Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali – 2-ter e 4 –bis (parte seconda)

Nel precedente articolo abbiamo parlato della nuova categoria 4-bis, delle motivazioni che hanno spinto l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ad istituirla e quali sono le modalità operative per poterla ottenere.

 

In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.

 

La categoria 2-ter  è stata istituita con la delibera 3 del 4 Giugno 2018.

L’iscrizione in categoria 2-ter è ottenibile mediante iscrizione in procedura semplificata ed è riservata alle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Come si evince la cerchia di soggetti che possono usufruire di tale iscrizione è piuttosto ristretta e ben identificata, ed altresì ristretta è la tipologia di rifiuti che possono essere raccolti.

Da parte di chi scrive si solleva un certo scetticismo in merito al fatto che le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possano avere necessità di raccogliere esclusivamente rifiuti metallici.

 

Requisiti per l’iscrizione

Per iscriversi in categoria 2-ter le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono essere in possesso dei seguenti requisiti

  • Essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritti ai cittadini italiani;
  • Non essere in stato di interdizione o inabilitazione ovvero in interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • Non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P. e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pensa, nei seguenti:
    • Condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
    • Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;
  • Essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
  • Non devono sussistere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159 del 6 Settembre 2011;
  • Non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  • Non abbiano reso false dichiarazione o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste

Tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati

Codice CER
Descrizione
15.01.04
Imballaggi metallici
20.01.40
Metalli
20.03.07
Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

 

I rifiuti indicati in tabella dovranno essere di proprietà del soggetto autorizzato in forza di un contratto di acquisto o di una donazione. E’ chiaro che tale proprietà dovrà essere dimostrabile.

Le attività di raccolta e trasporto potranno essere svolte solo per 4 giornate nell’arco dell’anno civile e per un quantitativo complessivo di massimo 100 tonnellate.

 

Procedura di iscrizione

L’iscrizione in categoria 2-ter potrà avvenire mediante procedura telematica e dovrà essere dichiarata la sede dell’associazione di volontariato e dell’ente religioso, il possesso dei requisiti indicati in precedenza, i codici CER che si intendono raccogliere e trasportare.

Costi:

Diritti di segreteria: 10 €

Diritti annuali di iscrizione: 50 €

Marche da bollo: 32 €

Tassa di concessione governativa: 168 €

 

Iscrizione temporanea di veicoli concesso in uso

Data la particolare tipologia di soggetti ai quali è riservata l’iscrizione, è prevista per loro la possibilità di iscrivere temporaneamente dei veicoli concessi in uso (anche per le altre categorie esiste in realtà questa possibilità ma è leggermente più complessa dato che i tempi di utilizzo sono mediamente più lunghi).

Per poter utilizzare mezzi concessi in uso è necessario presentare una domanda di variazione alla sezione regionale di competenza, attestando l’idoneità del mezzo al trasporto di rifiuti. Tale richiesta dovrà essere presentata almeno 10 gg prima dell’evento organizzato e dovrà essere data prova di intesa già stabilita con i Comuni territorialmente competenti.

Così come avviene per le altre categorie, il mezzo concesso in uso dovrà essere nella piena disponibilità dell’associazione di volontariato o ente religioso che ne fa richiesta, secondo le disposizioni della disciplina autotrasporto e già specificato nelle circolari dell’Albo del 9 Settembre 2013 n. 995 e del 30 Aprile 2015 n. 345.

Alla presentazione della richiesta di variazione, la sezione dell’albo rilascerà apposito documento di atto di notorietà per l’utilizzo del veicolo.

Per tutta la durata dell’evento e dalla data di decorrenza del documento appena citato, il mezzo sarà iscritto nell’autorizzazione del soggetto che ne ha fatto richiesta. Ciò vuol dire che se tale veicolo è di proprietà di un’impresa già iscritta all’Albo, per tale periodo essa non ne potrà usufruire.

Il veicolo potrà essere utilizzato dal soggetto richiedente esclusivamente per la raccolta, trasporto e conferimento in impianto dei rifiuti autorizzati.

Il giorno successivo all’evento, il mezzo viene rimosso dall’autorizzazione del richiedente e rientra nella disponibilità dell’imprese cedente. Se quest’ultima è iscritta all’Albo, il veicolo è nuovamente utilizzabile per il trasporto di rifiuti nella propria autorizzazione.

