L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 27 Marzo 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Febbraio 2019 è stato pubblicato il DPCM 24 Dicembre 2018 contenente il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
Per la dichiarazione dell’anno 2019, riferita alla gestione dei rifiuti del 2018, sono state introdotte delle modifiche alle informazioni che devono essere trasmesse. Tali modifiche, riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono le attività di recupero ed il trattamento dei rifiuti ed i Comuni. Per i Produttori di rifiuti non vi sono modifiche rispetto al 2018.
Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:
- Trasportatori di rifiuti;
- Intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti;
- Comuni
Modalità di presentazione del MUD:
- Semplificata
- Telematica
Diritti di segreteria:
- 15 € per le comunicazioni inviate secondo la modalità semplificata
- 10 € per le comunicazioni inviate secondo la modalità telematica
Scadenza: 22 Giugno 2019
Tipologia di comunicazione:
- Rifiuti
- Rifiuti semplificata
- Veicoli fuori uso
- Imballaggi
- RAEE
- Rifiuti urbani ed assimilati
- Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Comunicazione Semplificata
La comunicazione semplificata può essere presentata unicamente dai produttori di rifiuti che rispettano i seguenti requisiti:
- Produzione nell’unità locale di non più di 7 tipologie di rifiuti ovvero 7 codici CER;
- Utilizzano non più di 3 trasportatori
- Utilizzano non più di 3 destinatari
La comunicazione semplificata non può essere presentata dai produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.
Istruzioni operative:
- Compilazione della comunicazione inserendo i dati nel portale all’indirizzo http://www.mudsemplificato.ecocerved.it
- Stampa del modello generato a seguito della compilazione
- Firma autografa del documento in formato cartaceo
- Trasformazione del documento in formato PDF
- Il file PDF dovrà essere nominato nel seguente modo: mud2018.pdf
- Il documento dovrà contenere al proprio interno:
- Copia della comunicazione rifiuti semplificata firmata dal dichiarante;
- Copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
- Copia del documento di identità del sottoscrittore
- Trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.itil documento
Ogni e-mail trasmessa dovrà contenere al proprio interno una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto solo ed esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
Si ricorda che la casella PEC non fornirà alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta secondo quanto indicato in precedenza.
Pertanto è importante tenere presente che non è possibile compilare la comunicazione rifiuti semplificata manualmente ed inviare la comunicazione rifiuti semplificata a mezzo posta.
Comunicazione Telematica
La comunicazione telematica dovrà essere utilizzata per la trasmissione delle seguenti comunicazioni:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia sezione Consorzi che Sezione gestori rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le comunicazioni telematiche devono essere trasmesse tramite il portale www.mudtelematico.it
Esclusivamente per:
- la Comunicazione Rifiuti urbani e assimilati e raccolta in convenzione, il MUD va presentato attraverso il sito it
- La Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, il MUD va presentato esclusivamente attraverso il sito it
Per poter compilare la Comunicazione telematica è necessario effettuare il download del software messo a disposizione da Ecocerved all’indirizzo: https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/126
Principali novità introdotte con la Comunicazione 2019
Nella scheda SA-AUT è stato inserito espressamente il caso in cui l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione sia diverso da quelli previsti. Il dichiarante dovrà riportare l’ente originario titolare della funzione dell’autorizzazione. In relazione all’attività autorizzata, se il provvedimento non riporta in maniera esplicita l’attività attraverso i codici previsti, il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate.
I produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti all’estero non possono compilare la comunicazione semplificata. Il nuovo DPCM prevede nel caso in cui il rifiuto abbia una destinazione non nazionale l’obbligo del dichiarante di specificare la quantità per singola attività svolta a destinazione.
