Obbligo per gestori impianti rifiuti: Valutazione rischio incendio entro il 6 Dicembre 2021

A valle della pubblicazione del DPCM del 27 Agosto 2021, G.U. 240 del 07/10/2021, i Gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto, devono predisporre ed inviare le informazioni relativa alla Valutazione del rischio incendio dell’impianto.

La comunicazione deve avvenire mediante compilazione del Modulo Allegato 2 al DPCM che dovrà essere firmato da tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine/Collegio e dal gestore dell’impianto.

La scadenza è fissata quindi al: 06 Dicembre 2021.

Questa scadenza non è un nuovo adempimento in realtà in quanto già con l’art. 26-bis della legge 1° Dicembre 2018 n. 132 fu prevista la redazione e presentazione del Piano di Emergenza Interno la cui scadenza era fissata al 04/03/2019 con validità tre anni. L’obbligo è tutt’ora vigente.

La finalità della presentazione di questa documentazione era ed è quella di permettere alle Prefetture di predisporre il Piano di Emergenza Esterno.

Grazie alle linee guida emanate con il DPCM del 27/08/2021, che contengono l’obbligo di comunicazione di cui sopra a carico dei gestori degli impianti di gestione dei rifiuti e la proroga dell’adempimento in carico alle Prefetture, i Piani di Emergenza Esterni dovranno essere redatti entro 1 anno dalla ricezione delle comunicazioni.

Appare utile sottolineare che se il Piano di Emergenza Interno era un obbligo posto in capo ai soli gestori di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, diversi dai Centri di Raccolta Comunali aperti ai sensi del DM 8 Aprile 2008 e s.m.i., la comunicazione di cui al presente articolo è invece estesa anche a questi ultimi soggetti.

Link alla norma: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/07/21A05813/sg

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Novità normative di fine Luglio 2021

Con la fine di Luglio e l’avvento di Agosto abbiamo assistito ad una serie di novità normative di particolare rilievo che meritano attenzione.

Nel corso di questo rapido articolo pre-chiusura estiva cercheremo di riassumerle rapidamente, rinviando i lettori alla documentazione ufficiale per i soliti approfondimenti.

Tra le novità più importanti vi sono le delibere e le circolari dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fine Luglio con le quali vengono fornite importanti indicazioni.

Delibera n. 7 del 28 Luglio 2021 “Adeguamento al D.Lgs. 116/2020”

La delibera affronta l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 del 3 Settembre 2020 la quale, come ricorderete, ha riclassificato alcuni rifiuti da speciali ad urbani creando non pochi dubbi ai trasportatori su quale fosse la categoria di iscrizione all’Albo da utilizzarsi a Gennaio 2021 per il trasporto di detti rifiuti senza rischi per le imprese.

La delibera stabilisce che i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4, ordinaria, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, a condizione che siano prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico, in armonia con le disposizioni normative vigenti.

I soggetti iscritti o che intendono iscriversi in categoria 2-bis, per il trasporto in conto proprio dei rifiuti da loro stessi prodotti, possono trasportare tutti i rifiuti contenuti nell’allegato L-quater solo se derivanti dalle proprie attività ed inserita tra quelle dell’allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico o ad impianti privati, se gestiti al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell’art. 198 comma 2bis del D.Lgs. 152/2006.

All’ultimo comma dell’articolo 1 la delibera stabilisce che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano apposita domanda alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente senza peraltro stabilire quale sia la modulistica di riferimento, se vi sia o meno la necessità di procedere alle modifiche autorizzative delle imprese già iscritte e quale sia il termine ultimo entro il quale adeguare le proprie iscrizioni considerando che l’applicazione AGEST sarà aggiornata solo a partire dal 1° Settembre 2021 data di entrata in vigore della delibera.

Delibera 8 del 28 Luglio 2021 “Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione nella categoria 6”

La categoria 6, nata per disciplinare il trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano, vede ora le prime scadenze delle prime iscrizioni. A tal proposito l’Albo ha deliberato per le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione Europea ed il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea o cittadino di un altro stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o in un altro Stato dell’Unione europea, di presentare la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’albo utilizzando il nuovo modello di cui all’allegato A parti 1, 2 e 3 della delibera stessa.

Delibera 9 del 28 Luglio 2021 “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.6 del 30 Maggio 2017”

La delibera affronta il tema del Responsabile Tecnico, necessario per l’iscrizione nelle categoria ordinarie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La delibera con un singolo articolo modifica le date di scadenza del transitorio.

Infatti al comma 1 dell’articolo 3 della delibera del 30 Maggio 2017, la data del 16 Ottobre 2022, termine ultimo per la scadenza del transitorio per i Responsabili Tecnici già in attività, diviene 16 Ottobre 2023.

Il comma 2 viene invece modificato come segue: il responsabile di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 Gennaio 2022.

Invitiamo i responsabili tecnici a controllare la scadenza delle proprie abilitazioni attraverso l’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Circolare n.9 del 29 Luglio 2021 – Proroga dello stato di emergenza

Ultimo aggiornamento da parte dell’Albo ma sicuramente non meno importante riguarda le implicazioni derivanti dalla proroga dello stato di emergenza al 31 Dicembre 2021.

La circolare chiarisce che con la proroga dello stato di emergenza, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Da ciò ne deriva che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 Gennaio 2020 ed il 31 Dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 Marzo 2022, fermo restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta comunque sempre inteso che, per il legittimo esercizio delle attività oggetto dell’iscrizione, l’impresa deve:

  1. Rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
  2. Prestare per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie ordinarie 1, 5, 8 , 9 e 10) apposita fidejussione o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 31 Marzo 2022;
  3. Comunicare le variazioni dell’iscrizione.

Approvazione linee guida SNPA per la classificazione dei rifiuti

Atteso da ormai 7 mesi, il 4 Agosto la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Transizione ecologica concernente l’approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

Le linee guida per la classificazione dei rifiuti non sono in realtà una novità visto che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce ormai da tempo immemore l’obbligo, spesso trascurato, per i Produttori di rifiuti di procedere alla corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti. Nonostante tale obbligo fosse già presente nell’ordinamento ambientale, il legislatore ha sentito la necessità, nella modifiche apportate al TUA con il D.Lgs. 116/2020, di rimarcare tale obbligo stabilendo anche, all’art. 184 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente (oggi della transizione ecologica).

Ribadiamo quindi per i produttori di rifiuti l’obbligo di procedere, prima di affidare i propri rifiuti agli operatori di settore, ad una corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti stessi.

Per maggiori informazioni: info@ambiente-rifiuti.com

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vs. rifiuti

MUD 2021 – Non aspettare il 16 Giugno!

E’ stato pubblicato sulla GU n.39 del 16/02/2021 – Supplemento Ordinario n.10  il DPCM del 23 Dicembre 2020 “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2021”.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale che dovrà essere utilizzato nel 2021 per la dichiarazione relativa ai rifiuti gestiti nel 2020 è quello già utilizzato l’anno scorso ed è articolato in Comunicazioni:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli fuori uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di Imballaggio
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Ricordiamo che il MUD deve essere presentato per ogni unità locale, obbligata per legge alla sua presentazione.

La scadenza al 16 Giugno 2021 del MUD è disposta in base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 Gennaio 1994 n. 70.

Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del MUD sono presenti nel nostro precedente articolo che abbiamo aggiornato.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Avvio servizio ViViFir

Lunedì 8 Marzo entrerà in vigore il nuovo servizio di vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti denominato ViViFIR di Ecocamere.

L’entrata in vigore del servizio ViViFIR avviene grazie all’applicazione dell’art. 193 comma 5 del D.LGs. 152/2006 e s.m.i. che riportiamo qui:

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione dei rifiuti può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministero dell’Ambiente 1° Aprile 1998 n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio”

A decorrere dall’8 Marzo assisteremo alla coesistenza dei classici formulari di identificazione rifiuti, in carta chimica autoricalcante su 4 copie, e dei formulari vidimati virtualmente da stamparsi su classici fogli in formato A4.

Con l’introduzione di questa nuova modalità di vidimazione del formulario assistiamo anche ad una diversa distribuzione delle copie del formulario.

Come ben sappiamo, le quattro copie dei formulari classici sono così distribuite:

  • La prima copia resta al Produttore nel momento in cui il trasportatore prende in carico il rifiuto e lo trasporta in impianto di destino;
  • Le tre copie restanti viaggiano, unitamente al trasportatore ed ai rifiuti, verso l’impianto di destino;
  • L’impianto di destino trattiene per sé una copia una volta completate le procedure di accettazione del rifiuto in impianto;
  • Le ultime due copie vengono restituite al trasportatore il quale ha l’obbligo, entro 90 giorni dal conferimento, di restituire una copia al Produttore.

Il formulario vidimato virtualmente segue invece una dinamica leggermente diversa, caratterizzata dalla duplice copia prevista dall’art. 193 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Le due copie che saranno stampate (non fotocopiate) dovranno essere caratterizzate dall’apposizione di una barra sulla cella posta in calce al documento ad indicare se spetta al Produttore o al destinatario.

Infatti la norma prevede che:

  • La prima copia resti al Produttore mentre la seconda accompagna il trasportatore fino all’impianto di destino;
  • Il destinatario trattiene per sé la copia del formulario, una volta completate le procedure di accettazione in impianto;
  • Tutti gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Il trasportatore ha l’obbligo di consegnare, con le modalità consuete in uso e previste dalla norma, una fotocopia del formulario al Produttore entro 90 giorni dalla consegna dei rifiuti in impianto.

Ricordiamo che le modalità di consegna del formulario al Produttore sono:

  • Trasmissione in formato cartaceo
  • Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo del Produttore

Fatta questa breve panoramica del nuovo servizio di vidimazione del formulario, proviamo a dare delle risposte alle domande più frequenti che ci sono pervenute in questi giorni:

ViViFIR permette la stampa di un nuovo modello di formulario?

No, il formulario non ha subito alcuna variazione nei suoi campi. Il servizio ViViFIR sostituisce unicamente il servizio di vidimazione dei formulari in carta chimica autoricalcante

Posso vidimare digitalmente i formulari acquistati in tipografia?

I formulari in carta chimica autoricalcante in 4 copie non possono essere vidimati digitalmente, ma devono essere vidimati presso le Camere di Commercio nelle modalità consuete. Pertanto le imprese potranno utilizzare sia i classici formulari in carta chimica, opportunamente vidimati fisicamente presso le camere di commercio, sia quelli vidimati virtualmente.

I vecchi formulari potranno essere ancora utilizzati?

Si. La norma non ha disposto l’annullamento dei formulari in carta chimica che restano quindi in uso.

Il nuovo servizio ViViFIR permette di fatto la coesistenza dei due formulari stampati su supporti cartacei differenti

Il trasporto dei rifiuti può quindi essere effettuato senza formulario o con la sola copia digitale? Assistiamo alla dematerializzazione del formulario?

Assolutamente no. Il servizio ViViFIR sostituisce unicamente il servizio di vidimazione presso le camere di commercio e non rappresenta una dematerializzazione del formulario di identificazione rifiuti che resta il principale strumento di tracciabilità dei rifiuti. La vidimazione virtuale è un utile supporto alle imprese per snellire l’eccessiva burocrazia.

Fino ad oggi il formulario lo emetteva il trasportatore, io che sono Produttore posso emetterlo?

Certamente. La norma non è cambiata da questo punto di vista ed il Produttore è uno dei soggetti deputati alla emissione del formulario. Se il Produttore intende procedere con la vidimazione del formulario e stampa dello stesso dovrà effettuare l’autenticazione sul sito vivifir.ecocamere.it attraverso uno dei sistemi riconosciuti (SPID, CN, EACO), per conto della propria azienda e creare il suo blocco di formulari.

Tramite l’applicazione ViViFir posso compilare il formulario prima di stamparlo?

No, l’applicazione ViViFIR rappresenta un servizio di vidimazione virtuale e non è un software gestionale per la compilazione dei formulari. Il formulario vidimato dovrà essere stampato e compilato manualmente oppure l’utente potrà stampare su di esso i dati in formato digitale mediante utilizzo di software gestionale altre procedure di automazione d’ufficio.

Posso compilare il formulario che ho scaricato dal sito ViViFIR con un editor PDF?

No, in quanto il file che viene scaricato è in formato PDF/A e quindi non modificabile con un editor di PDF. In tal caso dovranno essere stampate le due copie del formulario e dovranno essere compilate a mano.

In alternativa esistono i sistemi di interoperabilità con i propri sistemi gestionali in uso, se la software house li ha messi a disposizione.

Posso verificare se un formulario è effettivamente generato tramite il servizio ViViFIR?

Si. Sul portale vivifir.ecocamere.it è disponibile il servizio di verifica. Inserendo il numero seriale del formulario è possibile verificare una serie di informazioni quali: data di generazione, impresa o ente che lo ha richiesto, Camera di Commercio di competenza che vidimato virtualmente il formulario.

Quante volte posso stampare il formulario che ho scaricato?

Ogni formulario scaricato va stampato e utilizzato per un solo trasporto

E’ possibile fotocopiare il formulario che ho scaricato per avere più copie a disposizione?

Il formulario, stante quanto disposto dalla norma, deve essere prodotto in due copie. Ognuna delle due copia deve essere contraddistinta dal soggetto di appartenenza (Produttore o Destinatario) attraverso l’apposizione di una barra nella casella posta in calce al documento.

Quanto costa vidimare virtualmente i formulari?

Il servizio è gratuito.

Per quanti intendono procedere con l’accesso al servizio ViViFIR, riportiamo di seguito una brevissima sintesi delle istruzioni operative e vi rimandiamo per un approfondimento al sito vivifir.ecocamere.it

Accesso al servizio

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante propria identità legale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema ViViFIR verifica che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di un ente viene invece inviata richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presene in Indica PA.

Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i propri dati anagrafici può effettuare le seguenti operazioni:

  • Operare in prima persona
  • Delegare una o più persone, che accederanno anch’esse mediante propria identità legale, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone (subdelega)
  • Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo da fornire al software gestionale per l’interoperabilità.

Vidimazione

L’utente autenticato potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto.

Le modalità sono:

  • Online accedendo al portale ViViFir. Il sistema dopo aver generato il numero univoco del formulario consente allo stesso di produrre un modello prefincato in formato conforme a quanto previsto dal DM 1 Aprile 1998 n. 145 e contraddistinto da un QR Code. L’utente potrà stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
  • Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. Tale modalità prevede l’interfaccia con i servizi applicativi e l’autenticazione mediante credenziali tecniche richieste in precedenze.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

MUD 2021 – Scadenza 16 Giugno 2021

Come di consueto, con la fine del mese di Gennaio e l’inizio del mese di Febbraio è bene prepararsi alla predisposizione del MUD

Il termine ultimo per la presentazione del MUD 2021, riferito alla gestione dei rifiuti dell’anno 2020, è il 16 Giugno 2021.

Il DPCM del 24 Dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 Febbraio 2019 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale da comunicare entro il termine di cui sopra.

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

  • Enti ed imprese che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Enti ed imprese che effettuano recupero e/o smaltimento di rifiuti
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipologie di rifiuti
  • Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lettere c) (artigianali diversi dai rifiuti urbani), d)  (industriali diversi dai rifiuti urbani) ed g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dal altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalla fosse settiche e dalle reti fognarie), che hanno più 10 dipendenti.

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:

  • Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse da quelle di cui sopra, ovvero c), d) e g);
  • Produttori iniziali, fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lett. c), d) e g);
  • Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (ovvero imprese iscritte in categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali). Per tali imprese occorre sempre verificare che non sussista l’obbligo di presentazione del MUD come Produttori;
  • Imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno in applicazione del DM 65 del 8 Marzo 2010;
  • Imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo fino a 8.000 €/anno e che producono rifiuti speciali pericolosi
  • Soggetti esercenti le attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici ATECO: 96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03 – 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Tipologie di comunicazione MUD e soggetti obbligati

Il MUD si articola in 6 tipologie di Comunicazioni ed è bene verificare a quali di esse si è obbligati.

  1. Comunicazione Rifiuti speciali

Sono obbligati:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 €
  • Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue ed abbattimento dei fumi
  • Comunicazione veicoli fuori uso

Soggetti obbligati:

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
  • Comunicazione imballaggi

Soggetti obbligati:

  • Sezione Consorzi: Conai o altri soggetti di cui all.art. 221, comma 3, lettera a) e c) di cui al d.Lgs. 152/2006
  • Sezione gestori rifiuti da imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti da imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006
  • Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati:

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014
  • Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti obbligati:

  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati:

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di finanziamento

Modalità di presentazione del MUD 2021

Come di consueto sono previste due modalità di presentazione:

  • Modalità semplificata
  • Modalità telematica

La comunicazione semplificata può essere presentata unicamente dai produttori di rifiuti che rispettano i seguenti requisiti:

  • Produzione nell’unità locale di non più di 7 tipologie di rifiuti ovvero 7 codici CER;
  • Utilizzano non più di 3 trasportatori;
  • Utilizzano non più di 3 destinatari.

La comunicazione semplificata non può essere presentata dai produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.

Istruzioni per la presentazione del MUD semplificato:

  1. Compilazione della comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
  2. Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata
  3. Firmare, con firma autografa, la comunicazione MUD in formato documento cartaceo
  4. Trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF
  5. Scansionare il documento cartaceo in un unico documento PDF, chiamato, ad esempio mud2020.pdf, contenente:
    1. La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante
    2. La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente
    3. La copie del documento di identità del sottoscrittore

Qualora il file PDF ottenuto venga firmato digitalmente con “firma elettronica”, non è necessario allegare la copia del documento di identità

6. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto

Ogni e-mail trasmessa a mezzo PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

I diritti di segreteria sono fissati in: 15,00 € per ogni comunicazione

Tutti i soggetti non ricadenti in questa casistica devono presentare il MUD telematicamente attraverso il caricamento nel portale mudtelematico.it del tracciato generato dai software gestionali in uso o mediante utilizzo software messo a disposizione da Ecocerved che viene aggiornato ogni anno.

Si ricorda che i diritti di segreteria per la presentazione del MUD in forma telematica è di 10,00 € per ogni MUD presentato.

Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per fornirvi consulenza per la compilazione e presentazione del MUD.

Per informazioni e preventivi è possibile scrivere a info@ambiente-rifiuti.com

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Produttori di rifiuti – vecchi e nuovi obblighi

Come abbiamo anticipato nei precedenti articoli, nel corso delle prossime settimane cercheremo di dare uno sguardo più dettagliato alle modifiche introdotte dal pacchetto economia circolare al D.Lgs. 152/2006.

Da quanto è emerso fino ad ora non possiamo non notare una serie di incongruenze con le direttive europee e ciò richiederà, inevitabilmente, qualche chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente.

Tra le principali incongruenze che sono state rilevate emerge l’inserimento del nuovo codice CER 07.02.18 – scarti di gomma che compare solo nella versione italiana. Tale inserimento potrebbe avere delle ricadute di non poco conto:

  1. Nessun impianto di trattamento rifiuti è oggi autorizzato per tale codice CER
  2. Nessun trasportatore è autorizzato per tale codice CER
  3. Al di fuori dell’Italia nessun paese europeo ha tale codice CER e ciò potrebbe causare problemi nel caso di trasporti transfrontalieri

Le tre criticità che abbiamo riportato evidenziano come l’inserimento di questo codice CER non sia immediatamente fruibile in quanto si rischia di non riuscire ad individuare destinatari e trasportatori in grado di poterlo gestire.

Fatta questa breve premessa, sulla quale quasi certamente avremo modo di ritornare nei prossimi articoli, passiamo ad esaminare l’art. 188 nella sua nuova versione.

L’articolo si apre identificando immediatamente nel produttore o nel detentore, laddove il Produttore non sia individuabile, il soggetto responsabile di provvedere al trattamento dei propri rifiuti attraverso l’affidamento ad un intermediario o ad un commerciante o un ente o impresa che sia autorizzato al trattamento dei rifiuti.

I costi della gestione dei rifiuti vengono attribuiti, con il comma 3, al produttore iniziale dei rifiuti ed ai vari detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione degli stessi.

Come sappiamo la fase più rilevante per i Produttori è quella della cessazione delle proprie responsabilità. Nel corso degli anni abbiamo potuto assistere a varie versioni professate dai Produttori ma come sempre è la norma che ci indica quale sia la strada corretta da percorrere.

Dal comma 4 si evince che la responsabilità del Produttore non viene a cessare nel momento in cui consegna i propri rifiuti ad uno dei soggetti autorizzati alla gestione degli stessi e pertanto tale affidamento non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.

Al contrario, la responsabilità del Produttore cessa nei seguenti casi:

  • Affidamento dei rifiuti al servizio di pubblica raccolta (per i rifiuti che è permesso affidare)
  • Conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione rifiuti controfirmato e data in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (il termine  è elevato a 6 mesi per i trasporti transfrontalieri)

Rilevante appare il comma 5 che introduce, seppur in modo confusionario, una condizione già anticipata negli anni precedenti ma mai entrata in vigore. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14 e D15 dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, la responsabilità dei produttori di rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione rifiuti abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Le disposizioni di quest’ultimo comma sono valide fino al momento in cui non entrerà in vigore il RENTRI.

Come è possibile osservare, nell’ottica di voler migliorare la tracciabilità dei rifiuti e l’avvenuto effettivo smaltimento si corre ora il rischio di generare confusione e magari qualche sanzione.

Considerando le tipologie impiantistiche presenti in Italia e le diverse modalità autorizzative, non sarà sfuggita al lettore una particolarità. Cosa accadrà quando il Produttore conferirà i propri rifiuti in un impianto autorizzato unicamente alle operazioni di smaltimento D15? O solo D13 e/o D14? Come potrà quest’ultimo certificare l’avvenuto effettivo smaltimento dei rifiuti se questi ultimi potranno restare in giacenza presso il suo impianto fino al momento in cui non verranno fatti confluire presso un impianto specializzato ad altri trattamenti? Siamo sicuri che entro tre mesi dal conferimento in impianto sia possibile garantire l’effettivo smaltimento? Sono state considerate le autorizzazioni degli impianti distribuiti sul territorio italiano?

A differenze di quanto avviene con le autorizzazioni al trasporto rifiuti quando ci affacciamo al mondo dell’impiantistica del trattamento dei rifiuti, la prima cosa che si osserva è l’eterogeneità delle autorizzazioni su tutto il territorio nazionale e l’applicabilità di questo comma diventa complessa se non impossibile in questa prima fase. Non sarebbe stato più utile formulare il comma in oggetto in modo più organico tenendo presente la situazione italiana?

Su questo tema non possiamo che lasciare per il momento un grande punto interrogativo.

Vediamo più da vicino ora l’art. 184 relativo alla classificazione dei rifiuti.

Come nella versione precedente, i rifiuti devono essere classificati innanzitutto secondo l’origine ottenendo quindi una prima distinzione in urbani e speciali e successivamente, a seconda delle concentrazioni di sostanze pericolose contenute, in pericolosi e non pericolosi.

Il comma 5 riporta un interessante aggiornamento che rimarca fortemente quanto già si sapeva ma che spesso si ignorava ossia l’obbligo di procedere alla classificazione dei rifiuti.

Infatti:

“L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte IV del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e,ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di rifiuti (art. 183). La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 Dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate dal Ministero dell’ambiente”

I punti importanti di questo comma sono:

  • Il Produttore ha l’obbligo di procedere con la classificazione del rifiuto. Ricordiamo che la classificazione non si riduce meramente alla individuazione di un codice CER da attribuire al rifiuto ma bensì consiste in uno studio dei processi produttivi che hanno generato il rifiuto, le materie prime coinvolte, la documentazione tecnica, analitica e normativa a disposizione. Solo a valle di questo studio è possibile attribuire correttamente il codice CER, valutare se il rifiuto è pericoloso o meno e nel caso in cui sia pericoloso, quali siano le corrette caratteristiche di pericolo da attribuire.
  • Entro il 31 Dicembre 2020 saranno emanate delle linee guida per la classificazione. Ricordiamo che non è necessario aspettare il 31 dicembre per classificare i propri rifiuti essendo l’obbligo in vigore già da anni ed essendo disponibili già tutti i documenti necessari per farlo. Quando saranno emanate le linee guida dovremo solo verificare quali sono gli aggiornamenti introdotti
  • Alla luce della riclassificazione dei rifiuti urbani, che entrerà in vigore il 1 Gennaio 2021, sarà necessario per i Produttori effettuare le dovute verifiche per comprendere quali rifiuti saranno annoverati tra gli urbani e quali tra gli speciali.

Infine diamo uno sguardo al comma 5-ter che non aggiunge nulla di nuovo ma è bene tenerlo a mente:

“la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuti non pericoloso non può essere ottenuta attraverso la diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”

Viene mantenuto in vigore quindi il divieto di miscelazione.

Come è possibile osservare le novità introdotte dal pacchetto economia circolare non sono poche. Alcune si rendono immediatamente applicabili mentre altre presentano sin da subito delle criticità che dovranno essere risolte.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE – AGGIORNAMENTO R.E.N.T.R.I.

Con le modifiche normative apportate dai decreti legislativi 116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020 il testo unico ambientale ha subito delle modifiche importanti che avranno, nel corso dei prossimi mesi,  impatti significativi sulla gestione dei rifiuti.

Le modifiche entreranno in vigore ufficialmente il 26 Settembre 2020.

Le modifiche intervengono su:

  • Responsabilità estesa del produttore (art. 178‐bis)
  • Priorità e prevenzione (artt. 179-180)
  • Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181)
  • Rifiuti organici (art.182 ter)
  • Definizioni (art.183)
  • Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184)
  • Sottoprodotti (184 bis)
  • End of Waste (art.184‐ter)
  • Esclusioni – Sfalci e potature (art.185)
  • Deposito temporaneo (art.185 bis)
  • Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188)
  • MUD, FIR, Registri (artt.189, 190, 193)
  • Tracciabilità post Sistri (art.190)
  • Novità su manutenzione? (art.193)
  • Trasporto intermodale (art.193 bis)
  • Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis)
  • Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199)
  • Misure per la raccolta differenziata (artt.205, 205 bis)
  • Imballaggi (artt.217 e seguenti)
  • Sanzioni (art. 258)

La novità principale, che andrà ad alimentare e certificare intere filiere di gestione dei rifiuti, è la responsabilità estesa del Produttore il quale viene coinvolto nella responsabilità finanziaria per la ripresa dei rifiuti originati dal consumo del bene. Dovremo attendere i decreti attuativi del ministero dell’Ambiente ma potrebbe rappresentare un vero punto di svolta nell’ambito dell’economia circolare.

Voler analizzare tutte le modifiche alla parte quarta del Testo Unico Ambientale in un solo articolo appare ardua come impresa dovendo considerare che al momento possiamo solo fare delle ipotesi sui possibili scenari ai quali assisteremo nel corso dei prossimi mesi.

Cercheremo quindi (ci sforzeremo promesso) di scrivere singoli articoli tesi ad  analizzare singoli aspetti.

Partiamo dall’argomento più chiacchierato degli ultimi tempi e che tanto sta facendo discutere le imprese. Il motivo non è la necessità di adempiere ad un ulteriore obbligo normativo (non ce ne fossero già a sufficienza), quanto per il timore che il nuovo sistema di tracciabilità introdotto porti sulle sue spalle, senza scrollarsele, il peso, gli errori e le incongruenze, del precedente sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.

Come avrete intuito stiamo parlando del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. La necessità di adottare un sistema informatico per tracciare i rifiuti che ogni giorno percorrono le nostre strade per giungere negli impianti di trattamento, come detto più volte, è nobile e necessario, ma le modalità di realizzazione di tale sistema potrebbe essere messo in discussione.

Ma sarà davvero efficiente? Sarà in grado di farsi carico delle negative esperienze vissute dalle imprese e liberarsi finalmente della estrema farraginosità di cui era vittima il SISTRI? Assisteremo anche in questo caso ad un doppio binario confusionario, oneroso, corredato di così tante eccezioni che alla fine inizieremo a chiederci quale sia la sua reale utilità? E soprattutto, quanto graverà in termini economici sulle imprese?

Come sempre solo il tempo saprà darci informazioni sufficienti per poter giudicare la reale portata del RENTRI.

Fatta questa dovuta premessa prendiamo in esame l’articolo 188-bis nella sua nuova formulazione:

  1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge 14 Dicembre 2918 n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Febbraio 2019 n.12 e gestito con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il ministero della pubblica amministrazione, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura del Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare, è articolato in: a)Una sezione anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b)Una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) I modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) Le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relative adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 del decreto legge 14 Dicembre 2018, n.135, con la previsione dei criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori; c) Il funzionamento del registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati di cui alla lettera a) nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) Le modalità di condivisione dei dati del Registro elettronico con l’istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189; e) Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n.1013/2006 e le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 Gennaio 1994 n.70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) Le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale indicate al comma 1; g) Le modalità di accesso ai dati del Registro Elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) Le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti,  di cui all’articolo 188 comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
  4. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati e da coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 articolo 6 del D.Lg. 14 Dicembre 2018 n. 135. Negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro Elettronico Nazionale.

Con l’articolo 188-bis che in parte in realtà già conoscevamo nella sua precedente versione viene formalmente istituito e delineato nelle sue principali caratteristiche il Registro Elettronico di tracciabilità dei rifiuti.

Vediamo insieme quali sono gli aspetti principali dell’introduzione del RENTRI.

  • Esisterà un doppio binario per la fase di sperimentazione. Questo lo conosciamo già e sappiamo quali sono i rischi di una gestione di questo tipo. Doppie registrazioni, doppie documentazioni, moltiplicazione del tempo impiegato (immaginate la pianificazione logistica di un’impresa di trasporto). Quanto durerà? Ovviamente al momento non è possibile stimarlo ma auspichiamo duri meno di quello precedente.
  • Tema autorizzazioni. Come ben sappiamo le autorizzazioni relative ai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono oggi facilmente reperibili e l’Albo ha predisposto anche un sistema di collegamento ed interrogazione dei database. Tali informazioni erano già accessibili con il SISTRI. La vera spina nel fianco è rappresentata dalle autorizzazioni ambientali degli impianti. Come ben sappiamo tali dati non sono correttamente/completamente anagrafati ad oggi e ci si chiede se dovremo continuare ad inserirli manualmente o se finalmente avremo un sistema informatico in grado di reperibili automaticamente riducendo così anche tutta la confusione che regna intorno alle autorizzazioni madre, integrazioni, revisioni ecc… Vi ricordo l’importante lavoro dell’ISPRA al sito https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/
  • Tema tracciabilità trasporti. Per chi ha avuto la (s)fortuna di utilizzare il SISTRI ben ci si ricorderà il tema  della geolocalizzazione degli automezzi durante il trasporto dei rifiuti e l’indicazione delle tappe intermedie oltre alla necessità di modificare e giustificare ogni eventuale variazione, consolidando così l’idea che chi aveva ideato il sistema informatico non avesse mai messo piede in un’azienda di trasporto rifiuti per osservare tutte le difficoltà giornaliere alle quali sono esposte. Con il Registro elettronico tale tema viene nuovamente riportato in auge, complice anche l’indicazione specifica di cui all’articolo 193 che rimarca in realtà quanto già presente nelle previgente versione del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla microraccolta. Preso atto della necessità di tracciare i trasporti dei rifiuti in ogni momento ci si chiede questa volta quale sistema verrà utilizzato per geolocalizzare ogni automezzo. Utilizzeremo una black-box 2.0 corredata di SIM? Potremo utilizzare gli attuali sistemi di geolocalizzazione degli automezzi in uso presso le aziende? E chi non è dotato? Questi interrogativi inevitabilmente avranno una risposta in un futuro non tanto lontano. E’ un tema molto importante per poter ricostruire il percorso effettivamente seguito dagli automezzi durante il trasporto dei rifiuti ma sarebbe utile poter sfruttare a pieno i dati informatici della geolocalizzazione anche in caso di variazioni del percorso. E’ un argomento molto interessante e sicuramente l’attuale livello tecnologico raggiunto potrebbe venirci in aiuto.
  • Chi paga? Come avvenne per il SISTRI, il registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere finanziato dagli utenti che lo utilizzeranno e quindi le imprese obbligate all’iscrizione. La norma prevede al momento il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione. Attendiamoci quindi un obolo annuale da versare per il mantenimento di quello che speriamo diventi l’unico sistema di tracciabilità dei rifiuti, poiché diciamocelo francamente, non si avverte più nel 2020 la necessità di utilizzare sistemi cartacei antiquati per gestire i rifiuti quando ormai ognuno di noi ha nelle proprie imprese sistemi tecnologici e digitali.  Siamo nell’era dell’industria 4.0 eppure la nostra gestione dei rifiuti, che ha già molte criticità come spesso ci racconta la cronaca, è ancorata ad un sistema difficilmente controllabile se non a posteriori. “Prevenire è meglio che curare” Questa volta è proprio il caso di dirlo. A volte non è necessario realizzare sistemi estremamente complessi e rigidi per ottenere un risultato ottimale.

Prendiamo ora in considerazione l’articolo 190 nella sua nuova formulazione del D.Lgs. 3 Settembre 2020 n.116.

I soggetti obbligati alla tenuta del “registro cronologico di carico e scarico” sono:

  • Trasportatori professionali di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c) d) e g) dell’articolo 184 comma 3

All’interno del registro cronologico di carico e scarico dovranno essere annotati per ogni tipologia di rifiuti la quantità prodotta, la natura e l’origine dei rifiuti e le quantità dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, nonché laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione dei rifiuti.

Il modello del registro cronologico dovrà essere definito con un decreto attuativo, pertanto fino a tale momento continueranno ad usarsi i modelli già in vigore e restano valide le modalità di vidimazione dei registri già in uso.

I tempi per effettuare le annotazioni non varieranno e quindi:

  • 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso per i Produttori di rifiuti
  • 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento in impianto per i trasportatori
  • 10 giorni lavorativi dalla data di consegna in impianto per gli intermediari
  • 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto per gli impianti di recupero e di smaltimento

I soggetti esonerati sono:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro;
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212 comma 8
  • Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti

Dove dovranno essere custoditi i registri?

  • I registri dovranno essere tenuti, o resi accessibili ,presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • Per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari di rifiuti ,presso la sede operativa
  • I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto
  • I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione (di cui all’articolo 230) possono essere tenuti presso la sede di produzione dei rifiuti
  • Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente (ed al Registro elettronico nazionale quando quest’ultimo sarà in vigore)

I registri devono essere conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.

Chiudiamo così questa prima descrizione delle novità introdotte dal recepimento del pacchetto economia circolare ma siamo certi che avremo modo di tornare su questi argomenti in un futuro non troppo lontano per raccontarvi le ultime novità.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Albo Gestori Ambientali – Procedimenti disciplinari e codici 99 nuove circolari

Il 29 giugno l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato le circolari 6 e 7 fornendo chiarimenti sull’utilizzo dei codici CER 99 e sulla validità dei procedimenti disciplinari. Circolare 6 del 29 Giugno 2020 In risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di alcune sezioni regionali circa l’utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamenti da disposizioni normative, il Comitato Nazionale scrive che già con la circolare 661 del 19/04/2005 furono fornite informazioni in merito. Infatti tale circolare stabiliva che “nel caso di utilizzazione dei codici che terminano con le cifre 99, dovranno essere descritte, nella documentazione a corredo della domanda di iscrizione e/o variazione, le tipologie di rifiuti che l’impresa effettivamente gestisce o intende gestire. Ad ogni buon fine si rammenta che, per classificare correttamente i rifiuti, l’impresa deve seguire la procedura descritta dalla normativa vigente” La circolare del 2020 ribadisce quanto abbiamo già avuto modo di scrivere in passato ovvero che è responsabilità del Produttore la corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti (caratterizzazione e classificazione). Qualora la descrizione del rifiuto non sia già stata individuata da norme regolamentari quali il DM 5 Febbraio 1998, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi, il DM 161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e DM 8 Aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni Regionali devono procedere all’esame dei codici CER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
  1. Il codice CER deve essere adeguatamente descritto (proprio in virtù della generalità di tali codici CER);
  2. Deve essere presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descrive le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione 2014/995/UE e del Regolamento 1357/2014 (viene quindi rimarcata la piena responsabilità del Produttore nel processo di classificazione dei propri rifiuti che non può essere demandata ad altri)
Circolare 7 del 29 Giugno 2020 La circolare n. 7 del 29 Giugno 2020 giunge in risposta alle richieste di chiarimenti da parte delle sezioni regionali in riferimento alla seguente tematica: Se in sede di procedimento disciplinare le variazioni, intervenuta sui soggetti di cui all’art. 10 comma 1, del DM 120 /2014 in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, assumano rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione. Il Comitato Nazionale riferisce che gli iscritti all’Albo hanno il dovere di mantenere le condizioni e i requisiti prescritti per tutta la durata dell’iscrizione e che questi devono immediatamente attivarsi nel momento in cui si manifesti una mancata rispondenza della situazione di fatto rispetto alle previsioni normative al fine di ripristinare la situazione. Ciò premesso, in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art.21 del DM 120/2014 la sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l’applicazione delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte dei quest’ultimo dalla contestazione degli addebiti.

Verso una trasformazione del SISTRI in una sistema più efficiente?

Con la chiusura delle ferie ormai imminente quasi per tutti, è tempo di riprendere a lavorare, e per farlo abbiamo pensato di condividere con voi i contenuti del disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2018.

Come potrete vedere i contenuti sono molto interessanti e tra questi sembra ci sia una profonda revisione del sistema di tracciabilità dei rifiuti che dovrebbe far convergere l’attuale SISTRI e l’attuale tracciabilità cartacea dei rifiuti, verso un modello completamente nuovo, innovativo e soprattutto digitale.

Nelle prossime pagine riporteremo i contenuti più importanti degli articoli 14, 15 e 16 del disegno di legge. In calce al documento riportiamo una sintesi estrema di tali contenuti per chi non avesse molto tempo da dedicare e volesse scoprire subito quali saranno le novità che ci attendono (un po’ come leggere un libro giallo e saltare subito alle ultime pagine per scoprire chi è l’assassino). Ovviamente vi consigliamo di leggere tutto l’articolo.

Articolo 14

Al governo si richiede di seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 Giugno 2003 n.209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento, tra l’altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
    2. Individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
    3. Introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
    4. Individuare misura di incentivazione del recupero energetico degli stessi;
  2. Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori;
    2. Prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;
    3. Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni, che sull’argomento, sono contenute nella direttive (UE) 2018/851;
    4. Armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  3. Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei RAEE per i produttori;
    2. Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che sull’argomento sono contenute nella direttiva (UE) 2018/851;
    3. Individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle AEE

Articolo 15

Il governo è tenuto a seguire, oltre a i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nonché la agevole modificabilità delle relative prescrizioni tecniche;
  2. Procedere alla revisione della normativa sui fanghi di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n.99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850;
  3. Adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

Articolo 16

Il governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche si seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9 , della direttiva (UE) 2018/851 e dell’articolo 1, parafi 8 e 9 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
    2. Definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
    3. Prevedere una disciplina sanzionatoria;
    4. Definire la natura del contributo, l’ambito di applicazione e la modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
    5. Estendere l’obbligo di raccolta per l’intero anno di riferimento, aldilà dell’adempimento dell’obiettivo fissato;
    6. Prevedere l’obbligo, nell’ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
    7. Disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
    8. Prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di ricilo definiti a livello nazionale e comunitario;
  2. Assicurare la disponibilità di un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolva almeno alle seguenti funzioni:
    1. Consentire, anche attraverso l’istituzione di un Registro Elettronico su base nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all’origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero;
    2. Garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, nonché per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche per una maggiore efficacia delle attività di controllo;
    3. Agevolare l’adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economica circolare e migliorare l’individuazione dei fabbisogni impiantistici legati alla gestione dei rifiuti;
    4. Perseguire l’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
    5. Garantire l’acquisizione sul Registro elettronico Nazionale dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti;
    6. Procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, anche prevedendo una graduazione delle responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni;
  3. Riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, nonché modificando la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
  4. Riformare il sistema tariffario, al fine di incoraggiare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Predisporre una nuova disciplina complessiva della materia, chiarendo inoltre la natura giuridica della tariffa;
    2. Disciplinare il riparto delle competenze nella determinazione della tariffa e del metodo tariffario;
    3. Prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
    4. Individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio chi inquina paga;
    5. Riformare il tributo per il conferimento in discarica;
  5. Riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Chiarire, tra l’altro, nell’ambito delle operazioni di recupero/riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuti;
    2. Definire criteri generali al fine di armonizzare sul territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuti caso per caso;
    3. Ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuti regolare dal DM 5 Febbraio 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell’ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
    4. Semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuti a livello nazionale;
  6. Prevedere, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento nonché l’implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo in particolare, sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici anche attraverso l’organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti;
  7. Riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e la gestione degli stessi una volta a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole un’attività non oggetto di autorizzazione ambientale definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
  8. Riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo, provvedendo anche all’adeguamento al regolamento n. 1357/2014 ed alla decisione 2014/955/UE;
  9. In considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive europee, procedere ad una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare autorizzatori, e normativi;
    2. Rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
    3. Assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l’ente titolare delle funzioni e gli enti territoriali di funzioni connesse, pur nella garanzia della certezza e tempestività della decisioni finale;
    4. Garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
    5. …OMISSIS….

Come è possibile leggere, gli argomenti presenti nel disegno di legge sono veramente tanti e tutti molto importanti. Ogni argomento tocca uno o più aspetti della gestione dei rifiuti da parte delle imprese, degli impianti di trattamento o dei trasportatori professionali.

Allo stesso tempo è importante sottolineare l’importanza che viene data alla responsabilità estesa del produttore il quale assume ora un ruolo centrale all’interno della gestione dei rifiuti in quanto è proprio dal momento in cui il prodotto o il bene viene immesso sul mercato che si avvia già l’intera filiera (intesa in un senso molto lato da un punto di vista temporale ovviamente).

Sintesi dei contenuti del disegno di legge

Per quanti abbiano saltato a piè pari la lettura dell’estratto normativo, che consigliamo comunque di leggere, vediamo di sintetizzare gli aspetti più importanti di questo disegno di legge:

  • Per le filiere dei veicoli fuori uso, pile e batterie e RAEE viene chiesto al governo di riformare il sistema di gestione in attuazione della direttiva europea 2018/849;
  • Per le discariche viene chiesto al Governo di riformare i criteri di ammissibilità in adeguamento a quanto riportato dalla direttiva europea 2018/850
  • In merito alla tracciabilità dei rifiuti viene chiesto al Governo di provvedere ad assicurare un sistema di tracciabilità dei rifiuti (efficiente) che coinvolga le imprese produttrici di rifiuti e le imprese professionali che li gestiscono al fine di poter raccogliere i dati oggi riportati nei registri di carico e scarico e nei formulari. Viene chiesto di istituire un Registro Nazionale che raccolta questi dati (quindi trasformazione digitale vera delle informazioni che oggi riportiamo sui registri di carico e scarico) affinché siano consultabili da remoto dagli organi di controllo. Ciò dovrebbe assicurare un maggior tracciabilità dei rifiuti indipendentemente dal numero di dipendenti e dalle quantità prodotte. Ricordiamo che ad oggi il SISTRI a seguito delle numerose semplificazioni pone sullo stesso piano un’impresa con meno di 10 dipendenti che produce come rifiuto pericoloso 1 monitor o 1 Kg di rifiuto radioattivo (esempio banale ma rappresentativo della situazione. Fortunatamente abbiamo a disposizione ancora la tracciabilità classica che ci permette di avere sotto controllo la produzione di rifiuti pericolosi).
  • In materia di classificazione dei rifiuti viene chiesto al Governo di rivedere il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti nonché di modificare la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per renderla omogenea su tutto il territorio nazionale;
  • In materia di impianti di trattamento viene chiesto di rivedere l’impianto normativo delle autorizzazioni in procedura semplificata disciplinate dal DM 5 Febbraio 1998 e di far si che il sistema di rilascio della autorizzazioni sia più snello;
  • In materia di cessazione della qualifica di rifiuto, viene chiesto al Governo di dare delle precise indicazioni in materia. Il rifiuto non può più essere considerato uno scarto in un’ottica di economia circolare ma deve essere considerata una materia da riciclare e reinserire nei processi produttivi con procedure snelle. Fino a quando si resta nell’ambito della gestione dei rifiuti i processi di trattamento di queste materie sono complesse e non permettono di farle arrivare (con costi ridotti) ad impianti di produzione;
  • Dal punto di vista sanzionatorio, viene chiesto di provvedere ad una revisione dell’impianto attualmente esistente adeguandolo in maniera proporzionale alle dimensioni dell’impresa, dell’attività svolta e prevedendo anche una graduazione della responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni.

Ovviamente nel disegno di legge ci sono altri aspetti importanti di cui potremmo discutere (e di cui sicuramente avremo modo di scrivere quando diventeranno realtà) ma al momento è bene sottolineare che abbiamo tra le mani solo un disegno di legge e che dovremo attendere per vedere in concreto quali saranno le normative che daranno concretezza a tali indicazioni.

Auspichiamo che le semplificazioni previste diventino realtà al più presto permettendo alle imprese di gestire con più serenità i propri rifiuti i quali ad oggi sono ancora visti come un problema e non come parte integrante dei processi produttivi.

Per quanti sono interessati a leggere il Disegno di Legge, è possibile scaricarlo cliccando sul link:  Schema di Disegno di Legge Delegazione Europea

Ambiente & Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Attribuzione HP14 Ecotossico – ISPRA fornisce metodologie di valutazione

In uno degli articoli precedenti abbiamo scritto dell’entrata in vigore, dal 5 Luglio 2018, del regolamento 2017/997 il quale modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico.

L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.

Ricordiamo ancora una volta che spetta sempre al Produttore procedere alla corretta caratterizzazione e classificazione dei propri rifiuti, prima che gli stessi vengano allontanati dal deposito temporaneo (luogo di produzione).

Non ci stancheremo mai di dire ai nostri clienti che le attività di classificazione e caratterizzazione devono essere svolte subito dopo la produzione del rifiuto al fine di poter essere certi di quale sia il codice CER corretto da assegnare, quali sono le eventuali caratteristiche di pericolo HP da attribuire, quali sono i corretti contenitori da utilizzare per il raggruppamento di tali rifiuti all’interno del deposito temporaneo.

Le norme continuano ad evolversi, la tutela della salute dell’Uomo e dell’Ambiente rappresentano oggi un aspetto importante che non è possibile sottovalutare e affinché tale tutela sia messa in pratica occorre che ognuno di noi faccia la propria parte, anche attraverso la corretta classificazione dei propri rifiuti.

In questo articolo cercheremo di fornire alcuni spunti di riflessione leggendo insieme le parti principali del documento fornito dall’ISPRA rinviando comunque il lettore ad una lettura più approfondita del documento in quanto molto interessante.

La nota fornita dall’ISPRA è finalizzata a fornire indicazioni in merito alla valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 nell’ambito della procedura più generale di classificazione dei rifiuti. Pertanto sia chiaro sin da ora che per procedere ad una corretta classificazione non è sufficiente conoscere la metodologia di attribuzione della sola HP 14.

La pericolosità di un rifiuto può derivare dalla sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo, ognuna delle quali deve essere oggetto di opportuna valutazione ai fini dell’espletamento dell’intera procedura di classificazione.

Come ormai dovremmo sapere da tempo, l’individuazione del codice CER di un rifiuto, ultima operazione dell’intera procedura di caratterizzazione e classificazione, segue un processo normato.

L’ordine di precedenza da considerare nella consultazione dei vari capitoli dell’elenco europeo è il seguente:

  1. Capitoli da 1 a 12 e da 17 a 20, relativi alla fonte che ha generato il rifiuto
  2. Capitoli da 13 a 15, relativi al tipo di rifiuto;
  3. Capitolo 16, relativi ai rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco.

In qualità di produttore segui questa procedura?

Quando si giunge ad individuare il codice CER del rifiuto, possiamo trovarci di fronte a una delle seguenti casistiche:

  1. Il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice non pericoloso, ossia il codice CER non è asteriscato e non è accompagnato da una corrispondente voce a specchio. Ad esempio il codice CER 08.02.01 Polveri di scarti di rivestimenti il quale non ha il corrispondente codice CER asteriscato. Tale rifiuto quindi è sempre classificato come non pericoloso in base all’origine. Stando a quanto riportato sugli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, qualora un rifiuto sia assegnato una voce ANH (Absolute Non Hazardous), lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso.
  2. Il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice pericoloso, ossia da un codice CER asteriscato il quale non ha il corrispondente codice CER non asteriscato. Un esempio è il CER 05.01.03* che individua le morchie depositate sul fondo dei serbatori derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio. Facendo riferimento, anche in questo caso agli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, qualora un rifiuto sia assegnato a una voce AH (Absolute Hazardous), è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come non pericoloso. Si badi bene che ciò non vuol dire che le attività di caratterizzazione sono esaurite e che dovremo lasciare al trasportatore o all’impianto di destino la possibilità di decidere quali HP attribuire al rifiuto. Anzi, si rende necessario procedere all’esecuzione di tutte le successive fasi di analisi al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo. Solo in questo modo potremo adempiere alle disposizioni dell’articolo 19, della direttiva quadro sui rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi. Come si può osservare da qui poi ne discendono tutta una serie di obblighi che spesso il produttore ignora, quali possono essere: Obbligo di trasporto in ADR, corretta applicazione dei pittogrammi di sicurezza, scelta del corretto contenitori per il raggruppamento dei rifiuti ecc…
  3. Il rifiuto è individuato da voci a specchio, ovvero sono presenti due voci, di cui una asteriscata e l’altra no che fanno riferimento allo stesso rifiuto. In questo caso il rifiuto potrà essere classificato come pericoloso o meno solo a seguito della verifica della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo. Ogni qual volta un rifiuto è assegnato ad un gruppo di voci alternative, occorre procedere ad una valutazione approfondita ai fini della sua classificazione. Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti riportano che qualora sia possibile scegliere tra assegnare una voce MH (Mirror Hazardous) o una voce MNH (Mirror Non Hazardous) è necessario procedere ad una indagine approfondita in maniera da determinare, sulla base dei risultati ottenuti se assegnare una voce MH o una voce

Pertanto si consiglia vivamente di evitare la prassi, spesso vista in alcune realtà aziendali, di attribuire un codice CER pericoloso al rifiuto in via cautelativa al fine di evitare analisi chimiche ed attività di caratterizzazione del rifiuto più approfondite. Tale pratica è errata! In questo modo in realtà si espone l’impresa a maggiori rischi in quanto un rifiuto pericoloso conduce all’adempimento di tutti gli obblighi già citati al punto 2.

Questa premessa era utile per rinfrescare la memoria, in tempi di calura estiva, su come si dovrebbe procedere quando si devono classificare i propri rifiuti. Siamo fiduciosi che al rientro dalle ferie estive i produttori effettueranno le dovute verifiche sulle modalità adottate all’interno della propria azienda.

Entriamo ora nel dettaglio della caratteristica di pericolo HP 14 andando ad analizzare la sua definizione.

Ai sensi dell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP 14 – Ecotossico un rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Lo stesso allegato ci dice che sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo HP14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono, con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la concentrazione di tale sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1%; L’equazione da adottare è la seguente: Σ c (H420) ≥ 0,1%
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze sono classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1%.

L’equazione da adottare  è la seguente: Σ c (H400) ≥ 25%

  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1,2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412) è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente:  [100 x Σ c (H410) + 10 x Σ c (H411) + Σ c (H412)] ≥ 25%

  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico ,2,3, o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410,H411, H412 o H413 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente: [ Σ c (H410) + Σ c (H411) + Σ c (H412) + Σ c (H413) ] ≥ 25%

 

I quattro punti appena riportati non devono essere considerati come alternativi tra di loro. Infatti, qualora siano superati i limiti di concentrazione indicati in una qualsiasi delle formule, il rifiuto dovrà essere classificato come “Ecotossico”. Da ciò ne discende che un rifiuto che contiene sostanze classificate H410, H411 e H412, deve in ogni caso essere valutato applicando l’equazione riportata al punto 3 dell’elenco. Se dalla risoluzione dell’equazione dovesse risultare non Ecotossico, ed il rifiuto contiene una o più sostanze classificate H413, sarà necessario procedere all’applicazione anche del punto 4 dell’elenco.

Per l’applicazione dei metodi di prova, occorre far riferimento alle indicazioni riportate nell’allegato alla decisione 2000/532/CE, al paragrafo “Valutazione e Classificazione”.

Secondo il regolamento 2017/997/CE, quando si effettua una prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, è opportuno applicare i metodi pertinenti di cui al regolamento CE n.440/2008 della Commissione o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. La decisione 2000/532/CE dispone che, laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova. Inoltre, si dovrebbe tener conto dell’articolo 12 del regolamento CE n. 1272/2008, in particolare dell’articolo 12, lettera b) e delle metodologie per la sua applicazione. È opportuno che la Commissione promuova lo scambio di migliori prassi relative ai metodi di prova per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico” ai fini della loro eventuale armonizzazione.

I test stabiliti dal regolamento 2008/440/CE rappresentano ad oggi il riferimento espressamente richiamato dalla decisione 2000/532/CE e dal Regolamento 2017/997/UE e pertanto la loro applicazione è senz’altro conforme al dettato normativo.

 

Quanto fin qui riportato è una breve estrazione di quanto è possibile leggere nel documento dell’ISPRA che vi invitiamo a leggere con attenzione per poter procedere alla valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 dei vostri rifiuti.

Di seguito riportiamo lo schema decisionale che potrebbe rappresentare un valido supporto per gli operatori:

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nell’applicazione delle sommatorie non vanno considerate le sostanze acquatiche Acute 1 – H400 e Acquatico Chronic 1 – H 410 presenti in concentrazione inferiore allo 0,1% e le sostanze Acquatic Chronic 2,3 e 4 presenti in concentrazione inferiore all’1%.

Seguendo il link potrete scaricare il documento: Approccio Metodologico ISPRA HP14

Certi che la lettura di questo breve articolo non sia argomento da mettere sotto l’ombrellone restiamo a vostra disposizione, al rientro dalle ferie estive, per supportarvi nelle attività di classificazione e caratterizzazione dei vostri rifiuti.

 

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com