Decreto 119/23 – Preparazione al riutilizzo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 01/09/2023 del Decreto 10 Luglio 2023 n. 119, l’economia circolare si arricchisce di un ulteriore tassello (con un ritardo di non poco conto).

Infatti il decreto introduce il Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata ai sensi dell’art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.

Il decreto, composto da 10 articoli e 2 allegati va ad allargare i titoli autorizzativi per la gestione dei rifiuti sebbene si collochi nella prima fascia ovvero quello delle comunicazioni.

Data l’esigenza, per alimentare l’economia circolare, di nuove strutture, anche più snelle, in grado di riparare i nostri beni per prolungarne la vita utile, riducendo così la produzione dei rifiuti, il varo di questo decreto apre a molte opportunità.

Tra le nuove definizioni che vengono introdotte e che occorre leggere con attenzione per una corretta lettura del decreto:

  • «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro di cui alla lettera f) ; c)
  • «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; il gestore del centro di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65; il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;
  • «Amministrazione»: la Provincia o la Città metropolitana territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’applicazione della procedura semplificata di cui all’articolo 4;
  • «comunicazione di inizio attività»: la comunicazione di cui all’articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • «centro di preparazione per il riutilizzo (centro)»: l’impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
  • «schedario»: il registro tenuto presso ogni centro, in cui sono annotati i dati di cui all’articolo 6, comma 3;
  • «codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell’ambito delle successive operazioni;
  • «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all’allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7;
  • «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate i soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, presentano condizioni di fragilità e debolezza ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per poter avviare una attività di preparazione al riutilizzo, il decreto prevede che si operi in conformità all’art. 216 commi e 2. L’esercizio delle operazioni è avviato decorsi 90 gg dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministratore territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal regolamento.

La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, deve essere compilata secondo l’allegato 2 del decreto.

Per quanto riguarda la preparazione al riutilizzo dei RAEE, rifiuti che ben si prestano a questo tipo di attività, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, entro 60 gg dalla presentazione della comunicazione. La visita viene svolta ai fini di verifica di conformità della struttura alle prescrizioni di cui agli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014.

Quali sono i rifiuti esclusi dalla preparazione al riutilizzo?

Art. 3 comma 4

  • i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  • i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
  • pile, batterie e accumulatori;
  • pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
  • i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  • i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  • i veicoli fuori uso.

Sono inoltre esclusi anche i rifiuti allo stato liquido ed aeriforme, rifiuti radioattivi e articoli pirotecnici. In ogni caso occorre far riferimento alla tabella 1 dell’allegato 1 che riporta tutti i codici EER ammessi.

Nota importante riguarda il tanto discusso doppio R13 che anche in questo caso viene esplicitato:

Il passaggio tra centro di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazioni di recupero R13 è consentivo esclusivamente per una sola volta ai soli fini di cernita.

Link al Decreto 119/2023

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

Pausa estiva terminata…si torna alla compliance

Con il rientro dalla pausa estiva è tempo di riprendere le ordinarie attività lavorative e tra queste rientrano anche quelle relative alla compliance normativa in tema di gestione dei rifiuti.

Per evitare di ritrovarsi con una mole di lavoro ingestibile, il consiglio che diamo, come ogni anno, è quello di ritagliarsi del tempo per verificare che, alla ripresa delle attività, l’intero sistema di gestione dei rifiuti aziendale sia in perfetto ordine e pronto a ripartire.

All’interno di questo breve articolo vi lasciamo qualche suggerimento per fare una verifica interna e correggere eventuali criticità.

Il sopralluogo del deposito temporaneo è d’obbligo. In questo modo potremo verificare se la situazione presente prima della pausa estiva, in particolare se le ferie sono scaglionate per il personale, è ancora attuale.

Ricordiamo che quanto presente nel deposito temporaneo dovrebbe corrispondere con quanto indicato nel registro di carico e scarico. Pertanto il sopralluogo dovrebbe essere effettuato tenendo disponibile una sintesi delle giacenze registrate proprio sul nostro registro rifiuti.

Se dovessimo riscontrare delle anomalie, quali ad esempio, una produzione non registrata, dovremmo procedere con le relative annotazioni di carico. Anche in questo caso è opportuno ricordare che la norma impone un tempo massimo per le registrazioni di 10 giorni dalla produzione.

In aziende con una certa complessità gestionale è sempre utile avere a disposizione dei rapportini sui quali annotare periodicamente la produzione dei rifiuti prima di riportarli sul registro di carico e scarico.

Nel caso in cui invece dovessimo registrare una riduzione dei rifiuti rispetto a quanto annotato sul registro, prima della pausa estiva, allora dovremmo prodigarci nel verificare dove sono state lasciate le copie dei formulari mentre noi eravamo assenti.

La tracciabilità dei rifiuti è fondamentale, in particolare quando ci si assenta qualche giorno e la gestione dei rifiuti procede in autonomia anche senza la presenza fisica del referente designato.

Durante il sopralluogo del deposito temporaneo è sempre utile verificare che lo stesso sia correttamente segnalato e che ogni contenitore sia opportunamente etichettato secondo le disposizioni ambientali.

Non è insolito che durante la pausa estiva o al rientro dalla stessa, alcune buone abitudini tendano a perdersi ed è quindi necessario ricordare a tutti le procedure aziendali in essere per una perfetta compliance.

Se abbiamo provveduto ad avviare a recupero rifiuti poco prima della pausa, sarebbe utile verificare, ora a mente più lucida e senza la fretta che ci caratterizza prima di andare in ferie, se i formulari sono tutti compilati correttamente (se non lo abbiamo fatto prima), le copie accettate a destino rientrate regolarmente (la buona abitudine di richiedere ai trasportatori una copia digitale entro 48h dal conferimento permette di verificare subito eventuali criticità ed anomalie) e, buona norma sarebbe, fare un check della validità delle autorizzazioni dei nostri fornitori di servizi ambientali.

E’ importante rimarcare che è compito del Produttore verificare sempre, sin dalla sigla del contratto di servizio con trasportatori, intermediari ed impianti, che le autorizzazioni di tutti i soggetti che parteciperanno alla gestione dei nostri rifiuti, siano effettivamente in corso di validità e compatibili con i rifiuti che stiamo loro affidando.

A tal proposito riteniamo utile richiamare la Sentenza della Corte di Cassazione 30 Marzo 2023 n. 13310 con la quale si sottolinea l’obbligo per i Produttori di rifiuti di verificare che la targa del mezzo che prende in carico i nostri rifiuti, il giorno del ritiro, sia effettivamente autorizzata e preveda il trasporto del codice CER riportato sul formulario.

Ricorda: le responsabilità ambientali non sono delegabili.

Anche se tutti gli attori della filiera applicano un sistema di controllo incrociato delle autorizzazioni del soggetto che li precede e li segue nella filiera, l’errore umano di distrazione è sempre dietro l’angolo!

E ora che abbiamo fatto questo breve check delle nostre attività possiamo procedere con il verificare che tutto il nostro sistema di gestione sia effettivamente compliance.

  • Hai classificato correttamente i tuoi rifiuti?
  • Le analisi chimiche sono ancora valide?
  • Il tuo deposito temporaneo rispetta i dettami normativi del D.Lgs. 152/2006 nella sua gestione complessiva?
  • Le procedure aziendali per la gestione dei rifiuti sono aggiornate e soprattutto applicate? A che serve avere delle procedure se queste non vengono utilizzate?
  • Hai verificato se i tuoi rifiuti devono viaggiare in ADR?
  • Se hai risposto si alla domanda precedente, hai un consulente ADR che si supporti in tutte le fasi? Ricorda che la responsabilità delle informazioni da riportare sul formulario è tua e non del trasportatore.
  • I tuoi collaboratori sono formati nella gestione dei formulari? Ricorda che è tua responsabilità compilare il formulario e verificare che tutti i dati inseriti siano corretti e non del trasportatore. La norma, all’art. 193 comma 17, dispone che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione rifiuti dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Il Produttore di rifiuti, come primo attore della filiera, ha diverse responsabilità e deve prenderne coscienza al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire una corretta gestione dei rifiuti.

Pronti a ripartire?

Ambiente&Rifiuti come sempre è a vostra disposizione per fornirvi il supporto necessario per il raggiungimento della piena compliance normativa.

Bozza decreto semplificazioni ambientali – tante novità in arrivo

Anche se siamo ancora in un fase di bozza, la versione definitiva del decreto sulle semplificazioni ambientali dovrebbe vedere la luce nel mese di Maggio, quindi tempi rapidissimi per l’approvazione.

I contenuti sono moltissimi e distribuiti su 84 pagine che, salvo modifiche incisive in fase di approvazione, dovrebbero dare un nuovo impulso al comparto ambientale spingendo il nostro paese verso il vero futuro della transizione ecologica.

Tra i temi caldi troviamo la richiesta di snellimento dei controlli sugli impianti di riciclo rifiuti “end of waste” autorizzati caso per caso, visto l’irrigidimento creatosi precedentemente, rafforzamento del personale tecnico in forza al nuovo Ministero della Transizione Ecologica e riduzione della frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato ponendo quindi uno stop alle forme di gestione autonoma. A valle dell’approvazione del decreto, le forme di gestione autonoma avranno poi un anno di tempo, dall’entrata in vigore del decreto, per confluire nella gestione unica.

All’interno della bozza troviamo anche un intervento sull’attestazione di avvenuto smaltimento che ha creato non poco scompiglio nel settore, sostituendola con una versione più allargata, ed a nostro parere più coerente con gli obiettivi che si intendono raggiungere, di un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento. Auspichiamo non si tratti di un semplice duplicato del formulario ma dell’avvio di un vero sistema di tracciabilità delle tratte secondarie. Ciò andrebbe a responsabilizzare meglio ed ulteriormente gli attori della filiera.

Verranno inoltre eliminati i riferimenti ai rifiuti “assimilati” dato che questi non esistono più grazie all’introduzione del D.Lgs. 116/2020 (ne abbiamo parlato nei nostri articoli sul nostro blog) con tutte le conseguenze del caso.

In materia di end of waste, che abbiamo accennato poc’anzi, degna di nota appare la richiesta di semplificare i sistemi di controlli sui nulla osta agli “end of waste” caso per caso che, in un’ottica di implementazione di economia circolare appare fin troppo farraginoso e scoraggiante per le imprese del settore.

Mantenendoci nel campo delle autorizzazioni ci si attendono importanti novità con la istituzione di una Commissione Tecnica speciale dedicata ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale per le opere relative al Piano Nazionale Energia e Clima e al PNRR.

Nei casi di interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale o di verifica di assoggettabilità “rientranti nel campo di competenza statale e in parte in quella regionale” si prevede di fissare in 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del soggetto proponente la determinazione da parte della Regione, Provincia autonoma o Ministero, l’autorità competente in merito. Qualora tale soggetto coincida con l’autorità che autorizza il progetto, la VIA viene rilasciata nell’ambito del procedimento autorizzatorio.

Infine si prevede l’introduzione di una versione rivista dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, allineandola alle più recenti disposizioni Europee.

Tante quindi le novità che ci troveremo a dover analizzare e studiare il prossimo mese al varo del nuovo decreto e tante le opportunità per le imprese italiane. Non ci resta quindi che attendere e sperare che la nuova norma sia tanto efficace quanto chiara nella sua definizione.

Se davvero si vuole innescare il processo di cambiamento del tessuto industriale italiano e si intende giungere ad una transizione ecologica che renda “green” (per davvero) il nostro paese, è tempo di ridurre i complessi meccanismi burocratici che spesso assomigliano più ad ingranaggi ormai arrugginiti e non in grado di adeguarsi al rapido cambiamento sociale e tecnologico.

Ambiente&Rifiuti – consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

TARI – Chiarimenti del MiTE

Come ormai sappiamo, entro il 31 Maggio 2021 le utenze non domestiche sono chiamate ad esprimere una scelta relativamente all’affidamento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

La disposizione, stabilita con l’articolo 198 comma 2-bis indica che: le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

A ciò deve aggiungersi l’articolo 238 comma 10: Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Infine dobbiamo prendere in esame l’articolo 30 comma 5 del D.L. 22 Marzo 2021 n.41 in base al quale: limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53 comma 1 6 della legge 23 Dicembre n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti , entro il 30 Giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimento già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del D.Lgs. 116/2020 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 Maggio di ciascun anno.

Come è facile osservare, aldilà degli obblighi definiti dalla norma e dei vincoli temporali, mancano una serie di informazioni che potrebbero essere di supporto alle utenze non domestiche nel prendere la propria decisione.

A tal proposito è intervenuto il Ministero della Transizione Ecologica, con una propria nota del 12 Aprile 2021 avente ad oggetto: D.Lgs. 3 Settembre 2020, n.116. chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’articolo 1 comma 639 e 668 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147.

Il documento affronta nella prima parte la necessità di un coordinamento normativo tra quanto disposto nella recente normativa e quanto invece richiamato espressamente riferito alla TIA2.

Tralasciando questo aspetto, che comunque vi invitiamo a leggere, e per il quale auspichiamo il legislatore vorrà definire, in tempi rapidi, una norma di coordinamento che eviti possibili contestazioni e confusioni vorremmo invece concentrarci sulle modalità di applicazione della TARI alle attività produttive essendo queste quelle chiamate in causa nella scelta del 31 Maggio. Occorre precisare, ad onor di cronaca prima di procedere, che i chiarimenti del MiTE non sono i primi in tal senso e che già a Gennaio 2021, in occasione di Telefisco2021, furono rilasciati dal Ministero dell’economia e delle Finanze alcune risposte a quesiti che vediamo riportati nei più recenti chiarimenti del MiTE. E’ importante osservare come in alcuni punti questi siano discordanti e potrebbero, ma auspichiamo di no, essere forieri di possibili equivoci.

Applicazione TARI alle attività industriali

In riferimento alle attività industriali ed alla possibilità che queste siano tenute o meno al pagamento della quota fissa della TARI il MeF fornisce la seguente risposta: Alla luce del quadro normativo, il MeF ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall’applicazione della TARI. Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma dell’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Resta ferma l’applicazione della TARI , sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come , ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

La risposta del MeF ci appare chiara e delucidatrice in merito alla sottrazione dalla TARI delle attività industriali e relativi magazzini funzionalmente collegati, ma di diverso avviso è il chiarimento del MiTE che espande tale esenzione. Leggendo infatti i chiarimenti del MiTE questi riportano che:

  • Le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti , compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; come si può osservare non viene più sottolineata la condizione della contiguità funzionale dei magazzini espandendo quindi la sottrazione dalla TARI di tutti i magazzini. E’ opportuno ricordare però che l’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 stabilisce che solo i rifiuti dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ai reparti produttivi di rifiuti speciali sono anch’essi speciali (quindi esclusi dalla TARI) e non quelli di tutti i magazzini in genere.
  • continuano, invece ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del DPR n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
  • resta dovuto la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

Il MiTE estende poi le considerazioni fatte sulle attività industriali anche a quelle artigianali se non fosse queste ultime sono già indicate nell’allegato L-quinquies come attività che possono produrre rifiuti urbani. Sarà quindi interessante verificare come verranno assoggettate alla TARI le superfici di tali attività. Si seguirà quanto indicato per le attività industriali, escludendo dalla TARI le superfici su cui avviene la lavorazione?

La nota di chiarimento fornisce poi interessanti spunti di riflessione in merito alle attività agricole, agroindustriali, della pesca e connesse. Come indicato nel D.Lgs. 152/2006 all’articolo 184 comma 3 lettera a), i rifiuti derivanti da tali attività dovrebbero essere considerati come speciali. A ciò si deve aggiungere che tali attività non solo non sono ricomprese tra quelle indicate nell’allegato L-quinquies ma sono escluse e non possiamo dimenticare quanto indicato, esplicitamente, dall’art. 183 comma 1 lettera b-sexies del D.Lgs. 152/2006: i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca. Ed infine la nota di chiusura dell’allegato L-quater: Rimangono esclusi i rifiuti derivanti dalle attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Tuttavia il ministero richiama quanto indicato in calce a tale allegato: “Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe” aprendo di fatto una via possibilista alla produzione di rifiuti urbani da queste attività. Non si comprende quindi come, nonostante la norma citi in più occasione l’esplicita esclusione della produzione di rifiuti urbani da tali attività, il Ministero sia poi in grado di farle rientrare.

