L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 10 Febbraio 2021
Il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, ovvero il Decreto 22 Settembre 2020 n.188, entrerà in vigore il 24 Febbraio 2021 ed è stato pubblicato in GU n.33 del 09/02/2021.
Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali e divengono a tutti gli effetti dei prodotti andando così ad incrementare il tasso di riciclaggio dei rifiuti alimentando l’industria Green.
Tra gli aspetti più importanti che devono essere sottolineati, dopo la lettura delle definizioni di base riportate all’articolo 2 del decreto, c’è l’applicazione esclusiva delle disposizioni della norma UNI EN 643 per la definizione dei criteri da rispettare per la cessazione della qualifica di rifiuti di carta e cartone.
Infatti, all’articolo 6 – Sistemi di gestione è possibile leggere:
- Il Produttore di carta e cartone recuperati (impianto di trattamento) applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
- Di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
- Del piano di campionamento.
- Il periodo di conservazione del campione di cui all’articolo 5, comma 3, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accredito ai sensi della normativa vigente.
- Ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- Il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
- Il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione
- La revisione e il miglioramento del sistema di gestione
Per i titolari di impianti che effettuano attività di recupero di rifiuti derivanti da carta e cartone e che devono adeguarsi al presente regolamento appare importante l’articolo 7 relativo alle norme transitorie e finali, in particolare il comma 1:
Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso (quindi dal 24 Febbraio 2021), presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 215 del D.Lgs. 152/2006, indicando la corrispondente tipologia di cui all’allegato 1, sub allegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allego 4 del DM 5 Febbraio 1998, o istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Decreto 22 settembre 2020 n. 188 Download
Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali – 2-ter e 4 –bis (parte seconda)
In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.
Gas Radon Puglia – Solo il 30% delle imprese ha avviato il monitoraggio
Entro il mese di novembre 2018 tutte le attività aperte al pubblico in Puglia ubicate al piano terra, interrato e seminterrato devono procedere al monitoraggio del Gas Radon in base a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 e s.m.i.
Dal 5 Luglio 2018 obbligo di valutazione dell’HP14. I tuoi rifiuti non pericolosi potrebbero essere riclassificati come pericolosi
A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali. 4bis e 2ter (parte prima)
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.
AEE o non AEE…dal 15 Agosto questo è il problema
RAEE, la rivoluzione è dietro l’angolo? Non proprio, scopriamo il perché insieme.
Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti
Cosa comporta classificare correttamente i propri rifiuti? Vediamolo insieme
Gas Radon – Obbligo di monitoraggio per tutte le attività Pugliesi aperte al pubblico
Facciamo informazione per fare prevenzione…
Registro di carico e scarico rifiuti…l’abc
Torniamo agli albori della corretta gestione dei rifiuti cercando di dare delle informazioni utili sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Scadenze Aprile 2016
Scadenze Aprile 2016
È importante iscriversi in cat. 2 bis per il trasporto dei propri rifiuti
Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.
Responsabilità del titolare per gestione illecita dei rifiuti
Stante la sentenza della corte di cassazione del 3 Febbraio 2016 n. 8652, il titolare di un’impresa o di un ente, è colpevole del reato di gestione illecita di rifiuti nel caso in cui i propri dipendenti abbiano abbandonato rifiuti, a causa di omessa vigilanza.
ARTICOLI RECENTI
Proroga al 31/12/2023 obbligo di previa notifica export metalli ferrosi
È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Circolare 12023 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti da manutenzione aree verdi
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.
Parere del Consiglio di Stato sul decreto RENTRI
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
Nota esplicativa Ministero dei Trasporti U0040141 del 21122022 – Obbligo nomina Consulente ADR
Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.
Legge concorrenza e le modifiche sulla gestione dei rifiuti urbani da utenze non domestiche
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.
Circolare 7 del 28/7/22 dell’ANGA – chiarimenti trasporto transfrontaliero di rifiuti
La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.