Trasporto rifiuti: Il Produttore deve verificare la targa del mezzo

Come ben sappiamo, il Produttore dei rifiuti è il primo attore della filiera di gestione dei rifiuti e su di esso ricadono diversi obblighi e responsabilità che è importante imparare a conoscere per difendersi da errori e sanzioni.

La gestione dei rifiuti è basata, sostanzialmente, su un sistema di controlli ridondanti che se posti correttamente in essere garantiscono un efficiente funzionamento dell’intera filiera, ma alcuni controlli sono tipici di un solo soggetto della filiera.

Tra li obblighi che gravano sul Produttore, ricordiamo esserci: la classificazione dei rifiuti, la corretta gestione del deposito temporaneo, la corretta tenuta delle scritture ambientali, la verifica delle autorizzazioni degli operatori ai quali affida i propri rifiuti ecc…

Il processo di verifica delle autorizzazioni dei trasportatori può essere articolato in due fasi operative. La prima prevede che il Produttore si accerti, preferibilmente all’atto della sottoscrizione del contratto, che l’operatore sia effettivamente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il codice EER specifico del rifiuto che deve essere trasportato e la seconda fase riguarda la verifica della targa del mezzo che prende in carico i rifiuti per trasportarli presso l’impianto di recupero/smaltimento autorizzato.

Ai fini della esecuzione di un corretto trasporto di rifiuti dalla sede del Produttore all’impianto di destino, l’impresa che effettua tale attività deve essere obbligatoriamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria.

Ricordiamo che: la verifica dell’iscrizione all’Albo del trasportatore non deve essere effettuata a valle dell’esecuzione del trasporto. Se l’impresa di trasporto non fosse autorizzata al trasporto rifiuti si configurerebbe un trasporto in difetto di autorizzazione che è sanzionabile. Come già anticipato, è opportuno che la verifica sia effettuata all’atto della individuazione del trasportatore o all’atto della sottoscrizione del contratto avendo cura di verificare estremi di iscrizione e validità dell’iscrizione stessa affinché copra il periodo di trasporto.

Per quanto riguarda la verifica delle targhe dei mezzi (compresi i rimorchi) in disponibilità del trasportatore, la necessità di procedere ad una verifica di dettaglio, prima che il trasporto abbia inizio è dettata dall’aver certezza, per il Produttore, che la targa del mezzo che prenderà in carico i rifiuti sia effettivamente iscritta all’Albo e che sia autorizzata al trasporto dello specifico codice EER.

Non è assolutamente vera l’affermazione secondo la quale tutte le targhe in disponibilità del trasportatore siano autorizzate per gli stessi codici CER in quanto ogni mezzo potrebbe avere caratteristiche particolari per le quali alcuni codici CER non sono necessari, per l’impresa, o non è possibile trasportarli.

I motivi per i quali una targa possa non essere iscritta all’Albo all’atto del ritiro dei rifiuti presso la sede del Produttore possono essere diversi (ne riportiamo alcuni):

  • All’atto della richiesta di inserimento della targa in autorizzazione, chi ha compilato l’istanza ha dimenticato di allegare l’atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e quindi tale targa non potrà essere utilizzata fino al rilascio dell’apposito provvedimento che, ricordiamo, non è immediato;
  • Chi ha disposto l’uso di una nuova targa per le attività operative potrebbe non essere al corrente che l’istanza non sia ancora stata depositata;
  • La targa è stata rimossa dall’iscrizione all’Albo per diversi motivi (ad esempio scadenza del titolo di disponibilità della stessa).

Come si può osservare quindi, il principio di controllo reciproco che grava su tutti i soggetti della filiera assume una importanza rilevante in quanto, sebbene gli operatori professionali siano già abituati a verificare la validità delle autorizzazioni dei soggetti che precedono o seguono nella filiera, la verifica della targa deve essere effettuata nel momento in cui il trasportatore sta prendendo in carico il rifiuto e non può essere demandata ad una fase successiva. Nella pratica, il controllo deve svolgersi prima di apporre la firma sul formulario.

Alla luce di ciò è importante prendere in considerazione la recente sentenza del 30 Marzo 2023 n. 13310 della Corte di Cassazione che pone in evidenza l’obbligo, per il Produttore, di verificare che la targa del mezzo al quale sta affidando i propri rifiuti sia effettivamente autorizzata.