Infatti, dalle considerazioni riportate nei chiarimenti del MiTE ne discende che la produzione di rifiuti urbani può essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nell’allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater del TUA. Ciò che non si comprende però è se tale adesione sarà tale da far applicare la TARI alle superfici sulle quali insistono tali attività o se dovrà essere soggetta ad accordo privato separato a titolo oneroso. Sulla base delle previsioni di legge che qualificano i rifiuti agricoli come speciali, si dovrebbe propendere per la seconda opzione.

Uscita dal servizio pubblico

In relazione alla scelta dell’utenza non domestica sul soggetto al quale affidare i propri rifiuti sono interessanti i chiarimenti del MiTE e quelli del MeF.

Innanzitutto nulla viene detto in merito a cosa accade nel caso in cui l’utenza non domestica non dovesse esprimere alcuna preferenza. Sarebbe stata una informazione molto importante considerando che, statisticamente, molte utenze non domestiche non esprimeranno alcuna scelta. Vale la pena quindi fare una ipotesi, logica: in caso di mancata scelta, i rifiuti saranno considerati affidati al servizio pubblico con applicazione integrale della TARI.

Molti ci hanno posto quesiti in merito al vincolo quinquennale. Su questo punto il MiTE sembra essere stato chiaro affermando che l’utenza non domestica che decide di affidarsi ad un soggetto privato, può rientrare nel servizio pubblico solo se il gestore lo consenta. Ovviamente non vale la condizione contraria.

Appare invece molto interessante quanto risposto dal MeF in merito all’uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche e se la scelta possa essere effettuata con riferimento a tutte le frazioni di rifiuto oppure per singole frazioni.

Se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006. Se invece l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione dell’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 (che va attualizzato), tenendo conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del Tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostrare di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni fissato dal predetto comma 10.

Come si può osservare, i chiarimenti tanto attesi hanno si da un lato fatto chiarezza su alcuni aspetti fondamentali ma hanno anche sollevato nuovi quesiti ai quali noi tutti attendiamo risposta. Sarebbe stato più semplice, sin dalla stesura del decreto o almeno immediatamente dopo, indicare in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni da porre in essere evitando di giungere alla fine di Aprile senza ancora delle risposte certe. Inoltre ci si attendeva anche un coordinamento maggiore da parte dei due enti nei chiarimenti dati ai medesimi aspetti.

Resta indubbia la necessità di un intervento normativo che faccia chiarezza, in modo definitivo, su quanto disposto dall’introduzione del D.Lgs. 116/2020 al fine di evitare possibili equivoci nell’applicazione della TARI considerando le incisive modifiche e le ripercussioni in termini economici ed operativi.

Rifiuti utenze non domestiche: comunicazione entro il 31 Maggio 2021

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 22 Marzo 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Marzo 2021 n.70 (c.d. decreto sostegni) ed in vigore dal 23 Marzo 2021, tutte le utenze non domestiche dovranno comunicare al Comune di competenza, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, la scelta di avvalersi del soggetto pubblico o del soggetto privato per la gestione di quei rifiuti che dal 1° Gennaio 2021 sono divenuti urbani.

Il riferimento normativo specifico è riportato all’articolo 3 comma 12 del D.Lgs. 116/2020 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 con l’introduzione degli allegati L-quater e L-quinquies andando così a rimodulare la definizione di rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1 lett. b-ter) che riportiamo qui integralmente:

Ai fini della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

b-ter) rifiuti urbani:

  1. I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi, carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
  3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acquea;
  5. I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5

I rifiuti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ed indicati nell’allegato L-quater sono i seguenti:

Frazione
Descrizione
EER
Rifiuti organici
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200108
Rifiuti biodegradabili
200201
Rifiuti dei mercati
200302
Carta e Cartone
Imballaggi in carta e cartone
150101
Carta e cartone
200101
Plastica
Imballaggi in plastica
150102
Plastica
200139
Legno
Imballaggi in legno
150103
Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*
200138
Metallo
Imballaggi metallici
150104
Metallo
200140
Imballaggi compositi
Imballaggi in materiali compositi
150106
Multimateriale
Imballaggi in materiali misti
150107
Vetro
Imballaggi in vetro
200102
Vetro
150109
Tessile
Imballaggi in materia tessile
200110
Abbigliamento
200111
Prodotti tessili
200111
Toner
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*
080318
Ingombranti
Rifiuti ingombranti
200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
Vernici ed inchiostri, adesivi e resine diverse da quelli di cui alla voce 200127
200128
Detergenti
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
200130
Altri rifiuti
Altri rifiuti biodegradabili
200203
Rifiuti urbani indifferenziati
Rifiuti urbani indifferenziati
200301

Le attività che producono i rifiuti di cui alla tabella precedente e riportati nell’allegato L-quinquies sono, a titolo non esaustivo:

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  2. Cinematografi e teatri
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  5. Stabilimenti balneari
  6. Esposizioni, autosaloni
  7. Alberghi con ristorante
  8. Alberghi senza ristorante
  9. Case di cura e riposo
  10. Ospedali
  11. Uffici, agenzie, studi professionali
  12. Banche ed istituti di credito
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramento e altri beni durevoli
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, aniquariato
  16. Banchi di mercato beni durevoli
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  20. Attività artigianali di produzione beni specifici
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  22. Mense, birrerie, hamburgherie
  23. Bar, caffè, pasticceria
  24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
  27. Ipermercati di generi misti
  28. Banchi di mercato generi alimentari
  29. Discoteche, night club

Quindi ogni problema relativo alla gestione dei rifiuti prodotti da queste strutture e rientranti nell’allegato L-quater è risolto? In realtà no in quanto gli obblighi gravanti sul Produttore di rifiuti permangono.

