Decreto Direttoriale Rentri 97 del 22/09/2023

E’ stato pubblicato il primo, dei tanto attesi, Decreti Direttoriali RENTRI.

Con questo decreto, composto di un solo articolo, vengono confermate, e meglio esplicitate, le scadenze da tenere a mente in merito a:

  • Finestra temporale entro la quale ogni scaglione di soggetti obbligati deve procedere alla iscrizione al RENTRI
  • Data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico rifiuti e formulario digitale di identificazione dei rifiuti
  • Data a decorrere dalla quale è obbligatorio adottare i nuovi modelli di registro di carico e scarico
  • Data a decorrere dalla quale è obbligatorio usare il formulario in formato digitale

Con questo decreto direttoriale ci si avvicina sempre di più ai nastri di partenza del RENTRI. Sarà interessante monitorare l’evoluzione delle istruzioni di compilazione dei nuovi modelli di registro di c/s e FIR auspicando che la tanto invocata digitalizzazione non si trasformi in un copia e incolla di quanto già oggi si fa manualmente visto che digitalizzare vuol dire anche semplificare per andare incontro alle esigenze degli operatori di settore (tutti, dal Produttore all’impianto di destino).

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Dal 15 Giugno 2023 entra in vigore il RENTRI…e ora?

RENTRI entrata in vigore 15 Giugno 2023 - A&R

Rentri…tanto se ne è parlato, tanto se ne parla e tanto se ne parlerà a lungo tempo…visti i tempi necessari per raggiungere la piena operatività.

Il tanto atteso decreto RENTRI (Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 31/05/2023 ed entrerà in vigore il 15 Giugno 2023.

Visto il tanto allarmismo di questi giorni e le richieste di informazioni e chiarimenti che ci sono pervenute, appare doveroso cercare di dare qualche informazione in maniera chiara così da fugare quanti più dubbi possibili.

Il 15 Giugno 2023 è vero entreranno in vigore, formalmente, le disposizioni contenute nel decreto RENTRI, ma all’atto pratico per le imprese, i produttori di rifiuti, i trasportatori, intermediari ed impianti cosa cambia realmente dal giorno successivo? Al momento nulla!

Proprio per evitare l’effetto catastrofe creatosi con il SISTRI, il legislatore questa volta ha voluto procedere con molta più calma e per farlo ha scaglionato sin da subito le iscrizioni al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Infatti, con l’articolo 12 – Iscrizione al RENTRI – viene stabilito che i soggetti procedono all’iscrizione al RENTRI con le modalità di cui all’articolo 21 – Modalità operative – il quale a sua volta rimanda sin da subito (al comma 1) alla definizione entro 180 giorni dalla entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, le modalità di iscrizione al sistema, istruzioni per l’accesso e modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ecc….

Come si osserva quindi, le modalità di iscrizione sono già differite a 180 gg dal 15 Giugno 2023, auspicando ovviamente che il Ministero definisca entro tale data le procedure promesse, ma il vero punto di partenza, la data dalla quale ci si potrà iscrivere e si dovrà iniziare ad usare il sistema RENTRI è definita dall’articolo 13 – Tempistiche di iscrizione che, per evitare i click-day del SISTRI, definisce i blocchi di partenza:

  1. A decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (dal 15/12/2024 al 13/02/2025) procedono all’iscrizione enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori obbligati all’iscrizione (impianti di trattamento, trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale, intermediari di rifiuti pericolosi, consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti)
  2. A decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi ( dal 15/06/2025 al 14/08/2025) procedono all’iscrizione enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
  3. A decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi ( dal 15/12/2025 al 13/02/2026) procedono all’iscrizione tutti gli altri soggetti non inclusi nei primi due scaglioni.