I supremi giudici affermano che, nel caso in cui il trasporto avvenga mediante ausilio di un mezzo non iscritto all’Albo (attenzione: l’impresa era iscritta all’Albo), la responsabilità per gestione illecita di rifiuti a carico della società conferente è presente.

Da un punto di vista operativo, la verifica può essere effettuata:

  • richiedendo al conducente copia del provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali oppure
  • tramite accesso al portale albonazionalegestoriambientali.it che permette una verifica in tempo reale dello stato di iscrizione dell’impresa

Dedicare qualche minuto alla verifica delle autorizzazioni permette di ridurre al minimo potenziali errori e sanzioni.

Infatti, l’omissione di tale verifica, nel caso in cui si impieghi una targa non iscritta all’albo configura una problema di responsabilità per gestione illecita dei rifiuti a carico del Produttore in quanto, sebbene l’impresa sia formalmente iscritta, di fatto la targa specifica non lo è.

L’omissione di questo controllo non è contemplato dalla norma visto che, con l’art. 193 comma 4 indica chiaramente che il formulario è compilato, datato e firmato dal produttore o detentore e sottoscritto altresì dal trasportatore. Ma il comma 17 è ancora più esplicito:

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Considerando la generalità della norma appare chiaro che il Produttore ha un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti ed in particolare nella fase in cui sta affidando i propri rifiuti al trasportatore.

Pertanto, prima di apporre la propria firma sul formulario è buona abitudine (ed obbligo normativo) verificare che tutti i dati siano effettivamente corretti, dalla ragione sociale del produttore alla targa del mezzo di trasporto che effettuerà la movimentazione fino alla data e ora di inizio trasporto.

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

Circolare 1/2023 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti da manutenzione aree verdi

Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.

La condizione essenziale, affinché l’impresa possa essere iscritta in categoria 2-bis, è che l’impresa che effettua l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti sia lo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde e che ha quindi prodotto tali rifiuti dalle proprie attività.

Al seguente link è possibile scaricare la circolare 177-Circ1_14.02.2023

Circolare 7 del 28/7/22 dell’ANGA – chiarimenti trasporto transfrontaliero di rifiuti

La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.

  1. Cabotaggio di rifiuti su territorio italiano
Cosa è il cabotaggio?

Per il cosiddetto cabotaggio terrestre, ossia la fornitura di servizi di trasporto all’interno di uno Stato membro da parte di un vettore stabilito in un altro Stato membro, è stato approvato il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio del 25 ottobre 1993. Nella pratica il regolamento riguardava le prestazioni di vettori non residenti che, in occasione di un viaggio internazionale, si trovavano in un paese di accoglienza e che piuttosto che rientrare a vuoto effettuavano un altro trasporto in questo paese prima di raggiungere la frontiera. Tale regolamento autorizzava le imprese titolari di una licenza comunitaria rilasciata da uno Stato membro a fornire servizi di trasporto merci su strada in un altro Stato membro, a condizione che il servizio fosse fornito in via temporanea. Il regolamento (CE) n. 1072/2009 (articolo 8, paragrafo 2) ha abbandonato il concetto di cabotaggio generale per adottare la formula più restrittiva del cabotaggio consecutivo (che fissa ad un massimo di tre il numero di operazioni di cabotaggio autorizzate nei sette giorni successivi a un viaggio internazionale verso il paese di accoglienza del cabotaggio). Tali disposizioni sul cabotaggio si applicavano a partire dal 14 maggio 2010, ma, come indicato in precedenza, sono state modificate dal regolamento (UE) 2020/1055. (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/127/trasporti-su-strada-trasporti-internazionali-e-di-cabotaggio)

A seguito delle richieste ricevute, l’Albo ha osservato che l’attività di cabotaggio di rifiuti in Italia è sottoposta a precise condizioni tecnico-operative previste dalla normativa sui trasporti, Capo III del regolamento 1072/2009 come modificato dal regolamento 2020/1055 del 15 Luglio 2020.

Il Comitato Nazionale ha ritenuto di chiarire che nel caso di impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuate trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, questa debba iscriversi all’Albo ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, nella categoria 1, 4 o 5 a seconda della tipologia di rifiuti trasportata.

