Legge 9 Ottobre 2023 n. 137 – Aumento sanzioni per reati ambientali
Con l’entrata in vigore della legge 9 Ottobre 2023 n. 137 (di conversione del decreto legge 10 Agosto 2023 n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo pensale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di saluta e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”) vengono apportate importanti modifiche sia al D.Lgs. 152/2006 che al codice penale. In particolare la legge apporta una serie di novità in tema sanzionatorio che è necessario tenere ben presenti:
La sanzione applicata per l’abbondono di rifiuti commesso da privati passa da sanzione amministrativa a ammenda penale |
Art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/2006 così come modificato:
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
Per i titolari di imprese ed i responsabili di Enti che abbandonano rifiuti è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda fino a 26.000 € |
Inquinamento ambientale e disastro ambientale in area protetta o vincolata, maggiori precisazioni |
Art. 452-bis D.Lgs. 152/2006 così come modificato: Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi |
Art. 452-quater D.Lgs. 152/2006 così come modificato: Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà |
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Incendio boschivo di cui all’art. 423 bis del codice penale |
Incendio doloso: sanzione con la reclusione da sei a dieci anni
Incendio colposo: sanzione con la reclusione da due a cinque anni |
Estensione della “confisca in casi particolare” |
Confisca di beni dei soggetti condannati a nuovi reati ambientali tra i quali rientrano il traffico illecito di rifiuti e traffico di materiale radioattivo |
Link alla legge 9 Ottobre 2023
Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti