verifica delle autorizzazioni dei trasportatori può essere articolato in due fasi operative. La prima prevede che il Produttore si accerti, preferibilmente all’atto della sottoscrizione del contratto, che l’operatore sia effettivamente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il codice EER specifico del rifiuto che deve essere trasportato e la seconda fase riguarda la verifica della targa del mezzo che prende in carico i rifiuti per trasportarli presso l’impianto di recupero/smaltimento autorizzato.

Ai fini della esecuzione di un corretto trasporto di rifiuti dalla sede del Produttore all’impianto di destino, l’impresa che effettua tale attività deve essere obbligatoriamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria.

Ricordiamo che: la verifica dell’iscrizione all’Albo del trasportatore non deve essere effettuata a valle dell’esecuzione del trasporto. Se l’impresa di trasporto non fosse autorizzata al trasporto rifiuti si configurerebbe un trasporto in difetto di autorizzazione che è sanzionabile. Come già anticipato, è opportuno che la verifica sia effettuata all’atto della individuazione del trasportatore o all’atto della sottoscrizione del contratto avendo cura di verificare estremi di iscrizione e validità dell’iscrizione stessa affinché copra il periodo di trasporto.

Per quanto riguarda la verifica delle targhe dei mezzi (compresi i rimorchi) in disponibilità del trasportatore, la necessità di procedere ad una verifica di dettaglio, prima che il trasporto abbia inizio è dettata dall’aver certezza, per il Produttore, che la targa del mezzo che prenderà in carico i rifiuti sia effettivamente iscritta all’Albo e che sia autorizzata al trasporto dello specifico codice EER.

Non è assolutamente vera l’affermazione secondo la quale tutte le targhe in disponibilità del trasportatore siano autorizzate per gli stessi codici CER in quanto ogni mezzo potrebbe avere caratteristiche particolari per le quali alcuni codici CER non sono necessari, per l’impresa, o non è possibile trasportarli.

I motivi per i quali una targa possa non essere iscritta all’Albo all’atto del ritiro dei rifiuti presso la sede del Produttore possono essere diversi (ne riportiamo alcuni):

  • All’atto della richiesta di inserimento della targa in autorizzazione, chi ha compilato l’istanza ha dimenticato di allegare l’atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e quindi tale targa non potrà essere utilizzata fino al rilascio dell’apposito provvedimento che, ricordiamo, non è immediato;
  • Chi ha disposto l’uso di una nuova targa per le attività operative potrebbe non essere al corrente che l’istanza non sia ancora stata depositata;
  • La targa è stata rimossa dall’iscrizione all’Albo per diversi motivi (ad esempio scadenza del titolo di disponibilità della stessa).

Come si può osservare quindi, il principio di controllo reciproco che grava su tutti i soggetti della filiera assume una importanza rilevante in quanto, sebbene gli operatori professionali siano già abituati a verificare la validità delle autorizzazioni dei soggetti che precedono o seguono nella filiera, la verifica della targa deve essere effettuata nel momento in cui il trasportatore sta prendendo in carico il rifiuto e non può essere demandata ad una fase successiva. Nella pratica, il controllo deve svolgersi prima di apporre la firma sul formulario.

Alla luce di ciò è importante prendere in considerazione la recente sentenza del 30 Marzo 2023 n. 13310 della Corte di Cassazione che pone in evidenza l’obbligo, per il Produttore, di verificare che la targa del mezzo al quale sta affidando i propri rifiuti sia effettivamente autorizzata.

I supremi giudici affermano che, nel caso in cui il trasporto avvenga mediante ausilio di un mezzo non iscritto all’Albo (attenzione: l’impresa era iscritta all’Albo), la responsabilità per gestione illecita di rifiuti a carico della società conferente è presente.

Da un punto di vista operativo, la verifica può essere effettuata:

  • richiedendo al conducente copia del provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali oppure
  • tramite accesso al portale albonazionalegestoriambientali.it che permette una verifica in tempo reale dello stato di iscrizione dell’impresa

Dedicare qualche minuto alla verifica delle autorizzazioni permette di ridurre al minimo potenziali errori e sanzioni.

Infatti, l’omissione di tale verifica, nel caso in cui si impieghi una targa non iscritta all’albo configura una problema di responsabilità per gestione illecita dei rifiuti a carico del Produttore in quanto, sebbene l’impresa sia formalmente iscritta, di fatto la targa specifica non lo è.

L’omissione di questo controllo non è contemplato dalla norma visto che, con l’art. 193 comma 4 indica chiaramente che il formulario è compilato, datato e firmato dal produttore o detentore e sottoscritto altresì dal trasportatore. Ma il comma 17 è ancora più esplicito:

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Considerando la generalità della norma appare chiaro che il Produttore ha un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti ed in particolare nella fase in cui sta affidando i propri rifiuti al trasportatore.

Pertanto, prima di apporre la propria firma sul formulario è buona abitudine (ed obbligo normativo) verificare che tutti i dati siano effettivamente corretti, dalla ragione sociale del produttore alla targa del mezzo di trasporto che effettuerà la movimentazione fino alla data e ora di inizio trasporto.

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

RAEE – I nuovi Raggruppamenti in vigore dal 5 Maggio

[AGGIORNAMENTO del 15/05/2023]

Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:

Con decreto 20 febbraio 2023, n. 40 è stato adottato il “Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185″. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 93 del 20 aprile 2023. 

Si segnala un refuso nell’Allegato 1 al citato decreto: il “Raggruppamento 2″ include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”. Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”.

La Direzione generale competente sta avviando la procedura finalizzata alla rettifica del refuso sopra evidenziato.

Link: https://www.mase.gov.it/notizie/decreto-raggruppamenti-raee

[fine aggiornamento – la tabella indicata nell’articolo è aggiornata]

L’evoluzione tecnologica ci ha abituati a gestire sempre più nuove forme di rifiuti e di pari passo all’evoluzione scientifica è necessario che la normativa si adatti e si evolva conseguentemente.

In tal senso le disposizioni normative sui RAEE fanno un passo avanti e dal 5 Maggio 2023 entrerà il DM Ambiente n.40 del 20 Febbraio 2023 che introduce i nuovi raggruppamenti RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta, di cui all’articolo 4, comma 1 lettera mm) del D.Lgs. 49/2014.

Il regolamento DM 40/23 sostituisce a tutti gli effetti l’allegato I del DM 185/2007 in risposta alla necessità di adeguamento, risalente al 15 Agosto 2018 che, come ricordiamo, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 49/2014, ampliava il campo di applicazione della disciplina RAEE a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche avviando la fase Open Scope.

Il DM stabilisce che i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come nella tabelle riportate qui di seguito.

Inoltre viene stabilito che, indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER (codici CER dei rifiuti) dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tabella recante i nuovi Raggruppamenti RAEE dei Centri di Raccolta

