L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 10 Febbraio 2021
Il 2 Febbraio 2021 è entrata in vigore la delibera 3 del 24 Giugno 2020 che disciplina l’iscrizione all’albo di carrozzerie mobili.
Con l’entrata in vigore di tale delibera assistiamo di fatto a due modifiche importanti.
Da un lato il sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come avrete potuto vedere, ha cambiato veste ed è stata aggiunta una nuova sezione dedicata alle carrozzerie mobili all’interno del profilo pubblico di ogni impresa. Questa sezione si popolerà nel tempo man mano che le imprese adegueranno le proprie iscrizioni.
Dall’altro lato le imprese già iscritte e quelle che intendono iscriversi all’Albo e che sono dotate di veicoli scarrabili, devono prestare attenzione alla compilazione delle istanze telematiche di iscrizione e variazione.
L’Albo ha fornito una mini-guida sufficientemente esaustiva per affrontare la tematica ed è scaricabile dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Clicca qui per scaricare
Quali impatti ha questa modifica sulle imprese?
Tutte le imprese già iscritte all’Albo e dotate di veicoli scarrabili devono, entro il 31 dicembre 2021, procedere ad una variazione del proprio profilo indicando quindi quali sono le carrozzerie mobili associate ad ogni veicolo scarrabile.
La conseguenza di questa variazione si può così sintetizzare:
- Il veicolo scarrabile non avrà più codici CER associati (a differenza di quanto avveniva prima del 2 Febbraio 2021)
- Le carrozzerie mobili associate al veicolo di cui al punto precedente devono essere associate ai codici CER che possono essere trasportati.
Pertanto, il veicolo scarrabile sarà autorizzato a trasportatore solo ed esclusivamente i codici CER della carrozzeria mobile montata.
Per procedere con la variazione del proprio profilo, ma ciò vale anche per le imprese che intendono presentare istanza di iscrizione e per i nuovi mezzi che devono essere integrati nell’iscrizione, le imprese devono:
- Identificare le tipologie di carrozzerie mobili che intendono utilizzare, tra quelle disponibili: Cassoni, Cisterne, Container, Casse mobili, compattatori, pianali)
- Associare le carrozzerie mobili alle categorie per le quali l’impresa è iscritta (1, 4, 5, 6 e 2-bis)
- Abbinare i codici CER ad ogni tipologia di carrozzeria mobile inserita
- Associare quindi ogni veicolo scarrabile alle categorie
Infine occorre l’attestazione del RT per ogni carrozzeria mobile secondo il nuovo schema aggiornato che è possibile ritrovare allegato alla delibera 3/2020.
L’entrata in vigore della delibera potrebbe portare avere impatti per le imprese che usufruiscono del servizio di interoperabilità dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per verificare la corrispondenza delle targhe dei trasportatori con i codici CER trasportabili.
Infatti, all’interno dei software gestionali che utilizzano i tracciati messi a disposizione dall’Albo, la ricerca di una targa relativa ad un veicolo scarrabile potrebbe non fornire alcun riscontro positivo in merito ai codici CER che possono essere trasportati proprio in virtù della cancellazione dei CER dai suddetti veicoli a favore delle carrozzerie mobili. Ciò potrebbe quindi rappresentare un problema, in particolare se l’esito di quel controllo è vincolante per la chiusura delle registrazioni di carico e scarico.
Ci si chiede quindi come verranno adeguati i tracciati e se verranno introdotte nuove modalità di verifica al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti.
Ricordiamo infatti che sui formulari di identificazione rifiuti non è (ancora?) obbligatorio l’inserimento del numero identificativo della carrozzeria mobile.
Sarà necessario indicarlo in ogni formulario? Il Produttore dovrà premurarsi di verificare il codice identificativo della carrozzeria mobile prima di ogni trasporto? E l’intermediario come potrà effettuare dei controlli per essere certo che i trasportatori di cui si avvale abbiano agito in conformità alle proprie iscrizioni all’Albo?
Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti
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In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.
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Dal 5 Luglio 2018 obbligo di valutazione dell’HP14. I tuoi rifiuti non pericolosi potrebbero essere riclassificati come pericolosi
A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali. 4bis e 2ter (parte prima)
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.
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