Pausa estiva terminata…si torna alla compliance

Con il rientro dalla pausa estiva è tempo di riprendere le ordinarie attività lavorative e tra queste rientrano anche quelle relative alla compliance normativa in tema di gestione dei rifiuti.

Per evitare di ritrovarsi con una mole di lavoro ingestibile, il consiglio che diamo, come ogni anno, è quello di ritagliarsi del tempo per verificare che, alla ripresa delle attività, l’intero sistema di gestione dei rifiuti aziendale sia in perfetto ordine e pronto a ripartire.

All’interno di questo breve articolo vi lasciamo qualche suggerimento per fare una verifica interna e correggere eventuali criticità.

Il sopralluogo del deposito temporaneo è d’obbligo. In questo modo potremo verificare se la situazione presente prima della pausa estiva, in particolare se le ferie sono scaglionate per il personale, è ancora attuale.

Ricordiamo che quanto presente nel deposito temporaneo dovrebbe corrispondere con quanto indicato nel registro di carico e scarico. Pertanto il sopralluogo dovrebbe essere effettuato tenendo disponibile una sintesi delle giacenze registrate proprio sul nostro registro rifiuti.

Se dovessimo riscontrare delle anomalie, quali ad esempio, una produzione non registrata, dovremmo procedere con le relative annotazioni di carico. Anche in questo caso è opportuno ricordare che la norma impone un tempo massimo per le registrazioni di 10 giorni dalla produzione.

In aziende con una certa complessità gestionale è sempre utile avere a disposizione dei rapportini sui quali annotare periodicamente la produzione dei rifiuti prima di riportarli sul registro di carico e scarico.

Nel caso in cui invece dovessimo registrare una riduzione dei rifiuti rispetto a quanto annotato sul registro, prima della pausa estiva, allora dovremmo prodigarci nel verificare dove sono state lasciate le copie dei formulari mentre noi eravamo assenti.

La tracciabilità dei rifiuti è fondamentale, in particolare quando ci si assenta qualche giorno e la gestione dei rifiuti procede in autonomia anche senza la presenza fisica del referente designato.

Durante il sopralluogo del deposito temporaneo è sempre utile verificare che lo stesso sia correttamente segnalato e che ogni contenitore sia opportunamente etichettato secondo le disposizioni ambientali.

Non è insolito che durante la pausa estiva o al rientro dalla stessa, alcune buone abitudini tendano a perdersi ed è quindi necessario ricordare a tutti le procedure aziendali in essere per una perfetta compliance.

Se abbiamo provveduto ad avviare a recupero rifiuti poco prima della pausa, sarebbe utile verificare, ora a mente più lucida e senza la fretta che ci caratterizza prima di andare in ferie, se i formulari sono tutti compilati correttamente (se non lo abbiamo fatto prima), le copie accettate a destino rientrate regolarmente (la buona abitudine di richiedere ai trasportatori una copia digitale entro 48h dal conferimento permette di verificare subito eventuali criticità ed anomalie) e, buona norma sarebbe, fare un check della validità delle autorizzazioni dei nostri fornitori di servizi ambientali.

E’ importante rimarcare che è compito del Produttore verificare sempre, sin dalla sigla del contratto di servizio con trasportatori, intermediari ed impianti, che le autorizzazioni di tutti i soggetti che parteciperanno alla gestione dei nostri rifiuti, siano effettivamente in corso di validità e compatibili con i rifiuti che stiamo loro affidando.

A tal proposito riteniamo utile richiamare la Sentenza della Corte di Cassazione 30 Marzo 2023 n. 13310 con la quale si sottolinea l’obbligo per i Produttori di rifiuti di verificare che la targa del mezzo che prende in carico i nostri rifiuti, il giorno del ritiro, sia effettivamente autorizzata e preveda il trasporto del codice CER riportato sul formulario.

Ricorda: le responsabilità ambientali non sono delegabili.

Anche se tutti gli attori della filiera applicano un sistema di controllo incrociato delle autorizzazioni del soggetto che li precede e li segue nella filiera, l’errore umano di distrazione è sempre dietro l’angolo!

E ora che abbiamo fatto questo breve check delle nostre attività possiamo procedere con il verificare che tutto il nostro sistema di gestione sia effettivamente compliance.

  • Hai classificato correttamente i tuoi rifiuti?
  • Le analisi chimiche sono ancora valide?
  • Il tuo deposito temporaneo rispetta i dettami normativi del D.Lgs. 152/2006 nella sua gestione complessiva?
  • Le procedure aziendali per la gestione dei rifiuti sono aggiornate e soprattutto applicate? A che serve avere delle procedure se queste non vengono utilizzate?
  • Hai verificato se i tuoi rifiuti devono viaggiare in ADR?
  • Se hai risposto si alla domanda precedente, hai un consulente ADR che si supporti in tutte le fasi? Ricorda che la responsabilità delle informazioni da riportare sul formulario è tua e non del trasportatore.
  • I tuoi collaboratori sono formati nella gestione dei formulari? Ricorda che è tua responsabilità compilare il formulario e verificare che tutti i dati inseriti siano corretti e non del trasportatore. La norma, all’art. 193 comma 17, dispone che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione rifiuti dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Il Produttore di rifiuti, come primo attore della filiera, ha diverse responsabilità e deve prenderne coscienza al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire una corretta gestione dei rifiuti.

Pronti a ripartire?

Ambiente&Rifiuti come sempre è a vostra disposizione per fornirvi il supporto necessario per il raggiungimento della piena compliance normativa.

Interpello MASE: luogo di custodia del registro e sanzioni

Il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica ha fornito riscontro alla richiesta di interpello della Provincia di Macerata, sulla richiesta di chiarimenti sulla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservazione degli obblighi di conservazione del registro di carico e scarico rifiuti di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/2006.

Secondo quanto riportato nella richiesta di interpello, esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ., sez. III, 20.09.2013, n. 21648) che sostiene come la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in un luogo diverso da quello previsto dall’articolo 190, comma 10, del D.lgs. 152/2006 costituisca una violazione dell’obbligo di tenuta del registro. Tuttavia, un orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. Pen., sez. III, 24.02.2017, n. 9132) afferma che la tenuta dei registri presso uno studio professionale non può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 258, comma 2, del D.lgs. 152/2006. Secondo questa interpretazione, l’omessa tenuta dei registri si riferisce esclusivamente alla loro mancata compilazione, indipendentemente dal luogo in cui sono conservati.

La Provincia di Macerata ritiene che, alla luce di questa recente pronuncia della Suprema Corte, l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, sebbene previsto direttamente dall’articolo 190 del D.lgs. 152/2006, possa essere considerato una norma giuridica imperfetta. Questa interpretazione porterebbe a una situazione in cui una condotta, pur vietata, non integra gli estremi di alcun illecito amministrativo o penale, rendendo vano il precetto di legge. Pertanto, la Provincia di Macerata chiede un univoco indirizzo interpretativo per garantire l’esatta applicazione di questa normativa.

Questi i riferimenti normativi indicati dal richiedente:

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

  • 190, comma 1: “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché’ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché’, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193”;
  • 190, comma 10: “I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto”;
  • 258, comma 2: “Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché’ nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore”.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito alcune considerazioni in merito all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, disciplinato dall’articolo 190 del D.lgs. 152/2006, nonché alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 258, comma 2, del medesimo decreto.

L’articolo 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006 stabilisce l’obbligo generale di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti per i soggetti individuati dalla norma. Successivamente, il comma 10 del medesimo articolo dispone che i registri devono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e dei commercianti e intermediari. Inoltre, i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere conservati presso la sede legale del gestore dell’impianto.

L’articolo 258, comma 2, del D.lgs. 152/2006 prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico. La norma richiede che il registro sia conservato nei luoghi indicati dall’articolo 190, comma 10, al fine di consentire un immediato e efficace controllo sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro presso l’impianto può permettere agli organi di controllo di verificare la regolare tenuta del registro.

Luoghi di tenuta del registro di carico e scarico:

  • Impianto di produzione
  • Impianto di stoccaggio
  • Impianto di recupero e/o smaltimento
  • Sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto
  • Sede operativa dei commercianti e degli intermediari

I registri relativi a impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.

Pertanto, se i registri vengono conservati in luoghi diversi da quelli indicati dalla normativa, si configurerebbe una tenuta irregolare e incompleta del registro, non conforme alla normativa vigente. Di conseguenza, tale condotta potrebbe essere rilevante ai fini delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 258, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

È importante sottolineare che le considerazioni sopra riportate sono state fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006. Si precisa inoltre che tali considerazioni sono valide e pertinenti in relazione al quesito formulato, senza riferimenti specifici a procedure o procedimenti giurisdizionali in corso o in evoluzione.

Riscontro interpello MASE registro c/ rifiuti

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

Trasporto rifiuti: Il Produttore deve verificare la targa del mezzo

Come ben sappiamo, il Produttore dei rifiuti è il primo attore della filiera di gestione dei rifiuti e su di esso ricadono diversi obblighi e responsabilità che è importante imparare a conoscere per difendersi da errori e sanzioni.

La gestione dei rifiuti è basata, sostanzialmente, su un sistema di controlli ridondanti che se posti correttamente in essere garantiscono un efficiente funzionamento dell’intera filiera, ma alcuni controlli sono tipici di un solo soggetto della filiera.

Tra li obblighi che gravano sul Produttore, ricordiamo esserci: la classificazione dei rifiuti, la corretta gestione del deposito temporaneo, la corretta tenuta delle scritture ambientali, la verifica delle autorizzazioni degli operatori ai quali affida i propri rifiuti ecc…

Il processo di verifica delle autorizzazioni dei trasportatori può essere articolato in due fasi operative. La prima prevede che il Produttore si accerti, preferibilmente all’atto della sottoscrizione del contratto, che l’operatore sia effettivamente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il codice EER specifico del rifiuto che deve essere trasportato e la seconda fase riguarda la verifica della targa del mezzo che prende in carico i rifiuti per trasportarli presso l’impianto di recupero/smaltimento autorizzato.

Ai fini della esecuzione di un corretto trasporto di rifiuti dalla sede del Produttore all’impianto di destino, l’impresa che effettua tale attività deve essere obbligatoriamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria.

Ricordiamo che: la verifica dell’iscrizione all’Albo del trasportatore non deve essere effettuata a valle dell’esecuzione del trasporto. Se l’impresa di trasporto non fosse autorizzata al trasporto rifiuti si configurerebbe un trasporto in difetto di autorizzazione che è sanzionabile. Come già anticipato, è opportuno che la verifica sia effettuata all’atto della individuazione del trasportatore o all’atto della sottoscrizione del contratto avendo cura di verificare estremi di iscrizione e validità dell’iscrizione stessa affinché copra il periodo di trasporto.

Per quanto riguarda la verifica delle targhe dei mezzi (compresi i rimorchi) in disponibilità del trasportatore, la necessità di procedere ad una verifica di dettaglio, prima che il trasporto abbia inizio è dettata dall’aver certezza, per il Produttore, che la targa del mezzo che prenderà in carico i rifiuti sia effettivamente iscritta all’Albo e che sia autorizzata al trasporto dello specifico codice EER.

Non è assolutamente vera l’affermazione secondo la quale tutte le targhe in disponibilità del trasportatore siano autorizzate per gli stessi codici CER in quanto ogni mezzo potrebbe avere caratteristiche particolari per le quali alcuni codici CER non sono necessari, per l’impresa, o non è possibile trasportarli.

I motivi per i quali una targa possa non essere iscritta all’Albo all’atto del ritiro dei rifiuti presso la sede del Produttore possono essere diversi (ne riportiamo alcuni):

  • All’atto della richiesta di inserimento della targa in autorizzazione, chi ha compilato l’istanza ha dimenticato di allegare l’atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e quindi tale targa non potrà essere utilizzata fino al rilascio dell’apposito provvedimento che, ricordiamo, non è immediato;
  • Chi ha disposto l’uso di una nuova targa per le attività operative potrebbe non essere al corrente che l’istanza non sia ancora stata depositata;
  • La targa è stata rimossa dall’iscrizione all’Albo per diversi motivi (ad esempio scadenza del titolo di disponibilità della stessa).

Come si può osservare quindi, il principio di controllo reciproco che grava su tutti i soggetti della filiera assume una importanza rilevante in quanto, sebbene gli operatori professionali siano già abituati a verificare la validità delle autorizzazioni dei soggetti che precedono o seguono nella filiera, la verifica della targa deve essere effettuata nel momento in cui il trasportatore sta prendendo in carico il rifiuto e non può essere demandata ad una fase successiva. Nella pratica, il controllo deve svolgersi prima di apporre la firma sul formulario.

Alla luce di ciò è importante prendere in considerazione la recente sentenza del 30 Marzo 2023 n. 13310 della Corte di Cassazione che pone in evidenza l’obbligo, per il Produttore, di verificare che la targa del mezzo al quale sta affidando i propri rifiuti sia effettivamente autorizzata.

I supremi giudici affermano che, nel caso in cui il trasporto avvenga mediante ausilio di un mezzo non iscritto all’Albo (attenzione: l’impresa era iscritta all’Albo), la responsabilità per gestione illecita di rifiuti a carico della società conferente è presente.

Da un punto di vista operativo, la verifica può essere effettuata:

  • richiedendo al conducente copia del provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali oppure
  • tramite accesso al portale albonazionalegestoriambientali.it che permette una verifica in tempo reale dello stato di iscrizione dell’impresa

Dedicare qualche minuto alla verifica delle autorizzazioni permette di ridurre al minimo potenziali errori e sanzioni.

Infatti, l’omissione di tale verifica, nel caso in cui si impieghi una targa non iscritta all’albo configura una problema di responsabilità per gestione illecita dei rifiuti a carico del Produttore in quanto, sebbene l’impresa sia formalmente iscritta, di fatto la targa specifica non lo è.

L’omissione di questo controllo non è contemplato dalla norma visto che, con l’art. 193 comma 4 indica chiaramente che il formulario è compilato, datato e firmato dal produttore o detentore e sottoscritto altresì dal trasportatore. Ma il comma 17 è ancora più esplicito:

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Considerando la generalità della norma appare chiaro che il Produttore ha un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti ed in particolare nella fase in cui sta affidando i propri rifiuti al trasportatore.

Pertanto, prima di apporre la propria firma sul formulario è buona abitudine (ed obbligo normativo) verificare che tutti i dati siano effettivamente corretti, dalla ragione sociale del produttore alla targa del mezzo di trasporto che effettuerà la movimentazione fino alla data e ora di inizio trasporto.

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

MUD 2023 – pubblicato il decreto e slittano i termini

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.

Come era ormai ben noto, la pubblicazione tardiva e la sostituzione del modello MUD utilizzato l’anno scorso con quello più recente riportato dal DPCM 2023, comporta lo slittamento del termine ultimo per la consegna che passa dal 30 Aprile al 8 Luglio 2023 (120 giorni  dalla data di pubblicazione del decreto).

Anche se l’articolo 2 recita che “il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 Aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 Gennaio 1994 n.70, aldilà del “pasticcio” normativo che si è venuto a creare nei giorni scorsi, non dovrebbero essere dubbi sulla scadenza indicata al paragrafo precedente.

 

Di seguito il link al documento normativo DPCM 3/02/23

 

MUD: soggetti obbligati all’invio

La Legge 70/1994 prevede che tutti gIi obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un ModeIIo Unico di Dichiarazione ambientaIe MUD, aIIa Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura territorialmente competente per l’unità locale dichiarante.

I soggetti che svoIgono attività di soIo trasporto e gIi intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD aIIa Camera di commercio deIIa provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII’impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbIigata, daIIe norme vigenti, aIIa presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

I soggetti obbligati aIIa presentazione deI MUD sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionaIe attività di raccoIta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericoIosi
  • Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D.Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti.
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad escIusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imbaIIaggio che sono tenuti aIIa compiIazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi.
  • I gestori deI servizio pubbIico di raccoIta, deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.

 

Tipologie di comunicazione

IL MUD 2023 si compone di 6 distinte comunicazioni, ossia:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

Il modello è da presentarsi con riferimento a ciascuna unità locale dell’impresa. Ogni soggetto è tenuto a verificare a quali e quanti comunicazioni fare.

Ricordiamo che, come già avvenuto l’anno scorso, per la Comunicazione rifiuti urbani, e raccolti in convenzione, i soggetti obbligati sono individuati dall’art. 189 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Rientrano neIIa definizione di rifiuto urbano, ai sensi deII’articoIo 183, comma 1, Iettera b) ter punto 2), i rifiuti indifferenziati e da raccoIta differenziata provenienti da aItre fonti e che sono simiIi per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati neII’aIIegato L-quater prodotti daIIe attività riportate neII’aIIegato L-quinquies. Sono tenuti aIIa presentazione di questa sezione anche i soggetti di cui aI comma 3 deI medesimo articoIo 189, che raccoIgono Ie tipoIogie di rifiuti individuate daII’articoIo 183, comma 1, Iettera b ter), punto 2, presso Ie utenze non domestiche che si avvaIgono di quanto disposto daII’articoIo 198, comma 2-bis, Iimitatamente a taIi tipoIogie.

 I soggetti che raccoIgono Ie tipoIogie di rifiuti individuate daII’articoIo 183, comma 1, Iettera b ter), punto 2, presso Ie utenze non domestiche che si avvaIgono di quanto disposto daII’articoIo 198, comma 2-bis, Iimitatamente a taIi tipoIogie comunicano annuaImente, secondo Ie modaIità previste daIIa Iegge 25 gennaio 1994, n. 70, Ie seguenti informazioni reIative aII’anno precedente:

a) Ie quantità di rifiuti raccolti presso Ie utenze non domestiche;

b) i soggetti che hanno provveduto aIIa gestione dei rifiuti, specificando Ie operazioni svoIte, Ie tipoIogie e Ia quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) I’eIenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccoIti i rifiuti.

 

Costi per la presentazione del MUD 2023

La presentazione del MUD prevede il versamento di un diritto di segreteria.

  • 10,00 euro, per la comunicazione telematica per ogni unità locale per la quale viene presentata la dichiarazione
  • 15,00 euro per la comunicazione MUD in versione semplificata

 

Sanzioni

Sono previste sanzioni per la presentazione in ritardo della dichiarazione o per mancata dichiarazione o per errata comunicazione.

La presentazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 € a 160,00 e.

La presentazione oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 10.000,00 €

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Parere del Consiglio di Stato sul decreto RENTRI

E’ stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.

Il parere è nel suo complesso positivo e favorevole all’implementazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti anche se, come viene spesso sottolineato nel documento, la complessità della realizzazione ed avvio del RENTRI richiede un impegno economico che nella bozza di decreto non viene preso in considerazione (art. 24 comma 2 “Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”). Si fa anche osservare che tale impegno di spesa era già previsto all’art. 6 comma 3-quater del D.L. 135 del 2018. Il CdS rileva anche l’assenza di riferimenti temporali specifici entro i quali il Ministero deve provvedere alla emanazione dei decreti operativi che permetteranno, in tempi certi, l’implementazione completa ed avvio del RENTRI stesso. Ovvero si rileva che la reale possibilità di entrata in funzione del nuovo sistema è subordinata in realtà alla generica previsione di cui all’art.21 – Modalità operative (della bozza di decreto) che demanda a futuri decreti direttoriali  – senza la previsione di termini di adozione, la definizione e concreta e specifica di questo nuovo sistema (modalità operativa per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento; istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori; requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; manuali e guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all’articolo 20.

Altra osservazione, che chi scrive ritiene sia fondamentale, è la necessità, che ormai sembra essere confermata, per le imprese che dovranno iscriversi al RENTRI di doversi dotare di apposito software per la trasmissione dei dati al RENTRI ed i conseguenti adempimenti. Il Consiglio di Stato ha stimato un costo a carico degli iscritti che si aggira tra i 600 € ed i 1000 € oltre ai costi di iscrizione al RENTRI. Tale aspetto è importante da tenere in considerazione dato che, il RENTRI come il SISTRI, non si definisce un gestionale per la gestione dei rifiuti, e pertanto non potrà essere utilizzato in modo diretto dagli utenti.  Se da un lato quindi si rilevano dei benefici, per le imprese del settore, grazie alla dematerializzazione di alcuni adempimenti, semplificazione e snellimento delle procedure e certezza delle norme, d’altro canto occorre considerare che si introducono nuovi oneri, informativi (iscrizione al RENTRI, nuova modulistica, tenuta e trasmissione al RENTRI in formato digitale dei dati dei registri cronologici di carico e scarico del formulario di identificazione) ed economici.

Tra le altre osservazioni degne di nota ritroviamo l’aver sottolineato, da parte del Consiglio di Stato, le definizioni di sede legale e dipendenti, che ritroviamo all’art. 3 dello schema di decreto. Il CdS sottolinea che deve essere evitato, in sede regolamentare, l’introduzione di termini e concetti giuridici generali, che trovano la loro compiuta definizione nelle pertinenti norme primarie.

Inoltre il Consiglio di Stato fa osservare all’Amministrazione la necessità di acquisire la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato allo scopo di certificare la coerenza e la solidità economico-finanziaria dell’impianto normativo che viene proposto.

Nelle 23 pagine che compongono il parere conclusivo, che vi invitiamo a leggere, il RENTRI, nella sua idea di infrastruttura informatica imperniata sulla dematerializzazione del registro cronologico e del formulario e sull’utilizzo di strumenti atti a garantire al meglio la piena tracciabilità dei rifiuti, viene considerato favorevole, anche nella misura del periodo transitorio che permetterà al sistema stesso di entrare in vigore (a differenza di quanto avvenne con il SISTRI).

Sicuramente vi sono ancora alcuni aspetti che richiederanno un approfondimento ed alcune parti del decreto stesso che dovranno essere migliorate sotto un profilo giuridico e tecnico evitando così il rischio di confusione da parte delle imprese che dovranno adempiere agli obblighi di iscrizione ed utilizzo del sistema. Ciononostante le basi sulle quali il RENTRI viene innestato sembrano essere più solide del suo predecessore ed auspichiamo che anche quelle incongruenze e quelle perplessità che sono emerse leggendo la bozza del decreto siano, nella fase finale, risolte.

Parere_Consiglio_di_stato_02058_22_RENTRI

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei vostri rifiuti

Circolare 7 del 28/7/22 dell’ANGA – chiarimenti trasporto transfrontaliero di rifiuti

La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.

