Rentri, eppur si muove…

Dopo tanti rumors finalmente abbiamo a disposizione una timeline che scandisce i tempi di sviluppo ed implementazione del RENTRI. Una tabella di marcia molto serrata.

Molti pensavano non sarebbe mai entrato in vigore, altri ipotizzavano un ingresso lampo come un fulmine a ciel sereno ed invece…

Come si può osservare dallo schema, Marzo 2021 segna l’avvio del prototipo con l’operatività del sistema applicativo ViViFir di cui abbiamo parlato nei precedenti articoli. Qui abbiamo illustrato il funzionamento di ViViFIR: nostro modulo di formazione gratuito.

Quindi ViViFIR sarà parte integrante del nuovo sistema (abbiamo così dato risposta ad alcuni quesiti che ci eravamo posti qualche settimana fa).

Il mese di Aprile sarà segnato dalla profilazione delle attività soggette al RENTRI e definizione dei registri di carico e scarico elettronici.

Maggio sarà un mese incentrato alla raccolta dati sulla movimentazione rifiuti e Giugno e Luglio all’upload dei dati per la comunicazione dei dati movimenti annotati nel registro elettronico al REN. Luglio inoltre sarà il mese dedicato alla definizione dei formati elettronici per lo scambio dati.

Le attività proseguiranno e si esauriranno in autunno quando tutte le sezioni del RENTRI dovranno essere testate anche con il coinvolgimento di imprese accreditate che potranno quindi procedere all’utilizzo del sistema tramite ”l’accesso applicativo a sistemi informativi che espongono il servizio”.

Non dimentichiamoci però che affinché il RENTRI sia pienamente operativo dobbiamo attendere i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 152/2006, ma siamo fiduciosi che il Ministero della Transizione Ecologica acceleri su questo aspetto al fine di rendere finalmente operativo il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti.

Per quanti siano interessati a monitorare l’avanzamento lavori, il RENTRI ha una sua pagina ufficiale: www.rentri.it e nell’introduzione è possibile leggere il riferimento normativo, di cui più volte abbiamo parlato, che rende possibile l’introduzione di questa evoluzione della tracciabilità dei rifiuti ovvero l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006.

Tale articolo, nella sua attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzative del Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Come sappiamo, il RENTRI si comporrà di due sezioni:

  • La sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali (finalmente vedremo una raccolta ordinata ed aggiornata di autorizzazioni degli impianti di trattamento?)
  • La sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari

Stando a quanto riportato nella home page del RENTRI, quest’ultimo introduce un modello di gestione digitale  dedicato all’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

E il MUD? A quanto sembra, almeno per il momento resterà un argomento escluso…

Seguiamo quindi con grande interesse ogni sviluppo del RENTRI fino alla sua entrata in vigore.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Dalla caduta del SISTRI al nuovo Registro Elettronico

La caduta del SISTRI, dopo le giuste lamentele da parte delle imprese operanti nel settore dei rifiuti, ha aperto la strada verso un nuovo orizzonte.

Se è vero che per ogni innovazione occorre attendersi dei fallimenti prima di raggiungere l’obiettivo, forse il SISTRI ha tracciato la strada verso la digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

Per quanti siano convinti che la chiusura del SISTRI abbia chiuso definitivamente il capitolo della digitalizzazione, ci spiace dovervi informare che così non è.

Infatti con la legge 11 Febbraio 2019 n. 12, di conversione con modifiche del Decreto Legge 14 Dicembre 2018 n.135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione, viene ufficialmente istituito il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. (art. 6 del D.L. 14 Dicembre 2018 n. 135 coordinato)

Saranno tenuti ad iscriversi al Registro Elettronico:

  • Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Con riferimento ai rifiuti pericolosi, i soggetti individuati dall’articolo 189 comma 3 del D.Lgs. 152/2006

Spetterà al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, l’approvazione di un decreto che definisca le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro Elettronico Nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intenderanno farlo volontariamente, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti medesimi.

L’iscrizione al Registro Elettronico non sarà gratuito ma comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione annuale al fine di garantire l’integrale copertura dei costi di finanziamento del sistema.

Importi e modalità di versamento dovranno essere stabiliti dal decreto citato prima.

Ovviamente saranno previste delle sanzioni per i soggetti inadempienti.

Fino al momento in cui non diventi pienamente operativo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, la tracciabilità dei rifiuti è assicurata da:

  • Compilazione del registro di carico e scarico rifiuti (modello A e B);
  • Compilazione del formulario di identificazione rifiuti;
  • Presentazione del MUD

Quali criticità aspettarci?

Questo primo approccio al nuovo Registro Elettronico presenta delle criticità che dovranno in qualche modo essere superate. Se i soggetti obbligati ad utilizzare il Registro Elettronico sembrano essere tutti coloro che in qualche modo entrano in contatto con i rifiuti pericolosi, tutti gli adempimenti relativi ai rifiuti non pericolosi come dovranno essere gestiti? Assisteremo nuovamente alla compresenza della tracciabilità classica con una digitale? Che vantaggi ci saranno allora per le imprese?

Ci saranno limiti oltre i quali scatteranno gli obblighi di iscrizione al Registro Elettronico? Sarà nuovamente il numero di dipendenti a fare da discriminante o si passerà ad un criterio più razionale come le quantità di rifiuti pericolosi prodotti durante un anno?

La normativa sui soggetti obbligati alla tenuta del registro varierà? E’ possibile ipotizzare che i rifiuti non pericolosi non saranno più annotati sul registro di carico e scarico?

Assisteremo ad una evoluzione digitale del formulario?

Dovremo attenderci un periodo transitorio fatto di un doppio binario? (e speriamo non lungo quanto quello appena concluso)

Le domande aperte sono ovviamente tante e non possiamo riportarle tutte qui. Molti di questi interrogativi furono già sollevati al tempo del SISTRI ed auspichiamo che lo sviluppo del Registro Elettronico ne abbia tenuto conto al fine di assicurare realmente la tracciabilità dei rifiuti ma senza pesare eccessivamente sulle imprese.

Per le imprese che ancora non si siano dotate di un sistema interno efficiente di gestione dei rifiuti, potrebbe essere questo un buon momento per fare un’analisi dei propri cicli di gestione e prepararsi, per tempo, al nuovo sistema di tracciabilità.

Come ricordiamo spesso ai nostri clienti, è preferibile prepararsi con calma ai cambiamenti per evitare che siano troppo radicali per la propria azienda.

Al seguente link potete scaricare il decreto legge 14 Dicembre 2018 n. 135 coordinato

Al seguente link potete scaricare la Legge 11 Febbraio 2019

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com