Basti pensare ad esempio al caso specifico delle vernici. Come si può osservare dalla tabella, è possibile affidare al gestore pubblico, se lo si desidera, unicamente le vernici che a valle della caratterizzazione risultino non pericolose. Infatti non è prevista la possibilità di affidare al gestore pubblico i rifiuti pericolosi prodotti da Enti ed imprese.

Pertanto è importante rimarcare ancora una volta quando già ribadito dal D.Lgs. 152/2006 relativamente alle responsabilità che gravano sul Produttore di rifiuti ed all’importanza di procedere ad una corretta caratterizzazione e classificazione degli stessi. (art. 184 D.Lgs. 152/2006)

Solo a valle di tali attività, verificato che il rifiuto è non pericoloso, è possibile affidare i rifiuti che fino al 31 Dicembre 2020 erano speciali e che dal 1° Gennaio 2021 sono divenuti urbani, al gestore pubblico dei rifiuti.

Le utenze non domestiche devono quindi, entro il 31 Maggio 2021, decidere se affidare i propri rifiuti ad un soggetto privato o al servizio di raccolta rifiuti urbani del proprio comune.

Laddove l’utenza non domestica opti per l’affidamento al soggetto privato è bene ricordare che tale scelta è valida per 5 anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’azienda, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Per info e consulenza: info@ambiente-rifiuti.com

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE – AGGIORNAMENTO R.E.N.T.R.I.

Con le modifiche normative apportate dai decreti legislativi 116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020 il testo unico ambientale ha subito delle modifiche importanti che avranno, nel corso dei prossimi mesi,  impatti significativi sulla gestione dei rifiuti.

Le modifiche entreranno in vigore ufficialmente il 26 Settembre 2020.

Le modifiche intervengono su:

  • Responsabilità estesa del produttore (art. 178‐bis)
  • Priorità e prevenzione (artt. 179-180)
  • Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181)
  • Rifiuti organici (art.182 ter)
  • Definizioni (art.183)
  • Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184)
  • Sottoprodotti (184 bis)
  • End of Waste (art.184‐ter)
  • Esclusioni – Sfalci e potature (art.185)
  • Deposito temporaneo (art.185 bis)
  • Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188)
  • MUD, FIR, Registri (artt.189, 190, 193)
  • Tracciabilità post Sistri (art.190)
  • Novità su manutenzione? (art.193)
  • Trasporto intermodale (art.193 bis)
  • Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis)
  • Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199)
  • Misure per la raccolta differenziata (artt.205, 205 bis)
  • Imballaggi (artt.217 e seguenti)
  • Sanzioni (art. 258)

La novità principale, che andrà ad alimentare e certificare intere filiere di gestione dei rifiuti, è la responsabilità estesa del Produttore il quale viene coinvolto nella responsabilità finanziaria per la ripresa dei rifiuti originati dal consumo del bene. Dovremo attendere i decreti attuativi del ministero dell’Ambiente ma potrebbe rappresentare un vero punto di svolta nell’ambito dell’economia circolare.

Voler analizzare tutte le modifiche alla parte quarta del Testo Unico Ambientale in un solo articolo appare ardua come impresa dovendo considerare che al momento possiamo solo fare delle ipotesi sui possibili scenari ai quali assisteremo nel corso dei prossimi mesi.

Cercheremo quindi (ci sforzeremo promesso) di scrivere singoli articoli tesi ad  analizzare singoli aspetti.

Partiamo dall’argomento più chiacchierato degli ultimi tempi e che tanto sta facendo discutere le imprese. Il motivo non è la necessità di adempiere ad un ulteriore obbligo normativo (non ce ne fossero già a sufficienza), quanto per il timore che il nuovo sistema di tracciabilità introdotto porti sulle sue spalle, senza scrollarsele, il peso, gli errori e le incongruenze, del precedente sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.

Come avrete intuito stiamo parlando del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. La necessità di adottare un sistema informatico per tracciare i rifiuti che ogni giorno percorrono le nostre strade per giungere negli impianti di trattamento, come detto più volte, è nobile e necessario, ma le modalità di realizzazione di tale sistema potrebbe essere messo in discussione.

Ma sarà davvero efficiente? Sarà in grado di farsi carico delle negative esperienze vissute dalle imprese e liberarsi finalmente della estrema farraginosità di cui era vittima il SISTRI? Assisteremo anche in questo caso ad un doppio binario confusionario, oneroso, corredato di così tante eccezioni che alla fine inizieremo a chiederci quale sia la sua reale utilità? E soprattutto, quanto graverà in termini economici sulle imprese?

Come sempre solo il tempo saprà darci informazioni sufficienti per poter giudicare la reale portata del RENTRI.

Fatta questa dovuta premessa prendiamo in esame l’articolo 188-bis nella sua nuova formulazione:

  1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge 14 Dicembre 2918 n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Febbraio 2019 n.12 e gestito con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il ministero della pubblica amministrazione, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura del Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare, è articolato in: a)Una sezione anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b)Una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) I modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) Le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relative adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 del decreto legge 14 Dicembre 2018, n.135, con la previsione dei criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori; c) Il funzionamento del registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati di cui alla lettera a) nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) Le modalità di condivisione dei dati del Registro elettronico con l’istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189; e) Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n.1013/2006 e le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 Gennaio 1994 n.70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) Le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale indicate al comma 1; g) Le modalità di accesso ai dati del Registro Elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) Le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti,  di cui all’articolo 188 comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
  4. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati e da coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 articolo 6 del D.Lg. 14 Dicembre 2018 n. 135. Negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro Elettronico Nazionale.

Con l’articolo 188-bis che in parte in realtà già conoscevamo nella sua precedente versione viene formalmente istituito e delineato nelle sue principali caratteristiche il Registro Elettronico di tracciabilità dei rifiuti.

Vediamo insieme quali sono gli aspetti principali dell’introduzione del RENTRI.

  • Esisterà un doppio binario per la fase di sperimentazione. Questo lo conosciamo già e sappiamo quali sono i rischi di una gestione di questo tipo. Doppie registrazioni, doppie documentazioni, moltiplicazione del tempo impiegato (immaginate la pianificazione logistica di un’impresa di trasporto). Quanto durerà? Ovviamente al momento non è possibile stimarlo ma auspichiamo duri meno di quello precedente.
  • Tema autorizzazioni. Come ben sappiamo le autorizzazioni relative ai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono oggi facilmente reperibili e l’Albo ha predisposto anche un sistema di collegamento ed interrogazione dei database. Tali informazioni erano già accessibili con il SISTRI. La vera spina nel fianco è rappresentata dalle autorizzazioni ambientali degli impianti. Come ben sappiamo tali dati non sono correttamente/completamente anagrafati ad oggi e ci si chiede se dovremo continuare ad inserirli manualmente o se finalmente avremo un sistema informatico in grado di reperibili automaticamente riducendo così anche tutta la confusione che regna intorno alle autorizzazioni madre, integrazioni, revisioni ecc… Vi ricordo l’importante lavoro dell’ISPRA al sito https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/
  • Tema tracciabilità trasporti. Per chi ha avuto la (s)fortuna di utilizzare il SISTRI ben ci si ricorderà il tema  della geolocalizzazione degli automezzi durante il trasporto dei rifiuti e l’indicazione delle tappe intermedie oltre alla necessità di modificare e giustificare ogni eventuale variazione, consolidando così l’idea che chi aveva ideato il sistema informatico non avesse mai messo piede in un’azienda di trasporto rifiuti per osservare tutte le difficoltà giornaliere alle quali sono esposte. Con il Registro elettronico tale tema viene nuovamente riportato in auge, complice anche l’indicazione specifica di cui all’articolo 193 che rimarca in realtà quanto già presente nelle previgente versione del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla microraccolta. Preso atto della necessità di tracciare i trasporti dei rifiuti in ogni momento ci si chiede questa volta quale sistema verrà utilizzato per geolocalizzare ogni automezzo. Utilizzeremo una black-box 2.0 corredata di SIM? Potremo utilizzare gli attuali sistemi di geolocalizzazione degli automezzi in uso presso le aziende? E chi non è dotato? Questi interrogativi inevitabilmente avranno una risposta in un futuro non tanto lontano. E’ un tema molto importante per poter ricostruire il percorso effettivamente seguito dagli automezzi durante il trasporto dei rifiuti ma sarebbe utile poter sfruttare a pieno i dati informatici della geolocalizzazione anche in caso di variazioni del percorso. E’ un argomento molto interessante e sicuramente l’attuale livello tecnologico raggiunto potrebbe venirci in aiuto.
  • Chi paga? Come avvenne per il SISTRI, il registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere finanziato dagli utenti che lo utilizzeranno e quindi le imprese obbligate all’iscrizione. La norma prevede al momento il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione. Attendiamoci quindi un obolo annuale da versare per il mantenimento di quello che speriamo diventi l’unico sistema di tracciabilità dei rifiuti, poiché diciamocelo francamente, non si avverte più nel 2020 la necessità di utilizzare sistemi cartacei antiquati per gestire i rifiuti quando ormai ognuno di noi ha nelle proprie imprese sistemi tecnologici e digitali.  Siamo nell’era dell’industria 4.0 eppure la nostra gestione dei rifiuti, che ha già molte criticità come spesso ci racconta la cronaca, è ancorata ad un sistema difficilmente controllabile se non a posteriori. “Prevenire è meglio che curare” Questa volta è proprio il caso di dirlo. A volte non è necessario realizzare sistemi estremamente complessi e rigidi per ottenere un risultato ottimale.

Prendiamo ora in considerazione l’articolo 190 nella sua nuova formulazione del D.Lgs. 3 Settembre 2020 n.116.

I soggetti obbligati alla tenuta del “registro cronologico di carico e scarico” sono:

  • Trasportatori professionali di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c) d) e g) dell’articolo 184 comma 3

All’interno del registro cronologico di carico e scarico dovranno essere annotati per ogni tipologia di rifiuti la quantità prodotta, la natura e l’origine dei rifiuti e le quantità dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, nonché laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione dei rifiuti.

Il modello del registro cronologico dovrà essere definito con un decreto attuativo, pertanto fino a tale momento continueranno ad usarsi i modelli già in vigore e restano valide le modalità di vidimazione dei registri già in uso.

I tempi per effettuare le annotazioni non varieranno e quindi:

  • 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso per i Produttori di rifiuti
  • 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento in impianto per i trasportatori
  • 10 giorni lavorativi dalla data di consegna in impianto per gli intermediari
  • 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto per gli impianti di recupero e di smaltimento

I soggetti esonerati sono:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro;
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212 comma 8
  • Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti

Dove dovranno essere custoditi i registri?