Cosa fare quindi nel frattempo? Innanzitutto non farsi prendere dal panico o preoccuparsi eccessivamente. Sicuramente è opportuno rimanere aggiornati sul tema, monitorando i propri canali di fiducia. Infatti, nel corso dei prossimi mesi assisteremo alla pubblicazione di manuali d’uso, guide, istruzioni e tutto ciò che sarà necessario per poter procedere sia all’iscrizione che alla gestione operativa. Conoscere questi documenti e studiarli sarà il primo passo per poter approcciare senza timore il RENTRI. Ambiente&Rifiuti promuoverà, tramite i propri canali, sessioni di aggiornamento e formazione per essere, come sempre, al fianco dei propri clienti e partner e supportandoli in ogni fase preparatoria al RENTRI.

Man mano che le istruzioni operative saranno pubblicate, le software house (si perché il RENTRI non è un gestionale e andrà gestito tramite un software di cui l’iscritto dovrà dotarsi) dovranno man mano procedere con la realizzazione dei propri sistemi di interoperabilità per permettere a tutti i propri utenti di trasmettere i dati al RENTRI e procedere con la compilazione della documentazione richiesta per legge.

Come sempre consigliamo vivamente di leggere il testo di legge anche solo per comprendere, a grandi linee, quale sarà il funzionamento del RENTRI, anche se, occorre ammetterlo, è un continuo rimando ai successivi articoli del decreto stesso e a decreti direttoriali che dovranno essere pubblicati.

Assisteremo ad una rivoluzione della tracciabilità dei rifiuti? La risposta è si ovviamente. Passeremo da un sistema di tracciabilità dei rifiuti interamente cartaceo ed obsoleto ad un sistema più evoluto e digitale con la possibilità di tracciare ogni nostra singola azione. Dovremo rivedere l’intero impianto di gestione dei rifiuti odierno, a volte troppo lento nella trasmissione dei dati a tutti i soggetti interessati e sperare che non si venga a creare, nuovamente, quanto abbiamo vissuto con il SISTRI.

Leggendo il decreto infatti non si può non pensare che l’intero sistema poteva essere reso più snello e meno complesso e macchinoso, partendo dalle firme digitali, al dover assicurare sempre una linea internet funzionante ecc… Forse avremo a disposizione una serie di eccezioni come accadde per il SISTRI?

Sarà interessante vedere come il legislatore deciderà di gestire il doppio binario che verrà a crearsi tra quanti saranno iscritti al RENTRI e quanti non lo saranno e di conseguenza quale sarà l’aggravio di lavoro a carico degli operatori logistici i quali, proprio come avvenne in passato, videro duplicare il proprio lavoro.

Ecco perché è importante restare sempre aggiornati sul tema.

Tornando al tema della rivoluzione della tracciabilità dei rifiuti, uno degli aspetti più importanti riguarda l’abolizione dei decreti DM 145/98 e DM 148/98 (a decorrere dall’iscrizione del primo blocco di soggetti obbligati) che in questi anni ci hanno fatto da guida a favore di nuove disposizioni di legge che dovranno disciplinare i nuovi modelli di registro di carico e scarico e dei nuovi formulari di identificazione dei rifiuti.

Auspichiamo che la ricerca della tracciabilità perfetta dei rifiuti non si trasformi nell’inseguimento di una chimera a discapito di tutti i soggetti della filiera.

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Parere del Consiglio di Stato sul decreto RENTRI

E’ stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.

Il parere è nel suo complesso positivo e favorevole all’implementazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti anche se, come viene spesso sottolineato nel documento, la complessità della realizzazione ed avvio del RENTRI richiede un impegno economico che nella bozza di decreto non viene preso in considerazione (art. 24 comma 2 “Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”). Si fa anche osservare che tale impegno di spesa era già previsto all’art. 6 comma 3-quater del D.L. 135 del 2018. Il CdS rileva anche l’assenza di riferimenti temporali specifici entro i quali il Ministero deve provvedere alla emanazione dei decreti operativi che permetteranno, in tempi certi, l’implementazione completa ed avvio del RENTRI stesso. Ovvero si rileva che la reale possibilità di entrata in funzione del nuovo sistema è subordinata in realtà alla generica previsione di cui all’art.21 – Modalità operative (della bozza di decreto) che demanda a futuri decreti direttoriali  – senza la previsione di termini di adozione, la definizione e concreta e specifica di questo nuovo sistema (modalità operativa per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento; istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori; requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; manuali e guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all’articolo 20.