Raggruppamento 1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi
Le apparecchiature indicate ai punti 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2. dell’allegato IV del D.Lgs. 46/2014 di seguito elencate:
1.1 Frigoriferi
1.2 Congelatori
1.3 Apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi
1.4 Condizionatori, deumidificatori, pompe di calore
1.5 Radiatori ad olio
1.6 Altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua
4.2 Asciugatrici
Raggruppamento 2 – Altri Grandi Bianchi
Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell’allegato IV del D.Lgs. 46/2014 di seguito elencate:
4.1 Lavatrici
4.3 Lavastoviglie
4.4 Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
Raggruppamento 3 – TV e Monitor
Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cmq indicati al paragrafo 2 dell’allego IV del D.Lgs. 49/2014 di seguito elencati
2.1 Schermi
2.2 Televisori
2.3 Cornici digitali LCD
2.4 Monitor
2.5 Laptop, notebook
Raggruppamento 4 – IT e Consumer Electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro
Le apparecchiature di grandi dimensioni elencate al paragrafo 4 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencate al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del D.Lgs. 49/2014, di seguito elencate
4.5 Lampadari
4.6 Apparecchiature pe riprodurre i suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)
4.7 Macchine per cucire, macchine per maglieria
4.7 Mainframe
4.6 Grandi stampanti
4.9 Grandi copiatrici
4.10 Grandi macchine a gettoni
4.11 Grandi dispositivi medici
4.12 Grandi strumenti di monitoraggio e controllo
4.13 Grandi apparecchi che distribuzioni automaticamente prodotti e denaro
5.1 Aspirapolvere
5.2 Scope meccaniche
5.3 Macchine per cucire
5.4 Lampadari
5.5 Forni a microonde
5.6 Ventilatori elettrici
5.7 Ferri da stiro
5.8 Tostapane
5.9 Coltelli elettrici
5.10 Bollitori elettrici
5.11 Sveglie e orologi
5.12 Rasoi elettrici
5.13 Bilance
5.14 Apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo
5.15 Calcolatrici
5.16 Apparecchi radio
5.17 Videocamere, videoregistratori
5.18 Apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
5.19 Giocattoli
5.20 Apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc..
5.21 Rilevatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e controllo
5.22 Piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti
5.23 Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati
6.1 Telefoni cellulari
6.2 Navigatori satellitari (GPS)
6.3 Calcolatrici tascabili
6.4 Router
6.5 PC
6.6 Stampanti
6.7 Telefoni
Altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5  e 6 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014.
Raggruppamento 4- Sezione A “Pannelli Fotovoltaici”
I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014
4.14 Pannelli fotovoltaici
Raggruppamento 5 – Sorgenti Luminose
Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell’allego IV del D.Lgs. 49/2014 di seguito elencate
3.1 Tubi fluorescenti
3.2 Lampade fluorescenti compatte
3.3 Lampade fluorescenti
3.4 Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione
3.5 LED

Decreto 20 febbraio 2023 n. 40 Nuovi raggruppamenti RAEE

 

Ambiente&Rifiuti  – Consulenza Tecnica per la Gestione dei rifiuti

Verso una trasformazione del SISTRI in una sistema più efficiente?

Con la chiusura delle ferie ormai imminente quasi per tutti, è tempo di riprendere a lavorare, e per farlo abbiamo pensato di condividere con voi i contenuti del disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2018.

Come potrete vedere i contenuti sono molto interessanti e tra questi sembra ci sia una profonda revisione del sistema di tracciabilità dei rifiuti che dovrebbe far convergere l’attuale SISTRI e l’attuale tracciabilità cartacea dei rifiuti, verso un modello completamente nuovo, innovativo e soprattutto digitale.

Nelle prossime pagine riporteremo i contenuti più importanti degli articoli 14, 15 e 16 del disegno di legge. In calce al documento riportiamo una sintesi estrema di tali contenuti per chi non avesse molto tempo da dedicare e volesse scoprire subito quali saranno le novità che ci attendono (un po’ come leggere un libro giallo e saltare subito alle ultime pagine per scoprire chi è l’assassino). Ovviamente vi consigliamo di leggere tutto l’articolo.

Articolo 14

Al governo si richiede di seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 Giugno 2003 n.209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento, tra l’altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
    2. Individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
    3. Introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
    4. Individuare misura di incentivazione del recupero energetico degli stessi;
  2. Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori;
    2. Prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;
    3. Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni, che sull’argomento, sono contenute nella direttive (UE) 2018/851;
    4. Armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  3. Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei RAEE per i produttori;
    2. Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che sull’argomento sono contenute nella direttiva (UE) 2018/851;
    3. Individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle AEE

Articolo 15

Il governo è tenuto a seguire, oltre a i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nonché la agevole modificabilità delle relative prescrizioni tecniche;
  2. Procedere alla revisione della normativa sui fanghi di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n.99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850;
  3. Adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

Articolo 16

Il governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche si seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9 , della direttiva (UE) 2018/851 e dell’articolo 1, parafi 8 e 9 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
    2. Definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
    3. Prevedere una disciplina sanzionatoria;
    4. Definire la natura del contributo, l’ambito di applicazione e la modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
    5. Estendere l’obbligo di raccolta per l’intero anno di riferimento, aldilà dell’adempimento dell’obiettivo fissato;
    6. Prevedere l’obbligo, nell’ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
    7. Disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
    8. Prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di ricilo definiti a livello nazionale e comunitario;
  2. Assicurare la disponibilità di un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolva almeno alle seguenti funzioni:
    1. Consentire, anche attraverso l’istituzione di un Registro Elettronico su base nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all’origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero;
    2. Garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, nonché per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche per una maggiore efficacia delle attività di controllo;
    3. Agevolare l’adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economica circolare e migliorare l’individuazione dei fabbisogni impiantistici legati alla gestione dei rifiuti;
    4. Perseguire l’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
    5. Garantire l’acquisizione sul Registro elettronico Nazionale dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti;
    6. Procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, anche prevedendo una graduazione delle responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni;
  3. Riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, nonché modificando la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
  4. Riformare il sistema tariffario, al fine di incoraggiare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Predisporre una nuova disciplina complessiva della materia, chiarendo inoltre la natura giuridica della tariffa;
    2. Disciplinare il riparto delle competenze nella determinazione della tariffa e del metodo tariffario;
    3. Prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
    4. Individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio chi inquina paga;
    5. Riformare il tributo per il conferimento in discarica;
  5. Riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Chiarire, tra l’altro, nell’ambito delle operazioni di recupero/riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuti;
    2. Definire criteri generali al fine di armonizzare sul territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuti caso per caso;
    3. Ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuti regolare dal DM 5 Febbraio 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell’ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
    4. Semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuti a livello nazionale;
  6. Prevedere, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento nonché l’implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo in particolare, sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici anche attraverso l’organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti;
  7. Riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e la gestione degli stessi una volta a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole un’attività non oggetto di autorizzazione ambientale definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
  8. Riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo, provvedendo anche all’adeguamento al regolamento n. 1357/2014 ed alla decisione 2014/955/UE;
  9. In considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive europee, procedere ad una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare autorizzatori, e normativi;
    2. Rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
    3. Assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l’ente titolare delle funzioni e gli enti territoriali di funzioni connesse, pur nella garanzia della certezza e tempestività della decisioni finale;
    4. Garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
    5. …OMISSIS….

Come è possibile leggere, gli argomenti presenti nel disegno di legge sono veramente tanti e tutti molto importanti. Ogni argomento tocca uno o più aspetti della gestione dei rifiuti da parte delle imprese, degli impianti di trattamento o dei trasportatori professionali.

Allo stesso tempo è importante sottolineare l’importanza che viene data alla responsabilità estesa del produttore il quale assume ora un ruolo centrale all’interno della gestione dei rifiuti in quanto è proprio dal momento in cui il prodotto o il bene viene immesso sul mercato che si avvia già l’intera filiera (intesa in un senso molto lato da un punto di vista temporale ovviamente).

Sintesi dei contenuti del disegno di legge

Per quanti abbiano saltato a piè pari la lettura dell’estratto normativo, che consigliamo comunque di leggere, vediamo di sintetizzare gli aspetti più importanti di questo disegno di legge:

  • Per le filiere dei veicoli fuori uso, pile e batterie e RAEE viene chiesto al governo di riformare il sistema di gestione in attuazione della direttiva europea 2018/849;
  • Per le discariche viene chiesto al Governo di riformare i criteri di ammissibilità in adeguamento a quanto riportato dalla direttiva europea 2018/850
  • In merito alla tracciabilità dei rifiuti viene chiesto al Governo di provvedere ad assicurare un sistema di tracciabilità dei rifiuti (efficiente) che coinvolga le imprese produttrici di rifiuti e le imprese professionali che li gestiscono al fine di poter raccogliere i dati oggi riportati nei registri di carico e scarico e nei formulari. Viene chiesto di istituire un Registro Nazionale che raccolta questi dati (quindi trasformazione digitale vera delle informazioni che oggi riportiamo sui registri di carico e scarico) affinché siano consultabili da remoto dagli organi di controllo. Ciò dovrebbe assicurare un maggior tracciabilità dei rifiuti indipendentemente dal numero di dipendenti e dalle quantità prodotte. Ricordiamo che ad oggi il SISTRI a seguito delle numerose semplificazioni pone sullo stesso piano un’impresa con meno di 10 dipendenti che produce come rifiuto pericoloso 1 monitor o 1 Kg di rifiuto radioattivo (esempio banale ma rappresentativo della situazione. Fortunatamente abbiamo a disposizione ancora la tracciabilità classica che ci permette di avere sotto controllo la produzione di rifiuti pericolosi).
  • In materia di classificazione dei rifiuti viene chiesto al Governo di rivedere il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti nonché di modificare la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per renderla omogenea su tutto il territorio nazionale;
  • In materia di impianti di trattamento viene chiesto di rivedere l’impianto normativo delle autorizzazioni in procedura semplificata disciplinate dal DM 5 Febbraio 1998 e di far si che il sistema di rilascio della autorizzazioni sia più snello;
  • In materia di cessazione della qualifica di rifiuto, viene chiesto al Governo di dare delle precise indicazioni in materia. Il rifiuto non può più essere considerato uno scarto in un’ottica di economia circolare ma deve essere considerata una materia da riciclare e reinserire nei processi produttivi con procedure snelle. Fino a quando si resta nell’ambito della gestione dei rifiuti i processi di trattamento di queste materie sono complesse e non permettono di farle arrivare (con costi ridotti) ad impianti di produzione;
  • Dal punto di vista sanzionatorio, viene chiesto di provvedere ad una revisione dell’impianto attualmente esistente adeguandolo in maniera proporzionale alle dimensioni dell’impresa, dell’attività svolta e prevedendo anche una graduazione della responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni.

Ovviamente nel disegno di legge ci sono altri aspetti importanti di cui potremmo discutere (e di cui sicuramente avremo modo di scrivere quando diventeranno realtà) ma al momento è bene sottolineare che abbiamo tra le mani solo un disegno di legge e che dovremo attendere per vedere in concreto quali saranno le normative che daranno concretezza a tali indicazioni.

Auspichiamo che le semplificazioni previste diventino realtà al più presto permettendo alle imprese di gestire con più serenità i propri rifiuti i quali ad oggi sono ancora visti come un problema e non come parte integrante dei processi produttivi.

Per quanti sono interessati a leggere il Disegno di Legge, è possibile scaricarlo cliccando sul link:  Schema di Disegno di Legge Delegazione Europea

Ambiente & Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Registro di carico e scarico rifiuti…l’abc

Ing. Vito la Forgia
Ambiente & Rifiuti

Torniamo agli albori della corretta gestione dei rifiuti cercando di dare delle informazioni utili sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.

Il motivo per il quale questo articolo nasce è dettato dalle necessità emerse nelle imprese dove i registri di carico e scarico sono spesso affidati ad operai ed impiegati che non vengono formati adeguatamente.

Ciò accade perché la questione rifiuti è lungi dall’essere considerata come parte integrante delle attività gestionali dell’impresa e spesso gli imprenditori ritengono sia semplicemente una seccatura da affidare a qualcuno.

Cosa si trascura in un sistema gestionale di questo tipo? Sicuramente delle sanzioni a carico dell’impresa ma soprattutto del legale rappresentante che in quanto tale è responsabile della gestione dei rifiuti se non opportunamente delegata ad un responsabile ed in secondo luogo si corre il rischio di non avere sotto controllo l’andamento economico della propria gestione dei rifiuti.

Ci sono casi in cui una corretta gestione dei rifiuti ha permesso all’impresa di recuperare oltre 1000 € per ogni carico di rifiuti avviato a recupero.

Prima di iniziare ad illustrare chi sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico riteniamo utile pertanto illustrare quali sono le sanzioni alle quali ci si espone quando viene riscontrata una cattiva gestione del registro.

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

  • Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
  • Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
  • La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

E’ chiaro quindi che l’incaricato alla compilazione del registro di carico e scarico è bene che sia adeguatamente formato al fine di evitare di incorrere in sanzioni.

Le modalità di gestione del registro di carico e scarico sono disciplinate dal DM 148/1998.

 

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1  3  e dell’art. 189, comma 3   e dell’art. 184, comma 3 lett. c), d) e g)   del D.lgs 152/2006 e successive modifiche.

  • Le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;
  • Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali;
    • Lavorazioni artigianali;
    • Attività di recupero (allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) e smaltimento (allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;
  • Fanghi derivanti da:
    • Potabilizzazione;
    • Altri trattamenti delle acque reflue;
    • Abbattimento fumi;
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;
  • Le imprese egli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (art. 11, comma 7, D.Lgs. 152/2006);
  • Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.Lgs. 182/2003).

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00;
  • I consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongono di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (art. 190, comma 8, D.Lgs. 152/2006);
  • I produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.Lgs. 152/2006);
  • I produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente (art. 11 Legge 25/01/2006, n. 29 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee);
  • I produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
    • Attività agricole e agro-industriali;
    • Attività di demolizione, costruzione e scavo;
    • Attività commerciali;
    • Attività di servizio;
    • Attività sanitarie.

Modelli di gestione del registro di carico e scarico rifiuti

I modelli oggi vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli già stabiliti dal D.M. 148/98.

I modelli sono due:

  • Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediario i rifiuti con detenzione;
  • Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione (ossia i soggetti iscritti in categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali);

I registri di carico e scarico, secondo quanto previsto dall’art. 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, devono essere vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

I registri di carico e scarico prima di poter essere utilizzati devono essere registrati nel registro IVA.

Prima di poter iniziare ad annotare le operazioni di carico e scarico o di intermediazione di rifiuti è obbligatorio vidimare i registri presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.

Si segnala che la vidimazione ha un costo di € 25,00 e che all’atto della vidimazione è obbligatorio presentare il registro di carico e scarico unitamente al modello L2.

Inoltre è obbligatorio compilare il frontespizio del registro prima della vidimazione.

Come si individua la Camera di Commercio territorialmente competente?

La Camera di Commercio territorialmente competente è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l’unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

E’ possibile tenere il registro con modalità informatiche?

I registri di carico e scarico possono essere tenuti con modalità informatiche a condizione di rispettare la frequenza delle annotazioni stabilite dalla normativa.

Modello A

Il registro di carico e scarico è un documento all’interno del quale devono essere annotate le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti presi in carico e scaricati. Pertanto le operazioni che dovranno esservi annotate sono di due tipi:

  • Operazioni di carico quando il rifiuto viene prodotto o preso in carico da terzi (solo per gli impianti di recupero/smaltimento)
  • Operazioni di scarico quanto il rifiuto viene allontanano per essere conferito a soggetti terzi autorizzati. Per gli impianti di recupero/smaltimento le operazioni di scarico coincidono con quanto detto prima e con le operazioni di recupero/smaltimento (da R1 a R12 e da D1 a D14).

I registri di carico e scarico sono composti da righe (in genere 2 o 3 per foglio) e da colonne.

Ogni riga deve essere utilizzata per singola operazione di carico o di scarico e per singolo codice CER.

Affinché il registro di carico e scarico sia completo è necessario che questo venga integrato con i formulari di identificazione rifiuti.

Frontespizio

Come abbiamo già detto in precedenza, prima di poter vidimare il registro, è necessario compilare il frontespizio. Quest’ultimo è composto da un serie di sezioni che devono così essere compilate:

Ditta  
  Ragione Sociale
Residenza e domicilio
Codice fiscale (che potrebbe coincidere con la partita IVA)
Ubicazione dell’esercizio
Attività svolta
Barrare la casella relativa alla propria attività
Produzione di rifiuti
Trasporto di rifiuti
Recupero di rifiuti
Smaltimento di rifiuti
Intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione
Tipo di attività Il campo deve essere compilato solo dalle imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento e quindi dovranno essere indicate le sigle delle attività che vengono svolte (da R1 a R13 e da D1 a D15) come stabilito dall’allegato B e C del D.Lgs. 152/2006
Numero di registrazione Devono essere indicati il primo numero di registrazione e la data relativa, inserita nel registro di carico e scarico, e l’ultimo numero di registrazione e la data relativa, al momento della chiusura del registro.
Caratteristiche del rifiuto E’ un elenco meramente esplicativo delle possibili caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Come si può osservare sui registri attualmente in uso tale elenco non è più aggiornato ed occorre rifarsi al Reg. 1357/2014 per le nuove caratteristiche di pericolo.

 

 

Casi particolari

  1. Quando l’impresa cambia sede dell’unità locale è necessario chiudere il registro di carico e scarico ed aprirne uno nuovo. La chiusura del registro avviene mediante l’annullamento delle pagine restanti non ancora compilate.
  2. Quando l’impresa cambia ragione sociale ma il luogo in cui i rifiuti vengono prodotti/gestiti ed il codice fiscale restano invariati, è sufficiente riportare i nuovi riferimenti sul frontespizio indicando gli estremi dell’atto di notifica e la data in cui è stata effettuata la variazione al Registro Imprese.
  3. Quando varia il codice fiscale dell’impresa è necessario chiudere il registro di carico e scarico ed aprirne uno nuovo secondo le modalità descritte al punto A.

Tempi di registrazione

Produttori: 10 gg dalla produzione del rifiuto e 10 gg dall’affidamento del rifiuto al trasportatore

Trasportatore: 10 gg dalla movimentazione del rifiuto

Impianto di recupero/smaltimento: 2 gg per la presa in carico di rifiuti da terzi; 10 gg dall’allontanamento del rifiuto ad impianti terzi in quanto si delineano come nuovi produttori di rifiuti.

Modello B

Il modello B, come abbiamo già anticipato deve essere compilato unicamente dagli intermediari di rifiuti senza detenzione ossia da quei soggetti che sono iscritti alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il modello B del registro di carico e scarico rifiuti per gli intermediari è disciplinato dal DM 148/98 ed anche in questo caso è necessario procedere alla vidimazione prima di poter iniziare ad effettuare le annotazioni di carico e scarico.

La vidimazione avviene presso le Camere di Commercio territorialmente competenti ed ha un costo di € 25,00.

Prima di poter procedere alla vidimazione è obbligatorio compilare il frontespizio.

Ditta  
  Ragione Sociale
Residenza e domicilio
Codice fiscale (che potrebbe coincidere con la partita IVA)
Ubicazione dell’esercizio
Caratteristiche del rifiuto E’ un elenco meramente esplicativo delle possibili caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Come si può osservare sui registri attualmente in uso tale elenco non è più aggiornato ed occorre rifarsi al Reg. 1357/2014 per le nuove caratteristiche di pericolo.

Tempi di registrazione

Intermediari senza detenzione: 10 gg dalla movimentazione del rifiuto

Ricordiamo che gli intermediari di rifiuti senza detenzione non hanno diritto ad una copia originale del formulario di identificazione rifiuti. L’intermediario dovrà quindi completare il registro di carico e scarico con le copie fotostatiche dei formulari.

Nei prossimi numeri approfondiremo l’argomento illustrando le modalità di compilazione del registro di carico e scarico.

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Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com