L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 28 Dicembre 2022
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
Il parere è nel suo complesso positivo e favorevole all’implementazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti anche se, come viene spesso sottolineato nel documento, la complessità della realizzazione ed avvio del RENTRI richiede un impegno economico che nella bozza di decreto non viene preso in considerazione (art. 24 comma 2 “Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”). Si fa anche osservare che tale impegno di spesa era già previsto all’art. 6 comma 3-quater del D.L. 135 del 2018. Il CdS rileva anche l’assenza di riferimenti temporali specifici entro i quali il Ministero deve provvedere alla emanazione dei decreti operativi che permetteranno, in tempi certi, l’implementazione completa ed avvio del RENTRI stesso. Ovvero si rileva che la reale possibilità di entrata in funzione del nuovo sistema è subordinata in realtà alla generica previsione di cui all’art.21 – Modalità operative (della bozza di decreto) che demanda a futuri decreti direttoriali – senza la previsione di termini di adozione, la definizione e concreta e specifica di questo nuovo sistema (modalità operativa per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento; istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori; requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; manuali e guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all’articolo 20.
Altra osservazione, che chi scrive ritiene sia fondamentale, è la necessità, che ormai sembra essere confermata, per le imprese che dovranno iscriversi al RENTRI di doversi dotare di apposito software per la trasmissione dei dati al RENTRI ed i conseguenti adempimenti. Il Consiglio di Stato ha stimato un costo a carico degli iscritti che si aggira tra i 600 € ed i 1000 € oltre ai costi di iscrizione al RENTRI. Tale aspetto è importante da tenere in considerazione dato che, il RENTRI come il SISTRI, non si definisce un gestionale per la gestione dei rifiuti, e pertanto non potrà essere utilizzato in modo diretto dagli utenti. Se da un lato quindi si rilevano dei benefici, per le imprese del settore, grazie alla dematerializzazione di alcuni adempimenti, semplificazione e snellimento delle procedure e certezza delle norme, d’altro canto occorre considerare che si introducono nuovi oneri, informativi (iscrizione al RENTRI, nuova modulistica, tenuta e trasmissione al RENTRI in formato digitale dei dati dei registri cronologici di carico e scarico del formulario di identificazione) ed economici.
Tra le altre osservazioni degne di nota ritroviamo l’aver sottolineato, da parte del Consiglio di Stato, le definizioni di sede legale e dipendenti, che ritroviamo all’art. 3 dello schema di decreto. Il CdS sottolinea che deve essere evitato, in sede regolamentare, l’introduzione di termini e concetti giuridici generali, che trovano la loro compiuta definizione nelle pertinenti norme primarie.
Inoltre, il Consiglio di Stato fa osservare all’Amministrazione la necessità di acquisire la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato allo scopo di certificare la coerenza e la solidità economico-finanziaria dell’impianto normativo che viene proposto.
Nelle 23 pagine che compongono il parere conclusivo, che vi invitiamo a leggere, il RENTRI, nella sua idea di infrastruttura informatica imperniata sulla dematerializzazione del registro cronologico e del formulario e sull’utilizzo di strumenti atti a garantire al meglio la piena tracciabilità dei rifiuti, viene considerato favorevole, anche nella misura del periodo transitorio che permetterà al sistema stesso di entrare in vigore (a differenza di quanto avvenne con il SISTRI).
Sicuramente vi sono ancora alcuni aspetti che richiederanno un approfondimento ed alcune parti del decreto stesso che dovranno essere migliorate sotto un profilo giuridico e tecnico evitando così il rischio di confusione da parte delle imprese che dovranno adempiere agli obblighi di iscrizione ed utilizzo del sistema. Ciononostante le basi sulle quali il RENTRI viene innestato sembrano essere più solide del suo predecessore ed auspichiamo che anche quelle incongruenze e quelle perplessità che sono emerse leggendo la bozza del decreto siano, nella fase finale, risolte.
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali – 2-ter e 4 –bis (parte seconda)
In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.
Gas Radon Puglia – Solo il 30% delle imprese ha avviato il monitoraggio
Entro il mese di novembre 2018 tutte le attività aperte al pubblico in Puglia ubicate al piano terra, interrato e seminterrato devono procedere al monitoraggio del Gas Radon in base a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 e s.m.i.
Dal 5 Luglio 2018 obbligo di valutazione dell’HP14. I tuoi rifiuti non pericolosi potrebbero essere riclassificati come pericolosi
A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali. 4bis e 2ter (parte prima)
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.
AEE o non AEE…dal 15 Agosto questo è il problema
RAEE, la rivoluzione è dietro l’angolo? Non proprio, scopriamo il perché insieme.
Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti
Cosa comporta classificare correttamente i propri rifiuti? Vediamolo insieme
Gas Radon – Obbligo di monitoraggio per tutte le attività Pugliesi aperte al pubblico
Facciamo informazione per fare prevenzione…
Registro di carico e scarico rifiuti…l’abc
Torniamo agli albori della corretta gestione dei rifiuti cercando di dare delle informazioni utili sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Scadenze Aprile 2016
Scadenze Aprile 2016
È importante iscriversi in cat. 2 bis per il trasporto dei propri rifiuti
Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.
Responsabilità del titolare per gestione illecita dei rifiuti
Stante la sentenza della corte di cassazione del 3 Febbraio 2016 n. 8652, il titolare di un’impresa o di un ente, è colpevole del reato di gestione illecita di rifiuti nel caso in cui i propri dipendenti abbiano abbandonato rifiuti, a causa di omessa vigilanza.
ARTICOLI RECENTI
Proroga al 31/12/2023 obbligo di previa notifica export metalli ferrosi
È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Circolare 12023 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti da manutenzione aree verdi
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.
Nota esplicativa Ministero dei Trasporti U0040141 del 21122022 – Obbligo nomina Consulente ADR
Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.
Legge concorrenza e le modifiche sulla gestione dei rifiuti urbani da utenze non domestiche
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.
Circolare 7 del 28/7/22 dell’ANGA – chiarimenti trasporto transfrontaliero di rifiuti
La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.
Chiarimenti MiTE formulario trasporto rifiuti da attività di pulizia manutentiva reti fognarie
Il 30 giugno il MiTE ha fornito riscontro mediante circolare di chiarimenti aventi ad oggetto: “Criticità interpretative articolo 230, comma 5 D.Lgs. 152/2006 – riscontro nota prot. MiTE 62074 del 18/05/2022”.