In questi casi, l’iscrizione all’Albo è soggetta alla verifica del possesso di licenza comunitaria al trasporto di merci di cui all’art. 8 del Reg. 1072/2009 rilasciata dallo stato membro di stabilimento del trasportatore estero oltre che dei requisiti previsti ai sensi del DM 120/2014.

Alla luce di ciò, il Comitato Nazionale ha ritenuto che sul provvedimento di iscrizione e sul sito dell’ANGA, debba essere riportata la seguente indicazione “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.

Il Comitato ha altresì precisato che i trasporti di cabotaggio di rifiuti su territorio italiano sono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione Europea prive di licenza comunitaria al trasporto di merci. Queste imprese dunque non possono essere iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo stato italiano di rifiuti.

2. Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano

Il quesito posto: quale categoria di iscrizione all’Albo è necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.

Cosa è il trasporto combinato?

“i trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d’aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”

L’articolo 4 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 Febbraio 2001 prot. 28 T indica che:

“I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all’art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”.

Sulla base di ciò l’Albo indica che la categoria di iscrizione per i tragitti iniziali e/o terminali su strada per il trasporto di cose fra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’accordo dello spazio economico europeo, debba essere la categoria 6

Inoltre, il Comitato nazionale ha altresì precisato che qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stessi sono svolti da un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio. Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato (diverso dall’Italia) appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al reg. (CE) 1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della presente circolare.

3. Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia

Il quesito riguarda dubbi interpretativi sullo svolgimento dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l’impresa sia iscritta nelle categorie 1-4-5.

L’albo richiama quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del DM 12/2014 che prevede espressamente:

“Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta”.

Al riguardo, il Comitato nazionale ha precisato che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti – alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3, – purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio) – nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci. A riguardo, il Comitato ha ritenuto altresì opportuno richiamare l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1072/2009 che individua le tipologie di trasporto esenti da ogni autorizzazione di trasporto, che possono pertanto essere parimenti svolte alle condizioni indicate al menzionato articolo 8, comma 3 del DM 120/2014. Il Comitato nazionale ha infine precisato che l’impresa stabilita all’estero, iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia (ai sensi del punto n. 1 della presente circolare) possa avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.

Circ07_28.07.2022_ANGA   Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei rifiuti

Iscrizione in categoria 6 – nuova modulistica

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la delibera n. 13 del 14 Dicembre 2021 con la quale ha definito la nuova modulistica da adottare per il rinnovo dell’iscrizione nella categoria 6 per le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea, che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

La delibera si compone di un solo articolo:

  1. Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, presentano la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo in categoria 6 utilizzando il modello di cui all’allegato A, parti 1, 2 e 3.
  2. La documentazione richiesta dovrà essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle rappresentante diplomatico-consolati italiane all’estero.

Clicca qui per leggere la delibera

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Proroga adeguamento iscrizioni ANGA per carrozzerie mobili

Con la delibera 12 del 30 Novembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientale ha prorogato al 31 Gennaio 2022 l’obbligo, per le imprese iscritte all’Albo, di adeguamento delle proprie iscrizioni relative ai mezzi scarrabili e relative carrozzerie mobili.

Come ricorderete, la delibera 3 del 24 Giugno 2020, prevedeva per le imprese iscritte all’Albo e dotate di mezzi scarrabili equipaggiate con carrozzerie mobili, l’obbligo di adeguamento delle proprie iscrizioni entro il 31 Dicembre 2021.

La delibera fu sospesa per 30 giorni con la deliberazione 2 del 19 Maggio 2021 a causa dei problemi applicativi riscontrati.

L’albo ha quindi deciso che nel calcolo del periodo transitorio di cui all’art. 4 della delibera 3 del 24 Giugno 2020 possa essere detratto il periodo di sospensione dell’efficacia intercorso.

Scarica qui il testo della delibera 12 del 30 Novembre 2021

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Novità normative di fine Luglio 2021

Con la fine di Luglio e l’avvento di Agosto abbiamo assistito ad una serie di novità normative di particolare rilievo che meritano attenzione.

Nel corso di questo rapido articolo pre-chiusura estiva cercheremo di riassumerle rapidamente, rinviando i lettori alla documentazione ufficiale per i soliti approfondimenti.

Tra le novità più importanti vi sono le delibere e le circolari dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fine Luglio con le quali vengono fornite importanti indicazioni.

Delibera n. 7 del 28 Luglio 2021 “Adeguamento al D.Lgs. 116/2020”

La delibera affronta l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 del 3 Settembre 2020 la quale, come ricorderete, ha riclassificato alcuni rifiuti da speciali ad urbani creando non pochi dubbi ai trasportatori su quale fosse la categoria di iscrizione all’Albo da utilizzarsi a Gennaio 2021 per il trasporto di detti rifiuti senza rischi per le imprese.

La delibera stabilisce che i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4, ordinaria, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, a condizione che siano prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico, in armonia con le disposizioni normative vigenti.

I soggetti iscritti o che intendono iscriversi in categoria 2-bis, per il trasporto in conto proprio dei rifiuti da loro stessi prodotti, possono trasportare tutti i rifiuti contenuti nell’allegato L-quater solo se derivanti dalle proprie attività ed inserita tra quelle dell’allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico o ad impianti privati, se gestiti al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell’art. 198 comma 2bis del D.Lgs. 152/2006.

All’ultimo comma dell’articolo 1 la delibera stabilisce che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano apposita domanda alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente senza peraltro stabilire quale sia la modulistica di riferimento, se vi sia o meno la necessità di procedere alle modifiche autorizzative delle imprese già iscritte e quale sia il termine ultimo entro il quale adeguare le proprie iscrizioni considerando che l’applicazione AGEST sarà aggiornata solo a partire dal 1° Settembre 2021 data di entrata in vigore della delibera.

Delibera 8 del 28 Luglio 2021 “Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione nella categoria 6”

La categoria 6, nata per disciplinare il trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano, vede ora le prime scadenze delle prime iscrizioni. A tal proposito l’Albo ha deliberato per le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione Europea ed il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea o cittadino di un altro stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o in un altro Stato dell’Unione europea, di presentare la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’albo utilizzando il nuovo modello di cui all’allegato A parti 1, 2 e 3 della delibera stessa.

Delibera 9 del 28 Luglio 2021 “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.6 del 30 Maggio 2017”

La delibera affronta il tema del Responsabile Tecnico, necessario per l’iscrizione nelle categoria ordinarie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La delibera con un singolo articolo modifica le date di scadenza del transitorio.

Infatti al comma 1 dell’articolo 3 della delibera del 30 Maggio 2017, la data del 16 Ottobre 2022, termine ultimo per la scadenza del transitorio per i Responsabili Tecnici già in attività, diviene 16 Ottobre 2023.

Il comma 2 viene invece modificato come segue: il responsabile di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 Gennaio 2022.

Invitiamo i responsabili tecnici a controllare la scadenza delle proprie abilitazioni attraverso l’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Circolare n.9 del 29 Luglio 2021 – Proroga dello stato di emergenza

Ultimo aggiornamento da parte dell’Albo ma sicuramente non meno importante riguarda le implicazioni derivanti dalla proroga dello stato di emergenza al 31 Dicembre 2021.

La circolare chiarisce che con la proroga dello stato di emergenza, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Da ciò ne deriva che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 Gennaio 2020 ed il 31 Dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 Marzo 2022, fermo restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta comunque sempre inteso che, per il legittimo esercizio delle attività oggetto dell’iscrizione, l’impresa deve:

  1. Rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
  2. Prestare per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie ordinarie 1, 5, 8 , 9 e 10) apposita fidejussione o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 31 Marzo 2022;
  3. Comunicare le variazioni dell’iscrizione.

Approvazione linee guida SNPA per la classificazione dei rifiuti

Atteso da ormai 7 mesi, il 4 Agosto la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Transizione ecologica concernente l’approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

Le linee guida per la classificazione dei rifiuti non sono in realtà una novità visto che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce ormai da tempo immemore l’obbligo, spesso trascurato, per i Produttori di rifiuti di procedere alla corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti. Nonostante tale obbligo fosse già presente nell’ordinamento ambientale, il legislatore ha sentito la necessità, nella modifiche apportate al TUA con il D.Lgs. 116/2020, di rimarcare tale obbligo stabilendo anche, all’art. 184 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente (oggi della transizione ecologica).

Ribadiamo quindi per i produttori di rifiuti l’obbligo di procedere, prima di affidare i propri rifiuti agli operatori di settore, ad una corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti stessi.

Per maggiori informazioni: info@ambiente-rifiuti.com

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