  1. Cabotaggio di rifiuti su territorio italiano
Cosa è il cabotaggio?

Per il cosiddetto cabotaggio terrestre, ossia la fornitura di servizi di trasporto all’interno di uno Stato membro da parte di un vettore stabilito in un altro Stato membro, è stato approvato il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio del 25 ottobre 1993. Nella pratica il regolamento riguardava le prestazioni di vettori non residenti che, in occasione di un viaggio internazionale, si trovavano in un paese di accoglienza e che piuttosto che rientrare a vuoto effettuavano un altro trasporto in questo paese prima di raggiungere la frontiera. Tale regolamento autorizzava le imprese titolari di una licenza comunitaria rilasciata da uno Stato membro a fornire servizi di trasporto merci su strada in un altro Stato membro, a condizione che il servizio fosse fornito in via temporanea. Il regolamento (CE) n. 1072/2009 (articolo 8, paragrafo 2) ha abbandonato il concetto di cabotaggio generale per adottare la formula più restrittiva del cabotaggio consecutivo (che fissa ad un massimo di tre il numero di operazioni di cabotaggio autorizzate nei sette giorni successivi a un viaggio internazionale verso il paese di accoglienza del cabotaggio). Tali disposizioni sul cabotaggio si applicavano a partire dal 14 maggio 2010, ma, come indicato in precedenza, sono state modificate dal regolamento (UE) 2020/1055. (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/127/trasporti-su-strada-trasporti-internazionali-e-di-cabotaggio)

A seguito delle richieste ricevute, l’Albo ha osservato che l’attività di cabotaggio di rifiuti in Italia è sottoposta a precise condizioni tecnico-operative previste dalla normativa sui trasporti, Capo III del regolamento 1072/2009 come modificato dal regolamento 2020/1055 del 15 Luglio 2020.

Il Comitato Nazionale ha ritenuto di chiarire che nel caso di impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuate trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, questa debba iscriversi all’Albo ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, nella categoria 1, 4 o 5 a seconda della tipologia di rifiuti trasportata.

In questi casi, l’iscrizione all’Albo è soggetta alla verifica del possesso di licenza comunitaria al trasporto di merci di cui all’art. 8 del Reg. 1072/2009 rilasciata dallo stato membro di stabilimento del trasportatore estero oltre che dei requisiti previsti ai sensi del DM 120/2014.

Alla luce di ciò, il Comitato Nazionale ha ritenuto che sul provvedimento di iscrizione e sul sito dell’ANGA, debba essere riportata la seguente indicazione “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.

Il Comitato ha altresì precisato che i trasporti di cabotaggio di rifiuti su territorio italiano sono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione Europea prive di licenza comunitaria al trasporto di merci. Queste imprese dunque non possono essere iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo stato italiano di rifiuti.

2. Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano

Il quesito posto: quale categoria di iscrizione all’Albo è necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.

Cosa è il trasporto combinato?

“i trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d’aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”

L’articolo 4 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 Febbraio 2001 prot. 28 T indica che:

“I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all’art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”.

Sulla base di ciò l’Albo indica che la categoria di iscrizione per i tragitti iniziali e/o terminali su strada per il trasporto di cose fra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’accordo dello spazio economico europeo, debba essere la categoria 6

Inoltre, il Comitato nazionale ha altresì precisato che qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stessi sono svolti da un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio. Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato (diverso dall’Italia) appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al reg. (CE) 1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della presente circolare.

3. Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia

Il quesito riguarda dubbi interpretativi sullo svolgimento dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l’impresa sia iscritta nelle categorie 1-4-5.

L’albo richiama quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del DM 12/2014 che prevede espressamente:

“Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta”.

Al riguardo, il Comitato nazionale ha precisato che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti – alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3, – purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio) – nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci. A riguardo, il Comitato ha ritenuto altresì opportuno richiamare l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1072/2009 che individua le tipologie di trasporto esenti da ogni autorizzazione di trasporto, che possono pertanto essere parimenti svolte alle condizioni indicate al menzionato articolo 8, comma 3 del DM 120/2014. Il Comitato nazionale ha infine precisato che l’impresa stabilita all’estero, iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia (ai sensi del punto n. 1 della presente circolare) possa avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.

Circ07_28.07.2022_ANGA   Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei rifiuti

Chiarimenti MiTE formulario trasporto rifiuti da attività di pulizia manutentiva reti fognarie

Il 1° Luglio 2022 è divenuto operativo a tutti gli effetti i modello unico di formulario per i rifiuti provenienti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (sulle particolarità e modalità di compilazione ne abbiamo parlato qui).

Termina così il periodo di sperimentazione e si entra nel vivo dell’operatività.

Il 30 giugno il MiTE ha fornito riscontro mediante circolare di chiarimenti aventi ad oggetto: “Criticità interpretative articolo 230, comma 5 D.Lgs. 152/2006 – riscontro nota prot. MiTE 62074 del 18/05/2022”.

La circolare reca chiarimenti al quesito posto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

l’Albo ha richiesto un chiarimento in merito al documento di trasporto di cui all’articolo 230, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, previsto per singolo automezzo e percorso di raccolta, se debba cioè intendersi obbligatorio ovvero se lo stesso possa essere alternativo al formulario di identificazione previsto dal comma 1 dell’art. 193 del medesimo decreto”.

Il MiTE ha così risposto: “Tale modello, per la specifica tipologia di rifiuti, assume carattere sostitutivo del formulario previsto dal citato articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 in quanto derivante dall’applicazione di una disposizione di carattere speciale”.

Pertanto il nuovo modello di formulario non è da intendersi facoltativo ma il suo utilizzo è obbligatorio, in sostituzione del classico formulario di identificazione dei rifiuti, per il trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo.

Chiarimenti MiTE 81850 del 30/06/2022

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Legge Salva Mare – un tassello in più per l’Ambiente

La difesa dell’ambiente e la corretta gestione dei rifiuti si sono arricchiti di un ulteriore tassello grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2022 della Legge 17 Maggio 2022 n. 60 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nella acque interne e per la promozione dell’economia circolare” meglio conosciuta ora come legge “SalvaMare”.

 

Che i nostri mari, fiumi e laghi avessero necessità di essere tutelati era ormai indubbio. La norma di per sé non è la soluzione del problema ma solo uno strumento per poter rimediare, parzialmente ed in maniera minima, ai nostri gesti senza senso che ci hanno portato ad inquinare, senza alcun motivo logico se non pigrizia e scarso senso di responsabilità, una delle risorse più importanti del nostro pianeta.

Pertanto dobbiamo necessariamente partire dal presupposto che seppur la norma sia necessaria questa deve accompagnarsi inevitabilmente ad una presa di coscienza da parte dell’Uomo che il mare ed i suoi fondali non devono più essere inquinati e quindi ad un cambiamento radicale dei propri comportamenti.