 

Per informazioni e consulenza siamo a vostra completa disposizione.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali. 4bis e 2ter (parte prima)

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.

Come sappiamo bene, la tracciabilità dei rifiuti riveste un ruolo importante sul nostro territorio. Per i rifiuti oggetto di queste due categorie l’importanza è duplice. Da un lato abbiamo quella legata alla anzidetta tracciabilità dei rifiuti, dall’altra abbiamo quella legata al voler economico dei rifiuti metallici.

Perché è importate tracciare i rifiuti raccolti?

Le imprese coinvolte dalla categoria 4-bis, di cui parleremo in questo articolo, sono perlopiù piccole imprese, ditte individuali che raccolgono metalli dai privati o lungo le vie urbane.

Le imprese senza autorizzazione che raccolgono rifiuti e li conferiscono negli impianti generato due problematiche non indifferenti.

Da un lato l’assoluta mancanza di tracciabilità dei rifiuti (problema ambientale riassumibile in: Dove finiscono i nostri rifiuti?), dall’altra, la generazione di un mercato nero. Se i rifiuti non sono tracciati ed è difficile farli conferire in un impianto come puoi fatturarli? Spesso le manovre poste in atto per aggirare il problema rendono il percorso di indagine più complesso ma alla fine gli organi di vigilanza sono in grado di ricostruire l’intero percorso.

Gli impianti sappiamo essere soggetti ad autorizzazione e pertanto hanno l’obbligo di monitorare ingressi ed uscite in termini documentali e di peso del rifiuto.

D’altro canto però bisogna osservare che piccole imprese che avessero voluto stipulare operare in questo settore rischiavano spesso di essere fuori mercato a causa dei costi di gestione della propria impresa più elevati di chi invece nulla aveva da dichiarare.

Ecco quindi che nasce la categoria 4-bis. Questa viene in soccorso di piccoli imprenditori che vogliono (e devono da ora) mettersi in regola ed autorizzare i propri automezzi. Fortunatamente non è una categoria ordinaria con i relativi costi ed adempimenti che in passato hanno scoraggiato chi voleva intraprendere questo settore, ma è una semplificata e quindi consente un facile accesso al mercato con pochissime risorse.

Vediamo ora nel dettaglio cosa permette di fare la categoria 4-bis

Con la delibera 2 del 24 Aprile 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituisce formalmente la categoria 4-bis per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

La delibera è in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 124 della Legge 4 Agosto 2017 che dispone la individuazione di modalità semplificate per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

Innanzitutto è opportuno sottolineare che l’iscrizione in categoria 4-bis esclusa la contemporanea iscrizione nelle altre categorie dell’Albo relative al trasporto di rifiuti.

Requisiti per l’iscrizione:

  • Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese o al REA come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metalli con codice ATECO 46.77.10;
  • Le imprese che intendono iscriversi alla categoria 4-bis devono avere i seguenti requisiti;
    • Essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritti ai cittadini italiani;
    • Siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
    • Non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero in interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    • Non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P. e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pensa, nei seguenti:
      • Condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
      • Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;
    • Siano in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
    • Non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159 del 6 Settembre 2011;
    • Non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
    • Non abbiano reso false dichiarazione o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste
  • Dimostrare la disponibilità di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Ai fini dell’iscrizione i codici CER che possono essere trasportati, fino ad un massimo annuale di 400 tonnellate sono:

CER
Descrizione
020110
Rifiuti metallici
120101
Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120103
Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non pulverulenti)
120121
Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
120199
Rifiuti ferrosi e non ferrosi
150104
Imballaggi metallici
170401
Rame, bronzo, ottone
170402
Alluminio
170403
Piombo
170404
Zinco
170405
Ferro e acciaio
170406
Stagno
170407
Metalli misti
170411
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
200140
Metalli
200307
Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

 

Per poter iscrivere la propria impresa in categoria 4-bis, la procedura è telematica ed occorre autocertificare l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati.

Costi per l’iscrizione

Diritti di segreteria: 10, 00 €

Diritti annuali di iscrizione: 50,00 €

Marche da bollo: 32,00 €

Tassa di concessione governativa: 168,00 €

 

Per informazioni e supporto al fine di poter iscrivere la propria impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali potete contattarci telefonicamente o a mezzo mail.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com