MUD 2023 – pubblicato il decreto e slittano i termini

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.

Come era ormai ben noto, la pubblicazione tardiva e la sostituzione del modello MUD utilizzato l’anno scorso con quello più recente riportato dal DPCM 2023, comporta lo slittamento del termine ultimo per la consegna che passa dal 30 Aprile al 8 Luglio 2023 (120 giorni  dalla data di pubblicazione del decreto).

Anche se l’articolo 2 recita che “il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 Aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 Gennaio 1994 n.70, aldilà del “pasticcio” normativo che si è venuto a creare nei giorni scorsi, non dovrebbero essere dubbi sulla scadenza indicata al paragrafo precedente.

 

Di seguito il link al documento normativo DPCM 3/02/23

 

MUD: soggetti obbligati all’invio

La Legge 70/1994 prevede che tutti gIi obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un ModeIIo Unico di Dichiarazione ambientaIe MUD, aIIa Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura territorialmente competente per l’unità locale dichiarante.

I soggetti che svoIgono attività di soIo trasporto e gIi intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD aIIa Camera di commercio deIIa provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII’impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbIigata, daIIe norme vigenti, aIIa presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

I soggetti obbligati aIIa presentazione deI MUD sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionaIe attività di raccoIta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericoIosi
  • Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D.Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti.
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad escIusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imbaIIaggio che sono tenuti aIIa compiIazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi.
  • I gestori deI servizio pubbIico di raccoIta, deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.

 

Tipologie di comunicazione

IL MUD 2023 si compone di 6 distinte comunicazioni, ossia:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

Il modello è da presentarsi con riferimento a ciascuna unità locale dell’impresa. Ogni soggetto è tenuto a verificare a quali e quanti comunicazioni fare.

Ricordiamo che, come già avvenuto l’anno scorso, per la Comunicazione rifiuti urbani, e raccolti in convenzione, i soggetti obbligati sono individuati dall’art. 189 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Rientrano neIIa definizione di rifiuto urbano, ai sensi deII’articoIo 183, comma 1, Iettera b) ter punto 2), i rifiuti indifferenziati e da raccoIta differenziata provenienti da aItre fonti e che sono simiIi per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati neII’aIIegato L-quater prodotti daIIe attività riportate neII’aIIegato L-quinquies. Sono tenuti aIIa presentazione di questa sezione anche i soggetti di cui aI comma 3 deI medesimo articoIo 189, che raccoIgono Ie tipoIogie di rifiuti individuate daII’articoIo 183, comma 1, Iettera b ter), punto 2, presso Ie utenze non domestiche che si avvaIgono di quanto disposto daII’articoIo 198, comma 2-bis, Iimitatamente a taIi tipoIogie.

 I soggetti che raccoIgono Ie tipoIogie di rifiuti individuate daII’articoIo 183, comma 1, Iettera b ter), punto 2, presso Ie utenze non domestiche che si avvaIgono di quanto disposto daII’articoIo 198, comma 2-bis, Iimitatamente a taIi tipoIogie comunicano annuaImente, secondo Ie modaIità previste daIIa Iegge 25 gennaio 1994, n. 70, Ie seguenti informazioni reIative aII’anno precedente:

a) Ie quantità di rifiuti raccolti presso Ie utenze non domestiche;

b) i soggetti che hanno provveduto aIIa gestione dei rifiuti, specificando Ie operazioni svoIte, Ie tipoIogie e Ia quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) I’eIenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccoIti i rifiuti.

 

Costi per la presentazione del MUD 2023

La presentazione del MUD prevede il versamento di un diritto di segreteria.

  • 10,00 euro, per la comunicazione telematica per ogni unità locale per la quale viene presentata la dichiarazione
  • 15,00 euro per la comunicazione MUD in versione semplificata

 

Sanzioni

Sono previste sanzioni per la presentazione in ritardo della dichiarazione o per mancata dichiarazione o per errata comunicazione.

La presentazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 € a 160,00 e.

La presentazione oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 10.000,00 €

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

MUD 2021 – Scadenza 16 Giugno 2021

Come di consueto, con la fine del mese di Gennaio e l’inizio del mese di Febbraio è bene prepararsi alla predisposizione del MUD

Il termine ultimo per la presentazione del MUD 2021, riferito alla gestione dei rifiuti dell’anno 2020, è il 16 Giugno 2021.

Il DPCM del 24 Dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 Febbraio 2019 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale da comunicare entro il termine di cui sopra.

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

  • Enti ed imprese che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Enti ed imprese che effettuano recupero e/o smaltimento di rifiuti
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipologie di rifiuti
  • Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lettere c) (artigianali diversi dai rifiuti urbani), d)  (industriali diversi dai rifiuti urbani) ed g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dal altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalla fosse settiche e dalle reti fognarie), che hanno più 10 dipendenti.

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:

  • Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse da quelle di cui sopra, ovvero c), d) e g);
  • Produttori iniziali, fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lett. c), d) e g);
  • Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (ovvero imprese iscritte in categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali). Per tali imprese occorre sempre verificare che non sussista l’obbligo di presentazione del MUD come Produttori;
  • Imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno in applicazione del DM 65 del 8 Marzo 2010;
  • Imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo fino a 8.000 €/anno e che producono rifiuti speciali pericolosi
  • Soggetti esercenti le attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici ATECO: 96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03 – 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Tipologie di comunicazione MUD e soggetti obbligati

Il MUD si articola in 6 tipologie di Comunicazioni ed è bene verificare a quali di esse si è obbligati.

  1. Comunicazione Rifiuti speciali

Sono obbligati:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 €
  • Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue ed abbattimento dei fumi
  • Comunicazione veicoli fuori uso

Soggetti obbligati:

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
  • Comunicazione imballaggi

Soggetti obbligati:

  • Sezione Consorzi: Conai o altri soggetti di cui all.art. 221, comma 3, lettera a) e c) di cui al d.Lgs. 152/2006
  • Sezione gestori rifiuti da imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti da imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006
  • Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati:

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014
  • Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti obbligati:

  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati:

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di finanziamento

Modalità di presentazione del MUD 2021

Come di consueto sono previste due modalità di presentazione:

  • Modalità semplificata
  • Modalità telematica

La comunicazione semplificata può essere presentata unicamente dai produttori di rifiuti che rispettano i seguenti requisiti:

  • Produzione nell’unità locale di non più di 7 tipologie di rifiuti ovvero 7 codici CER;
  • Utilizzano non più di 3 trasportatori;
  • Utilizzano non più di 3 destinatari.

La comunicazione semplificata non può essere presentata dai produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.

Istruzioni per la presentazione del MUD semplificato:

  1. Compilazione della comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
  2. Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata
  3. Firmare, con firma autografa, la comunicazione MUD in formato documento cartaceo
  4. Trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF
  5. Scansionare il documento cartaceo in un unico documento PDF, chiamato, ad esempio mud2020.pdf, contenente:
    1. La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante
    2. La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente
    3. La copie del documento di identità del sottoscrittore

Qualora il file PDF ottenuto venga firmato digitalmente con “firma elettronica”, non è necessario allegare la copia del documento di identità

6. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto

Ogni e-mail trasmessa a mezzo PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

I diritti di segreteria sono fissati in: 15,00 € per ogni comunicazione

Tutti i soggetti non ricadenti in questa casistica devono presentare il MUD telematicamente attraverso il caricamento nel portale mudtelematico.it del tracciato generato dai software gestionali in uso o mediante utilizzo software messo a disposizione da Ecocerved che viene aggiornato ogni anno.

Si ricorda che i diritti di segreteria per la presentazione del MUD in forma telematica è di 10,00 € per ogni MUD presentato.

Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per fornirvi consulenza per la compilazione e presentazione del MUD.

Per informazioni e preventivi è possibile scrivere a info@ambiente-rifiuti.com

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Scadenza Aprile 2016

78-Immagine4Come ogni anno, Aprile è un mese ricco di scadenze ambientali ed è corretto avere un promemoria a portata di mano per verificare se si è in regola o meno.

Entro il 30 Aprile le imprese obbligate dovranno:

  • Presentare la comunicazione MUD relativa ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti nel corso del 2015. Vi ricordiamo che il MUD può essere presentato in forma telematica o cartacea (esclusivamente per la versione semplificata e per chi ne ha i requisiti). Per ulteriori informazioni visitate la sezione MUD del nostro sito;
  • Effettuare il pagamento del contributo annuale obbligatorio SISTRI. Per conoscere l’importo è necessario accedere al proprio dispositivo SISTRI ed accedere all’area pagamenti della sezione “Gestione Azienda”;
  • Effettuare il pagamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Qualunque impresa iscritta all’Albo Gestori Ambientali (categorie 1 – 2 bis – 3 bis – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 -10) dovrà accedere alla propria area riservata sul sito web dell’ANGA, cliccare sul pulsante diritti ed effettuare il pagamento dell’importo calcolato dovuto. Vi ricordiamo che sono già due anni che l’ANGA non invia più i bollettini precompilati per il pagamento, pertanto non attendente inutilmente il decorrere dei termini. Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporta la sospensione d’ufficio della propria autorizzazione;
  • Effettuare il pagamento dei diritti annuali di iscrizione al registro delle imprese che svolgono l’attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;
  • Effettuare la dichiarazione RAEE al cdc RAEE per tutti gli impianti che stoccano e recupero RAEE e che dal 2014 hanno presentato la propria iscrizione al CdC RAEE secondo il D.Lgs 49/2014;
  • I produttori di AEE devono presentare l’apposito dichiarazione annuale;
  • Gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti autorizzati in procedura semplificata in Puglia, dovranno presentare l’apposita comunicazione richiesta dalle prescrizioni autorizzative.

Noi siamo a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com