Per quanti hanno seguito la missione di sopralluogo del porto di Terrasini, svolte in collaborazione con l’associazione Abyss Cleanup, dovrebbe essere ormai chiaro ed evidente che se un porto come quello appena citato ha una distribuzione così vasta di rifiuti anche gli altri porti e fondali marini non sono messi meglio.

Obiettivi della norma

La norma persegue l’obiettivo nobile e condiviso da molti di contribuire a:

  • Risanamento dell’ecosistema marino
  • Promozione dell’economia circolare
  • Sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli di comportamento virtuosi

Azioni queste tutte volte a prevenire l’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Obiettivi nobili per l’appunto….per i quali abbiamo dovuto invocare il legislatore.

Per poter scendere nel dettaglio degli aspetti normativi è necessario dare uno sguardo alle nuove definizioni che vengono introdotte e che vanno ad arricchire ulteriormente il D.Lgs. 152/2006. Nello specifico:

  • Rifiuti accidentalmente pescati: rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
  • Rifiuti volontariamente raccolti: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purchè non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune;
  • Campagna di sensibilizzazione: l’attività finalizza a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Introdotte quindi le nuove definizioni di cui dobbiamo tener conto, le modalità operative sulla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, vengono definite dall’articolo 2.

La norma fa riferimento all’attività di pesca che collateralmente potrebbe portare a pescare anche dei rifiuti. Una volta pescati, questi rifiuti non devono essere rigettati in mare ma la norma dispone che è compito del comandante della nave o del conducente del natante, conferire tali rifiuti all’impianto portuale di raccolta del porto nel quale approda.

La norma aggiunge inoltre che laddove l’imbarcazione dovesse ormeggiare in un’area non compresa nella competenza territoriale di un’autorità di sistema portuale, i comuni territorialmente competenti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono che i rifiuti siano conferiti in apposite strutture di raccolta. Queste potranno essere anche temporanee ed allestite in prossimità degli ormeggi.

Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati e conferiti presso l’impianto portuale di raccolta dovranno essere pesati all’atto del conferimento e conferiti gratuitamente ed andranno a popolare il deposito temporaneo secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006.

La gratuità del conferimento a favore del conferitore si trasformerà in un onere distribuito sull’intera collettività nazionale. Infatti i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati si aggiungeranno alla tassa sui rifiuti. Potremmo ipotizzare quindi che sia una sorta di incentivo per la popolazione a non inquinare i fondali. Se non inquiniamo non dovremmo subire il costo accessorio.

Infine e non meno importante, il legislatore dispone che il trasporto di questi rifiuti non necessita di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Un grande passo avanti nell’ottica di rendere meno burocratica la gestione dei rifiuti ma chi scrive ha qualche dubbio sul fatto che nel prossimo futuro non nasca una categoria apposita al fine di poter controllare attivamente la gestione di questi rifiuti

Di fianco ai rifiuti accidentalmente pescati, il legislatore disciplina, con l’articolo 3 le campagne di pulizia.

Grazie a queste attività potranno essere raccolti rifiuti depositati sui fondali marina attraverso l’adozione di pratiche e sistemi di cattura che non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.

Per raggiungere tale obiettivo pertanto si renderà necessario il supporto di specialisti del settore che siano in grado di indirizzare chi organizza le campagne di sensibilizzazione e le autorità competenti nel pieno rispetto dell’ecosistema marino. Non possiamo infatti dimenticare che rifiuti abbandonati ormai da tempo sui fondali sono diventati la dimora di alcune specie marine e che quindi difficilmente si potrà pensare di rimuoverli senza alcuna interferenza. Probabilmente sarà necessaria un’analisi accurata dei potenziali rischi e danni che potrebbero derivare dal non rimuovere tali “rifiuti” dalla loro posizione.

Chi potrà avviare una campagna di sensibilizzazione?

La norma individua una serie di soggetti attivi: le autorità competenti o enti gestori delle aree protette, associazioni ambientaliste, associazioni di pescatori o loro cooperative, imprese di pesca, consorzi, associazioni di pescatori sportive e ricreative, associazioni sportive di subacquei e diportisti, associazioni di categoria, centri di immersione e di addestramento subacqueo e gestori degli stabilimenti balneari che presentano, alle autorità competenti di cui sopra, apposita istanza.

In pratica viene data la possibilità a numerosi attori di contribuire e partecipare alla difesa dei corsi d’acqua e dei mari. Sarà interessante vedere quali potranno essere le modalità operative e se queste saranno uniformi sul territorio nazionale o se assisteremo ad una distribuzione eterogenea delle procedure.

Gestione delle biomasse vegetali spiaggiate

Se i fondali sono di estremo interesse, non possiamo dimenticare che le spiagge lo sono altrettanto. Sulle nostre spiagge si depositano biomasse vegetali derivanti da piante marine o alghe, oltre ai nostri rifiuti.

Le biomasse vegetali potranno essere gestite mediante:

  • Mantenimento in loco
  • Trasporto a impianti di gestione dei rifiuti autorizzati
  • Reimmissione nell’ambiente naturale mediante anche riaffondamento in mare
  • Trasferimento nell’area retrodunale

Tali attività devono essere condotte mediante una prima vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico e dalla frazioni di rifiuti di origine antropica.

La norma dispone inoltre che il processo di riaffondamento è una operazione di tipo sperimentale e che pertanto dovrà essere valutata di concerto con l’autorità competente individuando siti ritenuti idonei.

Per quanto riguarda invece gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina, sabbia ed altro materiale inerte e materiale antropico, il loro recupero prevede un’autorizzazione, caso per caso, rilasciata dall’autorità competente. Tale autorizzazione è mirata a verificare se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dal novero dei rifiuti o se esso sia riutilizzabile nell’ambito di operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante codice di recupero R10 o se possa essere qualificato come sottoprodotto. E’ bene ricordare che anche in questo caso è necessaria una vagliatura del materiale a monte del processo.

La sensibilizzazione…un dovere

Abbiamo detto in apertura che la norma è un utile strumento se accompagnato da una forte sensibilizzazione e dalla presa di coscienza della necessità di non gettare i rifiuti nel mare, nei laghi o nei fiumi. L’articolo 8 introduce le “campagne di sensibilizzazione” che mirano proprio al raggiungimento degli obiettivi che la norma stessa si è posta in apertura.

Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.

Questa norma non rappresenta il punto d’arrivo della tematica ma il punto di partenza, la prima pietra di quella che speriamo sia un’opera più strutturata e che con il tempo si consolidi portandoci a ripulire i fondali marini, i letti dei fiumi e dei laghi evitando di gettarvi altri rifiuti al loro interno.

Nel momento in cui finalmente comprenderemo che dal rispetto di tali risorse derivano anche il nostro benessere quello delle altre forme di vita marine e non solo, probabilmente proprio in quel momento avvieremo un nuovo processo di trasformazione della nostra società verso un futuro più verde.

Nel corso dei prossimi mesi ci attendiamo che il MiTE dia seguito a quanto riportato nella norma introducendo i decreti attuativi indicati

Prima di concludere riteniamo sia interessante dare uno sguardo alla risposta del MiTE all’interpello presentato sull’argomento.

In particolare il quesito riguarda:

  • se i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, fino al loro adeguamento, sono ancora validi e con essi anche tutti gli atti amministrativi consequenziali finora adottati dalle Autorità competenti, ivi comprese le c.d. ordinanze tariffarie, e i correlati affidamenti in essere ed eventualmente in proroga, onde evitare interruzioni di pubblico servizio;
  • se, ai fini del rilascio dell’esenzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 197/2021 il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall’Autorità Marittima del Porto in cui viene richiesta, autorità competente anche ai fini dei relativi controlli.

Rinviando il lettore al link del MiTE dal quale scaricare e leggere l’intero documento, potremmo sintetizzare la risposta del MiTE nella seguente affermazione.

Sul primo quesito: al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti  delle navi attualmente in essere è subordinata all’approvazione ed entrata in operatività dei nuovi piani.

Sul secondo quesito: le esenzioni relative agli obblighi previsti dagli artt. 6, 7 comma 1, e 8 sono sottoposte alle condizioni tassativamente indicate al comma 1, art. 9 D. Lgs. n. 197/2021, che riporta fedelmente quanto disposto all’articolo 9 della Direttiva 2019/883. Il certificato di esenzione è rilasciato dall’Autorità competente, come definita al decreto n.197, in cui è situato il porto all’uopo preposto, nel rispetto dell’art. 9 comma 1, medesimo decreto, mentre rimane nella competenza delle Autorità Marittime la valutazione delle condizioni di esenzione e la loro conseguente applicazione alle navi che approdano al porto.

Appare quindi importante che si provveda ad un aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti delle navi al fine di poter adeguare la gestione dei rifiuti attuale a quanto disposto dalla norma.

Legge Salva Mare – Gazzetta Ufficiale

Interpello MiTE rifiuti portuali

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Formulario per rifiuti da attività di pulizia reti fognarie

Con la delibera n. 14 del 21 Dicembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito il nuovo modello unico ed i relativi contenuti del formulario dedicato al trasporto di rifiuti derivanti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il 21 Aprile 2022 è stata approvata la delibera 4 che integra e modifica la precedente. Tale delibera ha stabilito che il modello di formulario di cui all’allegato A della delibera 14 del 21 Dicembre 2021 è disponibile a partire dal 1° Giugno 2022 in via sperimentale per consentire, fino al 30 Giugno 2022, alle imprese interessate di testarne la funzionalità e la fruibilità.

Questo nuovo modello di formulario non può essere acquisito tramite i soliti canali dedicati ai formulari in carta chimica ma la sua acquisizione avviene unicamente tramite applicativo ViViFIR, sistema al quale le imprese interessate dovranno preventivamente accreditarsi per poterlo utilizzare.

Nella fase di sperimentazione le imprese potranno utilizzare, attraverso la propria area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la sezione “FIR Art. 230 c.5” per accedere all’area di test.

Le imprese dotate di software gestionali per la stampa dei formulari e dei registri di carico e scarico potranno usufruire anche dei sistemi di interoperabilità messi a disposizione da ViViFIR acquisendo così l’identificativo univoco del formulario.

Il modello approvato per la raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle reti fognarie è quello riportato di seguito.

Il formulario si compone complessivamente di 7 sezioni.

Nella parte alta, così come avviene per tutti i classici formulari vi è lo spazio per la serie e numero del formulario che verrà acquisito da ViViFIR, seguito dal campo riservato alla data di emissione e dal “numero di registro” per il collegamento con le annotazioni del registro di carico e scarico rifiuti.

Sezione 1

Dovrà essere compilata dal soggetto che effettua le attività di pulizia manutentiva ai sensi dell’art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 indicando i seguenti dati:

  • Denominazione o Ragione sociale
  • Codice Fiscale (non la partita IVA, salvo che non siano uguali)
  • Sede Legale
  • Estremi iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per lo svolgimento delle attività
  • Cognome e Nome del conducente
  • Data e ora di inizio trasporto
  • Targa dell’automezzo
  • Targa dell’eventuale rimorchio

Sezione 2

Questa sezione è dedicata all’elenco dei punti di prelievo dei rifiuti. A differenza di quanto avviene con i classici formulari ai quali siamo abituati da tanto tempo, il soggetto che effettua l’attività manutentiva dovrà inserire all’interno di questa sezione l’indirizzo completo del luogo di intervento e la quantità “stimata” in Kg o litri dei rifiuti prelevati.

Laddove non sia possibile indicare l’indirizzo completo del luogo dove viene svolta l’attività di pulizia manutentiva è possibile indicare il comune e la località.