  • I registri dovranno essere tenuti, o resi accessibili ,presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • Per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari di rifiuti ,presso la sede operativa
  • I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto
  • I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione (di cui all’articolo 230) possono essere tenuti presso la sede di produzione dei rifiuti
  • Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente (ed al Registro elettronico nazionale quando quest’ultimo sarà in vigore)

I registri devono essere conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.

Chiudiamo così questa prima descrizione delle novità introdotte dal recepimento del pacchetto economia circolare ma siamo certi che avremo modo di tornare su questi argomenti in un futuro non troppo lontano per raccontarvi le ultime novità.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

AEE o non AEE…dal 15 Agosto questo è il problema

RAEE, la rivoluzione è dietro l’angolo? Non proprio, scopriamo il perché insieme.

In questi ultimi mesi si sente parlare tanto di “Open Scope” per i RAEE. Ma cosa è di preciso? Perchè fa notizia?

In questo articolo vogliamo aiutarti a capirci qualcosa in più così da poter orientare la tua azienda e le tue decisioni nel modo corretto, adempiendo ai nuovi obblighi normativi che decoreranno dal 15 Agosto 2018.

Il riferimento normativo che occorre leggere è il D.Lgs. 49/2014 che abroga quasi completamente il D.Lgs. 151/2005 e disciplina il campo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e conseguentemente anche la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici ormai conosciuti ampiamente con l’acronimo RAEE.

A far data dal 15 Agosto 2018 entra in vigore il “campo aperto” (Open Scope) di applicazione del D.Lgs. 49/2014 come già previsto dalla direttiva 2012/19/UE.

Ci sarà un vera rivoluzione nel settore dei RAEE? Non proprio, ma è vero che alcune cose cambiano ed è bene essere informati ed aggiornati sull’argomento per trovarsi preparati.

Partiamo dai fondamentali. La definizione di Apparecchiature Elettrica ed elettronica non cambia rispetto a quanto già conosciamo.

AEE: Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi  e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettrice o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.

Ciò che cambia realmente a partire dal 15 Agosto 2018 lo si evince nella relazione  COM(2017) 171 final del 18 Aprile 2017 nel riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE: Le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’allegato 1 della nuova direttiva RAEE alle 6 nuove categorie dell’allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare  i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.

Quindi che succede?

Per chi ha avuto modo di leggere integralmente il D.Lgs 49/2014 si sarà reso conto che vi erano degli allegati, i quali hanno una importanza rilevante nell’applicazione del decreto stesso. A partire dal 15  agosto 2018 l’allegato I del D.Lgs. 49/2014 che contiene le classiche dieci categorie di AEE ed una loro descrizione puntuale, viene sostituito dall’allegato III che ne contiene solo sei. Si riducono così le tipologie di AEE? Assolutamente no. Le sei categorie sono ora molto più generiche (open scope per l’appunto) come è possibile vedere:

Allegato III del D.Lgs. 49/2014

Categorie di AEE, rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1 , lettera b).

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cmq;
  3. Lampade;
  4. Apparecchiature di grnadi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:
    1. Elettrodomestici;
    2. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
    3. Apparecchiature di consumo;
    4. Lampadari;
    5. Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini;
    6. Apparecchiature musicali;
    7. Strumenti elettrici ed elettronici;
    8. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
    9. Dispositivi medici;
    10. Strumenti di monitoraggio e di controllo;
    11. Distributori automatici;

Apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1,2 e 3;

  1. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:
    1. Apparecchiature di consumo;
    2. Lampadari;
    3. Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini;
    4. Apparecchiature musicali;
    5. Strumenti elettrici ed elettronici;
    6. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
    7. Dispositivi medici;
    8. Strumenti di monitoraggio e di controllo;
    9. Distributori automatici;
    10. Apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.

Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1,2,3 e 6.

 

  1. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Come si può osservare l’elenco è più generico, rispetto al precedente, ed abbraccia la quasi totalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in commercio. Ciò si traduce di conseguenza in un maggior numero di prodotti che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del decreto. Tale conseguenza risolve un problema che spesso si presenta per il quale un produttore che non riusciva ad inquadrare un suo prodotto tra le AEE, secondo le definizioni dell’allegato oggi vigente, presenti nelle dieci categorie dell’allegato I, non faceva rientrare il suo prodotto tra le AEE che quindi veniva posto al di fuori del campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014. Di conseguenza queste apparecchiature non rientravano nel circuito dei RAEE quando giungevano a fine vita (vero solo per alcuni aspetti della filiera).

Con il nuovo elenco il problema viene praticamente risolto in quanto ogni dispositivo che rispetta la definizione di AEE viene a trovarsi obbligatoriamente in una delle 6 categorie in quanto, se il prodotto non dovesse risultare compatibile con nessuna delle prime tre categorie potrà sicuramente rientrare in una delle ultime tre, facendo queste ultime riferimento in modo prescrittivo soltanto ai parametri dimensioni.

Da ciò ne discende che certamente ci sarà un incremento delle quantità i AEE immesse sul mercato e di conseguenza dei RAEE che verranno raccolti quando questi prodotti giungeranno a fine vita.

E’ questo il vero dato che ha fatto notizia, e le implicazioni sono notevoli in termini economici. Certo non assisteremo ad una rivoluzione del settore ma avremo dei dati di raccolta più precisi in quanto l’intero mondo dei RAEE sarà finalmente inquadrato.

Riprendiamo ora la definizione di RAEE per esaminare più da vicino un aspetto particolare.

RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettrice o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.

Stabilito che i RAEE sono rifiuti che rispondono a quanto riportato nell’articolo 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006, si può osservare che la definizione racchiude anche:

  • I componenti
  • I sottoinsiemi
  • E materiali di consumo

Questi sono parte integrante del prodotto nel momento in cui esso diventa un rifiuto, anche se sono aggiunti successivamente e di altri produttori.

Il componente è una parte costituente del dispositivo che non può essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione. Tra i componenti rientrano quegli oggetti che, quando assemblati, permettono ad una AEE di lavorare correttamente. Sono esclusi dalla definizione quei componenti che sono immessi sul mercato per fabbricare o riparare apparecchiature elettriche ed elettroniche a meno che non abbiano una funzione indipendente.

 

 

 

 

 

 

Esempio: I cavi elettrici utilizzati per il cablaggio delle apparecchiature non sono AEE perché richiedono altri elementi per poter svolgere la loro funzione (occorrono dei connettori per poter trasferire la corrente).

Al contrario, rimanendo sul tema dei cavi elettrici, una prolunga è un AEE in quanto non necessità di altri componenti per svolgere la propria funzione.

L’argomento necessita ovviamente di un approfondimento maggiore, ed ancora di più questo ultimo aspetto che abbiamo appena accennato. Auspichiamo di riuscire a darvi prima del 15 Agosto 2018 alcuni dettagli in più in merito in quanto restano aperte ancora alcune tematiche che necessitano di una chiara indicazione al fine di evitare confusione.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

E’ in vigore la nuova classificazione dei rifiuti

Se ne è parlato seppur sommessamente negli scorsi mesi ed oggi finalmente entra in vigore la nuova procedura per la classificazione dei rifiuti.

Grazie al decreto competitività, decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni con la legge n.116/2014 ed entrato in vigore 2014, da oggi sono valide le nuove procedure per la classificazione dei rifiuti. Le nuove procedure si concretizzano con una premessa all’allegato D della parte IV del D.lgs. 152/2006 e forniscono una serie di istruzioni che dovrebbero essere seguite per poter procedere ad una corretta classificazione dei rifiuti.

A parere di chi scrive ad ogni modo le procedure potevano essere più dettagliate, poiché in alcuni casi restano nebulose, e studiate un pochino meglio poiché nel voler seguire la scala gerarchica imposta nella nuova premessa alcune attività che oggi vengono svolte inizialmente perdono il loro valore e vengono ad essere eseguite in una fase successiva. Sicuramente ciò dipende molto dall’esperienza e dalla soggettività di chi procede alla classificazione dei rifiuti.

Ad ogni modo prima di procedere con una descrizione delle novità che sono state introdotte è bene sottolineare che a Giugno 2015 cambierà anche il Catalogo Europeo dei Rifiuti grazie all’applicazione del regolamento 1272/2008/CE sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche, del regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e della decisione 2014/995/UE recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti. In pratica l’Unione Europea si è aggiornata al progresso delle nuove tecnologie ed all’armonizzazione delle norme (si veda ad esempio l’ADR) e tenta di raggiungere un punto di convergenza tra norme che molto spesso non si parlano, si veda ad esempio il caso di trasporto di rifiuti pericolosi in ADR e della confusione che spesso ne deriva.

Pertanto l’invito ai lettori è quello di tenersi costantemente aggiornati in questo periodo di profonda rivoluzione per adattare le proprie procedure di gestione rifiuti con le novità normative.

Diamo uno sguardo più da vicino alle novità che sono state introdotte.

  • La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. ( e non si potrebbe essere in disaccordo con ciò date le ricadute in termini di responsabilità sul produttore)
  • Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione (ciò pone non pochi problemi nel caso in cui il rifiuto venga classificato con codice CER pericoloso e non presenti poi delle reali caratteristiche di pericolo)
  • Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
  • Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
  • Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
    • Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
      • La scheda informativa del produttore;
      • La conoscenza del processo chimico;
      • Il campionamento e l’analisi del rifiuto.
    • Determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
      • La normativa europea sulla etichettature delle sostanze e dei preparati pericolosi;
      • Le fonti informative europee ed internazionali;
      • Le schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto (chi scrive avrebbe posto molto più in alto questa voce nelle procedure da seguire poiché è uno dei documenti principali che è possibile ritrovare dal produttore e che fornisce una prima e rapida informazione sulle caratteristiche di pericolo delle materie prime che danno poi origine, al termine dei processi di produzione, al rifiuto).
    • Stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo;
    • Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione,
    • Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con modalità stabilite nei punti precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso;
    • La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione (chi scrive è del parere che la classificazione andrebbe fatta già al momento della produzione del rifiuto così da poter gestire correttamente il deposito temporaneo e non esporsi a sanzioni per discarica abusiva di rifiuti a causa della mancata classificazione ed etichettatura dei rifiuti).

Come si può osservare la premessa appare corposa, ma d’altro canto si è tentato di mettere in ordine pratiche che già venivano affrontate nella classificazione di un rifiuto da parte dei professionisti del settore.

Occorre ora vedere cosa accadrà nei prossimi mesi e come sarà possibile applicare in tutto o in parte questo vademecum per la classificazione dei rifiuti. Come già espresso nei commenti tra parentesi posti in prossimità di alcuni punti, sorgono delle perplessità in merito ad alcune indicazioni e possiamo auspicare che questa premessa venga rivista e riscritta, magari con qualche dettaglio tecnico in più, così da rendere più fluente la classificazione dei rifiuti e meno arbitraria possibile.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com