Nella comunicazione Rifiuti sono state apportare le seguenti modifiche:
- Modulo RT: il dichiarante deve indicare per i rifiuti aventi codici CER appartenenti al sub-capitolo 19.12.xx e per i CER 19.05.01 e 19.05.03, se tali rifiuti hanno origine urbana;
- In riferimento ai rifiuti aventi codici CER 16.06.01 – 16.06.05 – 20.01.33 – 20.01.34, il dichiarante dovrà indicare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili;
- Sempre nel modulo RT, il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento;
- Il modulo MG riporta un quadro aggiornato della “tipologia impianto” con la modifica di alcune voci e l’inserimento di nuove, quali:
- Impianto di trattamento chimico fisico biologico miscelazione (D8, D9, D14)
- Impianto di trattamento meccanico o meccanico biologico del rifiuto urbano
- Impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico (R3)
- Impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11 (R12)
- Nel modulo DR, il dichiarante dovrà specificare relativamente ai rifiuti conferiti all’estero, il trattamento che il destinatario svolge su tali rifiuti;
- All’interno della Comunicazione Imballaggi, sezione Gestori, modulo IMB, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti da imballaggio, dovranno comunicare il rifiuto ricevuto da terzi avendo cura di distinguere il rifiuto ricevuto da “superficie pubblica” e “rifiuti ricevuto da superficie privata”. Questa nuova suddivisione sostituisce la precedente: “circuito CONAI” “Circuito extra CONAI”. Il dichiarante, inoltre, a decorrere dal 2019, dovrà distinguere le quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale dalle quantità di rifiuti prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale;
- Nella comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi, scheda SBOP, il Conai dovrà indicare il peso medio di ogni borsa;
- Nella comunicazione RAEE sono state introdotte due nuove voci, in aggiunta alle 10 già presenti. Vengono introdotte le categorie PF (Pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica). Per i pannelli fotovoltaici non deve quindi essere indicata la categoria 4 ma PF, idem dicasi per le lampade a scarica per le quali dovrà essere indicata la categoria LS.
- Nella comunicazione RAEE, il dichiarante all’interno del modulo RT-RAEE dovrà specificare relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.
- Nella comunicazione Veicoli fuori uso, modulo RT-VEIC, il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.
Quadro riassuntivo obblighi 2019
Chi | Cosa | Come |
Produttori | ||
Produttori iniziali di rifiuti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono a destinatari nazionali | Comunicazione Rifiuti Semplificata
Oppure |
Spedizione via PEC del modulo ottenuto da mudsemplificato.ecocerved.it
|
Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica | |
Altri produttori, compresi i nuovi produttori | Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Gestori (ricuperatori, trasportatori, smaltitori)
|
Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta) | ||
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta) | ||
Comunicazione gestori di rifiuti da imballaggio (se dovuta) | ||
Intermediari o commercianti senza detenzione | Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Conai o altri soggetti di cui all’articolo 220, comma 2 | Comunicazione imballaggi | Trasmissione telematica |
Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane | Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione | – Via Telematica
– Spedizione via PEC della scheda anagrafica generata dal sistema di compilazione |
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento | Comunicazione AEE | Via Telematica |
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono puniti : “1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Le sanzioni applicabili agli inadempimenti relativi al MUD 2019 sono quelle previste dall’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella formulazione previgente rispetto al D.lgs.n. 205 del 2010.
La disposizione è confermata espressamente dall’ art. 6 comma 3 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione.
Servizi di Consulenza: Ambiente & Rifiuti è a vostra disposizione come ogni anno per darvi supporto nella compilazione delle dichiarazioni MUD. Contattaci per richiedere maggiori informazioni ed un preventivo. Per richiedere info e preventivi: v.laforgia@ambiente-rifiuti.com
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali – 2-ter e 4 –bis (parte seconda)
In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.
Gas Radon Puglia – Solo il 30% delle imprese ha avviato il monitoraggio
Entro il mese di novembre 2018 tutte le attività aperte al pubblico in Puglia ubicate al piano terra, interrato e seminterrato devono procedere al monitoraggio del Gas Radon in base a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 e s.m.i.
Dal 5 Luglio 2018 obbligo di valutazione dell’HP14. I tuoi rifiuti non pericolosi potrebbero essere riclassificati come pericolosi
A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali. 4bis e 2ter (parte prima)
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.
AEE o non AEE…dal 15 Agosto questo è il problema
RAEE, la rivoluzione è dietro l’angolo? Non proprio, scopriamo il perché insieme.
Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti
Cosa comporta classificare correttamente i propri rifiuti? Vediamolo insieme
Gas Radon – Obbligo di monitoraggio per tutte le attività Pugliesi aperte al pubblico
Facciamo informazione per fare prevenzione…
Registro di carico e scarico rifiuti…l’abc
Torniamo agli albori della corretta gestione dei rifiuti cercando di dare delle informazioni utili sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Scadenze Aprile 2016
Scadenze Aprile 2016
È importante iscriversi in cat. 2 bis per il trasporto dei propri rifiuti
Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.
Responsabilità del titolare per gestione illecita dei rifiuti
Stante la sentenza della corte di cassazione del 3 Febbraio 2016 n. 8652, il titolare di un’impresa o di un ente, è colpevole del reato di gestione illecita di rifiuti nel caso in cui i propri dipendenti abbiano abbandonato rifiuti, a causa di omessa vigilanza.
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