Se il numero di interventi oggetto del formulario superano i 10 è possibile riportare i successivi, in ordine cronologico, nel campo delle annotazioni. Ne discende quindi che l’ordine di inserimento dei luoghi di intervento deve essere sempre cronologico.

L’area dedicata alle annotazioni svolge la medesima funzione dei formulari già impiegati per il trasporto di rifiuti.

Sezione 3

Area dedicata alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti che vengono raccolti. Come si può osservare la sezione 3 vede quale codice del rifiuto da trasportare un rifiuto appartenente al capitolo 20 e sotto capitolo 03. Non è possibile trasportare con questo modello di formulario rifiuti diversi da quelli di cui ai CER 200304 e 200306. Appare chiaro che il formulario deve essere riferito al singolo codice CER.

Tra i rifiuti identificati con il codice CER 200304 si intendono ricompresi, oltre ai fanghi delle fosse settiche, anche i fanghi derivanti da manufatti analoghi nonché dai sistemi individuali di cui all’articolo 100 comma 3 e dai bagni mobili, prodotti dall’attività manutentiva.

La sezione 3 richiede inoltre l’indicazione dello stato fisico del rifiuto che potrà essere:

  • 3 Fangoso palabile
  • 4 Liquido

Nei casi in cui dovesse rendersi necessario, e sia giustificabile, il soggetto che svolge l’attività manutentiva potrà indicare anche lo stato fisico 1 solido pulverulento o 2 solido non pulverulento.

Appare opportuno sottolineare che gli stati fisici del rifiuto sono alternativi tra di loro e che non è possibile indicarne più di uno per ogni formulario.

Il soggetto che svolge l’attività di manutenzione avrà cura inoltre, prima della partenza, di indicare il numero di cisterne e/o cassoni riempiti.

Infine, laddove il rifiuto sia da conferirsi in discarica, il gestore dovrà indicare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

Sezione 4

Viene richiesto al gestore di indicare la quantità dei rifiuti trasportati, intesa come somma delle quantità indicate nella sezione 2, espressa in Kg o litri.

Sezione 5

Questa sezione si divide a sua volta in due sotto-sezioni.

Sotto sezione 5.1: dovrà essere compilata quando si intende usufruire della possibilità, fornita dal legislatore, di raggruppare temporaneamente i rifiuti presso la sede o una unità locale nella disponibilità del soggetto che svolge l’attività di pulizia. In tal caso andranno indicati i dati relativi all’indirizzo del sito presso il quale il raggruppamento viene effettuato il quale dovrà rispettare pienamente quanto prescritto dall’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.

All’arrivo presso il deposito temporaneo dovranno essere indicate data e ora di arrivo.

Sotto sezione 5.2: dovrà essere compilata quanto il rifiuto viene conferito direttamente ad un impianto di trattamento. In tal caso dovranno essere riportati tutti i dati dell’impianto di destino ivi compresa la modalità di “recupero” o “smaltimento” seguito dal codice di competenza.

Se il rifiuto viene conferito ad un impianto di depurazione occorre indicare gli estremi della comunicazione ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 152/2006 e  spuntata la casella di competenza.

Le sotto sezioni 5.1. e 5.2 sono alternative tra di loro per singolo formulario.

Sezione 6

Riservata al soggetto che effettua la pulizia manutentiva che dovrà apporre la propria firma per assunzione di responsabilità di quanto riportato nei formulari ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Sezione 7

Questa sezione deve essere compilata nel caso di conferimento in impianto di trattamento (è stata compilata la sezione 5.2) e dovrà essere indicato se il rifiuto:

  • E’ stato accettato per intero, con relativo peso riscontrato dalla bilancia dell’impianto;
  • Parzialmente, con indicazione del peso accettato ed ovviamente sarà cura del destinatario indicare le motivazione del parziale respingimento
  • Oppure, integralmente respinto con le relative motivazioni.

All’accettazione il destinatario avrà cura di indicare data e ora dell’accettazione ed indicherà il proprio nome e cognome oltre ad apporre la propria firma per assunzione di responsabilità.

Così come avviene per tutti i formulari vidimati virtualmente, le copie del documento saranno 2 di cui una per il soggetto che effettua la pulizia ed una per il destinatario.

La prima copia resta in possesso del soggetto che effettua la pulizia manutentiva e la seconda copia accompagnerà i rifiuti fino alla destinazione.

Appare importante sottolineare che il formulario deve essere emesso dal soggetto che effettua la pulizia manutentiva e che devono coincidere con chi effettua il trasporto del rifiuto.

Ai fini dell’integrazione del formulario con il registro di carico e scarico, valgono le consuete regole di registrazione.

Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destino è possibile effettuare una sola annotazioni (contestuale di carico e scarico).

Se il rifiuto viene trasportato presso il proprio deposito temporaneo, il gestore indicherà nel proprio registro di carico e scarico una annotazione di carico indicando il numero univoco del formulario utilizzato.

Quando il rifiuto dovrà essere successivamente trasportato dal deposito temporaneo all’impianto di destino, si utilizzerà invece il classico formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

DL 21/2022 – Esportazione previa notifica per metalli ferrosi e materie prime critiche

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 Marzo 2022 del Decreto Legge n. 21, entrato in vigore il 22 Marzo 2022, recando “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, viene data attuazione anche di quanto ripotato all’articolo 30 “Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche”.

La norma dispone che, con DPCM, vengono individuate le materie prime considerate critiche  per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione Europea sono soggette alla procedure di notifica. Altresì vengono sottoposte alle medesime disposizioni le esportazioni di rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, in quanto rientrano già tra le materie prime considerate critiche.

Pertanto le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione Europea le materie prime critiche o rottami ferrosi hanno l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell’avvio delle operazioni, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una informativa completa relativa all’operazione stessa.

La norma dispone in campo sanzionatorio che salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di notifica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 30.000 € per ogni singola operazione.

Le disposizioni restano in vigore, per il momento, fino al 31 Luglio 2022 Di seguito il link al decreto     Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti