L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.
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Il Ministero dell’Ambiente ha fornito riscontro al quesito posto dalla Regione Toscana al tema dei rifiuti sanitari sterilizzati (riscontro interpello 6 Marzo 2024 n. 43348)
Il quesito nasce dalla necessità di un chiarimento in merito al coordinamento tra quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, DPR 254/03 e articolo 30-bis del D.L. 23/2020 del periodo Covid.
Infatti, secondo quanto disposto dal DPR 254/03, i rifiuti sanitari infettivi post sterilizzazione sono destinati ad impianti di incenerimento di rifiuti urbani, mentre l’articolo 30-bis del D.L. 23/2020 non vincola l’assimilazione in questione alla destinazione dei rifiuti.
Il Ministero ha chiarito che quest’ultima disposizione, dapprima transitoria, è stata resa permanente dal legislatore.
“Con riferimento al primo quesito, ai sensi della normativa sopra richiamata, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli art. 2, comma 1, lett. m) e 7, comma 2 del DPR 254/03, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successivo. Così si esprime il Ministero nel riscontrare il quesito della Regione Toscana.
L’interpello fornisce riscontro anche ad un secondo quesito relativo alla corretta classificazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati.
Secondo il Ministero, tali rifiuti, una volta “assimilati agli urbani” possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 200301) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DPR 254/03 a norma del quale: “I rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice EER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data di sterilizzazione.”
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali – 2-ter e 4 –bis (parte seconda)
In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.
Gas Radon Puglia – Solo il 30% delle imprese ha avviato il monitoraggio
Entro il mese di novembre 2018 tutte le attività aperte al pubblico in Puglia ubicate al piano terra, interrato e seminterrato devono procedere al monitoraggio del Gas Radon in base a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 e s.m.i.
Dal 5 Luglio 2018 obbligo di valutazione dell’HP14. I tuoi rifiuti non pericolosi potrebbero essere riclassificati come pericolosi
A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali. 4bis e 2ter (parte prima)
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.
AEE o non AEE…dal 15 Agosto questo è il problema
RAEE, la rivoluzione è dietro l’angolo? Non proprio, scopriamo il perché insieme.
Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti
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Scadenze Aprile 2016
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È importante iscriversi in cat. 2 bis per il trasporto dei propri rifiuti
Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.
Responsabilità del titolare per gestione illecita dei rifiuti
Stante la sentenza della corte di cassazione del 3 Febbraio 2016 n. 8652, il titolare di un’impresa o di un ente, è colpevole del reato di gestione illecita di rifiuti nel caso in cui i propri dipendenti abbiano abbandonato rifiuti, a causa di omessa vigilanza.
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