Altra osservazione, che chi scrive ritiene sia fondamentale, è la necessità, che ormai sembra essere confermata, per le imprese che dovranno iscriversi al RENTRI di doversi dotare di apposito software per la trasmissione dei dati al RENTRI ed i conseguenti adempimenti. Il Consiglio di Stato ha stimato un costo a carico degli iscritti che si aggira tra i 600 € ed i 1000 € oltre ai costi di iscrizione al RENTRI. Tale aspetto è importante da tenere in considerazione dato che, il RENTRI come il SISTRI, non si definisce un gestionale per la gestione dei rifiuti, e pertanto non potrà essere utilizzato in modo diretto dagli utenti.  Se da un lato quindi si rilevano dei benefici, per le imprese del settore, grazie alla dematerializzazione di alcuni adempimenti, semplificazione e snellimento delle procedure e certezza delle norme, d’altro canto occorre considerare che si introducono nuovi oneri, informativi (iscrizione al RENTRI, nuova modulistica, tenuta e trasmissione al RENTRI in formato digitale dei dati dei registri cronologici di carico e scarico del formulario di identificazione) ed economici.

Tra le altre osservazioni degne di nota ritroviamo l’aver sottolineato, da parte del Consiglio di Stato, le definizioni di sede legale e dipendenti, che ritroviamo all’art. 3 dello schema di decreto. Il CdS sottolinea che deve essere evitato, in sede regolamentare, l’introduzione di termini e concetti giuridici generali, che trovano la loro compiuta definizione nelle pertinenti norme primarie.

Inoltre il Consiglio di Stato fa osservare all’Amministrazione la necessità di acquisire la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato allo scopo di certificare la coerenza e la solidità economico-finanziaria dell’impianto normativo che viene proposto.

Nelle 23 pagine che compongono il parere conclusivo, che vi invitiamo a leggere, il RENTRI, nella sua idea di infrastruttura informatica imperniata sulla dematerializzazione del registro cronologico e del formulario e sull’utilizzo di strumenti atti a garantire al meglio la piena tracciabilità dei rifiuti, viene considerato favorevole, anche nella misura del periodo transitorio che permetterà al sistema stesso di entrare in vigore (a differenza di quanto avvenne con il SISTRI).

Sicuramente vi sono ancora alcuni aspetti che richiederanno un approfondimento ed alcune parti del decreto stesso che dovranno essere migliorate sotto un profilo giuridico e tecnico evitando così il rischio di confusione da parte delle imprese che dovranno adempiere agli obblighi di iscrizione ed utilizzo del sistema. Ciononostante le basi sulle quali il RENTRI viene innestato sembrano essere più solide del suo predecessore ed auspichiamo che anche quelle incongruenze e quelle perplessità che sono emerse leggendo la bozza del decreto siano, nella fase finale, risolte.

Parere_Consiglio_di_stato_02058_22_RENTRI

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Rentri, eppur si muove…

Dopo tanti rumors finalmente abbiamo a disposizione una timeline che scandisce i tempi di sviluppo ed implementazione del RENTRI. Una tabella di marcia molto serrata.

Molti pensavano non sarebbe mai entrato in vigore, altri ipotizzavano un ingresso lampo come un fulmine a ciel sereno ed invece…

Come si può osservare dallo schema, Marzo 2021 segna l’avvio del prototipo con l’operatività del sistema applicativo ViViFir di cui abbiamo parlato nei precedenti articoli. Qui abbiamo illustrato il funzionamento di ViViFIR: nostro modulo di formazione gratuito.

Quindi ViViFIR sarà parte integrante del nuovo sistema (abbiamo così dato risposta ad alcuni quesiti che ci eravamo posti qualche settimana fa).

Il mese di Aprile sarà segnato dalla profilazione delle attività soggette al RENTRI e definizione dei registri di carico e scarico elettronici.

Maggio sarà un mese incentrato alla raccolta dati sulla movimentazione rifiuti e Giugno e Luglio all’upload dei dati per la comunicazione dei dati movimenti annotati nel registro elettronico al REN. Luglio inoltre sarà il mese dedicato alla definizione dei formati elettronici per lo scambio dati.

Le attività proseguiranno e si esauriranno in autunno quando tutte le sezioni del RENTRI dovranno essere testate anche con il coinvolgimento di imprese accreditate che potranno quindi procedere all’utilizzo del sistema tramite ”l’accesso applicativo a sistemi informativi che espongono il servizio”.

Non dimentichiamoci però che affinché il RENTRI sia pienamente operativo dobbiamo attendere i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 152/2006, ma siamo fiduciosi che il Ministero della Transizione Ecologica acceleri su questo aspetto al fine di rendere finalmente operativo il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti.

Per quanti siano interessati a monitorare l’avanzamento lavori, il RENTRI ha una sua pagina ufficiale: www.rentri.it e nell’introduzione è possibile leggere il riferimento normativo, di cui più volte abbiamo parlato, che rende possibile l’introduzione di questa evoluzione della tracciabilità dei rifiuti ovvero l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006.

Tale articolo, nella sua attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzative del Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Come sappiamo, il RENTRI si comporrà di due sezioni:

  • La sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali (finalmente vedremo una raccolta ordinata ed aggiornata di autorizzazioni degli impianti di trattamento?)
  • La sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari

Stando a quanto riportato nella home page del RENTRI, quest’ultimo introduce un modello di gestione digitale  dedicato all’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

E il MUD? A quanto sembra, almeno per il momento resterà un argomento escluso…

Seguiamo quindi con grande interesse ogni sviluppo del RENTRI fino alla sua entrata in vigore.

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PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE – AGGIORNAMENTO R.E.N.T.R.I.

Con le modifiche normative apportate dai decreti legislativi 116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020 il testo unico ambientale ha subito delle modifiche importanti che avranno, nel corso dei prossimi mesi,  impatti significativi sulla gestione dei rifiuti.

Le modifiche entreranno in vigore ufficialmente il 26 Settembre 2020.

Le modifiche intervengono su:

  • Responsabilità estesa del produttore (art. 178‐bis)
  • Priorità e prevenzione (artt. 179-180)
  • Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181)
  • Rifiuti organici (art.182 ter)
  • Definizioni (art.183)
  • Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184)
  • Sottoprodotti (184 bis)
  • End of Waste (art.184‐ter)
  • Esclusioni – Sfalci e potature (art.185)
  • Deposito temporaneo (art.185 bis)
  • Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188)
  • MUD, FIR, Registri (artt.189, 190, 193)
  • Tracciabilità post Sistri (art.190)
  • Novità su manutenzione? (art.193)
  • Trasporto intermodale (art.193 bis)
  • Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis)
  • Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199)
  • Misure per la raccolta differenziata (artt.205, 205 bis)
  • Imballaggi (artt.217 e seguenti)
  • Sanzioni (art. 258)

La novità principale, che andrà ad alimentare e certificare intere filiere di gestione dei rifiuti, è la responsabilità estesa del Produttore il quale viene coinvolto nella responsabilità finanziaria per la ripresa dei rifiuti originati dal consumo del bene. Dovremo attendere i decreti attuativi del ministero dell’Ambiente ma potrebbe rappresentare un vero punto di svolta nell’ambito dell’economia circolare.

Voler analizzare tutte le modifiche alla parte quarta del Testo Unico Ambientale in un solo articolo appare ardua come impresa dovendo considerare che al momento possiamo solo fare delle ipotesi sui possibili scenari ai quali assisteremo nel corso dei prossimi mesi.

Cercheremo quindi (ci sforzeremo promesso) di scrivere singoli articoli tesi ad  analizzare singoli aspetti.

Partiamo dall’argomento più chiacchierato degli ultimi tempi e che tanto sta facendo discutere le imprese. Il motivo non è la necessità di adempiere ad un ulteriore obbligo normativo (non ce ne fossero già a sufficienza), quanto per il timore che il nuovo sistema di tracciabilità introdotto porti sulle sue spalle, senza scrollarsele, il peso, gli errori e le incongruenze, del precedente sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.

Come avrete intuito stiamo parlando del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. La necessità di adottare un sistema informatico per tracciare i rifiuti che ogni giorno percorrono le nostre strade per giungere negli impianti di trattamento, come detto più volte, è nobile e necessario, ma le modalità di realizzazione di tale sistema potrebbe essere messo in discussione.

Ma sarà davvero efficiente? Sarà in grado di farsi carico delle negative esperienze vissute dalle imprese e liberarsi finalmente della estrema farraginosità di cui era vittima il SISTRI? Assisteremo anche in questo caso ad un doppio binario confusionario, oneroso, corredato di così tante eccezioni che alla fine inizieremo a chiederci quale sia la sua reale utilità? E soprattutto, quanto graverà in termini economici sulle imprese?

Come sempre solo il tempo saprà darci informazioni sufficienti per poter giudicare la reale portata del RENTRI.

Fatta questa dovuta premessa prendiamo in esame l’articolo 188-bis nella sua nuova formulazione:

  1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge 14 Dicembre 2918 n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Febbraio 2019 n.12 e gestito con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il ministero della pubblica amministrazione, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura del Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare, è articolato in: a)Una sezione anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b)Una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) I modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) Le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relative adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 del decreto legge 14 Dicembre 2018, n.135, con la previsione dei criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori; c) Il funzionamento del registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati di cui alla lettera a) nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) Le modalità di condivisione dei dati del Registro elettronico con l’istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189; e) Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n.1013/2006 e le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 Gennaio 1994 n.70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) Le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale indicate al comma 1; g) Le modalità di accesso ai dati del Registro Elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) Le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti,  di cui all’articolo 188 comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
  4. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati e da coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 articolo 6 del D.Lg. 14 Dicembre 2018 n. 135. Negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro Elettronico Nazionale.

Con l’articolo 188-bis che in parte in realtà già conoscevamo nella sua precedente versione viene formalmente istituito e delineato nelle sue principali caratteristiche il Registro Elettronico di tracciabilità dei rifiuti.

Vediamo insieme quali sono gli aspetti principali dell’introduzione del RENTRI.

  • Esisterà un doppio binario per la fase di sperimentazione. Questo lo conosciamo già e sappiamo quali sono i rischi di una gestione di questo tipo. Doppie registrazioni, doppie documentazioni, moltiplicazione del tempo impiegato (immaginate la pianificazione logistica di un’impresa di trasporto). Quanto durerà? Ovviamente al momento non è possibile stimarlo ma auspichiamo duri meno di quello precedente.
  • Tema autorizzazioni. Come ben sappiamo le autorizzazioni relative ai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono oggi facilmente reperibili e l’Albo ha predisposto anche un sistema di collegamento ed interrogazione dei database. Tali informazioni erano già accessibili con il SISTRI. La vera spina nel fianco è rappresentata dalle autorizzazioni ambientali degli impianti. Come ben sappiamo tali dati non sono correttamente/completamente anagrafati ad oggi e ci si chiede se dovremo continuare ad inserirli manualmente o se finalmente avremo un sistema informatico in grado di reperibili automaticamente riducendo così anche tutta la confusione che regna intorno alle autorizzazioni madre, integrazioni, revisioni ecc… Vi ricordo l’importante lavoro dell’ISPRA al sito https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/
  • Tema tracciabilità trasporti. Per chi ha avuto la (s)fortuna di utilizzare il SISTRI ben ci si ricorderà il tema  della geolocalizzazione degli automezzi durante il trasporto dei rifiuti e l’indicazione delle tappe intermedie oltre alla necessità di modificare e giustificare ogni eventuale variazione, consolidando così l’idea che chi aveva ideato il sistema informatico non avesse mai messo piede in un’azienda di trasporto rifiuti per osservare tutte le difficoltà giornaliere alle quali sono esposte. Con il Registro elettronico tale tema viene nuovamente riportato in auge, complice anche l’indicazione specifica di cui all’articolo 193 che rimarca in realtà quanto già presente nelle previgente versione del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla microraccolta. Preso atto della necessità di tracciare i trasporti dei rifiuti in ogni momento ci si chiede questa volta quale sistema verrà utilizzato per geolocalizzare ogni automezzo. Utilizzeremo una black-box 2.0 corredata di SIM? Potremo utilizzare gli attuali sistemi di geolocalizzazione degli automezzi in uso presso le aziende? E chi non è dotato? Questi interrogativi inevitabilmente avranno una risposta in un futuro non tanto lontano. E’ un tema molto importante per poter ricostruire il percorso effettivamente seguito dagli automezzi durante il trasporto dei rifiuti ma sarebbe utile poter sfruttare a pieno i dati informatici della geolocalizzazione anche in caso di variazioni del percorso. E’ un argomento molto interessante e sicuramente l’attuale livello tecnologico raggiunto potrebbe venirci in aiuto.
  • Chi paga? Come avvenne per il SISTRI, il registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere finanziato dagli utenti che lo utilizzeranno e quindi le imprese obbligate all’iscrizione. La norma prevede al momento il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione. Attendiamoci quindi un obolo annuale da versare per il mantenimento di quello che speriamo diventi l’unico sistema di tracciabilità dei rifiuti, poiché diciamocelo francamente, non si avverte più nel 2020 la necessità di utilizzare sistemi cartacei antiquati per gestire i rifiuti quando ormai ognuno di noi ha nelle proprie imprese sistemi tecnologici e digitali.  Siamo nell’era dell’industria 4.0 eppure la nostra gestione dei rifiuti, che ha già molte criticità come spesso ci racconta la cronaca, è ancorata ad un sistema difficilmente controllabile se non a posteriori. “Prevenire è meglio che curare” Questa volta è proprio il caso di dirlo. A volte non è necessario realizzare sistemi estremamente complessi e rigidi per ottenere un risultato ottimale.

Prendiamo ora in considerazione l’articolo 190 nella sua nuova formulazione del D.Lgs. 3 Settembre 2020 n.116.

I soggetti obbligati alla tenuta del “registro cronologico di carico e scarico” sono:

  • Trasportatori professionali di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c) d) e g) dell’articolo 184 comma 3

All’interno del registro cronologico di carico e scarico dovranno essere annotati per ogni tipologia di rifiuti la quantità prodotta, la natura e l’origine dei rifiuti e le quantità dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, nonché laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione dei rifiuti.

Il modello del registro cronologico dovrà essere definito con un decreto attuativo, pertanto fino a tale momento continueranno ad usarsi i modelli già in vigore e restano valide le modalità di vidimazione dei registri già in uso.

I tempi per effettuare le annotazioni non varieranno e quindi:

  • 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso per i Produttori di rifiuti
  • 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento in impianto per i trasportatori
  • 10 giorni lavorativi dalla data di consegna in impianto per gli intermediari
  • 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto per gli impianti di recupero e di smaltimento

I soggetti esonerati sono:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro;
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212 comma 8
  • Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti

Dove dovranno essere custoditi i registri?

  • I registri dovranno essere tenuti, o resi accessibili ,presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • Per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari di rifiuti ,presso la sede operativa
  • I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto
  • I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione (di cui all’articolo 230) possono essere tenuti presso la sede di produzione dei rifiuti
  • Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente (ed al Registro elettronico nazionale quando quest’ultimo sarà in vigore)

I registri devono essere conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.

Chiudiamo così questa prima descrizione delle novità introdotte dal recepimento del pacchetto economia circolare ma siamo certi che avremo modo di tornare su questi argomenti in un futuro non troppo lontano per raccontarvi le ultime novità.

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